Art. 41. Trattamenti transitori per talune qualifiche
A parziale modifica di quanto previsto all'articolo 17, il trattamento transitorio ivi indicato e' stabilito, per il personale in servizio, come segue:
a) al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino (parametro 133), coadiutore (parametro 133), operatore di esercizio (parametro 168), segretario (parametro 178), revisore di esercizio (parametro 193), ed equiparate che abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre 1978 un biennio complessivo di servizio - da valutare ai sensi delle vigenti disposizioni - nella qualifica di provenienza e nella categoria di inquadramento e' attribuito fino alla predetta data lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore e con effetto dal 1 gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento;
b) al personale proveniente dalle stesse qualifiche con parametro di stipendio iniziale e' attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1981 lo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento; ((3))
c) salvo quanto previsto alla successiva lettera d), al personale che alla data del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera a); nei confronti del personale assunto nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purche' i relativi concorsi siano stati espletati anteriormente alla data del 14 ottobre 1978, il biennio di cui al precedente articolo 17 e' ridotto ad un anno;
d) al personale di cui alla precedente lettera c) promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottobre 1978 e' attribuito sin dal 1 maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattivita' concessa dal precedente articolo 40 e' ridotta di un anno.
Le disposizioni di cui all'articolo 17 e al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale ivi contemplate che, alla data del 30 aprile 1978, abbia realizzato un maturato economico di importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di inquadramento nonche' nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terza qualifica della carriera immediatamente inferiore, abbiano conseguito le qualifiche indicate nel richiamato primo comma quali vincitori o idonei di concorso.
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, pur provenendo dalla qualifica iniziale della carriera inferiore, abbiano conseguito, in qualita' di vincitori di concorso, una delle qualifiche indicate nel primo comma, qualora altri dipendenti, risultati idonei nello stesso concorso e classificati in graduatoria dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conseguimento della seconda qualifica della carriera di provenienza.(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23 , ha disposto (con l'art. 5) che "Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17 , 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 ottobre 1989, n. 335 , ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , per "maturato economico" realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorche' inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, e' attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede e' riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento".
A parziale modifica di quanto previsto all'articolo 17, il trattamento transitorio ivi indicato e' stabilito, per il personale in servizio, come segue:
a) al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino (parametro 133), coadiutore (parametro 133), operatore di esercizio (parametro 168), segretario (parametro 178), revisore di esercizio (parametro 193), ed equiparate che abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre 1978 un biennio complessivo di servizio - da valutare ai sensi delle vigenti disposizioni - nella qualifica di provenienza e nella categoria di inquadramento e' attribuito fino alla predetta data lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore e con effetto dal 1 gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento;
b) al personale proveniente dalle stesse qualifiche con parametro di stipendio iniziale e' attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1981 lo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento; ((3))
c) salvo quanto previsto alla successiva lettera d), al personale che alla data del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera a); nei confronti del personale assunto nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purche' i relativi concorsi siano stati espletati anteriormente alla data del 14 ottobre 1978, il biennio di cui al precedente articolo 17 e' ridotto ad un anno;
d) al personale di cui alla precedente lettera c) promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottobre 1978 e' attribuito sin dal 1 maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattivita' concessa dal precedente articolo 40 e' ridotta di un anno.
Le disposizioni di cui all'articolo 17 e al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale ivi contemplate che, alla data del 30 aprile 1978, abbia realizzato un maturato economico di importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di inquadramento nonche' nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terza qualifica della carriera immediatamente inferiore, abbiano conseguito le qualifiche indicate nel richiamato primo comma quali vincitori o idonei di concorso.
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, pur provenendo dalla qualifica iniziale della carriera inferiore, abbiano conseguito, in qualita' di vincitori di concorso, una delle qualifiche indicate nel primo comma, qualora altri dipendenti, risultati idonei nello stesso concorso e classificati in graduatoria dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conseguimento della seconda qualifica della carriera di provenienza.(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23 , ha disposto (con l'art. 5) che "Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17 , 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 ottobre 1989, n. 335 , ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , per "maturato economico" realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorche' inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, e' attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede e' riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento".