CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 770/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
OS VE Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
AR OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri contratti d'opera nel procedimento iscritto al n. 770 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...], in Parte_1 C.F._1 data 16/01/1991, residente in [...], Tortona, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Brin (C.F. - PEC , con C.F._2 Email_1 domicilio eletto presso il suo studio in piazza Mameli n. 6/6, Savona, giusta procura in calce al ricorso del 12/5/2021 appellante contro
(CF , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Virna
ER (CF: – PEC , con C.F._4 Email_2 domicilio eletto presso il suo studio in Piazza ARni n. 1/4, Savona, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato – appellante incidentale
e contro
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_5
Savona e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NR UN (C.F. PEC , CodiceFiscale_6 Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Consolazione n. 2/2, Savona, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado appellato e contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._7 residente a [...] e (C.F. Controparte_4
), nato il 25/0371952 a Celle Ligure, ivi residente in [...]
n. 70, rappresentati e difesi dall'Avv. Noceto Simona (C.F. CodiceFiscale_9
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_4
Piazza Consolazione n. 2/2, Savona, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione appellato – appellante incidentale
e contro appellato contumace Controparte_5
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 17/2/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, previa rinnovazione della
CTU Ing. e/o convocazione del CTU stesso per rendere i chiarimenti Per_1 richiesti all'udienza del 19.05.2023 e nell'atto di appello, così giudicare:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza pronunciata all'udienza del
25.11.2022 e della sentenza impugnata con ogni consequenziale pronuncia.
2. Accertare e dichiarare che il signor a fronte delle prestazioni rese Parte_1
e dei maggiori costi ad esse connessi è creditore dei committenti della complessiva somma di €. 53.413,61 IVA compresa e/o della diversa somma emergente in corso di giudizio.
3. Accertare e dichiarare che le opere eseguite dal signor sono state Parte_1 accettate ex art 1665 cod civ.
4. Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e, comunque inopponibilità al conchiudente della clausola penale di cui alle comunicazioni
pag. 2/19 27.9.2019 e 9.10.2019 o, in via subordinata, nel caso di sua ritenuta validità accertare i giorni effettivi in cui la stessa potrà trovare applicazione, riducendone, in ogni caso,
l'ammontare ai sensi dell'art. 1384 Cod. Civ.;
5. Per l'effetto, anche in parziale accoglimento delle domande di accertamento svolte:
5.1. condannare i convenuti, in via solidale o come meglio ritenuto, al pagamento delle somme emergenti in corso di causa, tenuto conto di quanto già ricevuto dall'attore e liquidate dalla Ecc.ma Corte adita sulla scorta delle effettive emergenze o, ove più favorevole per il conchiudente, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5.2. compensare giudizialmente eventuali reciproci crediti vantati dalle parti anche determinati in virtù delle minori lavorazioni eseguite.
5.3. respingere ogni domanda proposta e proponenda nei confronti del conchiudente - ivi compresi gli appelli incidentali proposti dal signor e dai signori CP_1
e nelle loro comparse costitutive - in quanto Controparte_3 Controparte_4 inammissibile, prescritta, tardivamente proposta e, in ogni caso, infondata, in fatto ed in diritto.
6. Con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, I.V.A. e C.P.A. di legge comprese”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni istanza avversa e/o contraria, in via principale: rigettare l'impugnazione proposta dal sig. perché inammissibile Pt_1
e/o infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti;
in via di appello incidentale: riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del sig. al pagamento in favore dei convenuti della somma di € Pt_1
5.632,28 + iva e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in Parte_1 favore dei convenuti da un lato, e e CP_1 Controparte_4 CP_3
, dall'altro, in via solidale tra loro, della somma di € 12.670,67 o di altra
[...] somma maggiore o minore emergenda all'esito del giudizio. Confermare per il resto la legittimità, validità ed efficacia della sentenza impugnata del Tribunale di Savona numero 480/23, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU. in via di subordine: per il denegato caso di accoglimento anche solo parziale pag. 3/19 dell'impugnazione avversaria, disporre la compensazione dei rispettivi debiti e crediti, compresi quelli a titolo di penale, nonché la compensazione delle spese di lite. Con ossequio…”.
-parti appellate e hanno Controparte_4 Controparte_3 rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, per le ragioni esposte nelle difese in atti,
Respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il credito vantato dagli odierni appellati ammonta ad € 12.670,67 (IVA compresa) e che il pagamento di € 100,00 giornaliere a titolo di penale con decorrenza 08 dicembre 2019 e sino alla costituzione in giudizio dei EN sia comprensivo anche del periodo di sospensione CO -19
DAL 17/03/2020 al 14/04/2020 e pertanto condannare l'appellante Parte_1 al pagamento di detta somma (€ 12.670,67) in favore degli appellati CP_3
e da una parte e dall'altra in via tra loro
[...] Controparte_4 CP_1 solidale, o di altra somma maggiore o minore che emergerà all'esito del presente giudizio. Per il resto confermare la legittimità ed efficacia della sentenza n. 480/2023 resa dal Tribunale di Savona con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, e solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da , compensare i rispettivi debiti e Parte_1 crediti compresi quelli a titolo di penale per il ritardo, con compensazione delle spese di lite”.
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, per le causali di cui alla narrativa. In via principale: respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare il capo Parte_1 della sentenza che aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
. Con Vittoria di spese e competenze. Controparte_2
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di appello, compensare le spese e competenze” pag. 4/19 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 480/2023, pubblicata il 30/6/2023:
“definitivamente pronunciando nella contumacia di , disattesa Controparte_5 ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore;
2.- disponendosi la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti quali riconosciuti nella consulenza, condanna al pagamento ai convenuti di complessivi Parte_1
€. 5.632,28 oltre iva nonché al pagamento di €. 100,00 giornaliere con decorrenza dall'
8 dicembre 2019 e sino alla data di costituzione in giudizio dei convenuti con esclusione del periodo di sospensione dei lavori per il Covid 17\3\2020-14\4\2020;
3.- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida: Parte_1
.- in favore di in €.
7.616 per compensi al difensore, oltre oneri CP_1 fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
.- in favore di , in €. 3809 per compensi al difensore, Controparte_2 oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
in favore di e in €.
7.616 per compensi al Controparte_3 Controparte_4 difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge
4.- pone definitivamente a carico di le spese del CTU già liquidate Parte_1 nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio”.
Risulta che quale appaltatore stipulava un contratto per Parte_1
l'intervento di ripristino di alcune aree private e condominiali dello stabile situato in via
Cassisi n. 159, a Celle Ligure (SV). I lavori, da quanto emerge dal Capitolato (cfr.doc. 3
avrebbero dovuto avere ad oggetto i) le facciate dello stabile, ii) la posa di Pt_1 cappotto termico, iii) il rifacimento della pavimentazione delle terrazze di copertura, iv) la revisione delle grondaie, v) il rifacimento della condotta fognaria, vi) il ripristino della tinteggiatura del vano scala interno, vii) il ripristino delle pavimentazioni esterne pag. 5/19 al piano terra, vii) alcune opere varie, quali la pensilina sul portone d'ingresso, la ripresa degli intonaci, la rifinitura dei pilastrini del cancello su strada, dei balconi e delle mensole, la posa di guaine per impianti elettrici, il ripristino di fregi pittorici e della zoccolatura alla base della facciata).
Il responsabile incaricato di seguire le operazioni quale Direttore Lavori era il geometra e l'inizio dei lavori veniva previsto alla data del 27/9/2018. Parte_2
Risulta che nel corso dei lavori emergeva la necessità di svolgere ulteriori interventi, non previstivi a livello contrattuale, come il collegamento elettrico dell'impianto citofonico, la predisposizione degli impianti satellitare per l'installazione della rete internet, la posa in opera di stenditoi, degli interventi sui poggioli, sulle ringhiere, sui comignoli, la posa di ardesie davanzali e il trattamento delle persiane (cfr. pag. 7 appello e doc. 4 RA). L'appaltatore predisponeva, quindi, un preventivo per le suddette opere.
