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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Parte_1
NO
- ATTORE
Contro
(P.IVA in persona del proprio legale rapp.te p.t., Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Mariano
[...]
- CONVENUTA
, c.f. ) Controparte_3 C.F._1
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione , per tramite dei propri difensori ha citato in giudizio i Parte_1 convenuti formulando le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e Dichiarare che il danno subito dal sig. ammonta ad euro 97.816,00 Parte_1
€;
- per l'effetto condannare la società al risarcimento del danno biologico sofferto dal CP_4 sig. , oltre interessi fino alla data di effettivo soddisfo, da corrispondersi anche a titolo di Pt_1 danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ivi incluso il danno biologico permanente e da inabilità temporanea, c.d. danno morale, spese mediche, sostenute e da sostenersi, oltre spese di assistenza legale per la fase pregiudiziale, ecc. -, da liquidarsi per tutte le voci di danno nelle somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'evento al soddisfo, come per legge;
- Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
La convenuta compagnia di assicurazioni si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni;
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
“In via preliminare
- Dichiarare e dare atto dell'inoperatività della pretesa garanzia assicurativa, stante la tardiva denuncia del sinistro ad opera della convenuta assicurata , per tutte le ragioni Controparte_3 indicate nel corpo del presente atto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, autorizzare ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti della stessa CP_1 Controparte_3
per la restituzione di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, dovesse essere condannata a pagare
[...] in favore di;
Parte_1
In via ulteriormente preliminare
- Dichiarare e dare atto che ha già beneficiato di un duplice indennizzo da parte Parte_1 di e a ristoro delle lesioni subite in occasione del sinistro del 10/08/2022 CP_5 Controparte_6
e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento proposta in danno di ovvero, nelle CP_1 denegata ipotesi di accoglimento della stessa, ridurre la liquidazione del danno in proporzione a quanto già percepito a titolo di indennizzo;
In via ancora preliminare
- Dichiarare e dare atto che:
- visto che la polizza n.531705681, stipulata da con prevedeva Controparte_3 CP_1 la clausola “Guida esperta/ controllata”, in forza della quale era vietata la guida dell'auto assicurata a soggetti di età inferiore ad anni 26;
- visto che , conducente della FIAT Panda assicurata, era di età inferiore ad Parte_2 anni 26 all'epoca del sinistro;
2 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di CP_1 Controparte_3
, per ottenere la restituzione di tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere condannata
[...]
a pagare in favore di;
Parte_1
Nel merito
In via principale
- Rigettare e respingere ogni e qualsiasi domanda spiegata nei confronti della convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., giacché inammissibile ed infondata in fatto e diritto
[...]
e non suffragata da alcuna prova sia sull'an che sul quantum debeatur;
In via graduata e residuale
- accertare e dichiarare che il sinistro de quo si verificava a causa della concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e per l'effetto, in caso di condanna della convenuta CP_1 tenere conto dell'apporto causale delle parti coinvolte nel verificarsi dello stesso.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
La convenuta non si è costituita in giudizio Controparte_3
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 16 ottobre 2025 le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei seguenti termini.
In data 10/08/2022, alle ore 11:30 circa, in Gioia tauro nei pressi della strada Lottizzazione Terrazze, si verificava un sinistro stradale tra il , conducente di una bicicletta elettrica, e Parte_1
, conducente del veicolo Fiat Panda targato EF632MZ, di proprietà della sig.ra Parte_2
assicurato con ed avente polizza n. 502032438. Controparte_3 CP_4
Più precisamente, il mentre effettuava una manovra di retromarcia, colpiva con la parte Parte_2 posteriore del proprio mezzo il fianco destro della bicicletta condotta dal sig. che cadendo sul Pt_1 lato sinistro si procurava delle lesioni personali.
Il a causa dell'impatto e della successiva caduta subiva lesioni personali per cui si rendeva Pt_1 necessario un primo soccorso presso il P.O. di Polistena, il malcapitato veniva sottoposto dai medici alle cure di prima necessità. Dagli accertamenti del caso gli operatori del PS di Polistena formulavano la seguente diagnosi: “Frattura pluriframmentari tibiale con sublussazione T.T., Frattura di epifisi
3 prossimali, esposta perone e tibia” e, dopo essere stato ricoverato presso la predetta struttura, in data
13/08/2022, veniva dimesso con diagnosi di “Frattura lussazione esposta tibio – tarsica destra.
Il sinistro veniva denunciato alla compagnia assicuratrice in data 07/10/2022.
***
Nel corso del giudizio è stato sentito un testimone oculare del sinistro che ha confermato la dinamica del sinistro pur entrando in contraddizione con la versione dei fatti riportata da parte attrice.
In corso di causa è stato escusso il perito che sottoponeva a controllo i veicoli coinvolti nel sinistro rilevando che non emergevano segni dello scontro tra i due sostenendo quindi come dubbia la dinamica del sinistro per come riferita.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di non poter accogliere le domande formulate da parte attrice.
Sul punto, dagli atti di causa emerge come dubbia la dinamica del sinistro alla luce delle considerazioni del perito della compagnia assicuratrice che in udienza e nei propri elaborato tecnico ha sostenuto che non vi fossero segni di sinistro su nessuno dei due mezzi coinvolti.
In particolare, viene espressamente riscontrata la discrepanza tra la dinamica descritta e i punti di contatto tra i veicoli oltre alla circostanza che il velocipede non presenta danno alcuno in parti quali ruote, corona e pedali.
Parimenti il veicolo fiat panda non presenta il minimo segno nei punti in cui sarebbe entrato in contatto con la bicicletta elettrica.
Peraltro, l'elaborato tecnico prodotto da parte convenuta conclude nei seguenti termini:
“Per tutto quanto sopra riportato, dalle caratteristiche dei veicoli, dal mancato riscontro nelle indicate regioni di contatto del benchè minimo rapportabile “segno” e/o “traccia” di contatto, dal disegno tecnico dell'"Accostamento planimetrico ed altimetrico delle sagome dei veicoli", unitamente alla constatazione che vi è assoluta discordanza circa punti di contatto, direzioni di collisione, ampiezze e geometria dei componenti, altezze e superfici d'urto, impronte e danneggiamenti pertinenti la lamentata collisione, è evidente la non compatibilità tecnica dei danni rispetto la dinamica così come denunciata, già con riferimento a qualsivoglia coinvolgimento attivo della CP_7 nell'asserita caduta del velocipede elettrico ICONE X5 sul fianco sinistro;
appare dunque evidente che le lesioni lamentate dal soggetto non possono assolutamente ritenersi conseguenza diretta e/o indiretta dell'evento infortunistico così come descritto in denuncia, potendosi le stesse ricondurre ad evento avvenuto con modalità assolutamente diverse, senza alcun coinvolgimento attivo
4 dell'autovettura FIAT PANDA dichiarata urtante, del quale non vi è alcun obiettivo riscontro tecnico.”
A ciò si aggiunga che il teste oculare ha riferito di ricordare che il danneggiato lamentava dolore al piede sinistro quando dalla documentazione in atti emerge che le lesioni coinvolgevano il lato destro del corpo del . Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto emerge come dubbia la sussistenza del sinistro stesso quantomeno secondo la dinamica descritta da parte attrice.
Pertanto, le domande risarcitorie avanzate dal non meritano accoglimento. Pt_1
Parimenti, la richiesta di C.T.U. medica appare assorbita dalla mancata prova tra nesso di causalità ed evento di danno.
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Pertanto, le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in ragione del valore della causa indicato dall'attore, facendo riferimento ai valori medi individuati dal citato D.M.
Pertanto, la parte soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte convenuta costituita, che si liquidano in € 14.103 ,00 come compensi per le fasi ed € 2.115,00 per spese generali, oltre Iva e CPA se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda di nei confronti della e di Parte_1 CP_1 Controparte_3
[...] condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 14.103 ,00 per compensi ed € 2.115,00 per spese generali oltre alle spese per il CTU,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Palmi, 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Parte_1
NO
- ATTORE
Contro
(P.IVA in persona del proprio legale rapp.te p.t., Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Mariano
[...]
