Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 36208
CASS
Sentenza 28 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 36208/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Margherita Cassano. Le parti civili hanno richiesto l'affermazione della responsabilità esclusiva dell'imputato nella causazione del sinistro e il risarcimento integrale dei danni, mentre la difesa dell'imputato ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado e ha chiesto l'assoluzione, sostenendo che il fatto non sussiste o, in subordine, che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte di Appello di Catania, pur riconoscendo la prescrizione, ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto, ritenendo insufficiente la prova della responsabilità penale. La Cassazione ha confermato che, in caso di prescrizione, il giudice di appello deve valutare la responsabilità civile, ma non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva; deve comunque esaminare i presupposti per l'assoluzione nel merito, anche in presenza di prove contraddittorie. La Corte ha quindi ribadito l'importanza di garantire il diritto di difesa e la presunzione di innocenza, stabilendo un principio di diritto che chiarisce il ruolo del giudice in tali circostanze.

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Massime1

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 36208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36208
Data del deposito : 28 marzo 2024

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