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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceriale - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1186 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1187 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1188 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1189 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1190 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale - dichiararsi il riconoscimento del possesso da parte del ricorrente Ricorrente_1 dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale relativamente all'immobile di proprietà sito in via della Libertà n. 28/5 disitnto al N.C.E.U. foglio Dati_1 del Comune di Ceriale (SV), per tutte le motivazioni esposte in punto di fatto, di diritto nonché provate nel presente atto introduttivo di ricorso, e per l'effetto
- dichiararsi la nullità / illegittimità degli avvisi di accertamento in rettifica I.M.U, n. 1186 del 02/08/2023 Prot.
18728 € 485,00 annualità 2018 - n. 1187 del 02/08/2023 Prot. 18730 € 1.148,00 annualità 2019 - n. 1188 del 02/08/2023 Prot. 18731 € 1.233,00 annualità 2020 - n. 1189 del 02/08/2023 Prot. 18732 € 1.233,00 annualità 2021 - n. 1190 del 02/08/2023 Prot. 18734 € 1.222,00 annualità 2022 emessi dal Comune di Ceriale
(SV) tutti notificati in data 14/08/2023 oggetto del presente contendere;
- dichiararsi dovute le spese di giudizio a carico della resistente Comune di Ceriale, con sua condanna a quelle del presente giudizio oltre a quelle della mediazione, di cui al comma 10 dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.
546/1992.
Resistente/Appellato:
1. rigettare il ricorso presentato dal Sig.re Ricorrente_1 , come in epigrafe identificato;
2. condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ceriale (SV), che si quantificano in Euro 2.007,00 come da nota spese allegata alla presente difesa (doc. 13).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06/06/2023 il Comune di Ceriale redigeva, e in data 13/06/2023 notificava al ricorrente “Avvio di procedimento amministrativo per il disconoscimento del possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale anni 2018/2022” relativo all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1 distinto al N.C.E.U. al foglio Dati_1 (Allegato n. 2);
In data 03/07/2023 il ricorrente inviava al Comune resistente a mezzo Pec propria memoria ex art. 10 bis
L. 241/1990 avverso il preavviso di cui al punto che precede, con la quale prendeva precisa e circostanziata posizione contraria alle infondate osservazioni del Comune di Ceriale, fornendo elementi utili all'archiviazione del procedimento amministrativo in itinere (Allegato n. 3);
In data 13/07/2023 il Comune di Ceriale redigeva, e in data 18/07/2023 notificava “Conclusione del procedimento amministrativo per il disconoscimento del possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale anni 2018/2022” relativo all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1 distinto al N.C.E.U. al foglio Dati_1, motivando e così concludendo
“Si è pertanto dato termine al procedimento amministrativo che ha portato al disconoscimento del possesso dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale…omissis…pertanto verranno successivamente emessi e spediti gli atti per il recupero dell'imposta non versata, comprensivi delle sanzioni e degli interessi previsti dalle norme vigenti, per le annulità dal 2018 al 2022” (Allegato n. 4);
In data 14/08/2023 venivano notificati gli avvisi di accertamento e rettifica I.M.U. già indicati e rubricate all'oggetto della presente opposizione.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Ceriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso è la possibilità o meno di riconoscere la qualità di dimorante abituale in Ceriale a favore del ricorrente alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale che con Sentenza n. 209/2022, ha sancito l'illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della normativa relativa alle agevolazioni in materia di IMU e con specifico riferimento alla definizione di abitazione principale, dichiarando costituzionalmente illegittima la previsione ai sensi della quale “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Conseguentemente, due coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in due immobili diversi, a patto che la dimora abituale nel luogo di residenza sia effettiva e non fittizia, potranno usufruire dell'agevolazione per l'abitazione principale con riferimento ad entrambi gli immobili.
Per non aprire la strada a pratiche elusive la stessa Corte specifica che, in sede di contenzioso, il contribuente dovrà provare con i mezzi a propria disposizione di avere la dimora abituale nella località dichiarata e l'Amministrazione, parimenti, dovrà fornire la prova contraria.
