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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/10/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 642/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 642/2025 ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] C.F._4 disgiuntamente, dall'Avv. Italo Grillo (C.F. ) e dall'Avv. Antonella C.F._5
AC (C.F. ) ed elettivamente domiciliati nel loro studio in LA, C.F._6
alla SA IO GI.
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._7
residente in C/da Pietraferrata, 148
INTERDICENDA
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come in atti.
Conclusioni del P.M.: parere favorevole emesso in data 27/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano all'adito
Tribunale pronunciarsi l'interdizione di nata a [...] il [...] ed ivi CP_1
residente in C/da Pietraferrata, 148 (SA), rappresentando: di essere rispettivamente l'unica sorella e i tre nipoti dell'interdicenda; che l'interdicenda è titolare di pensione di accompagnamento per un ammontare mensile complessivo di circa € 1.100,00, versata su un libretto postale cointestato con il genitore defunto e la sorella e non è proprietaria di beni immobili;
che l'interdicenda Pt_1
è affetta da ritardo mentale di grado medio-grave e di epilessia generalizzata e, pertanto, è stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di accompagnamento così come accertato dalla
Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Lagonegro nella seduta del 29 gennaio 1980; che l'interdicenda è, inoltre, è nelle condizioni di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/1992 così come accertato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap in data 3 luglio 2008; che pertanto, la sig.ra si trova in condizioni di abituale infermità CP_1
di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetta, a norma dell'art. 414 cod. civ;
che si dichiara disponibile all'ufficio di tutore odierna Parte_1
ricorrente, in quanto persona che si occupa sin dal 2005, anno della morte della comune madre, delle esigenze morali e materiali e delle necessità della sorella, mentre si dichiara disponibile a rivestire la carica di protutore , nipote più vicina all'interdicenda. Parte_2
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale: “DICHIARARE L'interdizione della sig.ra
[...]
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._7
C/da Pietraferrata, 148, con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge, e affinché voglia: NOMINARE ove ritenuto opportuno, la Sig.ra quale Tutore della sig.ra Parte_1
e quale protutore la Sig.ra .” CP_1 Parte_2
All'udienza di comparizione delle parti del 07/10/2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda, la quale non risultava in grado di rispondere ad alcuna domanda, e venivano, altresì, sentiti i ricorrenti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere di competenza.
Il Pubblico Ministero, in data 27/10/2025 rendeva parere favorevole.
Tanto premesso, a parere del Collegio la domanda tesa alla pronuncia di interdizione di CP_1
non può trovare accoglimento.
[...]
pagina 2 di 6 Occorre rilevare in punto di diritto che la questione dell'individuazione dei presupposti delle diverse misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, disciplinate nel titolo XII del libro I del codice civile, come modificato con la L 6/2004, ha formato oggetto di un intenso dibattito dottrinale e di numerosi interventi giurisprudenziali, di merito e di legittimità.
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza 9 dicembre 2005 n. 440, ha affermato che dall'esame della disciplina, la quale affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, discende che si può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione nell'ipotesi in cui non vengano ravvisati interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, fermo restando che "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore".
Tale decisione assume una duplice portata, in quanto da un lato afferma la diversità dei presupposti e degli effetti delle diverse misure di protezione, in particolare la diversità dei poteri del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato, che derivano automaticamente dalla sentenza di interdizione e inabilitazione, rispetto a quelli dell'amministratore di sostegno che, trovano la propria fonte nel provvedimento del giudice, anche se può rilevarsi che tale diversità è da apprezzare non tralasciando la rilevanza dell'art. 411, comma quattro, cod. civ., e 427, comma uno, cod. civ., i quali consentono l'ampliamento dei poteri dell'amministratore di sostegno mediante specifico richiamo a quelli del tutore e del curatore e la limitazione dei poteri sostitutivi e di assistenza del tutore e del curatore, con l'esclusione di alcuni atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Dall'altro lato, tuttavia, ribadisce la legittimità costituzionale della soluzione legislativa che ha affidato al giudice la scelta della misura di protezione, sulla base del criterio della maggiore adeguatezza della tutela rispetto alle concrete esigenze del caso concreto e di quello del carattere residuale dell'interdizione e inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno, in attuazione del principio fondamentale che regola la materia enunciato con la L 6/2004, secondo cui la finalità dell'intervento legislativo è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
I successivi interventi della S.C., ed in particolare Cass. n. 13584/2006 e Cass. n. 25366/2006, si pongono in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, sia nella parte in cui ribadiscono la persistente diversità di presupposti delle diverse misure, in particolare dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno, fermo il carattere residuale della prima,
pagina 3 di 6 anche in considerazione del superamento del suo carattere obbligatorio, sia per la parte in cui riconoscono al giudice il potere di scelta tra le misura stesse. Il maggiore contributo alla corretta interpretazione della disciplina va, tuttavia, ravvisato nella forte valorizzazione e specificazione del riferimento, contenuto nell'art. 414 cod. civ. che fa riferimento alle esigenze di "adeguata protezione" e sottolineato già nella sentenza della Corte costituzionale n. 440 del2005, al criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice il quale "va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa." (Cass. 13584/2006).
Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti ... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un' attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno" (Cass. 13584/2006).
Il giudice può anche considerare "la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
Ed è appena il caso di rilevare che alcun pregio assume la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli artt. 404, 414 e 415 cod. civ., le ultime due disposizioni individuando i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevedendo che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea.
Invero, sempre sul piano letterale, l'art. 404 cod. civ. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore pagina 4 di 6 rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta, contraddicendo, in tal modo l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
Né assume rilevanza la tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario, la quale presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente (Cass. 13584/2006).
In definitiva, rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (ex plurimis Cass. 4866/2010).
Orbene, deve ritenersi che le esigenze dell'interdicenda possano essere adeguatamente svolte da un amministratore di sostegno investito specificamente delle relative funzioni, previe le opportune autorizzazioni del giudice tutelare ove gli atti eccedano l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria l'interdizione al fine di assicurare adeguata protezione a CP_1
[...]
Sulla base delle anzidette considerazioni deve essere rigettata la domanda di interdizione e disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente per l'eventuale apertura di una amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 418, co. 3, c.c.
Appare, comunque, opportuno provvedere nelle more alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Attesa la mancata costituzione della resistente, le spese processuali devono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare come da separata ordinanza;
pagina 5 di 6 - provvede alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in favore di CP_1
come da separata ordinanza;
- dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Giudice est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 642/2025 ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] C.F._4 disgiuntamente, dall'Avv. Italo Grillo (C.F. ) e dall'Avv. Antonella C.F._5
AC (C.F. ) ed elettivamente domiciliati nel loro studio in LA, C.F._6
alla SA IO GI.
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._7
residente in C/da Pietraferrata, 148
INTERDICENDA
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come in atti.
Conclusioni del P.M.: parere favorevole emesso in data 27/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano all'adito
Tribunale pronunciarsi l'interdizione di nata a [...] il [...] ed ivi CP_1
residente in C/da Pietraferrata, 148 (SA), rappresentando: di essere rispettivamente l'unica sorella e i tre nipoti dell'interdicenda; che l'interdicenda è titolare di pensione di accompagnamento per un ammontare mensile complessivo di circa € 1.100,00, versata su un libretto postale cointestato con il genitore defunto e la sorella e non è proprietaria di beni immobili;
che l'interdicenda Pt_1
è affetta da ritardo mentale di grado medio-grave e di epilessia generalizzata e, pertanto, è stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di accompagnamento così come accertato dalla
Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Lagonegro nella seduta del 29 gennaio 1980; che l'interdicenda è, inoltre, è nelle condizioni di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/1992 così come accertato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap in data 3 luglio 2008; che pertanto, la sig.ra si trova in condizioni di abituale infermità CP_1
di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetta, a norma dell'art. 414 cod. civ;
che si dichiara disponibile all'ufficio di tutore odierna Parte_1
ricorrente, in quanto persona che si occupa sin dal 2005, anno della morte della comune madre, delle esigenze morali e materiali e delle necessità della sorella, mentre si dichiara disponibile a rivestire la carica di protutore , nipote più vicina all'interdicenda. Parte_2
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale: “DICHIARARE L'interdizione della sig.ra
[...]
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._7
C/da Pietraferrata, 148, con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge, e affinché voglia: NOMINARE ove ritenuto opportuno, la Sig.ra quale Tutore della sig.ra Parte_1
e quale protutore la Sig.ra .” CP_1 Parte_2
All'udienza di comparizione delle parti del 07/10/2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda, la quale non risultava in grado di rispondere ad alcuna domanda, e venivano, altresì, sentiti i ricorrenti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere di competenza.
Il Pubblico Ministero, in data 27/10/2025 rendeva parere favorevole.
Tanto premesso, a parere del Collegio la domanda tesa alla pronuncia di interdizione di CP_1
non può trovare accoglimento.
[...]
pagina 2 di 6 Occorre rilevare in punto di diritto che la questione dell'individuazione dei presupposti delle diverse misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, disciplinate nel titolo XII del libro I del codice civile, come modificato con la L 6/2004, ha formato oggetto di un intenso dibattito dottrinale e di numerosi interventi giurisprudenziali, di merito e di legittimità.
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza 9 dicembre 2005 n. 440, ha affermato che dall'esame della disciplina, la quale affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, discende che si può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione nell'ipotesi in cui non vengano ravvisati interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, fermo restando che "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore".
Tale decisione assume una duplice portata, in quanto da un lato afferma la diversità dei presupposti e degli effetti delle diverse misure di protezione, in particolare la diversità dei poteri del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato, che derivano automaticamente dalla sentenza di interdizione e inabilitazione, rispetto a quelli dell'amministratore di sostegno che, trovano la propria fonte nel provvedimento del giudice, anche se può rilevarsi che tale diversità è da apprezzare non tralasciando la rilevanza dell'art. 411, comma quattro, cod. civ., e 427, comma uno, cod. civ., i quali consentono l'ampliamento dei poteri dell'amministratore di sostegno mediante specifico richiamo a quelli del tutore e del curatore e la limitazione dei poteri sostitutivi e di assistenza del tutore e del curatore, con l'esclusione di alcuni atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Dall'altro lato, tuttavia, ribadisce la legittimità costituzionale della soluzione legislativa che ha affidato al giudice la scelta della misura di protezione, sulla base del criterio della maggiore adeguatezza della tutela rispetto alle concrete esigenze del caso concreto e di quello del carattere residuale dell'interdizione e inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno, in attuazione del principio fondamentale che regola la materia enunciato con la L 6/2004, secondo cui la finalità dell'intervento legislativo è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
I successivi interventi della S.C., ed in particolare Cass. n. 13584/2006 e Cass. n. 25366/2006, si pongono in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, sia nella parte in cui ribadiscono la persistente diversità di presupposti delle diverse misure, in particolare dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno, fermo il carattere residuale della prima,
pagina 3 di 6 anche in considerazione del superamento del suo carattere obbligatorio, sia per la parte in cui riconoscono al giudice il potere di scelta tra le misura stesse. Il maggiore contributo alla corretta interpretazione della disciplina va, tuttavia, ravvisato nella forte valorizzazione e specificazione del riferimento, contenuto nell'art. 414 cod. civ. che fa riferimento alle esigenze di "adeguata protezione" e sottolineato già nella sentenza della Corte costituzionale n. 440 del2005, al criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice il quale "va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa." (Cass. 13584/2006).
Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti ... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un' attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno" (Cass. 13584/2006).
Il giudice può anche considerare "la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
Ed è appena il caso di rilevare che alcun pregio assume la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli artt. 404, 414 e 415 cod. civ., le ultime due disposizioni individuando i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevedendo che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea.
Invero, sempre sul piano letterale, l'art. 404 cod. civ. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore pagina 4 di 6 rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta, contraddicendo, in tal modo l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
Né assume rilevanza la tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario, la quale presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente (Cass. 13584/2006).
In definitiva, rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (ex plurimis Cass. 4866/2010).
Orbene, deve ritenersi che le esigenze dell'interdicenda possano essere adeguatamente svolte da un amministratore di sostegno investito specificamente delle relative funzioni, previe le opportune autorizzazioni del giudice tutelare ove gli atti eccedano l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria l'interdizione al fine di assicurare adeguata protezione a CP_1
[...]
Sulla base delle anzidette considerazioni deve essere rigettata la domanda di interdizione e disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente per l'eventuale apertura di una amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 418, co. 3, c.c.
Appare, comunque, opportuno provvedere nelle more alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Attesa la mancata costituzione della resistente, le spese processuali devono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare come da separata ordinanza;
pagina 5 di 6 - provvede alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in favore di CP_1
come da separata ordinanza;
- dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Giudice est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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