I vari lavori risultavano non terminati nei tempi stabiliti e Parte_1 chiedeva una proroga al 15/12/2019. Tuttavia, a fine 2020 le opere continuavo a risultare non ultimate. L'impresa edile lamentava che a fronte dei lavori eseguiti, i committenti tendevano a pagare in ritardo alcune fatture, mentre altre non venivano pagate. evocava, quindi, in giudizio i committenti, lamentando il Parte_1 mancato pagamento delle fatture emesse e chiedendo i) che venisse accertata la sua qualità di creditore nei confronti dei committenti, ii) che venisse accertata l'accettazione delle opere eseguite dall'attore, iii) che venisse dichiarata nulla la clausola penale applicata al ritardo dell'impresa edile e iv) che venissero condannati i committenti al pagamento delle somme dovute.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e l'autorizzazione a Controparte_6 evocare in giudizio i terzi condomini.
Si costituivano in giudizio i terzi Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_7 CP_8
Parte attrice nel corso del giudizio di primo grado dava atto di aver concluso un accordo transattivo con i soggetti terzi chiamati, e Paolo Controparte_7
pag. 6/19 nonché con avente ad oggetto la sola quota a loro CP_7 Controparte_6 spettante (cfr. transazione datata 19/1/2022 e prodotta in atti) e il Tribunale di Savona ne disponeva l'estromissione.
Il Giudice di prime cure tentava la conciliazione tra le parti che dava esito negativo e la causa veniva istruita tramite prove orale e CTU.
Il Tribunale di Savona, conclusa l'istruttoria: i) accertava e dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, ii) disponeva la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti riconosciuti dalla CTU, iii) condannava Parte_3
“al pagamento ai convenuti di complessivi €. 5.632,28 oltre iva nonché al pagamento di
€. 100,00 giornaliere con decorrenza dall' 8 dicembre 2019 e sino alla data di costituzione in giudizio dei convenuti con esclusione del periodo di sospensione dei lavori per il Covid 17\3\2020-14\4\2020” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) e iv) condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
* * *
2. Sul giudizio di impugnazione. impugnava la sentenza del Tribunale di Savona ed evocava in Parte_1 giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e risultando la posizione delle altre Controparte_4 Controparte_5 parti definita in primo grado con accordo stragiudiziale ed estromissione. impugnava la sentenza lamentando: i) l'erroneità della Parte_1 quantificazione del corrispettivo riconosciuto a proprio favore;
ii) la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 116 cod. proc. civ. per omessa pronuncia quanto alla avvenuta accettazione delle opere da parte dei committenti ai sensi dell'art. 1665 c.c.; iii) la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di cui all'articolo 116 c.p.c. in relazione agli accertamenti demandati al CTU ingegnere con l'integrazione di quesito demandato il 25/11/2022: iv) Persona_2 la violazione del principio del contraddittorio e la necessità di ordinarne l'integrazione nei confronti del Direttore Lavori e della sua compagnia v) Controparte_9
l'erroneità della pronunciata risoluzione del contratto di appalto e ha accolto la domanda di risarcimento del danno;
vi) la nullità, inefficacia e/o eccessiva onerosità della penale prevista nel contratto;
vii) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pag. 7/19 dichiarato il difetto di legittimazione passiva di vii) Controparte_2
l'erroneità della sentenza quanto alla pronuncia in punto spese.
Si costituiva che contestava la fondatezza delle doglianze di CP_1 controparte e in via di appello incidentale impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Savona chiedendo il riconoscimento a proprio favore di maggiori somme affermando la sussistenza di un errore di calcolo.
Si costituivano e che contestavano Controparte_3 Controparte_4 la fondatezza delle doglianze di controparte e formulavano appello incidentale lamentando: i) un errore di calcolo nella determinazione delle somme loro riconosciute dal Giudice di prime cure;
ii) l'erronea esclusione dal periodo calcolato per il ritardo nella consegna del bene del periodo di emergenza Covid tra il 17/3/2020 e il 14/4/2020. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_5
Il Consigliere Istruttore fissava udienza di comparizione parti per tentare la conciliazione che dava esito negativo. Veniva quindi rimessa la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della quantificazione del corrispettivo riconosciuto a proprio favore perché il CTU non avrebbe considerato che parte delle somme indicate non sarebbero state saldate dalla committenza all'appaltatore e perché il CTU non avrebbe considerato ulteriori lavori svolti per 7.883,50 euro iva esclusa come risultante dal “resoconto lavori”. L'appellante, in particolare afferma che
“Per quanto emerge dalla contabilità del direttore lavori - acquisita ex art 210 Cod.
Proc. Civ. e prodotta in atti con memoria di deposito documenti del 19.05.2023 e precisamente dal SAL n. 9 del 03.03.2020 - il CTU non ha conteggiato l'ulteriore importo pari a € 7.883,50 IVA esclusa (si rimanda allo schema di cui alla pagina 3 del
“resoconto lavori”)” (cfr. pag. 10 appello).
Tutti gli appellati hanno contestato la fondatezza della doglianza perché il CTU avrebbe computato solo i pagamenti effettuati e perché i documenti 19/5/2023 sarebbero pag. 8/19 stati prodotti tardivamente all'udienza di Precisazione delle Conclusioni, conclusa da tempo la CTU.
La censura è infondata.
Invero, il CTU, esaminata tutta la documentazione prodotta tempestivamente, ha calcolato esattamente gli importi dovuti e i corrispettivi realmente pagati. Quanto ai vari pagamenti il CTU ha calcolato come dovuti non pagati gli importi oggi chiesti dall'appellante. Ciò emerge chiaramente dalla lettura della CTU e, in particolare da pagina 13, nella quale il CTU evidenzia come gli importi richiesti siano dovuti e a credito. Quanto agli ulteriori 7.883,50euro iva esclusa è fondata l'eccezione di tardività sollevata dagli appellati. Invero l'appellante ha sempre quantificato in soli 1.500,00 euro i lavori extra capitolato concordati ed eseguiti, come si evince dalla lettura degli atti
(cfr. pag. 3 ricorso ex art. 702 bis RA in primo grado) mentre nulla ha specificato tempestivamente quanto ad altri lavori indicati anche nell'atto introduttivo e, come dallo stesso ammesso, ha documentato e avanzato altre pretese solo con memoria di deposito documenti del 19/05/2023, quando era già stata terminata la CTU
(depositata il 12/5/2023).
La prima doglianza è quindi infondata e va rigettata.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 116 cod. proc. civ. per omessa pronuncia quanto alla avvenuta accettazione delle opere da parte dei committenti ai sensi dell'art. 1665 c.c. con conseguente infondatezza delle pretese delle controparti. RA Pt_1 sostiene che il Tribunale non si sia pronunciato e che ove si fosse pronunciato implicitamente non avrebbe valutato gli effetti della accettazione rispetto alle domande delle controparti.
La censura è infondata.
È, invero, pacifico che i lavori non siano stati tutti ultimati. La verifica dei lavori prevista dall'articolo 1665 c.c. presuppone la loro ultimazione, motivo per cui il
Tribunale di Savona accogliendo in parte le domande dei convenuti, rilevata la mancata ultimazione di lavori, ha implicitamente rigettato la sesta domanda di parte attrice e non pag. 9/19 ha correttamente valutato l'incidenza dell'inesistente accettazione sulle richieste delle parti in causa. Invero il Supremo Collegio con pronuncia risalente ma costante ha affermato che “in tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti;
tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass. 106/2011).
Va, quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di cui all'articolo 116 c.p.c. in relazione agli accertamenti demandati al CTU ingegnere . Risulta, invero che nel corso della CTU, Persona_2 spirati i termini per precisare le domande ex art. 183, comma sesto n. 1, sia stata contestata l'esistenza di vizi da distacco di copertura sul tetto, motivo per cui il
Tribunale di Savona aveva disposto un approfondimento della CTU. Pt_1
lamenta, quindi che vi sia stata una indebita estensione delle domande e degli
[...] accertamenti demandati al CTU, motivo per cui “tutte le statuizioni della Sentenza che si fondano sul “quesito integrativo” formulato all'udienza del 25.11.2022 dovranno essere dichiarate nulle e, in ogni caso, riformate” (cfr. pag. 16 appello).
La censura è infondata e va rigettata.
Invero, i convenuti nel costituirsi nel giudizio di primo grado hanno formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento di tutti i vizi esistenti, circostanza evidenziata dal Tribunale di Savona nel momento in cui ha deciso di estendere il quesito. I convenuti hanno contestato danni e vizi connessi agli interventi eseguiti da pag. 10/19 e poiché nel corso dei sopralluoghi è stato rilevato il distacco di Parte_1 alcuni manufatti con funzione di copertura presenti sul tetto, il Tribunale ha correttamente esteso il quesito anche a tale porzione di bene.
Si legge nella comparsa di costituzione di primo grado di “Danni CP_1
e mala esecuzione delle opere. In aggiunta a quanto sopra esposto si evidenzia come
l'esecuzione di talune opere da parte dell'appaltatore sia stata eseguita in modo negligente, superficiale e non accurato, tanto da provocare danni alle proprietà comuni
e private, tra i quali si rilevano…” (cfr. pag. 11 comparsa I danni sono CP_1 stati elencati solo a titolo esemplificativo e la parte ha chiesto l'accertamento dei danni presenti e la condanna dell'appaltatore al loro risarcimento.
e nella propria comparsa di primo Controparte_4 Controparte_3 grado hanno affermato che “come già puntualmente evidenziato dalla difesa CP_1
(pagina 11 comparsa di costituzione e risposta) taluni lavori alle parti comuni sono stati eseguiti in modo non accurato così da comportare fenomeni infiltrativi nel vano scale (doc. 10 G e 10 H difesa , ardesie nuove rigate e graffiate durante CP_1
l'installazione (doc. 12 A difesa , …” e nelle conclusioni hanno chiesto di CP_1
“condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni cagionati alla parti comuni pro quota” (cfr. pag. 11 comparsa ). CP_4
È, quindi, del tutto logica la scelta del Tribunale di Savona che, dopo aver deciso di disporre una CTU ha chiesto al proprio tecnico di verificare l'esistenza e quantificare il risarcimento anche per alcuni specifici vizi riscontrati nel corso dei sopralluoghi.
La doglianza è quindi infondata e va rigettata.
* * *
6. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta la violazione del principio del contraddittorio e la necessità di ordinarne l'integrazione nei confronti del Direttore
Lavori e della sua compagnia in relazione agli accertamenti Controparte_9 chiesti al CTU con ordinanza 25/11/2022. sostiene che, a seguito dell'estensione del quesito del CTU, Parte_1 sarebbe stato necessario estendere il contradditorio anche nei confronti del Direttore
Lavori, come chiesto a verbale di udienza 25/11/2022 e della sua compagnia pag. 11/19 assicuratrice poiché le lavorazioni oggetto di accertamento sarebbero state realizzate secondo richieste e specifiche tecniche indicate dalla direzione lavori.
La censura è infondata e va rigettata.
Si osserva che i convenuti hanno formulato con le proprie comparse in primo grado domande riconvenzionali nelle quali attribuivano all'appaltatore una pluralità di vizi
(indicati non certo in modo tassativo) nel corso dell'esecuzione dell'appalto non solo alle parti private ma anche a quelle comuni dello stabile. Parte attrice, ove avesse ritenuto di aver eseguito ogni intervento quale nudus minister del Direttore Lavori o della proprietà, avrebbe dovuto da subito avanzare specifiche difese e domande e chiedere l'eventuale chiamata in causa di terzi o dedurre specifiche prove.
La richiesta di chiamare in causa un terzo risulta, quindi, del tutto tardiva, sia sotto il profilo della tempestività che sotto quello delle difese e domande avanzate.
Va, quindi, rigettata la quarta censura di appello perché del tutto infondata.
* * *
7. Sulla quinta censura di appello.
Parte appellante con la quinta censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto di appalto. RA
sostiene che i vizi riscontrati sarebbero di modesta entità e tali da non rendere Pt_1 comunque le opere inidonee all'uso. L'appalto avrebbe avuto un contenuto assai ampio, prevedendo il rifacimento delle facciate dello stabile, la posa di cappotto termico, il rifacimento della pavimentazione delle terrazze di copertura, la revisione delle grondaie, il rifacimento della condotta fognaria, il ripristino della tinteggiatura del vano scala interno, il ripristino delle pavimentazioni esterne al piano terra, e opere varie, quali la pensilina sul portone d'ingresso, la ripresa degli intonaci, la rifinitura dei pilastrini del cancello su strada, dei balconi e delle mensole, la posa di guaine per impianti elettrici, il ripristino di fregi pittorici e della zoccolatura alla base della facciata. L'appellante chiede che, riformata la sentenza in punto pronuncia di risoluzione, venga conseguentemente respinta la conseguente domanda di risarcimento del danno.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
È provato (dichiarazione testimoniale del D.L. e CTU) che le opere non furono ultimate. Non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'appaltatore ai sensi dell'art. pag. 12/19 1460 c.c.. Il Tribunale ha accertato l'inadempimento attuale e concreto dell'appaltatore, consistente nel grave ritardo, a fronte del pregresso tempestivo adempimento delle obbligazioni dei committenti.
E' principio consolidato che “ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”. (Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701, Rv. 673503 - 01).
L'appaltatore non ha dato la prova dell'esatto adempimento e pertanto il motivo di appello deve essere respinto.
* * *
8. Sulla sesta censura di appello.
Parte appellante con la sesta censura lamenta la nullità, inefficacia e/o eccessiva onerosità della penale prevista nel contratto e sulla applicabilità dell'art 1460 c.c.. sostiene che nel contratto di appalto non fosse contenuta alcuna Parte_1 clausola penale e che solo successivamente alla stipula del contratto, con comunicazione datata 09/10/2019 il Direttore Lavori avesse imposto l'applicazione di una penale di
100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe ritenuto vincolante ed efficace la clausola penale sebbene proveniente da un soggetto (il Direttore Lavori) privo di poteri di rappresentanza dei committenti.
L'appellante sostiene inoltre che il ritardo non sarebbe a sé imputabile per essere stato determinato da impossibilità temporanea ex articolo 1218 e 1256 c.c. per la richiesta successiva di opere extra capitolato, per le indicazioni provenienti dai committenti circa l'esecuzione degli interventi (come indicato dai testi Tes_1
, e ) e per avere il committente
[...] Testimone_2 Parte_2 CP_1 richiesto all'appaltatore di ritardare l'inizio delle lavorazioni. lamenta poi, in via subordinata, l'eccessiva onerosità della Parte_1 clausola penale con necessità di ridurla ai sensi dell'articolo 1384 c.c. pag. 13/19 La censura è infondata.
Risulta, invero che la clausola penale proposta dal Direttore Lavori sia stata fatta propria dai committenti e accettata dall'appaltatore, come risulta dai documenti 3, 4 e 5 prodotti da n primo grado e 6 ed 8 prodotti da e CP_1 Controparte_3
n primo grado. Controparte_4
Risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che il ritardo sia stato riconosciuto da che la committenza abbia prorogato a più riprese in termine di Parte_1 consegna e che scaduta l'ultima proroga l'appaltatore non sia stato in grado di consegnare i lavori. Le diverse proroghe concordate e concesse escludono qualsiasi rilevanza sia delle opere extra capitolato, sia delle richieste di differimento ricordate dall'appellante, sia di quanto ricordato dai testi escussi. Invero le parti, dopo che i lavori erano stati iniziati e dopo aver concesso una prima proroga, successiva ai lavori extra capitolato, hanno concordato un nuovo termine.
L'appaltatore non ha provato l'incolpevolezza del ritardo che è privo di giustificazione, mentre l'importo della penale, liberamente concordata dalle parti e accettata, atteso l'ammontare dei lavori e la rilevanza dell'appalto appare del tutto congruo.