Va osservato che il ricorrente, a sostegno della propria tesi, ossia della effettiva dimora in Ceriale, ha prodotto vari documenti ed in particolare:
A sostegno della propria tesi il ricorrente ha prodotto vari documenti e dedotto quanto segue:
a) Certificazione matrimonio Ricorrente_1 con la di lui consorte Nominativo_2 in data 29/08/2020 dovendosi ricordare che i coniugi non sono vincolati alla stessa residenza e sostenendo il ricorrente di essere separato di fatto dalla moglie;
b) Dichiarazioni olografe soggetti terzi residenti in [...]a conferma della residenza in Ceriale del ricorrente dal 17/07/2018 nell'unico immobile di sua proprietà sul territorio nazionale sito in Indirizzo_1 Ceriale (SV), immobile che costituisce anche la di lui dimora abituale: tali dichiarazioni confermano la presenza costante del ricorrente nel Comune di Ceriale, compresa la quotidiana frequentazione di esercizi commerciali ed abitazioni familiari c) Bollette energia elettrica abitazione Ricorrente_1 : confermando di non consumare gas (come sostenuto dal Comune) in quanto già in data 04/06/2018 il ricorrente si era reso totalmente autonomo dalla predetta fornitura di combustibile a mezzo installazione pompa di calore e piano termico ad induzione come dimostrato dalla documentazione contabile prodotta, il ricorrente ha prodotto copia di tutte le bollette relative ai consumi di energia elettrica dell'immobile abitato di sua proprietà in Ceriale a far data anno 2018 sino al
31/12/22. I picchi di consumo nei mesi di febbraio giugno luglio agosto dicembre si spiegherebbero con l'uso della pompa di calore.
d) Documentazione contabile - estratti c/c – estratti carte di credito / bancomat Ricorrente_1 da cui si desume la costante permanenza nel Comune di Ceriale
e) Attività lavorativa Ricorrente_1. A tale proposito il ricorrente deduce di partire il lunedì mattina da Ceriale (SV) per recarsi al lavoro in Sanfrè (CN), e dal lunedì al venerdì, sino al matrimonio celebrato nel
2020, era solito trascorrere un paio di notti la settimana, solitamente ma non tassativamente il lunedì notte sul martedì e il giovedì notte sul venerdì, ospite presso la di lui sorella Nominativo_3 residente nel Comune di Roreto di Cherasco a circa 10 Km dal Comune di Sanfrè ove lavora.
Dopo il matrimonio celebrato nel settembre 2020 lo stesso ha cambiato le proprie abitudini trascorrendo le due notti settimanali di cui sopra però presso l'abitazione di proprietà della coniuge Nominativo_2 sempre sita nel Comune di Cherasco (CN), rientrando così con lei il venerdì sera presso la sua abitazione di Ceriale da dove è solito ripartire assieme alla coniuge il lunedì mattina seguente.
La suddetta routine è dimostrata dalle ricevute fiscali, dagli estratti dei c/c e delle carte di credito.
Ritiene questa Corte che da tale documentazione risulti provato che il ricorrente, benchè dipendente comunale in Sanfrè (che non gli ha concesso la mobilità lavorativa) dimora in Ceriale seppur solo nei fine settimana. Tale circostanza, in assenza di una effettiva seconda residenza altrove, non fa escludere la natura di dimora abituale oltre che di residenza in Ceriale da parte del ricorrente e quindi il riconoscimento dell'esenzione IMU.
Va quindi accolto il ricorso.
Poichè la maggior parte della documentazione è stata prodotta solo in giudizio e varie circostanze sono state chiarite dal ricorrente solo in giudizio vanno compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dato atto che Ricorrente_1 possiede i requisiti per la fruizione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale relativamente all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1 disitnto al N.C.E.U. foglio Dati_1 del Comune di Ceriale (SV), per tutte le motivazioni esposte in punto di fatto, di diritto nonché provate nel presente atto introduttivo di ricorso, dichiarara la nullità / illegittimità degli avvisi di accertamento in rettifica I.M.U, n. 1186 del 02/08/2023 Prot.
18728 € 485,00 annualità 2018 - n. 1187 del 02/08/2023 Prot. 18730 € 1.148,00 annualità 2019 - n. 1188 del 02/08/2023 Prot. 18731 € 1.233,00 annualità 2020 - n. 1189 del 02/08/2023 Prot. 18732 € 1.233,00 annualità 2021 - n. 1190 del 02/08/2023 Prot. 18734 € 1.222,00 annualità 2022 emessi dal Comune di Ceriale
(SV) tutti notificati in data 14/08/2023.
