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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 4028/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4028 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Bonifacio Massimo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Pelliccia Gina Paola, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti del giudizio hanno concluso per la pronuncia di separazione coniugale alle condizioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 21/06/2021 parte ricorrente , nata in [...] Parte_1 (NA) il 10/08/1976, premesso di aver contratto matrimonio con nato in Parte_2 LI D'CO (NA) il 14/04/1976, in data 18/09/2017 in LI D'CO (NA) (Atto n. 72, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017), dalla cui unione non nascevano figli- chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre, determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento del coniuge ed il risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, del danno biologico e morale da lei patito. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la separazione dei coniugi. Chiedeva, altresì, di rigettarsi le richieste accessorie di parte ricorrente e disporsi la condanna della medesima alla restituzione delle somme percepite come reddito di cittadinanza.
1 All'esito della fase presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ritenendo non giustificata la determinazione di un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente. Articolati i mezzi istruttori ex art.183, VI comma, c.p.c., il Giudice riteneva di ammetterne parzialmente l'assunzione. Escussi i testi indicati dalle parti, il Giudice assegnava i termini per la precisazione delle conclusioni. Entrambe le parti del giudizio hanno concluso per la pronunzia di separazione coniugale alle condizioni di cui agli atti introduttivi. Il Giudice, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c., rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'esito negativo di un lungo percorso di procreazione medicalmente assistita affrontato da parte ricorrente ha creato un clima di sofferenza che ha condotto all'allontanamento emotivo tra i coniugi, poi, sfociato nell'allontanamento dal tetto coniugale nell'anno 2019 di parte convenuta e con l'avvio, da parte di quest'ultimo, di una relazione extraconiugale. Sicché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Inoltre, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito l'avvio di una relazione extra-coniugale di parte convenuta. Ebbene, dagli atti di causa si evince che la conflittualità tra i coniugi ha rappresentato un elemento caratterizzante l'unione sin dal principio, laddove, parte ricorrente descrive “un comportamento prepotente ed insofferente” assunto da parte convenuta nei suoi confronti. Tali scontri, dettati dal fallimento del lungo percorso di procreazione medicalmente assistita affrontato dalla coppia nell'anno 2018, hanno condotto ad un'irreparabile rottura coniugale, poi, culminata con l'allontanamento del tetto coniugale di parte convenuta nel 2019.
2 Invero, la relazione extraconiugale intrattenuta da parte convenuta viene scoperta in data 20/01/2020 periodo successivo all'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta che la ricorrente ha dichiarato-nel proprio ricorso introduttivo-essere avvenuto il 26.6.2019. Di tanto vi è riscontro anche nelle testimoniante acquisite in atti, laddove tale relazione viene collocata nell'anno 2020. D'altronde, anche in ricorso si riferiscono al periodo successivo all'allontanamento dalla casa coniugale le “voci” sulla relazione extraconiugale del marito (A Settembre del 2019 cominciarono a girare voci di una presunta relazione extraconiugale del marito che ovviamente negava il tutto sempre lasciando intravedere alla moglie un suo riavvicinamento) Ebbene, appare evidente che non vi è alcuna prova che la relazione extraconiugale risulti essere stata la causa e non l'effetto della separazione coniugale. Alla luce delle circostanze emerse in giudizio, il Tribunale non può accogliere la domanda di addebito della separazione posta da parte ricorrente.
*** 5.Quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico e morale cagionato dalla condotta tenuta, in costanza di matrimonio, da parte convenuta, la mancata prova dei fatti posti a fondamento dell'addebito già esclude in radice la fondatezza della domanda. Ma neppure è stata offerta la prova del danno, elemento di valutazione indispensabile. Pertanto, il Tribunale non ritiene di accogliere la domanda posta da parte ricorrente.
***
4.Quanto alla richiesta del mantenimento di a carico di , è Parte_1 Parte_2 noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente ha lavorato in passato (da ultime informative in atti risulta percepire la e contribuiva in pari misura con il coniuge al menage CP_1 matrimoniale (l'interruzione dell'attività lavorativa viene imputata allo stress fisico e psicologico derivante dal fallimento del percorso di procreazione medicalmente assistita); parte convenuta lavora presso un resort, con introito stipendiale di euro 700,00 (ultima busta paga allegata in atti risale al giugno 2022). Pertanto, la brevità della convivenza coniugale (pari a due anni circa, dal 2017 al 2019), la partecipazione egualitaria dei coniugi al menage matrimoniale, la insufficiente dimostrazione delle condizioni patrimoniali e reddituali in cui versa parte ricorrente nonché la sua idoneità nel reperimento di un'occupazione confacente al proprio titolo di studi, sono circostanze tutte che conducono a ritenere non dovuto il mantenimento a favore di e a carico di . Parte_1 Parte_2
3 *** 6. Quanto alle ulteriori richieste di parte convenuta di restituzione di somme di danaro, attesa la soggezione di tali domande al rito ordinario in quanto non avvinte da un vincolo di connessione qualificata con la domanda principale, si devono ritenere inammissibili.
*** 7.La soccombenza, reciproca e parziale di entrambe le parti del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4028/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi ed , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data in data 18/09/2017 in LI D'CO (NA) (Atto n. 72, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Parte_2 ;
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento di a carico di;
Parte_1 Parte_2
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni biologici e morali posta da Parte_1 nei confronti di;
Parte_2
5)dichiara inammissibili le domande di restituzione proposte dalla parte convenuta;
6)dichiara compensate le spese di lite;
7)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI D'CO (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI D'CO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 24/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4028 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Bonifacio Massimo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Pelliccia Gina Paola, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti del giudizio hanno concluso per la pronuncia di separazione coniugale alle condizioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 21/06/2021 parte ricorrente , nata in [...] Parte_1 (NA) il 10/08/1976, premesso di aver contratto matrimonio con nato in Parte_2 LI D'CO (NA) il 14/04/1976, in data 18/09/2017 in LI D'CO (NA) (Atto n. 72, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017), dalla cui unione non nascevano figli- chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre, determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento del coniuge ed il risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, del danno biologico e morale da lei patito. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la separazione dei coniugi. Chiedeva, altresì, di rigettarsi le richieste accessorie di parte ricorrente e disporsi la condanna della medesima alla restituzione delle somme percepite come reddito di cittadinanza.
1 All'esito della fase presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ritenendo non giustificata la determinazione di un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente. Articolati i mezzi istruttori ex art.183, VI comma, c.p.c., il Giudice riteneva di ammetterne parzialmente l'assunzione. Escussi i testi indicati dalle parti, il Giudice assegnava i termini per la precisazione delle conclusioni. Entrambe le parti del giudizio hanno concluso per la pronunzia di separazione coniugale alle condizioni di cui agli atti introduttivi. Il Giudice, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c., rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'esito negativo di un lungo percorso di procreazione medicalmente assistita affrontato da parte ricorrente ha creato un clima di sofferenza che ha condotto all'allontanamento emotivo tra i coniugi, poi, sfociato nell'allontanamento dal tetto coniugale nell'anno 2019 di parte convenuta e con l'avvio, da parte di quest'ultimo, di una relazione extraconiugale. Sicché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Inoltre, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito l'avvio di una relazione extra-coniugale di parte convenuta. Ebbene, dagli atti di causa si evince che la conflittualità tra i coniugi ha rappresentato un elemento caratterizzante l'unione sin dal principio, laddove, parte ricorrente descrive “un comportamento prepotente ed insofferente” assunto da parte convenuta nei suoi confronti. Tali scontri, dettati dal fallimento del lungo percorso di procreazione medicalmente assistita affrontato dalla coppia nell'anno 2018, hanno condotto ad un'irreparabile rottura coniugale, poi, culminata con l'allontanamento del tetto coniugale di parte convenuta nel 2019.
2 Invero, la relazione extraconiugale intrattenuta da parte convenuta viene scoperta in data 20/01/2020 periodo successivo all'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta che la ricorrente ha dichiarato-nel proprio ricorso introduttivo-essere avvenuto il 26.6.2019. Di tanto vi è riscontro anche nelle testimoniante acquisite in atti, laddove tale relazione viene collocata nell'anno 2020. D'altronde, anche in ricorso si riferiscono al periodo successivo all'allontanamento dalla casa coniugale le “voci” sulla relazione extraconiugale del marito (A Settembre del 2019 cominciarono a girare voci di una presunta relazione extraconiugale del marito che ovviamente negava il tutto sempre lasciando intravedere alla moglie un suo riavvicinamento) Ebbene, appare evidente che non vi è alcuna prova che la relazione extraconiugale risulti essere stata la causa e non l'effetto della separazione coniugale. Alla luce delle circostanze emerse in giudizio, il Tribunale non può accogliere la domanda di addebito della separazione posta da parte ricorrente.
*** 5.Quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico e morale cagionato dalla condotta tenuta, in costanza di matrimonio, da parte convenuta, la mancata prova dei fatti posti a fondamento dell'addebito già esclude in radice la fondatezza della domanda. Ma neppure è stata offerta la prova del danno, elemento di valutazione indispensabile. Pertanto, il Tribunale non ritiene di accogliere la domanda posta da parte ricorrente.
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4.Quanto alla richiesta del mantenimento di a carico di , è Parte_1 Parte_2 noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente ha lavorato in passato (da ultime informative in atti risulta percepire la e contribuiva in pari misura con il coniuge al menage CP_1 matrimoniale (l'interruzione dell'attività lavorativa viene imputata allo stress fisico e psicologico derivante dal fallimento del percorso di procreazione medicalmente assistita); parte convenuta lavora presso un resort, con introito stipendiale di euro 700,00 (ultima busta paga allegata in atti risale al giugno 2022). Pertanto, la brevità della convivenza coniugale (pari a due anni circa, dal 2017 al 2019), la partecipazione egualitaria dei coniugi al menage matrimoniale, la insufficiente dimostrazione delle condizioni patrimoniali e reddituali in cui versa parte ricorrente nonché la sua idoneità nel reperimento di un'occupazione confacente al proprio titolo di studi, sono circostanze tutte che conducono a ritenere non dovuto il mantenimento a favore di e a carico di . Parte_1 Parte_2
3 *** 6. Quanto alle ulteriori richieste di parte convenuta di restituzione di somme di danaro, attesa la soggezione di tali domande al rito ordinario in quanto non avvinte da un vincolo di connessione qualificata con la domanda principale, si devono ritenere inammissibili.
*** 7.La soccombenza, reciproca e parziale di entrambe le parti del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4028/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi ed , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data in data 18/09/2017 in LI D'CO (NA) (Atto n. 72, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Parte_2 ;
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento di a carico di;
Parte_1 Parte_2
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni biologici e morali posta da Parte_1 nei confronti di;
Parte_2
5)dichiara inammissibili le domande di restituzione proposte dalla parte convenuta;
6)dichiara compensate le spese di lite;
7)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI D'CO (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI D'CO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 24/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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