Va, di conseguenza rigettata la sesta doglianza di appello perché del tutto infondata.
* * *
9. Sulla settima censura di appello.
Parte appellante con la settima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_2 sostiene che il Tribunale di Savona avrebbe male valutato i Parte_1 documenti versati in atti e in particolare quanto indicato nella notifica preliminare di cantiere da parte del Direttore Lavori (cfr. doc. 2 RA).
La censura è infondata.
Invero, non ha fornito alcuna prova circa la sottoscrizione da Parte_1 parte di del contratto di appalto di cui si discute, né Controparte_2 sono state provate condotte utili a dimostrare la qualità di committente di
[...]
. Invero non risulta effettuato alcun pagamento in relazione al Controparte_2
pag. 14/19 contratto di cui si discute da parte di e le uniche Controparte_2 fatture pagate prodotte sono state onorate da (cfr. doc. 5 Controparte_4
in primo grado), il riparto dei lavori (cfr. doc. 4 in primo CP_2 CP_2 grado) indica come debitori e tutti i Controparte_4 Controparte_3 pagamenti sono stati effettuati da cfr. docc. 8 e 9 Controparte_4 CP_2 in primo grado).
Va, quindi, rigettata la settima censura di appello formulata da Parte_1 per essere infondata non avendo l'appaltatore provato la qualità di committente di
Controparte_2
* * *
10. Sull'appello incidentale di e CP_1 Controparte_3
Controparte_4
e nei rispettivi CP_1 Controparte_3 Controparte_4 appelli incidentali affermano che il Tribunale di Savona, riportandosi alla CTU svolta in primo grado avrebbe errato nel calcolare gli importi ancora dovuti e nel compensare tali somme con il danno da ritardo.
Gli appellati, appellanti incidentali, sostengono che “Il CTU ha accertato che aveva svolto lavori per € 125.424,00, di cui € 123.079,38 già fatturati: Pt_1 restavano, quindi, da fatturare lavori già eseguiti per € 2.344,62 + iva, e non per €
5.500,00 + iva come dedotto dall'attore.
Nel conteggio riepilogativo finale, tuttavia, il CTU, nel determinare le somme a credito del Mandara, ha conteggiato l'importo da questi “richiesto” di € 5500,00 + iva, anziché in quello effettivamente dovuto, individuato dallo stesso CTU in € 2.344,62
+ iva” (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione con appello incidentale CP_1
Gli appellati, appellanti incidentali, affermano che “l'elaborato peritale a pag 13 in relazione al primo punto del quesito, ossia la determinazione del controvalore dei lavori effettuati dall'impresa sulla scorta degli impegni negoziali, quantifica Pt_1 una differenza di avere per fatture già emesse di € 2.344,62 oltre Iva. Erroneamente il
Giudice di primo grado sulla scorta della CTU ha quantificato tali opere in € 5.500 oltre Iva. Pertanto elaborando i conteggi risulta a favore degli appellati , CP_2
e un credito pari ad €10.860,70 Iva inclusa e non 6.195,52 Iva CP_4 CP_1
pag. 15/19 inclusa: e ciò come meglio esposto nella sottostante tabella” (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione con appello incidentale e . Controparte_3 Controparte_4
La censura è infondata.
Invero il CTU da pagina 11 a pagina 14 dell'elaborato ha risposto al primo quesito, quantificando la differenza tra debiti e crediti, espunta la somma versata per la transazione e maggiorato il tutto del 10% per iva in 18.552,34 euro iva inclusa.
Tale importo è stato poi considerato dal CTU nelle sue determinazioni finali a pagina
18 e seguenti e l'importo di 5.500,00 euro + iva è stato solo riportato a pagina 13 dell'elaborato nel calcolare le “opere già eseguite”.
La sentenza impugnata ha ricostruito e riportato tutti i calcoli effettuati dal CTU, precisando “… Con riferimento al quantum debeatur il signor , sulla Parte_1 scorta degli accertamenti peritali, disponendosi la compensazione tra i rispettivi crediti
e debiti quali dettagliatamente riconosciuti nella consulenza, va condannato al pagamento ai convenuti di complessivi €. 5.632,28 oltre iva (cfr. conclusioni CTU pag.
18 e ss: “In relazione ai sopralluoghi effettuati, alle operazioni peritali ed al tentativo di conciliazione, che non ha trovato l'accordo fra le parti, lo scrivente riassume a conclusione quanto di seguito: restano ad avere come richiesta di parte ricorrente euro
17.442,74 oltre iva calcolata al 10% su somme da fatturare di cui 6.346.74 già comprese di iva e somme per 11.096,00 a cui aggiungere l'iva al 10% =
6346,74+12.205,6 = 18.552,34 compreso iva. Dalla analisi delle lavorazioni eseguite e di quanto riscontrato sono emerse le seguenti lavorazioni da ultimare o da ripristinare.
Totale costi ripristini voci condominiali, private e cornicione = 5.560,00+ 6.720,00 +
10.795,02 = 23.075,02 euro oltre iva di cui 2,300,00 euro + iva per costi ripristini parti condominiali di cui 1.936,00 + iva per costi ripristini proprietà di cui CP_1
1.324,00 + iva per costi ripristini proprietà di cui 17.515,02 + iva Parte_4 per opere di sistemazione del cornicione come indicato nella estensione del quesito). A tale importo deve aggiungersi, per le considerazioni sopraindicate, l'applicazione della penale pari ad €. 100,00 giornaliere con decorrenza dall' 8 dicembre 2019 e sino alla data di costituzione dei convenuti con esclusione del periodo di sospensione dei lavori per il Covid 17\3\2020-14\4\2020.” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
pag. 16/19 Il Tribunale di Savona ha, quindi, seguito i calcoli effettuati dal CTU e non ha considerato la quantificazione effettuata dal delle opere eseguite Parte_1 per 5.500,00 euro, come affermato dagli appellanti incidentali, considerando invece i diversi importi correttamente calcolati dal CTU.
La prima censura di appello incidentale è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
11. Sulla seconda censura di appello incidentale di e Controparte_3
Controparte_4
e con la seconda censura di appello Controparte_3 Controparte_4 incidentale chiedono che nel computo del periodo di ritardo nella consegna del cantiere venga calcolato anche il periodo Covid tra il 17/3/2020 e il 14/4/2020. Gli appellanti incidentali sostengono che poiché l'opera non è stata conclusa ed è stato accertato il ritardo imputabile all'appaltatore, debba essere calcolato anche il periodo Covid.
La censura è infondata.
Invero, come è noto, nel periodo di emergenza sanitaria tra il 17/3/2020 e il
14/4/2020 era impossibile lo svolgimento di quasi tutte le attività lavorative che non fossero indispensabili e connotate da urgenza. I DPCM emessi nel marzo del 2020 invero hanno sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali con limitate eccezioni di fatto circoscritte all'ambito sanitario e della sicurezza pubblica. È evidente che l'attività del cantiere di cui si discute non era né indispensabile né urgente, motivo per cui è stato legittimamente escluso il periodo di sospensione lavori tra il 17/3/2020
14/4/2020.
Va quindi rigettata anche la seconda censura di appello incidentale.
* * *
12. Sulla ottava censura di appello e sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante con la ottava censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata in punto spese. Il motivo deve essere respinto non sussistendo giusti motivi per discostarsi dalla regola della soccombenza.
* * *
13. Sulle spese del presente grado di giudizio
pag. 17/19 Attesa la reciproca soccombenza le spese del presente grado di giudizio sono compensate tra la parte appellante e gli appellanti incidentali.
Sono poste a carico dell'appellante nei confronti di Controparte_2 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum nei valori medi (scaglione fino a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.834,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
14. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e appellanti incidentali, e nei confronti Controparte_3 Controparte_4 di e di avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_5
n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata il 30/6/2023,
1. CONFERMA la sentenza impugnata
2. COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra l'appellante e gli appellanti incidentali;
3. ND la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata Controparte_2
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a
[...] titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come pag. 18/19 modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e quelli incidentali sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR OS OS VE
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 770/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
OS VE Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
AR OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri contratti d'opera nel procedimento iscritto al n. 770 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...], in Parte_1 C.F._1 data 16/01/1991, residente in [...], Tortona, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Brin (C.F. - PEC , con C.F._2 Email_1 domicilio eletto presso il suo studio in piazza Mameli n. 6/6, Savona, giusta procura in calce al ricorso del 12/5/2021 appellante contro
(CF , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Virna
ER (CF: – PEC , con C.F._4 Email_2 domicilio eletto presso il suo studio in Piazza ARni n. 1/4, Savona, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato – appellante incidentale
e contro
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_5
Savona e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NR UN (C.F. PEC , CodiceFiscale_6 Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Consolazione n. 2/2, Savona, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado appellato e contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._7 residente a [...] e (C.F. Controparte_4
), nato il 25/0371952 a Celle Ligure, ivi residente in [...]
n. 70, rappresentati e difesi dall'Avv. Noceto Simona (C.F. CodiceFiscale_9
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_4
Piazza Consolazione n. 2/2, Savona, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione appellato – appellante incidentale
e contro appellato contumace Controparte_5
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 17/2/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, previa rinnovazione della
CTU Ing. e/o convocazione del CTU stesso per rendere i chiarimenti Per_1 richiesti all'udienza del 19.05.2023 e nell'atto di appello, così giudicare:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza pronunciata all'udienza del
25.11.2022 e della sentenza impugnata con ogni consequenziale pronuncia.
2. Accertare e dichiarare che il signor a fronte delle prestazioni rese Parte_1
e dei maggiori costi ad esse connessi è creditore dei committenti della complessiva somma di €. 53.413,61 IVA compresa e/o della diversa somma emergente in corso di giudizio.
3. Accertare e dichiarare che le opere eseguite dal signor sono state Parte_1 accettate ex art 1665 cod civ.
4. Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e, comunque inopponibilità al conchiudente della clausola penale di cui alle comunicazioni
pag. 2/19 27.9.2019 e 9.10.2019 o, in via subordinata, nel caso di sua ritenuta validità accertare i giorni effettivi in cui la stessa potrà trovare applicazione, riducendone, in ogni caso,
l'ammontare ai sensi dell'art. 1384 Cod. Civ.;
5. Per l'effetto, anche in parziale accoglimento delle domande di accertamento svolte:
5.1. condannare i convenuti, in via solidale o come meglio ritenuto, al pagamento delle somme emergenti in corso di causa, tenuto conto di quanto già ricevuto dall'attore e liquidate dalla Ecc.ma Corte adita sulla scorta delle effettive emergenze o, ove più favorevole per il conchiudente, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5.2. compensare giudizialmente eventuali reciproci crediti vantati dalle parti anche determinati in virtù delle minori lavorazioni eseguite.
5.3. respingere ogni domanda proposta e proponenda nei confronti del conchiudente - ivi compresi gli appelli incidentali proposti dal signor e dai signori CP_1
e nelle loro comparse costitutive - in quanto Controparte_3 Controparte_4 inammissibile, prescritta, tardivamente proposta e, in ogni caso, infondata, in fatto ed in diritto.
6. Con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, I.V.A. e C.P.A. di legge comprese”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni istanza avversa e/o contraria, in via principale: rigettare l'impugnazione proposta dal sig. perché inammissibile Pt_1
e/o infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti;
in via di appello incidentale: riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del sig. al pagamento in favore dei convenuti della somma di € Pt_1
5.632,28 + iva e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in Parte_1 favore dei convenuti da un lato, e e CP_1 Controparte_4 CP_3
, dall'altro, in via solidale tra loro, della somma di € 12.670,67 o di altra
[...] somma maggiore o minore emergenda all'esito del giudizio. Confermare per il resto la legittimità, validità ed efficacia della sentenza impugnata del Tribunale di Savona numero 480/23, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU. in via di subordine: per il denegato caso di accoglimento anche solo parziale pag. 3/19 dell'impugnazione avversaria, disporre la compensazione dei rispettivi debiti e crediti, compresi quelli a titolo di penale, nonché la compensazione delle spese di lite. Con ossequio…”.
-parti appellate e hanno Controparte_4 Controparte_3 rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, per le ragioni esposte nelle difese in atti,
Respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il credito vantato dagli odierni appellati ammonta ad € 12.670,67 (IVA compresa) e che il pagamento di € 100,00 giornaliere a titolo di penale con decorrenza 08 dicembre 2019 e sino alla costituzione in giudizio dei EN sia comprensivo anche del periodo di sospensione CO -19
DAL 17/03/2020 al 14/04/2020 e pertanto condannare l'appellante Parte_1 al pagamento di detta somma (€ 12.670,67) in favore degli appellati CP_3
e da una parte e dall'altra in via tra loro
[...] Controparte_4 CP_1 solidale, o di altra somma maggiore o minore che emergerà all'esito del presente giudizio. Per il resto confermare la legittimità ed efficacia della sentenza n. 480/2023 resa dal Tribunale di Savona con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, e solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da , compensare i rispettivi debiti e Parte_1 crediti compresi quelli a titolo di penale per il ritardo, con compensazione delle spese di lite”.
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, per le causali di cui alla narrativa. In via principale: respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare il capo Parte_1 della sentenza che aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
. Con Vittoria di spese e competenze. Controparte_2
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di appello, compensare le spese e competenze” pag. 4/19 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 480/2023, pubblicata il 30/6/2023:
“definitivamente pronunciando nella contumacia di , disattesa Controparte_5 ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore;
2.- disponendosi la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti quali riconosciuti nella consulenza, condanna al pagamento ai convenuti di complessivi Parte_1
€. 5.632,28 oltre iva nonché al pagamento di €. 100,00 giornaliere con decorrenza dall'
8 dicembre 2019 e sino alla data di costituzione in giudizio dei convenuti con esclusione del periodo di sospensione dei lavori per il Covid 17\3\2020-14\4\2020;
3.- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida: Parte_1
.- in favore di in €.
7.616 per compensi al difensore, oltre oneri CP_1 fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
.- in favore di , in €. 3809 per compensi al difensore, Controparte_2 oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
in favore di e in €.
7.616 per compensi al Controparte_3 Controparte_4 difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge
4.- pone definitivamente a carico di le spese del CTU già liquidate Parte_1 nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio”.
Risulta che quale appaltatore stipulava un contratto per Parte_1
l'intervento di ripristino di alcune aree private e condominiali dello stabile situato in via
Cassisi n. 159, a Celle Ligure (SV). I lavori, da quanto emerge dal Capitolato (cfr.doc. 3
avrebbero dovuto avere ad oggetto i) le facciate dello stabile, ii) la posa di Pt_1 cappotto termico, iii) il rifacimento della pavimentazione delle terrazze di copertura, iv) la revisione delle grondaie, v) il rifacimento della condotta fognaria, vi) il ripristino della tinteggiatura del vano scala interno, vii) il ripristino delle pavimentazioni esterne pag. 5/19 al piano terra, vii) alcune opere varie, quali la pensilina sul portone d'ingresso, la ripresa degli intonaci, la rifinitura dei pilastrini del cancello su strada, dei balconi e delle mensole, la posa di guaine per impianti elettrici, il ripristino di fregi pittorici e della zoccolatura alla base della facciata).
Il responsabile incaricato di seguire le operazioni quale Direttore Lavori era il geometra e l'inizio dei lavori veniva previsto alla data del 27/9/2018. Parte_2
Risulta che nel corso dei lavori emergeva la necessità di svolgere ulteriori interventi, non previstivi a livello contrattuale, come il collegamento elettrico dell'impianto citofonico, la predisposizione degli impianti satellitare per l'installazione della rete internet, la posa in opera di stenditoi, degli interventi sui poggioli, sulle ringhiere, sui comignoli, la posa di ardesie davanzali e il trattamento delle persiane (cfr. pag. 7 appello e doc. 4 RA). L'appaltatore predisponeva, quindi, un preventivo per le suddette opere.
