Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10666/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF: , e residente in Parte_1 C.F._1
San Pietro Clarenza, via Sottotenente Privitera n. 42, rappresentata e difesa, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alfio Mario Gambino
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 13.11.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249024068149 000, notificata in data 23/09/2024 limitatamente ai seguenti sottostanti avvisi di addebito n. 59320140004063224000, n. 59320160001670254000 e n.
59320160005881033000. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, perfezionatasi, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'egfficacia esecutiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare la nullità, per intervenuta prescrizione del credito portato dagli CP_1
avvisi di addebito n. 59320140004063224000, n. 59320160001670254000 e n.
59320160005881033000, nonché dalla intimazione di pagamento oggi impugnata sempre nei limiti;
conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti, le iscrizioni a ruolo recate dalla cartella
Si è costituito, con memorie depositate il 03.04.2025, l' il quale ha eccepito: l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha dedotto che, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, e salvi ulteriori atti interruttivi medio tempore posti in essere dall'Agente della Riscossione, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione, non risulta spirato. Ha evidenziato che nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi prescritto il credito, di cui all'avviso di addebito impugnato, per accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, potrà conseguire una declaratoria dell'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo, ma non l'annullamento dello stesso. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con provvedimento del 13.05.2025 è stata disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Al fine di qualificare l'azione proposta si premette che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n.
78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, avuto riguardo ai motivi di opposizione, ha espressamente eccepito, la prescrizione a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Ha, quindi, proposto ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella specie detti fatti estintivi ricorrono.
Occorre premettere che gli avvisi di addebito opposti risultano notificati, così come documentato dall' , nelle seguenti date: il 17.10.20214, l'avviso di addebito n. Controparte_2
59320140004063224000, il 23.06.2016, l'avviso di addebito n. 59320160001670254000 e il
20.01.2017 l'avviso di addebito n. 59320160005881033000
Si osserva che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti nessun valido atto
CP_ interruttivo della prescrizione risulta documentato dall' resistente.
Ciò posto con riferimento all'avviso di addebito n. 59320140004063224000, tenuto conto della sopracitata data di notifica, il termine di prescrizione si è perfezionato in data 17.10.2019. Risultano quindi prescritti a tale data i crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito. Quanto agli avvisi di addebito n. 59320160001670254000 e n. 59320160005881033000, avuto riguardo alle sopracitate date di notifica, il termine naturale di prescrizione naturale si sarebbe dovuto perfezionare rispettivamente il 23.06.2021 e il 20.01.2022 .Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta il
23.09.2024 i crediti portati dagli avvisi di addebito sopracitati erano già prescritti. L'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1 Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito impugnati.
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e
CP_ vengono poste a carico dell' disponendo che il relativo versamento sia effettuato direttamente in favore dell'Erario a norma dell'articolo 133 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320140004063224000, n. 59320160001670254000 e n. 59320160005881033000e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto degli Enti impositori e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
Condanna l' , al pagamento, delle spese del giudizio, che, già dimezzate a norma dell'articolo CP_1
130 del DPR 115/2002, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, liquida in complessivi € 1.698,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il versamento a norma dell'articolo 133 del DPR cit. abbia luogo direttamente in favore dell'Erario.
Catania, 16 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi