CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3019/2016 R.G., proposto DA IO BE, rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Brasca, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO l’“Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile pro tempore del contenzioso esattoriale della Direzione Regionale del Lazio, in forza di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Marco de Luca da Roma il 20 gennaio 2016, rep. n. 40959, rappresentata e difesa dall’Avv. Gioia Vaccari, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO IPOTECA Civile Sent. Sez. 5 Num. 3884 Anno 2023 Presidente: BALSAMO MILENA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/02/2023 2 la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 17 giugno 2015 n. 3549/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente e la controricorrente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna AR Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi. FATTI DI CAUSA IO BE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Roma il 17 giugno 2015 n. 3549/01/2015, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria in dipendenza di sette cartelle di pagamento per vari tributi (contraddistinte, rispettivamente, coi nn. 09720060197293376000, 09720080220392219000, 09720090288139664000, 097201000166690038000, 09720110049574616000, 09720110295342779000 e 09720120140261424000), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’“Equitalia Sud S.p.A.”, in veste di agente della riscossione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 13 gennaio 2014 n. 243/65/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che: a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente (di cui una in mani del destinatario, cinque in mani di un familiare convivente e due mediante compiuta giacenza a seguito di deposito presso la Casa Comunale); b) l’eccezione di prescrizione dei crediti tributari (anche per interessi e sanzioni) 3 doveva essere proposta in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento. Il ricorso è affidato a cinque motivi. L’“Equitalia Sud S.p.A.” si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc civ, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla eccepita carenza di ius postulandi in capo al difensore della controparte, a cui la procura era stata conferita da soggetto sprovvisto – sul piano documentale - del relativo potere. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte dalla controparte fosse stato insufficiente per carenza di «argomenti dettagliati e comprovati», nonostante la specificazione che – in relazione a due cartelle di pagamento (precisamente, la n. 09720090264323879000 e la n. 09720100166690038000) – vi erano altrettanti avvisi di ricevimento carenti di indicazione del destinatario e recanti «posticce annotazioni» in ordine ad un accesso per reperire il contribuente il 26 gennaio 2012 all’indirizzo di Via Stroppiani in Roma. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che due 4 cartelle di pagamento (precisamente, la n. 09720092643323879000 e la n. 09720100166690038000) fossero state ritualmente notificate in luogo in cui il contribuente non aveva né la residenza né il domicilio né la dimora. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 5-bis, lett. b e c, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156, 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le pretese derivanti dalle cartelle di pagamento notificate negli anni 2006 e 2008 non si fossero prescritte per il decorso del termine triennale in relazione alle tasse automobilistiche. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il diritto alla riscossione per le tasse automobilistiche non si fosse estinto per prescrizione triennale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 1.1 La censura attiene all’omesso esame della eccezione relativa alla mancata produzione, da parte dell’“Equitalia Sud S.p.A.”, della procura con la quale il direttore generale aveva conferito la rappresentanza volontaria al responsabile del contenzioso esattoriale della Direzione Regionale del Lazio (rogito redatto dal Notaio Marco de Luca da Roma il 20 gennaio 5 2016, rep. n. 40959), anche ai fini del successivo conferimento della procura alle liti al difensore costituito in giudizio. 1.2 In proposito, si rileva, anzitutto, che il ricorso per cassazione non contiene (in spregio al canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione (con l’atto di appello) della suddetta questione, che non è stata scrutinata dal giudice del gravame. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885). 1.3 Comunque, la doglianza deve essere disattesa. 6 Anzitutto, si rammenta che il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27824; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2019, n. 8255; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, n. 34398; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, 27804; n. Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2021, n. 5838; Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2596). 1.4 Ad ogni modo, in tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione (in termini: Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2019, n. 5925; Cass., Sez. 2^, 30 giugno 2021, n. 18549; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2022, n. 31717). 1.5 Nella specie, peraltro, l’“Equitalia Sud S.p.A.” aveva prodotto la summenzionata procura in allegato alle controdeduzioni depositate nel procedimento di appello il 9 marzo 2015, evidenziando in tale sede che: «Comunque, a confutazione delle sterili eccezioni avversarie (…) si deposita, unitamente al presente atto, la procura del 27.06.2013 Rep. 7 38.359 Racc. N. 21.227 ai rogiti del Notaio Dott. Marco de Luca con la quale il Sig. Paolo Bernabei in qualità di direttore generale della Equitalia Sud Spa conferisce a AR NI i poteri di rappresentare in giudizio la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria in Italia o all’estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio. Per tali fini (…) viene conferito potere di conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro i necessari poteri per l’espletamento di singole azioni e procedure presso le Autorità giudiziarie (…)» (tale stralcio delle controdeduzioni nel procedimento di appello è stato trascritto nel corpo del controricorso, in ossequio al canone di autosufficienza). Per cui, alla luce delle precedenti considerazioni, la doglianza è assolutamente priva di fondamento. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 La censura attinge l’affermata inidoneità del disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte dall’“Equitalia Sud S.p.A.” con riguardo alle relate di notifica delle cartelle di pagamento. 2.2 Ora, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo, invece, sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni 8 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14279; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2022, nn. 34572 e 34574; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37598). Il disconoscimento deve, quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto, oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass., Sez. 6^- 5, 25 maggio 2021, n. 14279; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, n. 6406). Comunque, la valutazione dell'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass., Sez. 3^, 17 maggio 2007, n. 11460; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37598). 2.3 Nella specie, premesso che «(…) l’avviso di iscrizione ipotecaria in oggetto si fonda sul mancato pagamento di ben 8 cartelle presupposte, alcune delle quali notificate a mani dello stesso destinatario (1), altre a mani di famigliare convivente (5) ed altre mediante “compiuta giacenza” a seguito di deposito presso la casa comunale (2) (…)», il giudice di appello ha accertato che «(…) tali fatti appaiono del tutto comprovati dai documenti fotostatici prodotti dall’agente della riscossione i quali hanno valenza probatoria. LV che non se ne disconosca l’autenticità con argomenti dettagliati e comprovati (…), come nel caso di specie non è stato fatto». Peraltro, al di là della inequivoca valutazione di inidoneità del disconoscimento da parte del giudice di appello, si deve 9 aggiungere che il contribuente non ha censurato la corrispondenza rappresentativa delle riproduzioni fotostatiche agli originali delle relate di notifica, ma ha contestato la veridicità storica dei fatti documentati, senza la conseguenziale proposizione della querela di falso (artt. 2700 cod. civ.; 221 ss. cod. proc. civ.) per impugnarne l’efficacia probatoria privilegiata di atti pubblici. Aggiungasi, quanto alle due cartelle di pagamento a cui si riferiva la doglianza relativa all’omessa indicazione del destinatario della notifica ed all’apposizione di “posticce annotazioni”, che l’una (la n. 09720090264323879000) non rientrava tra le sette prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria e, pertanto, esulava dal thema decidendum del presente procedimento, mentre l’altra (la n. 09720100166690038000) era assistita dalla fede privilegiata della relata di notifica e non era stata impugnata con la proposizione della querela di falso. Per il resto, poi, l’accertamento in fatto del giudice di appello circa la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento non è sindacabile dal giudice di legittimità. 3. Il terzo motivo è infondato. 3.1 La censura attinge la regolarità della notifica relativa alle cartelle di pagamento n. 09720090264323879000 e n. 09720100166690038000, che sarebbe stata ricevuta in luogo diverso dalla residenza, dal domicilio e dalla dimora del contribuente. Tuttavia, per la prima, si ribadisce in via preliminare l’estraneità al thema decidendum del presente procedimento, non essendo compresa tra le sette prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria;
mentre, per la seconda, si evidenzia che la doglianza non coglie la ratio decidendi del collegamento 10 presuntivo del destinatario al luogo di recapito della notifica diverso dalla residenza anagrafica. 3.2 In proposito, questa Corte ha affermato che, al fine dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2014, n. 10107; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2016, nn. 949, 950 e 951; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2017, n. 4528; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, nn. 13124 e 13126; Cass., Sez. 1^, 12 marzo 2020, n. 7119; Cass., Sez. 1^, 16 aprile 2021, n. 10131). Per cui, in caso di contestazione, compete al giudice del merito accertare, in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, la validità ed efficacia della notificazione (Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2006, n. 24416; Cass., Sez. 3^, 2 settembre 2022, n. 25885), mentre, al fine di dimostrare la nullità della notifica, non costituisce prova sufficiente la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui la stessa è stata effettuata (Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2016, nn. 949, 950 e 951). 11 3.3 Nella specie, la sentenza impugnata ha valutato che: «Quanto poi alle annotazioni apposte sulla relata di notifica della cartella n. 097.2010.166690038 che si assumono posticce, si osserva che invece le stesse sono coperte da fede privilegiata, fino a querela di falso che, nel caso di specie non è stata presentata. Quanto infine alla relata di notifica della cartella n. 097.2011.0295342779, comprovante l’avvenuta consegna a famigliare convivente, in Bassano Romano, si osserva che la parte avrebbe dovuto fornire più adeguate prove sulla sua totale estraneità a quei luoghi, ove invece, sempre con fede privilegiata, si asserisce che un suo famigliare riceveva l’atto». Di qui la conclusione che: «Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere corretta la notifica degli atti presupposti, come già osservato in prime cure». Per cui, a fronte di tale accertamento da parte del giudice di appello, nessun sindacato compete al giudice di legittimità, che non può essere chiamato ad una revisione del materiale probatorio. Né la mera deduzione della diversa ubicazione della residenza anagrafica è sufficiente ad invalidare la notifica. 4. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza. Difatti, l’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo – che pure sarebbe stata dedotta in sede di ricorso originario del contribuente - non risulta essere stata riproposta tra i motivi di appello dinanzi al giudice di secondo grado, non essendovene alcuna menzione nel ricorso per cassazione. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale 12 specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885). 4.2 Ad ogni modo, una volta ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento erano state regolari secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva (come è, per l’appunto, il caso della decadenza dall’esercizio del potere impositivo, nonché della prescrizione antecedente la notifica delle cartelle di pagamento) non può essere fatta valere in sede di impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. Difatti, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le 13 tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 19010; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259). 5. Il quinto motivo è inammissibile. 5.1 Nella specie, posto che il rilievo della prescrizione anteriormente maturata è precluso dalla mancata impugnazione dinanzi al giudice tributario, la notifica delle cartelle di pagamento segna il dies a quo per l’ulteriore decorrenza di un termine triennale di prescrizione, che, però, il contribuente non ha eccepito in sede di proposizione del ricorso originario né poteva eccepire in sede di proposizione dell’appello. Pertanto, la censura è inammissibile per novità: dalla gravata sentenza non si inferisce la proposizione della questione nel giudizio di merito né il ricorrente ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia svolto la relativa allegazione. Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l'onere non solo di specificare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20411; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37192; Cass., Sez. 5^, 14 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., Sez. 6^-5, 29 luglio 2022, n. 23728; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34788) 5.2 Pertanto, la sentenza impugnata si era correttamente limitata a rilevare che: «Inoltre, con riguardo alla doglianza di omessa pronuncia, da parte dei primi giudici, sulla dedotta prescrizione della pretesa impositiva, si osserva che i medesimi primi giudici, correttamente, ritenevano che la contestazione non potesse essere più mossa, dal momento che gli importi contenuti nelle cartelle di pagamento, in quanto non tempestivamente impugnate, si erano resi definitivi e non potevano più essere oggetto di contestazione. Si osserva infatti che, nella specie, l’eccezione di prescrizione dei debiti avrebbe dovuto essere formulata con ricorso avverso le medesime cartelle, ai sensi dell’art. 19, co. 3, D.lgs. 546/92, mentre, in questa sede, è del tutto intempestiva. Ad abundantiam, sul punto della lamentata prescrizione, si osserva altresì che la notifica regolare delle presupposte cartelle di pagamento, ha comunque determinato l’interruzione della decorrenza di qualunque prescrizione». 6. Valutandosi la fondatezza e l’inammissibilità dei motivi dedotti, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
15 La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio
RICORRENTE CONTRO l’“Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile pro tempore del contenzioso esattoriale della Direzione Regionale del Lazio, in forza di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Marco de Luca da Roma il 20 gennaio 2016, rep. n. 40959, rappresentata e difesa dall’Avv. Gioia Vaccari, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO IPOTECA Civile Sent. Sez. 5 Num. 3884 Anno 2023 Presidente: BALSAMO MILENA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/02/2023 2 la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 17 giugno 2015 n. 3549/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente e la controricorrente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna AR Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi. FATTI DI CAUSA IO BE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Roma il 17 giugno 2015 n. 3549/01/2015, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria in dipendenza di sette cartelle di pagamento per vari tributi (contraddistinte, rispettivamente, coi nn. 09720060197293376000, 09720080220392219000, 09720090288139664000, 097201000166690038000, 09720110049574616000, 09720110295342779000 e 09720120140261424000), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’“Equitalia Sud S.p.A.”, in veste di agente della riscossione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 13 gennaio 2014 n. 243/65/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che: a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente (di cui una in mani del destinatario, cinque in mani di un familiare convivente e due mediante compiuta giacenza a seguito di deposito presso la Casa Comunale); b) l’eccezione di prescrizione dei crediti tributari (anche per interessi e sanzioni) 3 doveva essere proposta in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento. Il ricorso è affidato a cinque motivi. L’“Equitalia Sud S.p.A.” si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc civ, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla eccepita carenza di ius postulandi in capo al difensore della controparte, a cui la procura era stata conferita da soggetto sprovvisto – sul piano documentale - del relativo potere. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte dalla controparte fosse stato insufficiente per carenza di «argomenti dettagliati e comprovati», nonostante la specificazione che – in relazione a due cartelle di pagamento (precisamente, la n. 09720090264323879000 e la n. 09720100166690038000) – vi erano altrettanti avvisi di ricevimento carenti di indicazione del destinatario e recanti «posticce annotazioni» in ordine ad un accesso per reperire il contribuente il 26 gennaio 2012 all’indirizzo di Via Stroppiani in Roma. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che due 4 cartelle di pagamento (precisamente, la n. 09720092643323879000 e la n. 09720100166690038000) fossero state ritualmente notificate in luogo in cui il contribuente non aveva né la residenza né il domicilio né la dimora. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 5-bis, lett. b e c, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156, 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le pretese derivanti dalle cartelle di pagamento notificate negli anni 2006 e 2008 non si fossero prescritte per il decorso del termine triennale in relazione alle tasse automobilistiche. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il diritto alla riscossione per le tasse automobilistiche non si fosse estinto per prescrizione triennale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 1.1 La censura attiene all’omesso esame della eccezione relativa alla mancata produzione, da parte dell’“Equitalia Sud S.p.A.”, della procura con la quale il direttore generale aveva conferito la rappresentanza volontaria al responsabile del contenzioso esattoriale della Direzione Regionale del Lazio (rogito redatto dal Notaio Marco de Luca da Roma il 20 gennaio 5 2016, rep. n. 40959), anche ai fini del successivo conferimento della procura alle liti al difensore costituito in giudizio. 1.2 In proposito, si rileva, anzitutto, che il ricorso per cassazione non contiene (in spregio al canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione (con l’atto di appello) della suddetta questione, che non è stata scrutinata dal giudice del gravame. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885). 1.3 Comunque, la doglianza deve essere disattesa. 6 Anzitutto, si rammenta che il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27824; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2019, n. 8255; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, n. 34398; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, 27804; n. Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2021, n. 5838; Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2596). 1.4 Ad ogni modo, in tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione (in termini: Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2019, n. 5925; Cass., Sez. 2^, 30 giugno 2021, n. 18549; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2022, n. 31717). 1.5 Nella specie, peraltro, l’“Equitalia Sud S.p.A.” aveva prodotto la summenzionata procura in allegato alle controdeduzioni depositate nel procedimento di appello il 9 marzo 2015, evidenziando in tale sede che: «Comunque, a confutazione delle sterili eccezioni avversarie (…) si deposita, unitamente al presente atto, la procura del 27.06.2013 Rep. 7 38.359 Racc. N. 21.227 ai rogiti del Notaio Dott. Marco de Luca con la quale il Sig. Paolo Bernabei in qualità di direttore generale della Equitalia Sud Spa conferisce a AR NI i poteri di rappresentare in giudizio la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria in Italia o all’estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio. Per tali fini (…) viene conferito potere di conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro i necessari poteri per l’espletamento di singole azioni e procedure presso le Autorità giudiziarie (…)» (tale stralcio delle controdeduzioni nel procedimento di appello è stato trascritto nel corpo del controricorso, in ossequio al canone di autosufficienza). Per cui, alla luce delle precedenti considerazioni, la doglianza è assolutamente priva di fondamento. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 La censura attinge l’affermata inidoneità del disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte dall’“Equitalia Sud S.p.A.” con riguardo alle relate di notifica delle cartelle di pagamento. 2.2 Ora, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo, invece, sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni 8 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14279; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2022, nn. 34572 e 34574; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37598). Il disconoscimento deve, quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto, oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass., Sez. 6^- 5, 25 maggio 2021, n. 14279; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, n. 6406). Comunque, la valutazione dell'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass., Sez. 3^, 17 maggio 2007, n. 11460; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37598). 2.3 Nella specie, premesso che «(…) l’avviso di iscrizione ipotecaria in oggetto si fonda sul mancato pagamento di ben 8 cartelle presupposte, alcune delle quali notificate a mani dello stesso destinatario (1), altre a mani di famigliare convivente (5) ed altre mediante “compiuta giacenza” a seguito di deposito presso la casa comunale (2) (…)», il giudice di appello ha accertato che «(…) tali fatti appaiono del tutto comprovati dai documenti fotostatici prodotti dall’agente della riscossione i quali hanno valenza probatoria. LV che non se ne disconosca l’autenticità con argomenti dettagliati e comprovati (…), come nel caso di specie non è stato fatto». Peraltro, al di là della inequivoca valutazione di inidoneità del disconoscimento da parte del giudice di appello, si deve 9 aggiungere che il contribuente non ha censurato la corrispondenza rappresentativa delle riproduzioni fotostatiche agli originali delle relate di notifica, ma ha contestato la veridicità storica dei fatti documentati, senza la conseguenziale proposizione della querela di falso (artt. 2700 cod. civ.; 221 ss. cod. proc. civ.) per impugnarne l’efficacia probatoria privilegiata di atti pubblici. Aggiungasi, quanto alle due cartelle di pagamento a cui si riferiva la doglianza relativa all’omessa indicazione del destinatario della notifica ed all’apposizione di “posticce annotazioni”, che l’una (la n. 09720090264323879000) non rientrava tra le sette prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria e, pertanto, esulava dal thema decidendum del presente procedimento, mentre l’altra (la n. 09720100166690038000) era assistita dalla fede privilegiata della relata di notifica e non era stata impugnata con la proposizione della querela di falso. Per il resto, poi, l’accertamento in fatto del giudice di appello circa la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento non è sindacabile dal giudice di legittimità. 3. Il terzo motivo è infondato. 3.1 La censura attinge la regolarità della notifica relativa alle cartelle di pagamento n. 09720090264323879000 e n. 09720100166690038000, che sarebbe stata ricevuta in luogo diverso dalla residenza, dal domicilio e dalla dimora del contribuente. Tuttavia, per la prima, si ribadisce in via preliminare l’estraneità al thema decidendum del presente procedimento, non essendo compresa tra le sette prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria;
mentre, per la seconda, si evidenzia che la doglianza non coglie la ratio decidendi del collegamento 10 presuntivo del destinatario al luogo di recapito della notifica diverso dalla residenza anagrafica. 3.2 In proposito, questa Corte ha affermato che, al fine dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2014, n. 10107; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2016, nn. 949, 950 e 951; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2017, n. 4528; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, nn. 13124 e 13126; Cass., Sez. 1^, 12 marzo 2020, n. 7119; Cass., Sez. 1^, 16 aprile 2021, n. 10131). Per cui, in caso di contestazione, compete al giudice del merito accertare, in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, la validità ed efficacia della notificazione (Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2006, n. 24416; Cass., Sez. 3^, 2 settembre 2022, n. 25885), mentre, al fine di dimostrare la nullità della notifica, non costituisce prova sufficiente la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui la stessa è stata effettuata (Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2016, nn. 949, 950 e 951). 11 3.3 Nella specie, la sentenza impugnata ha valutato che: «Quanto poi alle annotazioni apposte sulla relata di notifica della cartella n. 097.2010.166690038 che si assumono posticce, si osserva che invece le stesse sono coperte da fede privilegiata, fino a querela di falso che, nel caso di specie non è stata presentata. Quanto infine alla relata di notifica della cartella n. 097.2011.0295342779, comprovante l’avvenuta consegna a famigliare convivente, in Bassano Romano, si osserva che la parte avrebbe dovuto fornire più adeguate prove sulla sua totale estraneità a quei luoghi, ove invece, sempre con fede privilegiata, si asserisce che un suo famigliare riceveva l’atto». Di qui la conclusione che: «Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere corretta la notifica degli atti presupposti, come già osservato in prime cure». Per cui, a fronte di tale accertamento da parte del giudice di appello, nessun sindacato compete al giudice di legittimità, che non può essere chiamato ad una revisione del materiale probatorio. Né la mera deduzione della diversa ubicazione della residenza anagrafica è sufficiente ad invalidare la notifica. 4. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza. Difatti, l’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo – che pure sarebbe stata dedotta in sede di ricorso originario del contribuente - non risulta essere stata riproposta tra i motivi di appello dinanzi al giudice di secondo grado, non essendovene alcuna menzione nel ricorso per cassazione. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale 12 specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885). 4.2 Ad ogni modo, una volta ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento erano state regolari secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva (come è, per l’appunto, il caso della decadenza dall’esercizio del potere impositivo, nonché della prescrizione antecedente la notifica delle cartelle di pagamento) non può essere fatta valere in sede di impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. Difatti, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le 13 tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 19010; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259). 5. Il quinto motivo è inammissibile. 5.1 Nella specie, posto che il rilievo della prescrizione anteriormente maturata è precluso dalla mancata impugnazione dinanzi al giudice tributario, la notifica delle cartelle di pagamento segna il dies a quo per l’ulteriore decorrenza di un termine triennale di prescrizione, che, però, il contribuente non ha eccepito in sede di proposizione del ricorso originario né poteva eccepire in sede di proposizione dell’appello. Pertanto, la censura è inammissibile per novità: dalla gravata sentenza non si inferisce la proposizione della questione nel giudizio di merito né il ricorrente ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia svolto la relativa allegazione. Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l'onere non solo di specificare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20411; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37192; Cass., Sez. 5^, 14 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., Sez. 6^-5, 29 luglio 2022, n. 23728; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34788) 5.2 Pertanto, la sentenza impugnata si era correttamente limitata a rilevare che: «Inoltre, con riguardo alla doglianza di omessa pronuncia, da parte dei primi giudici, sulla dedotta prescrizione della pretesa impositiva, si osserva che i medesimi primi giudici, correttamente, ritenevano che la contestazione non potesse essere più mossa, dal momento che gli importi contenuti nelle cartelle di pagamento, in quanto non tempestivamente impugnate, si erano resi definitivi e non potevano più essere oggetto di contestazione. Si osserva infatti che, nella specie, l’eccezione di prescrizione dei debiti avrebbe dovuto essere formulata con ricorso avverso le medesime cartelle, ai sensi dell’art. 19, co. 3, D.lgs. 546/92, mentre, in questa sede, è del tutto intempestiva. Ad abundantiam, sul punto della lamentata prescrizione, si osserva altresì che la notifica regolare delle presupposte cartelle di pagamento, ha comunque determinato l’interruzione della decorrenza di qualunque prescrizione». 6. Valutandosi la fondatezza e l’inammissibilità dei motivi dedotti, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
15 La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio