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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 5268/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 08.10.2024 da:
, nato a Santeramo in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 mandati in atti, dall'avv. Vitangelo Laterza;
-RICORRENTI -
MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 08.10.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione, oggi formalmente vigenti tra le parti, come a suo tempo definite con la convenzione separativa, di cui al ricorso per separazione consensuale, del 24.02.2022
(convenzione separativa poi omologata dal Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 13957/2022 del 10.06.2022);
-rilevato che il predetto accordo di separazione prevedeva: -l'obbligo posto a carico del Pt_1 di versare, alla la somma mensile, di € 150,00 a titolo di contributo paterno al Pt_2 mantenimento della figlia maggiorenne, , non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente;
-l'obbligo posto a carico del di versare, alla la somma mensile, Pt_1 Pt_2 di € 150,00, a titolo di assegno di mantenimento muliebre;
-rilevato che le parti, a fronte della volontà espressa dalla sig.ra di rinunciare alla Pt_2 percezione dell'assegno di mantenimento in suo favore, e che, a tutt'oggi, l'unica figlia della coppia, risulta ancora non economicamente autosufficiente, hanno Persona_1 concordato una nuova regolamentazione, nel senso della elisione dell'assegno di mantenimento muliebre, già convenzionalmente previsto e dell'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne, dai 150,00 €, previsti in sede separativa, agli attuali 300,00 € mensili;
-rilevato che tale nuovo accordo non contrasta con le disposizioni di legge;
-rilevato che, in data 07.01.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, con le quali le stesse insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel corpo del ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto ex artt. 473 bis.51 c.p.c., in data 08.10.2024, da e Parte_1
, così provvede, in integrale accoglimento della domanda Parte_2 introduttiva:
1) DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto, introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale, del 24.02.2022, così come a loro volta omologate dal Tribunale di Bari, con decreto di omologazione n. cronol. 13957/2022, pubblicato il 10.06.2022;
2) NULLA per le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 5268/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 08.10.2024 da:
, nato a Santeramo in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 mandati in atti, dall'avv. Vitangelo Laterza;
-RICORRENTI -
MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 08.10.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione, oggi formalmente vigenti tra le parti, come a suo tempo definite con la convenzione separativa, di cui al ricorso per separazione consensuale, del 24.02.2022
(convenzione separativa poi omologata dal Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 13957/2022 del 10.06.2022);
-rilevato che il predetto accordo di separazione prevedeva: -l'obbligo posto a carico del Pt_1 di versare, alla la somma mensile, di € 150,00 a titolo di contributo paterno al Pt_2 mantenimento della figlia maggiorenne, , non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente;
-l'obbligo posto a carico del di versare, alla la somma mensile, Pt_1 Pt_2 di € 150,00, a titolo di assegno di mantenimento muliebre;
-rilevato che le parti, a fronte della volontà espressa dalla sig.ra di rinunciare alla Pt_2 percezione dell'assegno di mantenimento in suo favore, e che, a tutt'oggi, l'unica figlia della coppia, risulta ancora non economicamente autosufficiente, hanno Persona_1 concordato una nuova regolamentazione, nel senso della elisione dell'assegno di mantenimento muliebre, già convenzionalmente previsto e dell'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne, dai 150,00 €, previsti in sede separativa, agli attuali 300,00 € mensili;
-rilevato che tale nuovo accordo non contrasta con le disposizioni di legge;
-rilevato che, in data 07.01.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, con le quali le stesse insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel corpo del ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto ex artt. 473 bis.51 c.p.c., in data 08.10.2024, da e Parte_1
, così provvede, in integrale accoglimento della domanda Parte_2 introduttiva:
1) DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto, introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale, del 24.02.2022, così come a loro volta omologate dal Tribunale di Bari, con decreto di omologazione n. cronol. 13957/2022, pubblicato il 10.06.2022;
2) NULLA per le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera