Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 12.02.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a Palermo in [...]_1 C.F._1
27.03.1984 rappresentata dall'Avv. Eloisia Minolfi e dall'Avv. Luana Minolfi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. IA EL MA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1.CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E RAPPORTI PATRIMONIALI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
La casa familiare sita in HE (MB) in Via Bindellera n. 33 in comproprietà tra i coniugi (50% di proprietà del sig. e 50% di proprietà della sig.ra ) viene assegnata interamente CP_1 Pt_1
alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare con la figlia minore, che viene Pt_1 Persona_1
collocata presso la madre anche ai fini anagrafici.
In data 11.12.2024 il sig. stipulava rogito di un immobile sito in HE (MB) in via Monte CP_1
Cervino n. 60 con trasferimento presso il nuovo immobile entro febbraio 2025. detto immobile è in comproprietà al 50% con il fratello ed è stato acquistato con i proventi dei genitori del sig. CP_1
presso Compass Gruppo Mediobanca, i coniugi provvederanno ad effettuare il passaggio di proprietà del medesimo a favore del sig. , che ne rimarrà l'unico proprietario e provvederà CP_1 da solo a saldare l'importo restante del mutuo.
In merito alla vettura RI, invece, intestato al sig. , i coniugi provvederanno ad effettuare il CP_1
passaggio di proprietà della medesima a favore della sig.ra che a questo punto e diventando Pt_1
unica proprietaria ne sosterrà tutte le relative spese.
In relazione all'acquisto dei Titoli relativo all'importo di € 3.243,00=
(tremiladuecentoquarantatre/00) effettuato dalla sig.ra tramite il conto corrente cointestato Pt_1
tra le parti, il sig. dichiara che - al momento della scadenza dei termini - il capitale derivante CP_1
dalla riscossione di tali Titoli spetterà unicamente alla sig.ra , in quanto unica proprietaria Pt_1
dei medesimi Titoli e dunque il sig. rinuncia ad ogni pretesa sui medesimi. CP_1
Le parti dichiarano che entro il deposito della sentenza di separazione si obbligano ad aprire un nuovo conto corrente personale ove trasferiranno ciascuno i propri e personali redditi/spese (un conto corrente per la sola sig.ra e un conto corrente per il sig. ); mentre il conto Pt_1 CP_1
corrente cointestato (presso Mediobanca Premier IBAN [...]) su cui grava sia il muto dell'immobile sito a HE (MB) in Via Bindellera n. 33 sia l'assicurazione della medesima abitazione rimarrà aperto al solo fine di estinguere gli oneri de quo, che continueranno a essere equamente ripartiti tra i coniugi (50% alla sig.ra e 50% al sig. Pt_1
). CP_1
Entrambi i genitori continueranno ad operare sul conto posta aperto per la figlia minore EL sia per effettuare pagamenti sia per accreditare capitale per la stessa minore.
I sigg.ri e si dichiarano economicamente Parte_1 Controparte_1
autosufficienti dando atto di non aver pendenze di natura debito creditorie tra essi e di aver già regolato in maniera tombale qualsiasi eventuale aspetto economico che li riguardi senza che tra esse parti possa essere avanzata alcuna altra pretesa per qualsiasi titolo o ragione in virtù del loro rapporto coniugale ormai cessato.
2. AFFIDAMENTO E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
La figlia, , viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori in maniera paritaria, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre la quale continuerà ad abitare nella casa familiare sita in HE (MB) in Via Bindellera n. 33 ut supra.
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni avvenuto cambio di residenza o domicilio all'altro genitore. I genitori si impegnano a rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare tra loro ai fini dell'assistenza, educazione ed istruzione della prole ai sensi degli artt. 337 ter c.c., 316 ss.
c.c., nonché dell'art. 30 Cost.
Il sig. , provvederà ai sensi dell'art. 337 comma quarto c.c. a versare alla sig.ra , entro CP_1 Pt_1 il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un importo mensile pari a € 300,00 (trecento/00) complessivi a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia alle seguenti coordinate Persona_1
bancarie IBAN: [...] sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
oltre alla rivalutazione ISTAT prezzi al consumo per le famiglie a decorrere da Parte_1
Giugno 2025.
L'importo versato a titolo di contributo al mantenimento ordinario è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita di . Devono ritenersi nello stesso incluse, a Persona_1
titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Entrambi i genitori contribuiranno in maniera paritaria (nella misura del 50% alla sig.ra e Pt_1
del 50% al sig. ) alle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la figlia minore, CP_1
, secondo le linee guida del Tribunale di Monza, come di seguito riportate: Persona_1
● spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
● spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
● spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
●spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
Firmato Da: MA IA EL Emesso Da: InfoCamere
Qualified Electronic Signature CA Serial#: 3840f5
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
●spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
●spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout);
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o spese voluttuarie (requisito funzionale). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzo idoneo alla conoscenza quali ad esempio Whatsapp, mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno unico per la figlia verrà percepito al 100% dalla sig.ra Persona_1 [...]
, in quanto genitore collocatario della minore. Parte_1
2. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DIRITTO DI VISITA
I genitori concordano che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, , Persona_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del medesimo verranno prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, ai sensi degli artt. 315 bis ss. c.c.
Attenendosi a quanto riportato nel piano genitoriale, le parti concordano che ciascun genitore trascorrerà con la minore week-end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola, ore 17:00, sino alla domenica sera, ore 20:00, con accompagnamento a casa presso la madre, nel weekend di competenza paterna, oltre a un giorno infrasettimanale (mercoledì) nella settimana in cui ricade il week end di competenza materna con pernotto e accompagnando la minore a scuola la mattina seguente e un giorno infrasettimanale (martedì) nella settimana in cui ricade il week end di competenza paterna con pernotto e accompagnando la minore a scuola la mattina seguente.
Quanto alle vacanze estive, la figlia trascorrerà almeno due settimane anche in maniera non consecutiva con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il 1 di giugno di ogni anno, o appena i sigg.ri e conosceranno il proprio piano ferie, Parte_1 Controparte_1
unitamente alla località di destinazione(impegnandosi comunque a favorire la visita dell'altro genitore a metà periodo).
Se uno dei genitori non si recherà in vacanza per dette due settimane, vi sarà la sospensione del diritto di visita dell'altro genitore nelle due settimane per consentire un periodo di permanenza della bambina con il singolo genitore e per consentire gite quotidiane;
resta inteso che i genitori, nell'ambito del rapporto di collaborazione e di dialogo che gli stessi avranno a tenere nell'interesse prioritario della figlia, possano accordarsi per stare con i bambini diversamente in caso di imprevista impossibilità di uno dei genitori ad attenersi al regime di visita concordato. Parimenti resta fermo tra i genitori l'obbligo di accordarsi l'uno con l'altro per stare con la figlia oltre e diversamente rispetto al regime di visita concordato in caso di malattie della minore o in caso di avvenimenti particolari (quali ricorrenze familiari o impegni con compagni e amichette della figlia).
Durante le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con la figlia la settimana comprensiva del Natale e quella comprensiva del Capodanno. In particolare la minore trascorrerà la giornata della Vigilia di Natale con il genitore cui non spetta trascorrere la settimana della relativa festività, con pernotto e obbligo di accompagnamento alla casa dell'altro genitore entro le ore 10:00 del giorno di Natale dove resterà con il genitore con il quale è previsto venga trascorsa la settimana di festività fino alle ore 17:00 del 31 dicembre quando verrà riaccompagnato presso la casa materna (o verrà preso presso la casa materna).
La Pasqua e le altre festività verranno alternate di anno in anno e in particolare il minore trascorrerà la settimana della Pasqua con il genitore con il quale non avrà trascorso la settimana del Natale.
Quanto sopra salvo migliori e diversi accordi tra le parti da prendersi di volta in volta in forma scritta anche mediante scambi whatsapp.
3.AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, ai sensi dell'art. 3 L.
n. , e della carta di identità, di , valida anche per l'espatrio. Numero_1 Persona_1
Tutto quanto sopra premesso, a norma degli artt. 150 e ss. c.c. le parti congiuntamente
CHIEDONO
All'Ill.mo Tribunale adito di voler fissare l'udienza cartolare per la loro comparizione, affinché venga omologata la separazione consensuale dei sottoscritti coniugi e Parte_1
, alle condizioni sopra individuate e qui da intendersi integralmente riportate. Controparte_1
Con spese integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Montevago in data 04.06.2011;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montevago per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 06.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti