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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. n.11969 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 OI AD IA LA MA MA LL
2 RT AD IA
3 DA HE De AD
4 EL HE De AD
5 LA SA IN NH
6 AR EL IN NH
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore MINISTERO DELL'INTERNO
Verbale di causa Udienza 06.05.2025 alle ore 14,22 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. La Malfa Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. La Malfa si riporta al ricorso e fa presente che la discendenza è paterna e post unità D'Italia IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11969/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11969 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 OI AD IA LA MA MA LL
2 RT AD IA
3 DA HE De AD
4 EL HE De AD
5 LA SA IN NH
6 AR EL IN NH
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore MINISTERO DELL'INTERNO
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 06.05.2023
I. Con ricorso depositato in data 28.08.2023
1. OI AD IA, nata a [...], (SP), Brasile,il 13.03.1993,(C.F. CPF.
388.467.818.30) e residente in [...], 1251, casa 21, Sao Joaquim, Franca
(SP), Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
2. RT AD IA, nata a [...], (SP), Brasile, il 17.04.1990, (C.F. CPF.
388.467.798-51), e residente in [...], 1251, casa 21, Sao Joaquim,
Franca (SP), Brasile;
3. DA HE De AD, nato a [...], (SP), Brasile, il 13.11.1995, (C.F. CPF. 378.534.668-97), e residente in [...], 601, Nova Franca, Franca
(SP), Brasile;
4. EL HE De AD, nato a [...], (SP), Brasile, il 19-01.2002, (C.F.
CPF.331.808.328-35) e residente in[...], 601, Nova Franca, Franca
(SP), Brasile;
5. LA SA IN NH, nato Franca, (SP), Brasile, il 19.11.1986, (C.F. CPF.
342.113.938-55) e residente in [...], 1266, app.to 602, Barro santo Agostino, Franca, (SP), Brasile;
6. AR EL IN NH, nato a [...], (SP), Brasile, il 26.11.1994, (C.F. CPF. 342.113.878-80e residente in [...], 1266, app.to 602, Barro santo Agostino,
Franca, (SP), Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero dell'Interno formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano IG LE nato a [...], (RO), il 13.09.1885,figlio di SC e IG ZI. Lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. IG LE in data 18.09.1915, contraeva matrimonio con RO BA, dalla cui unione nascevano:
• in data 10.09.1917, OA ME il quale in data 15.02.1939, contraeva matrimonio con IN DA dalla cui unione nasceva:
➢ in data 19.12.1941, IC ME che, in data 18.07.1964, contraeva matrimonio con JO IN De AD dalla cui unione nascevano:
✓ in data 06.01.1967, VA NA De AD che in data 04.11.1989, contraeva matrimonio con IO AU IA, dalla cui unione nascevano:
❖ in data 17.04.1990, RT AD IA;
❖ in data 13.3.1993, OI AD IA, odierna ricorrente
✓ in data 15.11.1968, PA RN De AD che in data 28.10.1994, contraeva matrimonio con AR JO HE dalla cui
Dott. Giovanni Calasso 3
unione nascevano:
❖ in data 13.11.1995, DA HE De AD, odierna ricorrente
❖ in data 19.01.2002, EL HE De AD, odierno ricorrente.
• in data 10.10.1928, EU LE che in data 10.06.1951, contraeva matrimonio con ND RR, dalla cui unione nasceva:
➢ in data 13.07.1959,MA AR IN, che, in data 12.06.1986, contraeva matrimonio con LA SA da NH, dalla cui unione nascevano
✓ in data 19.11.1986, LA SA IN NH, odierno ricorrente che, in data 11.04.2004, contraeva matrimonio con
ARna DE HI EL
✓ in data 26.11.1994, AR EL IN NH, odierno ricorrente che, in data 10.10.2020, contraeva matrimonio con IS
DA UT De UZ
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano IG LE nato a [...]
Baruchella, (RO), il 13.09.1885
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 4
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal Ministero dell'Interno in analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il Ministero dell'Interno non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 06.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. n.11969 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 OI AD IA LA MA MA LL
2 RT AD IA
3 DA HE De AD
4 EL HE De AD
5 LA SA IN NH
6 AR EL IN NH
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore MINISTERO DELL'INTERNO
Verbale di causa Udienza 06.05.2025 alle ore 14,22 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. La Malfa Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. La Malfa si riporta al ricorso e fa presente che la discendenza è paterna e post unità D'Italia IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11969/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11969 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 OI AD IA LA MA MA LL
2 RT AD IA
3 DA HE De AD
4 EL HE De AD
5 LA SA IN NH
6 AR EL IN NH
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore MINISTERO DELL'INTERNO
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 06.05.2023
I. Con ricorso depositato in data 28.08.2023
1. OI AD IA, nata a [...], (SP), Brasile,il 13.03.1993,(C.F. CPF.
388.467.818.30) e residente in [...], 1251, casa 21, Sao Joaquim, Franca
(SP), Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
2. RT AD IA, nata a [...], (SP), Brasile, il 17.04.1990, (C.F. CPF.
388.467.798-51), e residente in [...], 1251, casa 21, Sao Joaquim,
Franca (SP), Brasile;
3. DA HE De AD, nato a [...], (SP), Brasile, il 13.11.1995, (C.F. CPF. 378.534.668-97), e residente in [...], 601, Nova Franca, Franca
(SP), Brasile;
4. EL HE De AD, nato a [...], (SP), Brasile, il 19-01.2002, (C.F.
CPF.331.808.328-35) e residente in[...], 601, Nova Franca, Franca
(SP), Brasile;
5. LA SA IN NH, nato Franca, (SP), Brasile, il 19.11.1986, (C.F. CPF.
342.113.938-55) e residente in [...], 1266, app.to 602, Barro santo Agostino, Franca, (SP), Brasile;
6. AR EL IN NH, nato a [...], (SP), Brasile, il 26.11.1994, (C.F. CPF. 342.113.878-80e residente in [...], 1266, app.to 602, Barro santo Agostino,
Franca, (SP), Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero dell'Interno formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano IG LE nato a [...], (RO), il 13.09.1885,figlio di SC e IG ZI. Lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. IG LE in data 18.09.1915, contraeva matrimonio con RO BA, dalla cui unione nascevano:
• in data 10.09.1917, OA ME il quale in data 15.02.1939, contraeva matrimonio con IN DA dalla cui unione nasceva:
➢ in data 19.12.1941, IC ME che, in data 18.07.1964, contraeva matrimonio con JO IN De AD dalla cui unione nascevano:
✓ in data 06.01.1967, VA NA De AD che in data 04.11.1989, contraeva matrimonio con IO AU IA, dalla cui unione nascevano:
❖ in data 17.04.1990, RT AD IA;
❖ in data 13.3.1993, OI AD IA, odierna ricorrente
✓ in data 15.11.1968, PA RN De AD che in data 28.10.1994, contraeva matrimonio con AR JO HE dalla cui
Dott. Giovanni Calasso 3
unione nascevano:
❖ in data 13.11.1995, DA HE De AD, odierna ricorrente
❖ in data 19.01.2002, EL HE De AD, odierno ricorrente.
• in data 10.10.1928, EU LE che in data 10.06.1951, contraeva matrimonio con ND RR, dalla cui unione nasceva:
➢ in data 13.07.1959,MA AR IN, che, in data 12.06.1986, contraeva matrimonio con LA SA da NH, dalla cui unione nascevano
✓ in data 19.11.1986, LA SA IN NH, odierno ricorrente che, in data 11.04.2004, contraeva matrimonio con
ARna DE HI EL
✓ in data 26.11.1994, AR EL IN NH, odierno ricorrente che, in data 10.10.2020, contraeva matrimonio con IS
DA UT De UZ
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano IG LE nato a [...]
Baruchella, (RO), il 13.09.1885
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 4
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal Ministero dell'Interno in analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il Ministero dell'Interno non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 06.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6