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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 122 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
OR ED (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to ZIO ANTONIO, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvantoniozio@puntopec.it, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI (C.F. 02115531002), rappresentato e difeso dall'Avv.to LUCIANO
CARLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CAMPOBASSO, VIA CORSO
MAZZINI N.65, giusta mandato in atti;
- RESISTENTE –
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “1) in via preliminare, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che ogni domanda e richiesta azionata col decreto ingiuntivo opposto è inammissibile ed infondata, oltre che manifestamente pretestuosa, in fatto ed ancor più in diritto e, di conseguenza, revocare e porre nel nulla lo stesso provvedimento monitorio (d.i. n.291/2023) per l'intervenuta
pagina 1 di 6 prescrizione della pretesa creditoria, nonché per le causali dedotte in narrativa che qui abbiansi interamente richiamate e trascritte;
2) dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e/o, in via meramente subordinata, nella misura ingiustamente e sproporzionatamente richiesta dalla ricorrente Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti per gli asseriti titoli azionati in monitorio, alla luce delle agevolazioni stabilite dalle richiamata normativa emergenziale applicabile al caso oggetto di causa e delle quali
l'opponente ne può beneficiare, essendo residente nel Comune di Ururi, ricompreso nell'area del c.d. “cratere” di cui all'art. 3 O.P.C.M. n.3496 del 17.2.2006, oltre che per gli ulteriori motivi qui da ritenersi richiamati, riportati e trascritti in ogni loro parte;
3) condannare la CIPAG, in persona del Presindente e legale rappresentante p.t., ad ogni conseguenza di legge data la pretestuosità della domanda, nonché al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per parte resistente: “in via principale: a) respingere l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 291/2023 reso il 29.11.2023 nel giudizio monitorio iscritto al R. G. L. n. 776/2023 dell'intestato Tribunale, b) condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali anche della presente fase di giudizio;
in via subordinata: c) rigettare l'opposizione e condannare parte opponente al pagamento di € 20.662,82, quale minore importo dovuto per debiti contributivi, interessi moratori e sanzioni di cui al prospetto di dettaglio in atti, oltre interessi moratori e sanzioni, maturati e maturandi;
d) condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali anche ridotti in proporzione al capitale liquidato;
in via ulteriormente gradata: e) rigettare l'opposizione e condannare parte opponente al pagamento degli importi per
i quali si ritenga eventualmente non maturata la prescrizione, oltre interessi moratori e sanzioni, maturati e maturandi;
f) condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali anche ridotti in proporzione al capitale liquidato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti ha chiesto ed ottenuto decreto monitorio n. 291/2023, emesso in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di
Larino, con cui è stato ingiunto al geometra AN IN di pagare la somma di €
37.796,64, a titolo di omessi contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni ed altri oneri, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative per gli anni 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
1.1. Avverso tale decreto ha proposto opposizione l'ingiunto, chiedendone la revoca.
In particolare, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale per il conseguimento pagina 2 di 6 del credito, in uno agli accessori conseguenziali;
nel merito, ha rilevato che all'epoca dei fatti contestati, egli era residente ed esercitava la professione di geometra ad Ururi, Comune colpito dai noti eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della Provincia di
Campobasso, ricompreso nell'area del c.d. “cratere”; con dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n. 3253 veniva disposta la sospensione dei versamenti contributivi sino al 31 marzo 2003 e via via sino al 2008, donde “l'infondatezza, l'inesistenza e/o incertezza della pretesa creditoria di avanzata dalla Cassa Geometri, perché formulata in manifesta violazione della richiamata normativa emergenziale”. Da ultimo, l'opponente ha eccepito la propria carenza di “legittimazione” evidenziando che a far data dal 16 agosto 2004 ha disimpegnato, in maniera assoluta e continuativa, la propria attività in qualità di lavoratore dipendente, in forza di contratto full-time a tempo indeterminato, dapprima con il Comune di
Petacciato e, di seguito, con il Comune di Ururi nonché con l'Agenzia Regionale di Protezione
Civile, status di lavoratore subordinato incompatibile con la libera professione di geometra.
1.2. Si è costituita la Cassa Geometri, contestando ogni avversa eccezione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
******
L'opposizione è infondata.
2. Deve essere esaminata con priorità logica la questione posta per ultima dall'opponente ma da valutarsi ante omnia poiché relativa alla contestazione della sussistenza in sé dell'obbligo di versamento contributivo, quantomeno a far data dall'agosto 2004, da cui è scaturito il credito opposto.
Sostiene infatti il AN che a partire dal 16.8.2004 era stato assunto quale dipendente pubblico, in forza di contratto full-time a tempo indeterminato, prestando la propria attività lavorativa dapprima per il Comune di Petacciato, in seguito per il Comune di Ururi e da ultimo per l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con regolare iscrizione alla gestione separata dell'INPS. In ragione del divieto del dipendente pubblico di essere iscritto nell'albo dei geometri e di esercitare la libera professione e, comunque, dell'assenza assoluta dello svolgimento dell'attività professionale, anche solo occasionale, la pretesa creditoria della Cassa sarebbe illegittima.
Sul punto, deve osservarsi che la giurisprudenziale di legittimità, con orientamento più volte ribadito, in casi analoghi a quello in esame afferma che “in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della pagina 3 di 6 professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione
INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della
Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale
e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Cassazione civile sez. VI, 10/02/2023, n.4157 che ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'infondatezza della pretesa contributiva della
Cassa nei confronti di un geometra che, negli anni di interesse contributivo, era assunto quale dipendente pubblico con regolare iscrizione all'INPS e privo di partita IVA ed aveva svolto esclusivamente due pratiche catastali, a titolo gratuito a favore di colleghi;
analogamente,
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2022, n.35912).
Nel caso in esame, non può non rilevarsi la mancata dimostrazione degli assunti resi dall'opponente: dall'estratto conto integrato del casellario degli attivi INPS - unico documento prodotto- non è possibile avere evidenza alcuna delle condizioni di esonero dall'obbligo contributivo sopra viste (da provarsi mediante contratti, inquadramento contrattuale, ecc.), trattandosi di un mero elenco riassuntivo;
inoltre, dallo stesso emerge anche una certa contraddittorietà rispetto alle allegazioni difensive poiché dal medesimo elenco si comprende che, nel periodo d'interesse, accanto a redditi da retribuzione, figurano anche quelli soggetti ad
IVA (v. terz'ultima colonna) quale libero professionista, il che contrasta con l'assunto difensivo dell'assoluta assenza di svolgimento dell'attività professionale, anche solo di tipo occasionale. Al contrario, risultando dalla documentazione prodotta dall'opposta l'iscrizione all'Albo da parte del AN, tanto basta ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo.
3. Infondata, poi, è l'eccezione di prescrizione.
pagina 4 di 6 Come correttamente rammentato dalla parte resistente, in materia contributiva previdenziale la L. 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 l. 20 ottobre 1982, n.773, a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini
IVA realizzato(Cassazione civile sez. lav., 04/03/2014, n.4981; ; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass.
18.12.2008 n. 29664).
Nel caso di specie, ferma la validità degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'opposta nell'anno 2014 e 2015 per i contributi a partire dal 2009, per gli anni precedenti manca in effetti la prova della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari.
La stessa non può ricavarsi - come sostiene l'opponente- dall'allegato “Estratto Conto Integrato-
Casellario degli Attivi”, poiché se datale documento può presupporsi l'avvenuta dichiarazione dei redditi, non si evince affatto che la comunicazione sia avvenuta nei confronti della Cassa.
4. Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato.
Come osservato dall'opposta, dalla nota del 15.03.2011 e del 15.07.2013 depositate in atti, la
Cassa chiedeva il pagamento degli importi dovuti nella misura ridotta ed agevolata e, come d'impegno dello stesso geometra, in maniera rateizzata, ma ad essa l'odierno opponente non dava seguito, rimanendo inadempiente. Ne consegue che anche in parte qua l'opposizione è infondata.
5. In definitiva, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OR ED nei confronti di CASSA ITALIANA DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− respinge l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
pagina 5 di 6 291/2023, emesso in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di Larino;
− condanna OR ED, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.291,00per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 13/01/2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 122 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
OR ED (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to ZIO ANTONIO, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvantoniozio@puntopec.it, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI (C.F. 02115531002), rappresentato e difeso dall'Avv.to LUCIANO
CARLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CAMPOBASSO, VIA CORSO
MAZZINI N.65, giusta mandato in atti;
- RESISTENTE –
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “1) in via preliminare, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che ogni domanda e richiesta azionata col decreto ingiuntivo opposto è inammissibile ed infondata, oltre che manifestamente pretestuosa, in fatto ed ancor più in diritto e, di conseguenza, revocare e porre nel nulla lo stesso provvedimento monitorio (d.i. n.291/2023) per l'intervenuta
pagina 1 di 6 prescrizione della pretesa creditoria, nonché per le causali dedotte in narrativa che qui abbiansi interamente richiamate e trascritte;
2) dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e/o, in via meramente subordinata, nella misura ingiustamente e sproporzionatamente richiesta dalla ricorrente Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti per gli asseriti titoli azionati in monitorio, alla luce delle agevolazioni stabilite dalle richiamata normativa emergenziale applicabile al caso oggetto di causa e delle quali
l'opponente ne può beneficiare, essendo residente nel Comune di Ururi, ricompreso nell'area del c.d. “cratere” di cui all'art. 3 O.P.C.M. n.3496 del 17.2.2006, oltre che per gli ulteriori motivi qui da ritenersi richiamati, riportati e trascritti in ogni loro parte;
3) condannare la CIPAG, in persona del Presindente e legale rappresentante p.t., ad ogni conseguenza di legge data la pretestuosità della domanda, nonché al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per parte resistente: “in via principale: a) respingere l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 291/2023 reso il 29.11.2023 nel giudizio monitorio iscritto al R. G. L. n. 776/2023 dell'intestato Tribunale, b) condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali anche della presente fase di giudizio;
in via subordinata: c) rigettare l'opposizione e condannare parte opponente al pagamento di € 20.662,82, quale minore importo dovuto per debiti contributivi, interessi moratori e sanzioni di cui al prospetto di dettaglio in atti, oltre interessi moratori e sanzioni, maturati e maturandi;
d) condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali anche ridotti in proporzione al capitale liquidato;
in via ulteriormente gradata: e) rigettare l'opposizione e condannare parte opponente al pagamento degli importi per
i quali si ritenga eventualmente non maturata la prescrizione, oltre interessi moratori e sanzioni, maturati e maturandi;
f) condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi professionali anche ridotti in proporzione al capitale liquidato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti ha chiesto ed ottenuto decreto monitorio n. 291/2023, emesso in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di
Larino, con cui è stato ingiunto al geometra AN IN di pagare la somma di €
37.796,64, a titolo di omessi contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni ed altri oneri, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative per gli anni 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
1.1. Avverso tale decreto ha proposto opposizione l'ingiunto, chiedendone la revoca.
In particolare, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale per il conseguimento pagina 2 di 6 del credito, in uno agli accessori conseguenziali;
nel merito, ha rilevato che all'epoca dei fatti contestati, egli era residente ed esercitava la professione di geometra ad Ururi, Comune colpito dai noti eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della Provincia di
Campobasso, ricompreso nell'area del c.d. “cratere”; con dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n. 3253 veniva disposta la sospensione dei versamenti contributivi sino al 31 marzo 2003 e via via sino al 2008, donde “l'infondatezza, l'inesistenza e/o incertezza della pretesa creditoria di avanzata dalla Cassa Geometri, perché formulata in manifesta violazione della richiamata normativa emergenziale”. Da ultimo, l'opponente ha eccepito la propria carenza di “legittimazione” evidenziando che a far data dal 16 agosto 2004 ha disimpegnato, in maniera assoluta e continuativa, la propria attività in qualità di lavoratore dipendente, in forza di contratto full-time a tempo indeterminato, dapprima con il Comune di
Petacciato e, di seguito, con il Comune di Ururi nonché con l'Agenzia Regionale di Protezione
Civile, status di lavoratore subordinato incompatibile con la libera professione di geometra.
1.2. Si è costituita la Cassa Geometri, contestando ogni avversa eccezione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
******
L'opposizione è infondata.
2. Deve essere esaminata con priorità logica la questione posta per ultima dall'opponente ma da valutarsi ante omnia poiché relativa alla contestazione della sussistenza in sé dell'obbligo di versamento contributivo, quantomeno a far data dall'agosto 2004, da cui è scaturito il credito opposto.
Sostiene infatti il AN che a partire dal 16.8.2004 era stato assunto quale dipendente pubblico, in forza di contratto full-time a tempo indeterminato, prestando la propria attività lavorativa dapprima per il Comune di Petacciato, in seguito per il Comune di Ururi e da ultimo per l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con regolare iscrizione alla gestione separata dell'INPS. In ragione del divieto del dipendente pubblico di essere iscritto nell'albo dei geometri e di esercitare la libera professione e, comunque, dell'assenza assoluta dello svolgimento dell'attività professionale, anche solo occasionale, la pretesa creditoria della Cassa sarebbe illegittima.
Sul punto, deve osservarsi che la giurisprudenziale di legittimità, con orientamento più volte ribadito, in casi analoghi a quello in esame afferma che “in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della pagina 3 di 6 professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione
INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della
Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale
e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Cassazione civile sez. VI, 10/02/2023, n.4157 che ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'infondatezza della pretesa contributiva della
Cassa nei confronti di un geometra che, negli anni di interesse contributivo, era assunto quale dipendente pubblico con regolare iscrizione all'INPS e privo di partita IVA ed aveva svolto esclusivamente due pratiche catastali, a titolo gratuito a favore di colleghi;
analogamente,
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2022, n.35912).
Nel caso in esame, non può non rilevarsi la mancata dimostrazione degli assunti resi dall'opponente: dall'estratto conto integrato del casellario degli attivi INPS - unico documento prodotto- non è possibile avere evidenza alcuna delle condizioni di esonero dall'obbligo contributivo sopra viste (da provarsi mediante contratti, inquadramento contrattuale, ecc.), trattandosi di un mero elenco riassuntivo;
inoltre, dallo stesso emerge anche una certa contraddittorietà rispetto alle allegazioni difensive poiché dal medesimo elenco si comprende che, nel periodo d'interesse, accanto a redditi da retribuzione, figurano anche quelli soggetti ad
IVA (v. terz'ultima colonna) quale libero professionista, il che contrasta con l'assunto difensivo dell'assoluta assenza di svolgimento dell'attività professionale, anche solo di tipo occasionale. Al contrario, risultando dalla documentazione prodotta dall'opposta l'iscrizione all'Albo da parte del AN, tanto basta ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo.
3. Infondata, poi, è l'eccezione di prescrizione.
pagina 4 di 6 Come correttamente rammentato dalla parte resistente, in materia contributiva previdenziale la L. 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 l. 20 ottobre 1982, n.773, a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini
IVA realizzato(Cassazione civile sez. lav., 04/03/2014, n.4981; ; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass.
18.12.2008 n. 29664).
Nel caso di specie, ferma la validità degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'opposta nell'anno 2014 e 2015 per i contributi a partire dal 2009, per gli anni precedenti manca in effetti la prova della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari.
La stessa non può ricavarsi - come sostiene l'opponente- dall'allegato “Estratto Conto Integrato-
Casellario degli Attivi”, poiché se datale documento può presupporsi l'avvenuta dichiarazione dei redditi, non si evince affatto che la comunicazione sia avvenuta nei confronti della Cassa.
4. Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato.
Come osservato dall'opposta, dalla nota del 15.03.2011 e del 15.07.2013 depositate in atti, la
Cassa chiedeva il pagamento degli importi dovuti nella misura ridotta ed agevolata e, come d'impegno dello stesso geometra, in maniera rateizzata, ma ad essa l'odierno opponente non dava seguito, rimanendo inadempiente. Ne consegue che anche in parte qua l'opposizione è infondata.
5. In definitiva, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OR ED nei confronti di CASSA ITALIANA DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− respinge l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
pagina 5 di 6 291/2023, emesso in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di Larino;
− condanna OR ED, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.291,00per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 13/01/2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6