Spese compensate
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceriale - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1186 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1187 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1188 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1189 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1190 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale - dichiararsi il riconoscimento del possesso da parte del ricorrente Ricorrente_1 dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale relativamente all'immobile di proprietà sito in via della Libertà n. 28/5 disitnto al N.C.E.U. foglio Dati_1 del Comune di Ceriale (SV), per tutte le motivazioni esposte in punto di fatto, di diritto nonché provate nel presente atto introduttivo di ricorso, e per l'effetto
- dichiararsi la nullità / illegittimità degli avvisi di accertamento in rettifica I.M.U, n. 1186 del 02/08/2023 Prot.
18728 € 485,00 annualità 2018 - n. 1187 del 02/08/2023 Prot. 18730 € 1.148,00 annualità 2019 - n. 1188 del 02/08/2023 Prot. 18731 € 1.233,00 annualità 2020 - n. 1189 del 02/08/2023 Prot. 18732 € 1.233,00 annualità 2021 - n. 1190 del 02/08/2023 Prot. 18734 € 1.222,00 annualità 2022 emessi dal Comune di Ceriale
(SV) tutti notificati in data 14/08/2023 oggetto del presente contendere;
- dichiararsi dovute le spese di giudizio a carico della resistente Comune di Ceriale, con sua condanna a quelle del presente giudizio oltre a quelle della mediazione, di cui al comma 10 dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.
546/1992.
Resistente/Appellato:
1. rigettare il ricorso presentato dal Sig.re Ricorrente_1 , come in epigrafe identificato;
2. condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ceriale (SV), che si quantificano in Euro 2.007,00 come da nota spese allegata alla presente difesa (doc. 13).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06/06/2023 il Comune di Ceriale redigeva, e in data 13/06/2023 notificava al ricorrente “Avvio di procedimento amministrativo per il disconoscimento del possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale anni 2018/2022” relativo all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1 distinto al N.C.E.U. al foglio Dati_1 (Allegato n. 2);
In data 03/07/2023 il ricorrente inviava al Comune resistente a mezzo Pec propria memoria ex art. 10 bis
L. 241/1990 avverso il preavviso di cui al punto che precede, con la quale prendeva precisa e circostanziata posizione contraria alle infondate osservazioni del Comune di Ceriale, fornendo elementi utili all'archiviazione del procedimento amministrativo in itinere (Allegato n. 3);
In data 13/07/2023 il Comune di Ceriale redigeva, e in data 18/07/2023 notificava “Conclusione del procedimento amministrativo per il disconoscimento del possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale anni 2018/2022” relativo all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1 distinto al N.C.E.U. al foglio Dati_1, motivando e così concludendo
“Si è pertanto dato termine al procedimento amministrativo che ha portato al disconoscimento del possesso dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale…omissis…pertanto verranno successivamente emessi e spediti gli atti per il recupero dell'imposta non versata, comprensivi delle sanzioni e degli interessi previsti dalle norme vigenti, per le annulità dal 2018 al 2022” (Allegato n. 4);
In data 14/08/2023 venivano notificati gli avvisi di accertamento e rettifica I.M.U. già indicati e rubricate all'oggetto della presente opposizione.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Ceriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso è la possibilità o meno di riconoscere la qualità di dimorante abituale in Ceriale a favore del ricorrente alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale che con Sentenza n. 209/2022, ha sancito l'illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della normativa relativa alle agevolazioni in materia di IMU e con specifico riferimento alla definizione di abitazione principale, dichiarando costituzionalmente illegittima la previsione ai sensi della quale “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Conseguentemente, due coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in due immobili diversi, a patto che la dimora abituale nel luogo di residenza sia effettiva e non fittizia, potranno usufruire dell'agevolazione per l'abitazione principale con riferimento ad entrambi gli immobili.
Per non aprire la strada a pratiche elusive la stessa Corte specifica che, in sede di contenzioso, il contribuente dovrà provare con i mezzi a propria disposizione di avere la dimora abituale nella località dichiarata e l'Amministrazione, parimenti, dovrà fornire la prova contraria.
Va osservato che il ricorrente, a sostegno della propria tesi, ossia della effettiva dimora in Ceriale, ha prodotto vari documenti ed in particolare:
A sostegno della propria tesi il ricorrente ha prodotto vari documenti e dedotto quanto segue:
a) Certificazione matrimonio Ricorrente_1 con la di lui consorte Nominativo_2 in data 29/08/2020 dovendosi ricordare che i coniugi non sono vincolati alla stessa residenza e sostenendo il ricorrente di essere separato di fatto dalla moglie;
b) Dichiarazioni olografe soggetti terzi residenti in [...]a conferma della residenza in Ceriale del ricorrente dal 17/07/2018 nell'unico immobile di sua proprietà sul territorio nazionale sito in Indirizzo_1 Ceriale (SV), immobile che costituisce anche la di lui dimora abituale: tali dichiarazioni confermano la presenza costante del ricorrente nel Comune di Ceriale, compresa la quotidiana frequentazione di esercizi commerciali ed abitazioni familiari c) Bollette energia elettrica abitazione Ricorrente_1 : confermando di non consumare gas (come sostenuto dal Comune) in quanto già in data 04/06/2018 il ricorrente si era reso totalmente autonomo dalla predetta fornitura di combustibile a mezzo installazione pompa di calore e piano termico ad induzione come dimostrato dalla documentazione contabile prodotta, il ricorrente ha prodotto copia di tutte le bollette relative ai consumi di energia elettrica dell'immobile abitato di sua proprietà in Ceriale a far data anno 2018 sino al
31/12/22. I picchi di consumo nei mesi di febbraio giugno luglio agosto dicembre si spiegherebbero con l'uso della pompa di calore.
d) Documentazione contabile - estratti c/c – estratti carte di credito / bancomat Ricorrente_1 da cui si desume la costante permanenza nel Comune di Ceriale
e) Attività lavorativa Ricorrente_1. A tale proposito il ricorrente deduce di partire il lunedì mattina da Ceriale (SV) per recarsi al lavoro in Sanfrè (CN), e dal lunedì al venerdì, sino al matrimonio celebrato nel
2020, era solito trascorrere un paio di notti la settimana, solitamente ma non tassativamente il lunedì notte sul martedì e il giovedì notte sul venerdì, ospite presso la di lui sorella Nominativo_3 residente nel Comune di Roreto di Cherasco a circa 10 Km dal Comune di Sanfrè ove lavora.
Dopo il matrimonio celebrato nel settembre 2020 lo stesso ha cambiato le proprie abitudini trascorrendo le due notti settimanali di cui sopra però presso l'abitazione di proprietà della coniuge Nominativo_2 sempre sita nel Comune di Cherasco (CN), rientrando così con lei il venerdì sera presso la sua abitazione di Ceriale da dove è solito ripartire assieme alla coniuge il lunedì mattina seguente.
La suddetta routine è dimostrata dalle ricevute fiscali, dagli estratti dei c/c e delle carte di credito.
Ritiene questa Corte che da tale documentazione risulti provato che il ricorrente, benchè dipendente comunale in Sanfrè (che non gli ha concesso la mobilità lavorativa) dimora in Ceriale seppur solo nei fine settimana. Tale circostanza, in assenza di una effettiva seconda residenza altrove, non fa escludere la natura di dimora abituale oltre che di residenza in Ceriale da parte del ricorrente e quindi il riconoscimento dell'esenzione IMU.
Va quindi accolto il ricorso.
Poichè la maggior parte della documentazione è stata prodotta solo in giudizio e varie circostanze sono state chiarite dal ricorrente solo in giudizio vanno compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dato atto che Ricorrente_1 possiede i requisiti per la fruizione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale relativamente all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1 disitnto al N.C.E.U. foglio Dati_1 del Comune di Ceriale (SV), per tutte le motivazioni esposte in punto di fatto, di diritto nonché provate nel presente atto introduttivo di ricorso, dichiarara la nullità / illegittimità degli avvisi di accertamento in rettifica I.M.U, n. 1186 del 02/08/2023 Prot.
18728 € 485,00 annualità 2018 - n. 1187 del 02/08/2023 Prot. 18730 € 1.148,00 annualità 2019 - n. 1188 del 02/08/2023 Prot. 18731 € 1.233,00 annualità 2020 - n. 1189 del 02/08/2023 Prot. 18732 € 1.233,00 annualità 2021 - n. 1190 del 02/08/2023 Prot. 18734 € 1.222,00 annualità 2022 emessi dal Comune di Ceriale
(SV) tutti notificati in data 14/08/2023.
Spese compensate
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini