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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 364 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
con sede in Milano (P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello.
- appellante -
contro
dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Tempio Pausania, presso lo studio dell'Avv. Marcella Muzzu che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore nonché, nella sua qualità di fideiussore, (c.f. CP_3
), elettivamente domiciliati in Arzachena presso lo studio dell'Avv. Patrizia C.F._2
Fazzi che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellati - in punto a: opposizione a decreto di liquidazione compensi C.T.U.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2016, la società (infra Controparte_2
" ") e , quale fideiussore, avevano convenuto in giudizio nanti il Tribunale CP_2 CP_3
di Tempio Pausania il (poi divenuto infra " Controparte_4 Parte_1 Pt_1
") domandando l'accertamento della nullità totale e/o parziale dei rapporti contrattuali intercorsi
[...]
(conto corrente e mutuo ipotecario) e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
La causa era stata iscritta al n. 1655/2016 R.G.
Nella resistenza della convenuta, il Tribunale aveva disposto CTU contabile sui rapporti oggetto di causa e nominato quale Ausiliare il Dott. il quale, depositata la relazione, aveva Controparte_1
presentato istanza di liquidazione dei compensi, assumendo quale valore di riferimento per la "base di calcolo" l'importo di euro € 21.428.047,07.
All'esito, il Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione quantificando i compensi in € 7.686,35 oltre oneri di legge, che aveva posto a carico delle parti in lite in solido tra loro.
Avverso tale decreto di liquidazione hanno proposto opposizione Controparte_5
e con la quale hanno lamentato l'erroneità del provvedimento posto che il
[...] CP_3
Tribunale non avrebbe dovuto utilizzare quale base di calcolo per la quantificazione dei consumi l'importo di euro 21.428.047,07 (formato dalla sommatoria dei movimenti di conto corrente del mutuo ipotecario) ma l'importo di € 79.499,18, pari alla somma dei costi e degli interessi come contestati nell'atto introduttivo.
Ha, pertanto, quantificato in € 3.003,58 il compenso dovuto all'Ausiliare.
Il ha dichiarato di aderire alle contestazioni della , chiedendo la Parte_1 CP_2
liquidazione dei compensi nella (minor) misura di € 1.274,34, o comunque in una misura congrua e/o equa nel rispetto del D.M. n. 182/2002.
Il Dott. ha resistito all'opposizione contestando le avverse domande, deducendo Controparte_1
che 1) il valore della domanda doveva individuarsi in conformità al D.M. 30 maggio 2002; 2) la complessità dell'intera attività derivava dalla necessità di procedere alla disamina di una pluralità di quesiti relativi al conto corrente ed al mutuo;
3) quanto liquidato era pari ai valori medi di cui alle tabelle del D.M. 30 maggio 2002.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 12 settembre 2024, ha rigettato l'opposizione proposta e condannato le soccombenti al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice - premesso che A) la causa originaria era stata iscritta con valore indeterminato;
B) la stessa aveva richiesto il ricalcolo complessivo dei rapporti di dare-avere tra le parti;
C) la consulenza tecnica in materia bancaria aveva carattere complesso presupponendo conoscenze giuridiche e tecniche bancarie specifiche;
D) l'Ausiliare aveva dovuto esaminare una pluralità di rapporti, ciascuno di carattere autonomo - ha ritenuto congruo il compenso liquidato dal primo giudicante, determinato secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ed ha condannato Controparte_5
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali in favore dello
[...] Parte_1
. CP_1
Avverso tale ordinanza ha interposto appello il dolendosi 1) dell'erroneità della decisione Parte_1
avuto riguardo alla determinazione del valore della domanda al quale ancorare i compensi per l'attività resa dall'Ausiliare; 2) dell'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto le operazioni svolte dal CTU come attività di particolare complessità; 3) dell'erroneità della statuizione in punto di governo delle spese di lite.
Ha concluso per la riforma dell'ordinanza impugnata e per la liquidazione del compenso in misura pari a € 1.274,34 ovvero a € 3.003,58, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'atto della costituzione in giudizio e hanno Controparte_2 CP_3
dichiarato di aderire alle difese del . Parte_1
Il Dott. , regolarmente costituito, ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 16 maggio 2025 il ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e Parte_1
chiesto la compensazione delle spese;
e hanno chiesto Controparte_2 CP_3
che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
il dott. ha concluso per l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
*
Va dichiarata l'inammissibilità dell'introdotto appello.
A norma dell'art.168 del D.P.R. 115/2002 la liquidazione delle spettanze agli Ausiliari del Magistrato
è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede. Dispone l'art.170, DPR cit. che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato […] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n.150”.
Orbene, a norma dell'art.15, u.c. del cit. D.Lvo il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile.
Portato di quanto precede è che deve affermarsi la inammissibilità del proposto appello posto che il provvedimento gravato deve ritenersi assoggettabile esclusivamente a ricorso per cassazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
Le spese di lite del grado tra l'appellante e l'appellato seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Per contro, attesa la posizione sostanzialmente identica, tra l'appellante, la società appellata e le spese di lite devono intendersi integralmente compensate. CP_3
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato Controparte_1
che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra l'appellante, la società appellata e
CP_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 364 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
con sede in Milano (P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello.
- appellante -
contro
dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Tempio Pausania, presso lo studio dell'Avv. Marcella Muzzu che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore nonché, nella sua qualità di fideiussore, (c.f. CP_3
), elettivamente domiciliati in Arzachena presso lo studio dell'Avv. Patrizia C.F._2
Fazzi che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellati - in punto a: opposizione a decreto di liquidazione compensi C.T.U.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2016, la società (infra Controparte_2
" ") e , quale fideiussore, avevano convenuto in giudizio nanti il Tribunale CP_2 CP_3
di Tempio Pausania il (poi divenuto infra " Controparte_4 Parte_1 Pt_1
") domandando l'accertamento della nullità totale e/o parziale dei rapporti contrattuali intercorsi
[...]
(conto corrente e mutuo ipotecario) e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
La causa era stata iscritta al n. 1655/2016 R.G.
Nella resistenza della convenuta, il Tribunale aveva disposto CTU contabile sui rapporti oggetto di causa e nominato quale Ausiliare il Dott. il quale, depositata la relazione, aveva Controparte_1
presentato istanza di liquidazione dei compensi, assumendo quale valore di riferimento per la "base di calcolo" l'importo di euro € 21.428.047,07.
All'esito, il Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione quantificando i compensi in € 7.686,35 oltre oneri di legge, che aveva posto a carico delle parti in lite in solido tra loro.
Avverso tale decreto di liquidazione hanno proposto opposizione Controparte_5
e con la quale hanno lamentato l'erroneità del provvedimento posto che il
[...] CP_3
Tribunale non avrebbe dovuto utilizzare quale base di calcolo per la quantificazione dei consumi l'importo di euro 21.428.047,07 (formato dalla sommatoria dei movimenti di conto corrente del mutuo ipotecario) ma l'importo di € 79.499,18, pari alla somma dei costi e degli interessi come contestati nell'atto introduttivo.
Ha, pertanto, quantificato in € 3.003,58 il compenso dovuto all'Ausiliare.
Il ha dichiarato di aderire alle contestazioni della , chiedendo la Parte_1 CP_2
liquidazione dei compensi nella (minor) misura di € 1.274,34, o comunque in una misura congrua e/o equa nel rispetto del D.M. n. 182/2002.
Il Dott. ha resistito all'opposizione contestando le avverse domande, deducendo Controparte_1
che 1) il valore della domanda doveva individuarsi in conformità al D.M. 30 maggio 2002; 2) la complessità dell'intera attività derivava dalla necessità di procedere alla disamina di una pluralità di quesiti relativi al conto corrente ed al mutuo;
3) quanto liquidato era pari ai valori medi di cui alle tabelle del D.M. 30 maggio 2002.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 12 settembre 2024, ha rigettato l'opposizione proposta e condannato le soccombenti al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice - premesso che A) la causa originaria era stata iscritta con valore indeterminato;
B) la stessa aveva richiesto il ricalcolo complessivo dei rapporti di dare-avere tra le parti;
C) la consulenza tecnica in materia bancaria aveva carattere complesso presupponendo conoscenze giuridiche e tecniche bancarie specifiche;
D) l'Ausiliare aveva dovuto esaminare una pluralità di rapporti, ciascuno di carattere autonomo - ha ritenuto congruo il compenso liquidato dal primo giudicante, determinato secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ed ha condannato Controparte_5
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali in favore dello
[...] Parte_1
. CP_1
Avverso tale ordinanza ha interposto appello il dolendosi 1) dell'erroneità della decisione Parte_1
avuto riguardo alla determinazione del valore della domanda al quale ancorare i compensi per l'attività resa dall'Ausiliare; 2) dell'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto le operazioni svolte dal CTU come attività di particolare complessità; 3) dell'erroneità della statuizione in punto di governo delle spese di lite.
Ha concluso per la riforma dell'ordinanza impugnata e per la liquidazione del compenso in misura pari a € 1.274,34 ovvero a € 3.003,58, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'atto della costituzione in giudizio e hanno Controparte_2 CP_3
dichiarato di aderire alle difese del . Parte_1
Il Dott. , regolarmente costituito, ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 16 maggio 2025 il ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e Parte_1
chiesto la compensazione delle spese;
e hanno chiesto Controparte_2 CP_3
che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
il dott. ha concluso per l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
*
Va dichiarata l'inammissibilità dell'introdotto appello.
A norma dell'art.168 del D.P.R. 115/2002 la liquidazione delle spettanze agli Ausiliari del Magistrato
è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede. Dispone l'art.170, DPR cit. che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato […] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n.150”.
Orbene, a norma dell'art.15, u.c. del cit. D.Lvo il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile.
Portato di quanto precede è che deve affermarsi la inammissibilità del proposto appello posto che il provvedimento gravato deve ritenersi assoggettabile esclusivamente a ricorso per cassazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
Le spese di lite del grado tra l'appellante e l'appellato seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Per contro, attesa la posizione sostanzialmente identica, tra l'appellante, la società appellata e le spese di lite devono intendersi integralmente compensate. CP_3
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato Controparte_1
che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra l'appellante, la società appellata e
CP_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni