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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. 69 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa al n. 69 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Boccardi e Giovanni Ronconi
appellante/appellato incidentale
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Annoscia e Bianca Maria Losacco
appellato/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 9 giugno 2022, Controparte_1
– dipendente a tempo indeterminato dal 1.7.2019 della Pt_1 Parte_1 Controparte_2
[..
[...] Cont
(d'ora in avanti, per brevità, ) con qualifica di “operatore di esercizio”
[...] parametro 140 e mansioni di “autista di autobus” - ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
In particolare, il lavoratore ha chiesto innanzitutto che fosse accertato il suo diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia, maturati a titolo di: diarie e trasferte (previste dagli artt. 20/A e 21/A del C.c.n.l. del 23 luglio 1976), indennità giornaliera (prevista al punto 5, lett. a, dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981) e indennità domenicale (di cui al punto 5, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981), nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2020, di ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale a titolo di 1) indennità domenicale integrativa (di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13 dicembre 2019), 2) compenso di produttività guida a pieno (ex art. 17 sub
2 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), 3) compenso di produttività guida a vuoto (ex art. 17 sub 3 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), 4) compenso di riserva (ex art. 17 sub 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), 5) compenso di flessibilità (ex art. 17 sub 5 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019).
Cont
Ha domandato, altresì, che fosse condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta, spettanti dalla data di assunzione e sino al deposito del ricorso
(considerando nella base di calcolo diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale) e dal 1° gennaio 2020 sino alla medesima data (considerando nella base di calcolo, diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale nonché l'indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità), oltre accessori e spese di lite.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Cont
La si è costituita contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
2. Con sentenza n. 2416/2023 del 25.9.2023, il Tribunale di Bari ha così statuito sulla domanda: 2 “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di inclusione nella retribuzione feriale delle seguenti indennità: diarie e trasferte, indennità di presenza, compenso di riserva, indennità di flessibilità; per converso, ha rigettato la domanda con riferimento all'indennità domenicale (anche integrativa), al compenso di produttività guida a pieno e al compenso di produttività guida a vuoto.
Il giudice ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive per le indennità accertate in sentenza <'assunzione alla data del 30.6.2022 atteso che dall'1.7.2022
è in vigore l'accordo nazionale del 10.5.2022 che ha introdotto una disciplina specifica>>.
Riguardo ai criteri di quantificazione delle dette differenze retributive, il giudice ha precisato che il calcolo – che deve essere operato sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo – vada effettuato tenendo conto della media dei compensi percepiti dal lavoratore
<< nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute>>, ed ha ritenuto corretto il riconoscimento delle pretese limitatamente al periodo minimo di durata delle ferie annuali, precisando che le quattro settimane coperte dalla garanzia corrispondono a 28 giorni.
3. Con ricorso del 29.1.2024 la ha interposto appello avverso detta sentenza, dolendosi Pt_2 della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio, e, per l'effetto, dichiarare la non computabilità, ai fini della base di calcolo della retribuzione percepita nel periodo feriale delle indennità individuate dal Tribunale e, in subordine, nell'ipotesi di conferma anche parziale della sentenza, di determinare le differenze retributive secondo i criteri prospettati nell'atto di appello (già proposti in primo grado).
Con apposita memoria del 20.1.2025 il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e proponendo a sua volta appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza dell'11.9.2025 la causa è stata decisa
3 come da dispositivo in calce trascritto.
Prima di procedere alla disamina degli appelli, principale e incidentale, la Corte rileva che il lavoratore non ha proposto appello incidentale al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento della inclusione nella retribuzione per ferie anche delle voci di indennità domenicale e indennità domenicale integrativa, con la conseguenza che sul punto la sentenza è passata in giudicato.
Cont
4. L'appello proposto da consta di cinque motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE
n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
A dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovranazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza.
Cont
Ancora, addebita al giudice di prime cure di non aver considerato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione (compresa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 36, primo comma, Cost., imponendo di riconoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribuzione “proporzionata e sufficiente”, sicché è in relazione a tale parametro che il giudice è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la contraddittorietà e/o carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione in concreto del c.d. “effetto 4 dissuasivo”.
Osserva che, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte, è necessario verificare in concreto se la retribuzione feriale implica una “perdita apprezzabile” rispetto a quella ordinaria tale da avere un effetto dissuasivo per il lavoratore.
Deduce, infine, che nel caso di specie – considerata l'omessa determinazione del presunto quantum debeatur – tale effetto dissuasivo doveva essere escluso, posto che l'incidenza (che va calcolata dividendo l'ammontare delle voci variabili percepite nell'anno precedente per il divisore
365 così ottenendo la quota media giornaliera che viene poi moltiplicata per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, nel limite massimo di 24 giorni)- delle differenze retributive dà luogo a un valore percentuale risibile, come emerge dal conteggio allegato.
4.3. Con il terzo motivo la società lamenta l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prova documentale, buste paga, accordi e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, in relazione sia alla continuità nella percezione e alla apprezzabilità degli importi percepiti, sia al disagio e nesso intrinseco con le mansioni sia, infine, alle singole indennità indicate nel ricorso di primo grado.
Condivisa la sentenza impugnata laddove ha escluso dalla retribuzione feriale 1) l'indennità per lavoro domenicale e domenicale integrativa;
2) l'indennità per guida a pieno e guida a vuoto,
l'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice (indennità di trasferta e diaria;
indennità di presenza ex art 5/A dell'Accordo 21.5.1981; compenso di riserva, compenso di flessibilità), evidenziando, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro, l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla istante.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva
88/2003/CE e delle norme contrattuali in ordine alla quantificazione delle differenze retributive ed all'omessa pronuncia sul “periodo minimo” e sul “divisore”.
Quanto al periodo minimo, secondo l'appellante – sulla scorta della comunicazione interpretativa della direttiva 2003/88/CE n. C165/1 del 24 maggio 2017 – il diritto a ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate può, al limite, essere riferito a quattro settimane, equivalenti a 24 giorni (essendo l'orario articolato su sei giorni).
Cont
Quanto al divisore, sostiene che le differenze sulla retribuzione feriale giornaliera debbano essere calcolate applicando il divisore “365”, considerato che il divisore mensile previsto dal 5 contratto collettivo per la determinazione della retribuzione giornaliera è pari a “30” (art. 15 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976).
4.5. Tramite il quinto motivo l'azienda chiede che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di lavoro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economico, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
5. Tramite l'appello incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il Controparte_1 giudice ha escluso dalla base di calcolo della retribuzione feriale il compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 e il compenso di produttività guida a vuoto ex art 17 sub 3 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019. Rileva che essi – sebbene nel citato accordo si utilizzi la parola “produttività” – sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni rientranti nel profilo professionale di 'operatore di esercizio', tant'è che, come emerge dall'esame delle buste paga allegate, sono stati corrisposti in tutti i mesi, per cui non si tratta di emolumenti occasionali o accessori.
Il lavoratore chiede altresì riformarsi la sentenza nella parte in cui ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive dal 1.7.2019 e fino alla data del 30.06.2022 per essere entrato in vigore a decorrere dall'1.7.2022 l'accordo nazionale del 10.05.2022 che ha introdotto una disciplina specifica.
Il lavoratore – oltre a ribadire la tardività della produzione da parte della società dell'accordo nazionale del 10.5.2022 – assume che la disciplina di cui al citato accordo sarebbe comunque
“irrilevante rispetto alla domanda oggetto del presente giudizio”, in quanto il deposito del ricorso è avvenuto in data 9.6.2022 laddove il detto accordo è entrato in vigore solo a far tempo dal 1° luglio
2022, e, quindi, successivamente al periodo oggetto di causa.
6. Per evidenti ragioni di connessione gli appelli possono essere trattati congiuntamente.
Essi devono reputarsi fondati nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
In merito al gravame principale, ritiene questa Corte che possa trovare solo parziale accoglimento, limitatamente alla doglianza di natura contabile.
Anche l'appello incidentale va accolto in parte, e, per la precisione, in ordine al riconoscimento
6 delle indennità guida a pieno e guida a vuoto.
6.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06,
e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_2
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
6.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
7 Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per
8 esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3 Persona_1
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
9 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
6.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del Ccnl di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
6.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
7. Ora, chiarito quanto sopra, e procedendo all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione 10 nella retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore e riconosciuta dal giudice, con specifico Cont riferimento all'indennità di trasferta e diaria, va considerato che sostiene che essa deve essere totalmente esclusa dal calcolo della retribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese. Ciò si desumerebbe, a parere della società, dall'art. 51, comma 5, del Tuir, il quale prevede che, in relazione alle trasferte al di fuori del comune, detto emolumento non concorre a formare il reddito del dipendente.
Ebbene, il fatto che l'indennità di trasferta/diaria ridotta (voce che è stata riconosciuta dal
Tribunale), prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn. 11760 e 13321 del
2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo Pt_1 nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pe-cuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia cor-relato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato,
11 come voce distinta, quella del ticket buono pasto;
v. buste paga in atti); sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero state in Pt_1 concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione.
Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”.
7.1. Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
7.2. Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale
e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n.
27826/2009 e n. 18479/2014).
12 Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la
Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024.
7.3. Stesso discorso va fatto in relazione:
A) al compenso di riserva;
l'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 prevede che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, «… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)». È evidente che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione “di guida”;
B) al compenso di flessibilità; il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che «per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a €
1,60». Ancora una volta, si tratta di emolumenti correlati alle specifiche mansioni di guida o se vogliamo destinati a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso.
13 Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “di fuori nastro” (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto
1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta).
In relazione a tali emolumenti, quindi, va disatteso l'appello proposto dalla società.
7.4. L'appello va pure disatteso laddove vorrebbe che nel computo della retribuzione feriale non sia inclusa l'indennità giornaliera di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (specificatamente risultante in busta paga).
Con riferimento alla indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a) dell'Accordo Nazionale del
21.05.1981, la società contesta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente fatto riferimento Cont all'accordo aziendale del 06.10.1988 che nulla avrebbe a che fare con . È evidente che si tratta di un mero refuso presente nella sentenza, che non intacca in nessun modo la pronuncia del Giudice di prime cure, il quale intendeva chiaramente riferirsi all'indennità di presenza di cui all'art. 5A dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981.
Non v'è dubbio, infatti, che l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed
è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa, dunque, costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
8. A questo punto, deve passarsi, per ragioni di ordine logico, all'esame del gravame incidentale nella parte in cui il lavoratore si duole che il Giudice di prime cure ha ritenuto di non includere nella base di calcolo della retribuzione per ferie i compensi di produttività guida a pieno e a vuoto di cui all'art. 17, punti 2 e 3 dell'accordo del 13 dicembre 2019..
In questa parte l'appello incidentale è fondato.
Invero, con l'art. 17, punto 2, è stato istituito “un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora”, mentre con il successivo punto 3 è stato previsto che “per le ore di guida comandate e non 14 finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora”.
E' di tutta evidenza che (anche) detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), come tali rientranti, in modo specifico, nel profilo professionale dell'operatore di esercizio risultando quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
Il ricorrente che sul punto ha proposito appello incidentale e che, è bene rimarcarlo, svolge mansioni di guida risulta aver beneficiato anche di detta indennità almeno nel corso degli anni
2020 e 2021 (cfr. busta paga in atti ove risultano espressamente detti emolumenti) sicchè anche detta indennità, a differenza di quanto preteso da parte appellante, deve essere riconosciuta limitatamente ai periodi in cui è stata corrisposta.
Detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” - o se vogliamo -
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Cont
9. Riprendendo la disamina dei motivi di appello di , è fondata la doglianza relativa alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali.
A fronte della precisazione con cui il giudice ha affermato che < dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni, proprio perché i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario>>, occorre rammentare che
(v. da ultimo punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, Cont come correttamente dedotto da .
Inoltre, è pacifico (la stessa controparte, sistematicamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio 15 “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
10. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità riconosciute come dovute, si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che - potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore - potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
11. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
11.1. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si
16 assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacchè ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
11.2. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, 17 sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_5
49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1 giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
12. Infine, non può trovare accoglimento il quinto motivo dell'appello principale.
L'azienda chiede in sostanza che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente --a suo dire-- sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di lavoro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economico, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
Non è condivisibile la censura esposta dall'appellante, secondo cui l'applicazione dei princìpi comunitari in materia di calcolo della retribuzione feriale ai rapporti sorti anteriormente al 2020 sarebbe lesiva del legittimo affidamento del datore di lavoro riguardo alla conservazione dei princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali.
18 A ben vedere, la società invoca una impropria applicazione del c.d. “prospective overruling”, che
è invece configurabile soltanto in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme processuali, nella ricorrenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 31681 del
09/12/2024); invero, il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. Sez. L, ordinanza n. 18290 del 04/07/2024; Sez. 1, ordinanza n.
4085 del 14/02/2024 per un'ipotesi di mutamento giurisprudenziale a seguito di adesione ai principi comunitari, v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15645 del 16/05/2022, secondo cui “In tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di "overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale”).
11. Resta da esaminare il secondo profilo dell'appello incidentale, ovverosia quello con cui il lavoratore chiede di “riformare, nei termini esposti nel presente atto, il capo della sentenza di cui a pagina 15 relativo alla asserita applicabilità al caso di specie dell'accordo nazionale del
10.5.2022…” (punto 3 delle conclusioni della memoria di costituzione del ) CP_1
Evidenzia il lavoratore che la disciplina di cui al citato accordo – peraltro tardivamente e Cont inammissibilmente prodotto da - sarebbe comunque “irrilevante rispetto alla domanda oggetto del presente giudizio”, in quanto il deposito del ricorso è avvenuto in data 9.6.2022 laddove il detto accordo è entrato in vigore solo a far tempo dal 1° luglio 2022, e, quindi, successivamente al periodo oggetto di causa
Significa, per di più, che con detto accordo è stata istituita una indennità retribuzione ferie che rappresenta l'importo minimo da corrispondere al lavoratore durante il periodo feriale e che dovrà essere ovviamente integrato dalle ulteriori indennità percepite in maniera sistematica e connesse intrinsecamente alle mansioni svolte. Diversamente, la previsione, nell'escludere di fatto dal computo della retribuzione per ferie le indennità eccedenti gli 8 euro, risulterebbe anch'essa in
19 contrasto con i richiamati principi euro unitari ed andrebbe quindi disapplicata al pari degli accordi già impugnati e già disapplicati nelle sentenze prodotte.
Ebbene, ritiene la Corte che non meriti accoglimento la richiesta di riforma della sentenza nel senso preteso dal lavoratore.
In primo luogo, va rammentato che la domanda attorea è stata proposta con ricorso depositato il
9.6.2022, ovvero in epoca sostanzialmente coeva con l'entrata in vigore del suddetto accordo nazionale (1.7.2022), tanto è vero che nella narrativa del cennato ricorso assolutamente il lavoratore
– odierno appellante incidentale – non ha prospettato alcunchè né dedotto nulla quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal luglio 2022, con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affatto nel thema decidendum devoluto al primo giudice, e, men che meno, può costituire oggetto di trattazione in questa sede.
In secondo luogo, la Corte registra che, proprio attenendosi alla domanda e all'arco temporale della stessa, il giudice ha disposto la condanna al pagamento delle differenze retributive “alla data del 30.6.2022”, limitandosi ad affermare che “dall'1.7.2022 è in vigore l'accordo nazionale del
10.5.2022 che introdotto una disciplina specifica” senza però nulla asseverare in ordine all'applicabilità o meno di tale accordo al caso di specie.
14. Alla luce delle su esposte considerazioni, gli appelli proposti in via principale dalla
[...] con ricorso depositato in data 29.01.2024 e in via Parte_1 incidentale da con memoria del 20.01.2025 sono dunque fondati solo in parte, Controparte_1 nei limiti di cui s'è poc'anzi detto, sicchè, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 giorni, una Controparte_1 retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie, inclusiva dalla data di assunzione delle indennità di trasferta e diarie, indennità di presenza, nonché, a partire dal 1° gennaio 2020, inclusiva del compenso di di riserva, del compenso di flessibilità, dell'indennità di produttività guida a pieno e del compenso di produttività guida a vuoto, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso.
Condanna al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli a decorrere dalla Parte_2 data di assunzione fino al 30.6.2022, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge.
15. In definitiva, l'appello principale va accolto limitatamente alla doglianza relativa ai criteri di quantificazione, e quello incidentale va accolto nel senso che vanno riconosciute, in aggiunta a
20 quelle già indicate dal primo giudice, le indennità di produttività guida a pieno e guida a vuoto;
il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui. La società va quindi condannata al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge. Nel resto va confermata (anche in punto spese).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza della società e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.01.2024 da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 25.09.2023 nei confronti di nonché Controparte_1 sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con memoria del 20.01.2025, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, Controparte_1 nei limiti di 24 giorni, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie inclusiva, dalla data di assunzione, delle indennità di trasferta e diarie, indennità di presenza, nonché a partire dal 1° gennaio 2020 inclusiva dell'indennità di flessibilità, indennità di riserva, compenso di produttività guida a pieno e compenso di produttività guida a vuoto con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso;
condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli Parte_2 maturati dalla assunzione al 30.6.2022, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore le spese del presente grado del giudizio, che liquida in E 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Così deciso in Bari, il 11.09.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
21 Il Consigliere relatore
dott.ssa Ernesta Tarantino
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa al n. 69 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Boccardi e Giovanni Ronconi
appellante/appellato incidentale
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Annoscia e Bianca Maria Losacco
appellato/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 9 giugno 2022, Controparte_1
– dipendente a tempo indeterminato dal 1.7.2019 della Pt_1 Parte_1 Controparte_2
[..
[...] Cont
(d'ora in avanti, per brevità, ) con qualifica di “operatore di esercizio”
[...] parametro 140 e mansioni di “autista di autobus” - ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
In particolare, il lavoratore ha chiesto innanzitutto che fosse accertato il suo diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia, maturati a titolo di: diarie e trasferte (previste dagli artt. 20/A e 21/A del C.c.n.l. del 23 luglio 1976), indennità giornaliera (prevista al punto 5, lett. a, dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981) e indennità domenicale (di cui al punto 5, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981), nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2020, di ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale a titolo di 1) indennità domenicale integrativa (di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13 dicembre 2019), 2) compenso di produttività guida a pieno (ex art. 17 sub
2 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), 3) compenso di produttività guida a vuoto (ex art. 17 sub 3 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), 4) compenso di riserva (ex art. 17 sub 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), 5) compenso di flessibilità (ex art. 17 sub 5 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019).
Cont
Ha domandato, altresì, che fosse condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta, spettanti dalla data di assunzione e sino al deposito del ricorso
(considerando nella base di calcolo diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale) e dal 1° gennaio 2020 sino alla medesima data (considerando nella base di calcolo, diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale nonché l'indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità), oltre accessori e spese di lite.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Cont
La si è costituita contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
2. Con sentenza n. 2416/2023 del 25.9.2023, il Tribunale di Bari ha così statuito sulla domanda: 2 “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di inclusione nella retribuzione feriale delle seguenti indennità: diarie e trasferte, indennità di presenza, compenso di riserva, indennità di flessibilità; per converso, ha rigettato la domanda con riferimento all'indennità domenicale (anche integrativa), al compenso di produttività guida a pieno e al compenso di produttività guida a vuoto.
Il giudice ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive per le indennità accertate in sentenza <'assunzione alla data del 30.6.2022 atteso che dall'1.7.2022
è in vigore l'accordo nazionale del 10.5.2022 che ha introdotto una disciplina specifica>>.
Riguardo ai criteri di quantificazione delle dette differenze retributive, il giudice ha precisato che il calcolo – che deve essere operato sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo – vada effettuato tenendo conto della media dei compensi percepiti dal lavoratore
<< nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute>>, ed ha ritenuto corretto il riconoscimento delle pretese limitatamente al periodo minimo di durata delle ferie annuali, precisando che le quattro settimane coperte dalla garanzia corrispondono a 28 giorni.
3. Con ricorso del 29.1.2024 la ha interposto appello avverso detta sentenza, dolendosi Pt_2 della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio, e, per l'effetto, dichiarare la non computabilità, ai fini della base di calcolo della retribuzione percepita nel periodo feriale delle indennità individuate dal Tribunale e, in subordine, nell'ipotesi di conferma anche parziale della sentenza, di determinare le differenze retributive secondo i criteri prospettati nell'atto di appello (già proposti in primo grado).
Con apposita memoria del 20.1.2025 il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e proponendo a sua volta appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza dell'11.9.2025 la causa è stata decisa
3 come da dispositivo in calce trascritto.
Prima di procedere alla disamina degli appelli, principale e incidentale, la Corte rileva che il lavoratore non ha proposto appello incidentale al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento della inclusione nella retribuzione per ferie anche delle voci di indennità domenicale e indennità domenicale integrativa, con la conseguenza che sul punto la sentenza è passata in giudicato.
Cont
4. L'appello proposto da consta di cinque motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE
n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
A dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovranazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza.
Cont
Ancora, addebita al giudice di prime cure di non aver considerato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione (compresa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 36, primo comma, Cost., imponendo di riconoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribuzione “proporzionata e sufficiente”, sicché è in relazione a tale parametro che il giudice è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la contraddittorietà e/o carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione in concreto del c.d. “effetto 4 dissuasivo”.
Osserva che, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte, è necessario verificare in concreto se la retribuzione feriale implica una “perdita apprezzabile” rispetto a quella ordinaria tale da avere un effetto dissuasivo per il lavoratore.
Deduce, infine, che nel caso di specie – considerata l'omessa determinazione del presunto quantum debeatur – tale effetto dissuasivo doveva essere escluso, posto che l'incidenza (che va calcolata dividendo l'ammontare delle voci variabili percepite nell'anno precedente per il divisore
365 così ottenendo la quota media giornaliera che viene poi moltiplicata per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, nel limite massimo di 24 giorni)- delle differenze retributive dà luogo a un valore percentuale risibile, come emerge dal conteggio allegato.
4.3. Con il terzo motivo la società lamenta l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prova documentale, buste paga, accordi e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, in relazione sia alla continuità nella percezione e alla apprezzabilità degli importi percepiti, sia al disagio e nesso intrinseco con le mansioni sia, infine, alle singole indennità indicate nel ricorso di primo grado.
Condivisa la sentenza impugnata laddove ha escluso dalla retribuzione feriale 1) l'indennità per lavoro domenicale e domenicale integrativa;
2) l'indennità per guida a pieno e guida a vuoto,
l'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice (indennità di trasferta e diaria;
indennità di presenza ex art 5/A dell'Accordo 21.5.1981; compenso di riserva, compenso di flessibilità), evidenziando, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro, l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla istante.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva
88/2003/CE e delle norme contrattuali in ordine alla quantificazione delle differenze retributive ed all'omessa pronuncia sul “periodo minimo” e sul “divisore”.
Quanto al periodo minimo, secondo l'appellante – sulla scorta della comunicazione interpretativa della direttiva 2003/88/CE n. C165/1 del 24 maggio 2017 – il diritto a ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate può, al limite, essere riferito a quattro settimane, equivalenti a 24 giorni (essendo l'orario articolato su sei giorni).
Cont
Quanto al divisore, sostiene che le differenze sulla retribuzione feriale giornaliera debbano essere calcolate applicando il divisore “365”, considerato che il divisore mensile previsto dal 5 contratto collettivo per la determinazione della retribuzione giornaliera è pari a “30” (art. 15 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976).
4.5. Tramite il quinto motivo l'azienda chiede che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di lavoro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economico, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
5. Tramite l'appello incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il Controparte_1 giudice ha escluso dalla base di calcolo della retribuzione feriale il compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 e il compenso di produttività guida a vuoto ex art 17 sub 3 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019. Rileva che essi – sebbene nel citato accordo si utilizzi la parola “produttività” – sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni rientranti nel profilo professionale di 'operatore di esercizio', tant'è che, come emerge dall'esame delle buste paga allegate, sono stati corrisposti in tutti i mesi, per cui non si tratta di emolumenti occasionali o accessori.
Il lavoratore chiede altresì riformarsi la sentenza nella parte in cui ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive dal 1.7.2019 e fino alla data del 30.06.2022 per essere entrato in vigore a decorrere dall'1.7.2022 l'accordo nazionale del 10.05.2022 che ha introdotto una disciplina specifica.
Il lavoratore – oltre a ribadire la tardività della produzione da parte della società dell'accordo nazionale del 10.5.2022 – assume che la disciplina di cui al citato accordo sarebbe comunque
“irrilevante rispetto alla domanda oggetto del presente giudizio”, in quanto il deposito del ricorso è avvenuto in data 9.6.2022 laddove il detto accordo è entrato in vigore solo a far tempo dal 1° luglio
2022, e, quindi, successivamente al periodo oggetto di causa.
6. Per evidenti ragioni di connessione gli appelli possono essere trattati congiuntamente.
Essi devono reputarsi fondati nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
In merito al gravame principale, ritiene questa Corte che possa trovare solo parziale accoglimento, limitatamente alla doglianza di natura contabile.
Anche l'appello incidentale va accolto in parte, e, per la precisione, in ordine al riconoscimento
6 delle indennità guida a pieno e guida a vuoto.
6.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06,
e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_2
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
6.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
7 Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per
8 esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3 Persona_1
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
9 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
6.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del Ccnl di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
6.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
7. Ora, chiarito quanto sopra, e procedendo all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione 10 nella retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore e riconosciuta dal giudice, con specifico Cont riferimento all'indennità di trasferta e diaria, va considerato che sostiene che essa deve essere totalmente esclusa dal calcolo della retribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese. Ciò si desumerebbe, a parere della società, dall'art. 51, comma 5, del Tuir, il quale prevede che, in relazione alle trasferte al di fuori del comune, detto emolumento non concorre a formare il reddito del dipendente.
Ebbene, il fatto che l'indennità di trasferta/diaria ridotta (voce che è stata riconosciuta dal
Tribunale), prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn. 11760 e 13321 del
2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo Pt_1 nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pe-cuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia cor-relato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato,
11 come voce distinta, quella del ticket buono pasto;
v. buste paga in atti); sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero state in Pt_1 concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione.
Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”.
7.1. Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
7.2. Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale
e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n.
27826/2009 e n. 18479/2014).
12 Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la
Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024.
7.3. Stesso discorso va fatto in relazione:
A) al compenso di riserva;
l'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 prevede che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, «… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)». È evidente che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione “di guida”;
B) al compenso di flessibilità; il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che «per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a €
1,60». Ancora una volta, si tratta di emolumenti correlati alle specifiche mansioni di guida o se vogliamo destinati a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso.
13 Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “di fuori nastro” (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto
1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta).
In relazione a tali emolumenti, quindi, va disatteso l'appello proposto dalla società.
7.4. L'appello va pure disatteso laddove vorrebbe che nel computo della retribuzione feriale non sia inclusa l'indennità giornaliera di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (specificatamente risultante in busta paga).
Con riferimento alla indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a) dell'Accordo Nazionale del
21.05.1981, la società contesta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente fatto riferimento Cont all'accordo aziendale del 06.10.1988 che nulla avrebbe a che fare con . È evidente che si tratta di un mero refuso presente nella sentenza, che non intacca in nessun modo la pronuncia del Giudice di prime cure, il quale intendeva chiaramente riferirsi all'indennità di presenza di cui all'art. 5A dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981.
Non v'è dubbio, infatti, che l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed
è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa, dunque, costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
8. A questo punto, deve passarsi, per ragioni di ordine logico, all'esame del gravame incidentale nella parte in cui il lavoratore si duole che il Giudice di prime cure ha ritenuto di non includere nella base di calcolo della retribuzione per ferie i compensi di produttività guida a pieno e a vuoto di cui all'art. 17, punti 2 e 3 dell'accordo del 13 dicembre 2019..
In questa parte l'appello incidentale è fondato.
Invero, con l'art. 17, punto 2, è stato istituito “un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora”, mentre con il successivo punto 3 è stato previsto che “per le ore di guida comandate e non 14 finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora”.
E' di tutta evidenza che (anche) detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), come tali rientranti, in modo specifico, nel profilo professionale dell'operatore di esercizio risultando quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
Il ricorrente che sul punto ha proposito appello incidentale e che, è bene rimarcarlo, svolge mansioni di guida risulta aver beneficiato anche di detta indennità almeno nel corso degli anni
2020 e 2021 (cfr. busta paga in atti ove risultano espressamente detti emolumenti) sicchè anche detta indennità, a differenza di quanto preteso da parte appellante, deve essere riconosciuta limitatamente ai periodi in cui è stata corrisposta.
Detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” - o se vogliamo -
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Cont
9. Riprendendo la disamina dei motivi di appello di , è fondata la doglianza relativa alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali.
A fronte della precisazione con cui il giudice ha affermato che < dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni, proprio perché i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario>>, occorre rammentare che
(v. da ultimo punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, Cont come correttamente dedotto da .
Inoltre, è pacifico (la stessa controparte, sistematicamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio 15 “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
10. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità riconosciute come dovute, si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che - potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore - potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
11. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
11.1. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si
16 assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacchè ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
11.2. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, 17 sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_5
49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1 giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
12. Infine, non può trovare accoglimento il quinto motivo dell'appello principale.
L'azienda chiede in sostanza che, nel caso di conferma – anche parziale – della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria sia limitata ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, poiché diversamente --a suo dire-- sarebbe leso il legittimo affidamento del datore di lavoro che, peraltro, risulterebbe gravemente pregiudicato sul piano economico, tenuto conto dell'elevato numero di lavoratori alle sue dipendenze.
Non è condivisibile la censura esposta dall'appellante, secondo cui l'applicazione dei princìpi comunitari in materia di calcolo della retribuzione feriale ai rapporti sorti anteriormente al 2020 sarebbe lesiva del legittimo affidamento del datore di lavoro riguardo alla conservazione dei princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali.
18 A ben vedere, la società invoca una impropria applicazione del c.d. “prospective overruling”, che
è invece configurabile soltanto in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme processuali, nella ricorrenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 31681 del
09/12/2024); invero, il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. Sez. L, ordinanza n. 18290 del 04/07/2024; Sez. 1, ordinanza n.
4085 del 14/02/2024 per un'ipotesi di mutamento giurisprudenziale a seguito di adesione ai principi comunitari, v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15645 del 16/05/2022, secondo cui “In tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di "overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale”).
11. Resta da esaminare il secondo profilo dell'appello incidentale, ovverosia quello con cui il lavoratore chiede di “riformare, nei termini esposti nel presente atto, il capo della sentenza di cui a pagina 15 relativo alla asserita applicabilità al caso di specie dell'accordo nazionale del
10.5.2022…” (punto 3 delle conclusioni della memoria di costituzione del ) CP_1
Evidenzia il lavoratore che la disciplina di cui al citato accordo – peraltro tardivamente e Cont inammissibilmente prodotto da - sarebbe comunque “irrilevante rispetto alla domanda oggetto del presente giudizio”, in quanto il deposito del ricorso è avvenuto in data 9.6.2022 laddove il detto accordo è entrato in vigore solo a far tempo dal 1° luglio 2022, e, quindi, successivamente al periodo oggetto di causa
Significa, per di più, che con detto accordo è stata istituita una indennità retribuzione ferie che rappresenta l'importo minimo da corrispondere al lavoratore durante il periodo feriale e che dovrà essere ovviamente integrato dalle ulteriori indennità percepite in maniera sistematica e connesse intrinsecamente alle mansioni svolte. Diversamente, la previsione, nell'escludere di fatto dal computo della retribuzione per ferie le indennità eccedenti gli 8 euro, risulterebbe anch'essa in
19 contrasto con i richiamati principi euro unitari ed andrebbe quindi disapplicata al pari degli accordi già impugnati e già disapplicati nelle sentenze prodotte.
Ebbene, ritiene la Corte che non meriti accoglimento la richiesta di riforma della sentenza nel senso preteso dal lavoratore.
In primo luogo, va rammentato che la domanda attorea è stata proposta con ricorso depositato il
9.6.2022, ovvero in epoca sostanzialmente coeva con l'entrata in vigore del suddetto accordo nazionale (1.7.2022), tanto è vero che nella narrativa del cennato ricorso assolutamente il lavoratore
– odierno appellante incidentale – non ha prospettato alcunchè né dedotto nulla quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal luglio 2022, con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affatto nel thema decidendum devoluto al primo giudice, e, men che meno, può costituire oggetto di trattazione in questa sede.
In secondo luogo, la Corte registra che, proprio attenendosi alla domanda e all'arco temporale della stessa, il giudice ha disposto la condanna al pagamento delle differenze retributive “alla data del 30.6.2022”, limitandosi ad affermare che “dall'1.7.2022 è in vigore l'accordo nazionale del
10.5.2022 che introdotto una disciplina specifica” senza però nulla asseverare in ordine all'applicabilità o meno di tale accordo al caso di specie.
14. Alla luce delle su esposte considerazioni, gli appelli proposti in via principale dalla
[...] con ricorso depositato in data 29.01.2024 e in via Parte_1 incidentale da con memoria del 20.01.2025 sono dunque fondati solo in parte, Controparte_1 nei limiti di cui s'è poc'anzi detto, sicchè, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 giorni, una Controparte_1 retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie, inclusiva dalla data di assunzione delle indennità di trasferta e diarie, indennità di presenza, nonché, a partire dal 1° gennaio 2020, inclusiva del compenso di di riserva, del compenso di flessibilità, dell'indennità di produttività guida a pieno e del compenso di produttività guida a vuoto, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso.
Condanna al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli a decorrere dalla Parte_2 data di assunzione fino al 30.6.2022, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge.
15. In definitiva, l'appello principale va accolto limitatamente alla doglianza relativa ai criteri di quantificazione, e quello incidentale va accolto nel senso che vanno riconosciute, in aggiunta a
20 quelle già indicate dal primo giudice, le indennità di produttività guida a pieno e guida a vuoto;
il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui. La società va quindi condannata al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge. Nel resto va confermata (anche in punto spese).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza della società e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.01.2024 da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 25.09.2023 nei confronti di nonché Controparte_1 sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con memoria del 20.01.2025, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, Controparte_1 nei limiti di 24 giorni, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie inclusiva, dalla data di assunzione, delle indennità di trasferta e diarie, indennità di presenza, nonché a partire dal 1° gennaio 2020 inclusiva dell'indennità di flessibilità, indennità di riserva, compenso di produttività guida a pieno e compenso di produttività guida a vuoto con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso;
condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli Parte_2 maturati dalla assunzione al 30.6.2022, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore le spese del presente grado del giudizio, che liquida in E 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Così deciso in Bari, il 11.09.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
21 Il Consigliere relatore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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