I vari lavori risultavano non terminati nei tempi stabiliti e Parte_1 chiedeva una proroga al 15/12/2019. Tuttavia, a fine 2020 le opere continuavo a risultare non ultimate. L'impresa edile lamentava che a fronte dei lavori eseguiti, i committenti tendevano a pagare in ritardo alcune fatture, mentre altre non venivano pagate. evocava, quindi, in giudizio i committenti, lamentando il Parte_1 mancato pagamento delle fatture emesse e chiedendo i) che venisse accertata la sua qualità di creditore nei confronti dei committenti, ii) che venisse accertata l'accettazione delle opere eseguite dall'attore, iii) che venisse dichiarata nulla la clausola penale applicata al ritardo dell'impresa edile e iv) che venissero condannati i committenti al pagamento delle somme dovute.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e l'autorizzazione a Controparte_6 evocare in giudizio i terzi condomini.
Si costituivano in giudizio i terzi Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_7 CP_8
Parte attrice nel corso del giudizio di primo grado dava atto di aver concluso un accordo transattivo con i soggetti terzi chiamati, e Paolo Controparte_7
pag. 6/19 nonché con avente ad oggetto la sola quota a loro CP_7 Controparte_6 spettante (cfr. transazione datata 19/1/2022 e prodotta in atti) e il Tribunale di Savona ne disponeva l'estromissione.
Il Giudice di prime cure tentava la conciliazione tra le parti che dava esito negativo e la causa veniva istruita tramite prove orale e CTU.
Il Tribunale di Savona, conclusa l'istruttoria: i) accertava e dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, ii) disponeva la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti riconosciuti dalla CTU, iii) condannava Parte_3
“al pagamento ai convenuti di complessivi €. 5.632,28 oltre iva nonché al pagamento di
€. 100,00 giornaliere con decorrenza dall' 8 dicembre 2019 e sino alla data di costituzione in giudizio dei convenuti con esclusione del periodo di sospensione dei lavori per il Covid 17\3\2020-14\4\2020” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) e iv) condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
* * *
2. Sul giudizio di impugnazione. impugnava la sentenza del Tribunale di Savona ed evocava in Parte_1 giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e risultando la posizione delle altre Controparte_4 Controparte_5 parti definita in primo grado con accordo stragiudiziale ed estromissione. impugnava la sentenza lamentando: i) l'erroneità della Parte_1 quantificazione del corrispettivo riconosciuto a proprio favore;
ii) la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 116 cod. proc. civ. per omessa pronuncia quanto alla avvenuta accettazione delle opere da parte dei committenti ai sensi dell'art. 1665 c.c.; iii) la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di cui all'articolo 116 c.p.c. in relazione agli accertamenti demandati al CTU ingegnere con l'integrazione di quesito demandato il 25/11/2022: iv) Persona_2 la violazione del principio del contraddittorio e la necessità di ordinarne l'integrazione nei confronti del Direttore Lavori e della sua compagnia v) Controparte_9
l'erroneità della pronunciata risoluzione del contratto di appalto e ha accolto la domanda di risarcimento del danno;
vi) la nullità, inefficacia e/o eccessiva onerosità della penale prevista nel contratto;
vii) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha pag. 7/19 dichiarato il difetto di legittimazione passiva di vii) Controparte_2
l'erroneità della sentenza quanto alla pronuncia in punto spese.
Si costituiva che contestava la fondatezza delle doglianze di CP_1 controparte e in via di appello incidentale impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Savona chiedendo il riconoscimento a proprio favore di maggiori somme affermando la sussistenza di un errore di calcolo.
Si costituivano e che contestavano Controparte_3 Controparte_4 la fondatezza delle doglianze di controparte e formulavano appello incidentale lamentando: i) un errore di calcolo nella determinazione delle somme loro riconosciute dal Giudice di prime cure;
ii) l'erronea esclusione dal periodo calcolato per il ritardo nella consegna del bene del periodo di emergenza Covid tra il 17/3/2020 e il 14/4/2020. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_5
Il Consigliere Istruttore fissava udienza di comparizione parti per tentare la conciliazione che dava esito negativo. Veniva quindi rimessa la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della quantificazione del corrispettivo riconosciuto a proprio favore perché il CTU non avrebbe considerato che parte delle somme indicate non sarebbero state saldate dalla committenza all'appaltatore e perché il CTU non avrebbe considerato ulteriori lavori svolti per 7.883,50 euro iva esclusa come risultante dal “resoconto lavori”. L'appellante, in particolare afferma che
“Per quanto emerge dalla contabilità del direttore lavori - acquisita ex art 210 Cod.
Proc. Civ. e prodotta in atti con memoria di deposito documenti del 19.05.2023 e precisamente dal SAL n. 9 del 03.03.2020 - il CTU non ha conteggiato l'ulteriore importo pari a € 7.883,50 IVA esclusa (si rimanda allo schema di cui alla pagina 3 del
“resoconto lavori”)” (cfr. pag. 10 appello).
Tutti gli appellati hanno contestato la fondatezza della doglianza perché il CTU avrebbe computato solo i pagamenti effettuati e perché i documenti 19/5/2023 sarebbero pag. 8/19 stati prodotti tardivamente all'udienza di Precisazione delle Conclusioni, conclusa da tempo la CTU.
La censura è infondata.
Invero, il CTU, esaminata tutta la documentazione prodotta tempestivamente, ha calcolato esattamente gli importi dovuti e i corrispettivi realmente pagati. Quanto ai vari pagamenti il CTU ha calcolato come dovuti non pagati gli importi oggi chiesti dall'appellante. Ciò emerge chiaramente dalla lettura della CTU e, in particolare da pagina 13, nella quale il CTU evidenzia come gli importi richiesti siano dovuti e a credito. Quanto agli ulteriori 7.883,50euro iva esclusa è fondata l'eccezione di tardività sollevata dagli appellati. Invero l'appellante ha sempre quantificato in soli 1.500,00 euro i lavori extra capitolato concordati ed eseguiti, come si evince dalla lettura degli atti
(cfr. pag. 3 ricorso ex art. 702 bis RA in primo grado) mentre nulla ha specificato tempestivamente quanto ad altri lavori indicati anche nell'atto introduttivo e, come dallo stesso ammesso, ha documentato e avanzato altre pretese solo con memoria di deposito documenti del 19/05/2023, quando era già stata terminata la CTU
(depositata il 12/5/2023).
La prima doglianza è quindi infondata e va rigettata.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 116 cod. proc. civ. per omessa pronuncia quanto alla avvenuta accettazione delle opere da parte dei committenti ai sensi dell'art. 1665 c.c. con conseguente infondatezza delle pretese delle controparti. RA Pt_1 sostiene che il Tribunale non si sia pronunciato e che ove si fosse pronunciato implicitamente non avrebbe valutato gli effetti della accettazione rispetto alle domande delle controparti.
La censura è infondata.
È, invero, pacifico che i lavori non siano stati tutti ultimati. La verifica dei lavori prevista dall'articolo 1665 c.c. presuppone la loro ultimazione, motivo per cui il
Tribunale di Savona accogliendo in parte le domande dei convenuti, rilevata la mancata ultimazione di lavori, ha implicitamente rigettato la sesta domanda di parte attrice e non pag. 9/19 ha correttamente valutato l'incidenza dell'inesistente accettazione sulle richieste delle parti in causa. Invero il Supremo Collegio con pronuncia risalente ma costante ha affermato che “in tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti;
tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass. 106/2011).
Va, quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di cui all'articolo 116 c.p.c. in relazione agli accertamenti demandati al CTU ingegnere . Risulta, invero che nel corso della CTU, Persona_2 spirati i termini per precisare le domande ex art. 183, comma sesto n. 1, sia stata contestata l'esistenza di vizi da distacco di copertura sul tetto, motivo per cui il
Tribunale di Savona aveva disposto un approfondimento della CTU. Pt_1
lamenta, quindi che vi sia stata una indebita estensione delle domande e degli
[...] accertamenti demandati al CTU, motivo per cui “tutte le statuizioni della Sentenza che si fondano sul “quesito integrativo” formulato all'udienza del 25.11.2022 dovranno essere dichiarate nulle e, in ogni caso, riformate” (cfr. pag. 16 appello).
La censura è infondata e va rigettata.
Invero, i convenuti nel costituirsi nel giudizio di primo grado hanno formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento di tutti i vizi esistenti, circostanza evidenziata dal Tribunale di Savona nel momento in cui ha deciso di estendere il quesito. I convenuti hanno contestato danni e vizi connessi agli interventi eseguiti da pag. 10/19 e poiché nel corso dei sopralluoghi è stato rilevato il distacco di Parte_1 alcuni manufatti con funzione di copertura presenti sul tetto, il Tribunale ha correttamente esteso il quesito anche a tale porzione di bene.
Si legge nella comparsa di costituzione di primo grado di “Danni CP_1
e mala esecuzione delle opere. In aggiunta a quanto sopra esposto si evidenzia come
l'esecuzione di talune opere da parte dell'appaltatore sia stata eseguita in modo negligente, superficiale e non accurato, tanto da provocare danni alle proprietà comuni
e private, tra i quali si rilevano…” (cfr. pag. 11 comparsa I danni sono CP_1 stati elencati solo a titolo esemplificativo e la parte ha chiesto l'accertamento dei danni presenti e la condanna dell'appaltatore al loro risarcimento.
e nella propria comparsa di primo Controparte_4 Controparte_3 grado hanno affermato che “come già puntualmente evidenziato dalla difesa CP_1
(pagina 11 comparsa di costituzione e risposta) taluni lavori alle parti comuni sono stati eseguiti in modo non accurato così da comportare fenomeni infiltrativi nel vano scale (doc. 10 G e 10 H difesa , ardesie nuove rigate e graffiate durante CP_1
l'installazione (doc. 12 A difesa , …” e nelle conclusioni hanno chiesto di CP_1
“condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni cagionati alla parti comuni pro quota” (cfr. pag. 11 comparsa ). CP_4
È, quindi, del tutto logica la scelta del Tribunale di Savona che, dopo aver deciso di disporre una CTU ha chiesto al proprio tecnico di verificare l'esistenza e quantificare il risarcimento anche per alcuni specifici vizi riscontrati nel corso dei sopralluoghi.
La doglianza è quindi infondata e va rigettata.
* * *
6. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta la violazione del principio del contraddittorio e la necessità di ordinarne l'integrazione nei confronti del Direttore
Lavori e della sua compagnia in relazione agli accertamenti Controparte_9 chiesti al CTU con ordinanza 25/11/2022. sostiene che, a seguito dell'estensione del quesito del CTU, Parte_1 sarebbe stato necessario estendere il contradditorio anche nei confronti del Direttore
Lavori, come chiesto a verbale di udienza 25/11/2022 e della sua compagnia pag. 11/19 assicuratrice poiché le lavorazioni oggetto di accertamento sarebbero state realizzate secondo richieste e specifiche tecniche indicate dalla direzione lavori.
La censura è infondata e va rigettata.
Si osserva che i convenuti hanno formulato con le proprie comparse in primo grado domande riconvenzionali nelle quali attribuivano all'appaltatore una pluralità di vizi
(indicati non certo in modo tassativo) nel corso dell'esecuzione dell'appalto non solo alle parti private ma anche a quelle comuni dello stabile. Parte attrice, ove avesse ritenuto di aver eseguito ogni intervento quale nudus minister del Direttore Lavori o della proprietà, avrebbe dovuto da subito avanzare specifiche difese e domande e chiedere l'eventuale chiamata in causa di terzi o dedurre specifiche prove.
La richiesta di chiamare in causa un terzo risulta, quindi, del tutto tardiva, sia sotto il profilo della tempestività che sotto quello delle difese e domande avanzate.
Va, quindi, rigettata la quarta censura di appello perché del tutto infondata.
* * *
7. Sulla quinta censura di appello.
Parte appellante con la quinta censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto di appalto. RA
sostiene che i vizi riscontrati sarebbero di modesta entità e tali da non rendere Pt_1 comunque le opere inidonee all'uso. L'appalto avrebbe avuto un contenuto assai ampio, prevedendo il rifacimento delle facciate dello stabile, la posa di cappotto termico, il rifacimento della pavimentazione delle terrazze di copertura, la revisione delle grondaie, il rifacimento della condotta fognaria, il ripristino della tinteggiatura del vano scala interno, il ripristino delle pavimentazioni esterne al piano terra, e opere varie, quali la pensilina sul portone d'ingresso, la ripresa degli intonaci, la rifinitura dei pilastrini del cancello su strada, dei balconi e delle mensole, la posa di guaine per impianti elettrici, il ripristino di fregi pittorici e della zoccolatura alla base della facciata. L'appellante chiede che, riformata la sentenza in punto pronuncia di risoluzione, venga conseguentemente respinta la conseguente domanda di risarcimento del danno.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
È provato (dichiarazione testimoniale del D.L. e CTU) che le opere non furono ultimate. Non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'appaltatore ai sensi dell'art. pag. 12/19 1460 c.c.. Il Tribunale ha accertato l'inadempimento attuale e concreto dell'appaltatore, consistente nel grave ritardo, a fronte del pregresso tempestivo adempimento delle obbligazioni dei committenti.
E' principio consolidato che “ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”. (Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701, Rv. 673503 - 01).
L'appaltatore non ha dato la prova dell'esatto adempimento e pertanto il motivo di appello deve essere respinto.
* * *
8. Sulla sesta censura di appello.
Parte appellante con la sesta censura lamenta la nullità, inefficacia e/o eccessiva onerosità della penale prevista nel contratto e sulla applicabilità dell'art 1460 c.c.. sostiene che nel contratto di appalto non fosse contenuta alcuna Parte_1 clausola penale e che solo successivamente alla stipula del contratto, con comunicazione datata 09/10/2019 il Direttore Lavori avesse imposto l'applicazione di una penale di
100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe ritenuto vincolante ed efficace la clausola penale sebbene proveniente da un soggetto (il Direttore Lavori) privo di poteri di rappresentanza dei committenti.
L'appellante sostiene inoltre che il ritardo non sarebbe a sé imputabile per essere stato determinato da impossibilità temporanea ex articolo 1218 e 1256 c.c. per la richiesta successiva di opere extra capitolato, per le indicazioni provenienti dai committenti circa l'esecuzione degli interventi (come indicato dai testi Tes_1
, e ) e per avere il committente
[...] Testimone_2 Parte_2 CP_1 richiesto all'appaltatore di ritardare l'inizio delle lavorazioni. lamenta poi, in via subordinata, l'eccessiva onerosità della Parte_1 clausola penale con necessità di ridurla ai sensi dell'articolo 1384 c.c. pag. 13/19 La censura è infondata.
Risulta, invero che la clausola penale proposta dal Direttore Lavori sia stata fatta propria dai committenti e accettata dall'appaltatore, come risulta dai documenti 3, 4 e 5 prodotti da n primo grado e 6 ed 8 prodotti da e CP_1 Controparte_3
n primo grado. Controparte_4
Risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che il ritardo sia stato riconosciuto da che la committenza abbia prorogato a più riprese in termine di Parte_1 consegna e che scaduta l'ultima proroga l'appaltatore non sia stato in grado di consegnare i lavori. Le diverse proroghe concordate e concesse escludono qualsiasi rilevanza sia delle opere extra capitolato, sia delle richieste di differimento ricordate dall'appellante, sia di quanto ricordato dai testi escussi. Invero le parti, dopo che i lavori erano stati iniziati e dopo aver concesso una prima proroga, successiva ai lavori extra capitolato, hanno concordato un nuovo termine.
L'appaltatore non ha provato l'incolpevolezza del ritardo che è privo di giustificazione, mentre l'importo della penale, liberamente concordata dalle parti e accettata, atteso l'ammontare dei lavori e la rilevanza dell'appalto appare del tutto congruo.
Va, di conseguenza rigettata la sesta doglianza di appello perché del tutto infondata.
* * *
9. Sulla settima censura di appello.
Parte appellante con la settima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_2 sostiene che il Tribunale di Savona avrebbe male valutato i Parte_1 documenti versati in atti e in particolare quanto indicato nella notifica preliminare di cantiere da parte del Direttore Lavori (cfr. doc. 2 RA).
La censura è infondata.
Invero, non ha fornito alcuna prova circa la sottoscrizione da Parte_1 parte di del contratto di appalto di cui si discute, né Controparte_2 sono state provate condotte utili a dimostrare la qualità di committente di
[...]
. Invero non risulta effettuato alcun pagamento in relazione al Controparte_2
pag. 14/19 contratto di cui si discute da parte di e le uniche Controparte_2 fatture pagate prodotte sono state onorate da (cfr. doc. 5 Controparte_4
in primo grado), il riparto dei lavori (cfr. doc. 4 in primo CP_2 CP_2 grado) indica come debitori e tutti i Controparte_4 Controparte_3 pagamenti sono stati effettuati da cfr. docc. 8 e 9 Controparte_4 CP_2 in primo grado).
Va, quindi, rigettata la settima censura di appello formulata da Parte_1 per essere infondata non avendo l'appaltatore provato la qualità di committente di
Controparte_2
* * *
10. Sull'appello incidentale di e CP_1 Controparte_3
Controparte_4
e nei rispettivi CP_1 Controparte_3 Controparte_4 appelli incidentali affermano che il Tribunale di Savona, riportandosi alla CTU svolta in primo grado avrebbe errato nel calcolare gli importi ancora dovuti e nel compensare tali somme con il danno da ritardo.
Gli appellati, appellanti incidentali, sostengono che “Il CTU ha accertato che aveva svolto lavori per € 125.424,00, di cui € 123.079,38 già fatturati: Pt_1 restavano, quindi, da fatturare lavori già eseguiti per € 2.344,62 + iva, e non per €
5.500,00 + iva come dedotto dall'attore.
Nel conteggio riepilogativo finale, tuttavia, il CTU, nel determinare le somme a credito del Mandara, ha conteggiato l'importo da questi “richiesto” di € 5500,00 + iva, anziché in quello effettivamente dovuto, individuato dallo stesso CTU in € 2.344,62
+ iva” (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione con appello incidentale CP_1
Gli appellati, appellanti incidentali, affermano che “l'elaborato peritale a pag 13 in relazione al primo punto del quesito, ossia la determinazione del controvalore dei lavori effettuati dall'impresa sulla scorta degli impegni negoziali, quantifica Pt_1 una differenza di avere per fatture già emesse di € 2.344,62 oltre Iva. Erroneamente il
Giudice di primo grado sulla scorta della CTU ha quantificato tali opere in € 5.500 oltre Iva. Pertanto elaborando i conteggi risulta a favore degli appellati , CP_2
e un credito pari ad €10.860,70 Iva inclusa e non 6.195,52 Iva CP_4 CP_1
pag. 15/19 inclusa: e ciò come meglio esposto nella sottostante tabella” (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione con appello incidentale e . Controparte_3 Controparte_4
La censura è infondata.
Invero il CTU da pagina 11 a pagina 14 dell'elaborato ha risposto al primo quesito, quantificando la differenza tra debiti e crediti, espunta la somma versata per la transazione e maggiorato il tutto del 10% per iva in 18.552,34 euro iva inclusa.
Tale importo è stato poi considerato dal CTU nelle sue determinazioni finali a pagina
18 e seguenti e l'importo di 5.500,00 euro + iva è stato solo riportato a pagina 13 dell'elaborato nel calcolare le “opere già eseguite”.
La sentenza impugnata ha ricostruito e riportato tutti i calcoli effettuati dal CTU, precisando “… Con riferimento al quantum debeatur il signor , sulla Parte_1 scorta degli accertamenti peritali, disponendosi la compensazione tra i rispettivi crediti
e debiti quali dettagliatamente riconosciuti nella consulenza, va condannato al pagamento ai convenuti di complessivi €. 5.632,28 oltre iva (cfr. conclusioni CTU pag.
18 e ss: “In relazione ai sopralluoghi effettuati, alle operazioni peritali ed al tentativo di conciliazione, che non ha trovato l'accordo fra le parti, lo scrivente riassume a conclusione quanto di seguito: restano ad avere come richiesta di parte ricorrente euro
17.442,74 oltre iva calcolata al 10% su somme da fatturare di cui 6.346.74 già comprese di iva e somme per 11.096,00 a cui aggiungere l'iva al 10% =
6346,74+12.205,6 = 18.552,34 compreso iva. Dalla analisi delle lavorazioni eseguite e di quanto riscontrato sono emerse le seguenti lavorazioni da ultimare o da ripristinare.
Totale costi ripristini voci condominiali, private e cornicione = 5.560,00+ 6.720,00 +
10.795,02 = 23.075,02 euro oltre iva di cui 2,300,00 euro + iva per costi ripristini parti condominiali di cui 1.936,00 + iva per costi ripristini proprietà di cui CP_1
1.324,00 + iva per costi ripristini proprietà di cui 17.515,02 + iva Parte_4 per opere di sistemazione del cornicione come indicato nella estensione del quesito). A tale importo deve aggiungersi, per le considerazioni sopraindicate, l'applicazione della penale pari ad €. 100,00 giornaliere con decorrenza dall' 8 dicembre 2019 e sino alla data di costituzione dei convenuti con esclusione del periodo di sospensione dei lavori per il Covid 17\3\2020-14\4\2020.” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
pag. 16/19 Il Tribunale di Savona ha, quindi, seguito i calcoli effettuati dal CTU e non ha considerato la quantificazione effettuata dal delle opere eseguite Parte_1 per 5.500,00 euro, come affermato dagli appellanti incidentali, considerando invece i diversi importi correttamente calcolati dal CTU.
La prima censura di appello incidentale è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
11. Sulla seconda censura di appello incidentale di e Controparte_3
Controparte_4
e con la seconda censura di appello Controparte_3 Controparte_4 incidentale chiedono che nel computo del periodo di ritardo nella consegna del cantiere venga calcolato anche il periodo Covid tra il 17/3/2020 e il 14/4/2020. Gli appellanti incidentali sostengono che poiché l'opera non è stata conclusa ed è stato accertato il ritardo imputabile all'appaltatore, debba essere calcolato anche il periodo Covid.
La censura è infondata.
Invero, come è noto, nel periodo di emergenza sanitaria tra il 17/3/2020 e il
14/4/2020 era impossibile lo svolgimento di quasi tutte le attività lavorative che non fossero indispensabili e connotate da urgenza. I DPCM emessi nel marzo del 2020 invero hanno sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali con limitate eccezioni di fatto circoscritte all'ambito sanitario e della sicurezza pubblica. È evidente che l'attività del cantiere di cui si discute non era né indispensabile né urgente, motivo per cui è stato legittimamente escluso il periodo di sospensione lavori tra il 17/3/2020
14/4/2020.
Va quindi rigettata anche la seconda censura di appello incidentale.
* * *
12. Sulla ottava censura di appello e sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante con la ottava censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata in punto spese. Il motivo deve essere respinto non sussistendo giusti motivi per discostarsi dalla regola della soccombenza.
* * *
13. Sulle spese del presente grado di giudizio
pag. 17/19 Attesa la reciproca soccombenza le spese del presente grado di giudizio sono compensate tra la parte appellante e gli appellanti incidentali.
Sono poste a carico dell'appellante nei confronti di Controparte_2 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum nei valori medi (scaglione fino a 26.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.834,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
14. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e appellanti incidentali, e nei confronti Controparte_3 Controparte_4 di e di avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_5
n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata il 30/6/2023,
1. CONFERMA la sentenza impugnata
2. COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra l'appellante e gli appellanti incidentali;
3. ND la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata Controparte_2
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 5.809,00 euro a
[...] titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come pag. 18/19 modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e quelli incidentali sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR OS OS VE
pag. 19/19