- CONVENUTA
, c.f. ) Controparte_3 C.F._1
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione , per tramite dei propri difensori ha citato in giudizio i Parte_1 convenuti formulando le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e Dichiarare che il danno subito dal sig. ammonta ad euro 97.816,00 Parte_1
€;
- per l'effetto condannare la società al risarcimento del danno biologico sofferto dal CP_4 sig. , oltre interessi fino alla data di effettivo soddisfo, da corrispondersi anche a titolo di Pt_1 danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ivi incluso il danno biologico permanente e da inabilità temporanea, c.d. danno morale, spese mediche, sostenute e da sostenersi, oltre spese di assistenza legale per la fase pregiudiziale, ecc. -, da liquidarsi per tutte le voci di danno nelle somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'evento al soddisfo, come per legge;
- Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.”
La convenuta compagnia di assicurazioni si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni;
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
“In via preliminare
- Dichiarare e dare atto dell'inoperatività della pretesa garanzia assicurativa, stante la tardiva denuncia del sinistro ad opera della convenuta assicurata , per tutte le ragioni Controparte_3 indicate nel corpo del presente atto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, autorizzare ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti della stessa CP_1 Controparte_3
per la restituzione di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, dovesse essere condannata a pagare
[...] in favore di;
Parte_1
In via ulteriormente preliminare
- Dichiarare e dare atto che ha già beneficiato di un duplice indennizzo da parte Parte_1 di e a ristoro delle lesioni subite in occasione del sinistro del 10/08/2022 CP_5 Controparte_6
e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento proposta in danno di ovvero, nelle CP_1 denegata ipotesi di accoglimento della stessa, ridurre la liquidazione del danno in proporzione a quanto già percepito a titolo di indennizzo;
In via ancora preliminare
- Dichiarare e dare atto che:
- visto che la polizza n.531705681, stipulata da con prevedeva Controparte_3 CP_1 la clausola “Guida esperta/ controllata”, in forza della quale era vietata la guida dell'auto assicurata a soggetti di età inferiore ad anni 26;
- visto che , conducente della FIAT Panda assicurata, era di età inferiore ad Parte_2 anni 26 all'epoca del sinistro;
2 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di CP_1 Controparte_3
, per ottenere la restituzione di tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere condannata
[...]
a pagare in favore di;
Parte_1
Nel merito
In via principale
- Rigettare e respingere ogni e qualsiasi domanda spiegata nei confronti della convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., giacché inammissibile ed infondata in fatto e diritto
[...]
e non suffragata da alcuna prova sia sull'an che sul quantum debeatur;
In via graduata e residuale
- accertare e dichiarare che il sinistro de quo si verificava a causa della concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e per l'effetto, in caso di condanna della convenuta CP_1 tenere conto dell'apporto causale delle parti coinvolte nel verificarsi dello stesso.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
La convenuta non si è costituita in giudizio Controparte_3
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 16 ottobre 2025 le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei seguenti termini.
In data 10/08/2022, alle ore 11:30 circa, in Gioia tauro nei pressi della strada Lottizzazione Terrazze, si verificava un sinistro stradale tra il , conducente di una bicicletta elettrica, e Parte_1
, conducente del veicolo Fiat Panda targato EF632MZ, di proprietà della sig.ra Parte_2
assicurato con ed avente polizza n. 502032438. Controparte_3 CP_4
Più precisamente, il mentre effettuava una manovra di retromarcia, colpiva con la parte Parte_2 posteriore del proprio mezzo il fianco destro della bicicletta condotta dal sig. che cadendo sul Pt_1 lato sinistro si procurava delle lesioni personali.
Il a causa dell'impatto e della successiva caduta subiva lesioni personali per cui si rendeva Pt_1 necessario un primo soccorso presso il P.O. di Polistena, il malcapitato veniva sottoposto dai medici alle cure di prima necessità. Dagli accertamenti del caso gli operatori del PS di Polistena formulavano la seguente diagnosi: “Frattura pluriframmentari tibiale con sublussazione T.T., Frattura di epifisi
3 prossimali, esposta perone e tibia” e, dopo essere stato ricoverato presso la predetta struttura, in data
13/08/2022, veniva dimesso con diagnosi di “Frattura lussazione esposta tibio – tarsica destra.
Il sinistro veniva denunciato alla compagnia assicuratrice in data 07/10/2022.
***
Nel corso del giudizio è stato sentito un testimone oculare del sinistro che ha confermato la dinamica del sinistro pur entrando in contraddizione con la versione dei fatti riportata da parte attrice.
In corso di causa è stato escusso il perito che sottoponeva a controllo i veicoli coinvolti nel sinistro rilevando che non emergevano segni dello scontro tra i due sostenendo quindi come dubbia la dinamica del sinistro per come riferita.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di non poter accogliere le domande formulate da parte attrice.
Sul punto, dagli atti di causa emerge come dubbia la dinamica del sinistro alla luce delle considerazioni del perito della compagnia assicuratrice che in udienza e nei propri elaborato tecnico ha sostenuto che non vi fossero segni di sinistro su nessuno dei due mezzi coinvolti.
In particolare, viene espressamente riscontrata la discrepanza tra la dinamica descritta e i punti di contatto tra i veicoli oltre alla circostanza che il velocipede non presenta danno alcuno in parti quali ruote, corona e pedali.
Parimenti il veicolo fiat panda non presenta il minimo segno nei punti in cui sarebbe entrato in contatto con la bicicletta elettrica.
Peraltro, l'elaborato tecnico prodotto da parte convenuta conclude nei seguenti termini:
“Per tutto quanto sopra riportato, dalle caratteristiche dei veicoli, dal mancato riscontro nelle indicate regioni di contatto del benchè minimo rapportabile “segno” e/o “traccia” di contatto, dal disegno tecnico dell'"Accostamento planimetrico ed altimetrico delle sagome dei veicoli", unitamente alla constatazione che vi è assoluta discordanza circa punti di contatto, direzioni di collisione, ampiezze e geometria dei componenti, altezze e superfici d'urto, impronte e danneggiamenti pertinenti la lamentata collisione, è evidente la non compatibilità tecnica dei danni rispetto la dinamica così come denunciata, già con riferimento a qualsivoglia coinvolgimento attivo della CP_7 nell'asserita caduta del velocipede elettrico ICONE X5 sul fianco sinistro;
appare dunque evidente che le lesioni lamentate dal soggetto non possono assolutamente ritenersi conseguenza diretta e/o indiretta dell'evento infortunistico così come descritto in denuncia, potendosi le stesse ricondurre ad evento avvenuto con modalità assolutamente diverse, senza alcun coinvolgimento attivo
4 dell'autovettura FIAT PANDA dichiarata urtante, del quale non vi è alcun obiettivo riscontro tecnico.”
A ciò si aggiunga che il teste oculare ha riferito di ricordare che il danneggiato lamentava dolore al piede sinistro quando dalla documentazione in atti emerge che le lesioni coinvolgevano il lato destro del corpo del . Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto emerge come dubbia la sussistenza del sinistro stesso quantomeno secondo la dinamica descritta da parte attrice.
Pertanto, le domande risarcitorie avanzate dal non meritano accoglimento. Pt_1
Parimenti, la richiesta di C.T.U. medica appare assorbita dalla mancata prova tra nesso di causalità ed evento di danno.
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Pertanto, le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in ragione del valore della causa indicato dall'attore, facendo riferimento ai valori medi individuati dal citato D.M.
Pertanto, la parte soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte convenuta costituita, che si liquidano in € 14.103 ,00 come compensi per le fasi ed € 2.115,00 per spese generali, oltre Iva e CPA se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda di nei confronti della e di Parte_1 CP_1 Controparte_3
[...] condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 14.103 ,00 per compensi ed € 2.115,00 per spese generali oltre alle spese per il CTU,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Palmi, 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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