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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 401/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI presidente relatore
MICHELE POSIO giudice
COSTANZA TETI giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 401/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. EMILIANA GHEZA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. EMILIANA GHEZA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre che si trasferirà con i figli dal 01.01.2025 nell'appartamento condotto in locazione sito a (25055)
Pisogne, via Del Molino 2, del cui canone mensile di € 550,00, la SI.ra si fa carico in via Parte_1 esclusiva;
1 3) assegnazione della casa coniugale, sita a Artogne (Bs) Via Maserade n. 10, comprensiva di tutti gli arredi che la compongono, al SI. per i quali arredi, nulla verrà corrisposto alla SI.ra Parte_2
; Parte_1
4) il conto corrente cointestato n. 000000008380 presso Banco BPM attraverso il quale i coniugi stanno pagando le rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale è stato chiuso;
il SI. ha Parte_2 aperto un nuovo conto corrente attraverso il quale sta pagando in via esclusiva e fino all'estinzione totale, le rate del mutuo ipotecario in corso, conto corrente che pertanto viene alimentato solo dallo stipendio del SI. Parte_2
5) il SI. si impegna ad acquistare dalla SI.ra stipulando il relativo atto notarile e Parte_2 Parte_1 sostenendone tutte le relative spese, entro e non oltre 10 anni dall'udienza fissata dal Tribunale per la comparizione dei coniugi, la quota pari al 50% dell'appartamento coniugale sito in Artogne (Bs) Via
Maserade n. 10, accollandosi quindi il mutuo in corso, provvedendo al pagamento di tutte le rate residue sollevando la SI.ra da qualsivoglia responsabilità a riguardo del mancato pagamento delle Parte_3 rate del mutuo stesso;
6) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli e la somma mensile di 600,00 (200,00 per figlio); detta somma verrà Per_1 Per_3 Per_2 corrisposta sul c/c intestato alla SI.ra entro il 23 di ogni mese, sarà versata fin tanto che i Parte_1 figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica (in qual caso cesserà automaticamente l'obbligo alla contribuzione) e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.;
7) diritto di visita in favore del SI. il mercoledì e il venerdì, dall'uscita da scuola sino a dopo Parte_2 cena, oltre a weekend alternati dal sabato dall'uscita da scuola sino alla domenica dopo cena. Durante le vacanze natalizie, il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli una settimana, alternando di anno Parte_2 in anno con la SI.ra il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, Parte_1 il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli tre giorni, alternando di anno in anno con la SI.ra Parte_2
il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il SI. Parte_1 Parte_2 potrà vedere e tenere con sé i minori per quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla SI.ra
(onerata del medesimo obbligo di comunicazione) entro il giorno 30.05 di ogni anno;
è fatto Parte_1 salvo il diverso accordo tra i genitori;
si allega il piano genitoriale (doc. 11);
8) i coniugi sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo e di seguito interamente ritrascritto:
“spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo 1)
2 cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
spese per la custodia di prole minorenne: a) spese che non richiedono il preventivo accordo 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze”;
9) l'assegno unico universale figli (AUU) verrà percepito interamente (100%) dalla SI.ra . A Parte_1 tal fine, il SI si impegna a sottoscrivere eventuale documentazione alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 laddove richiesta dagli enti preposti all'erogazione del qui menzionato beneficio;
10) le somme esistenti sul conto corrente cointestato verranno divise al 50% ciascuno;
l'auto cointestata
TG.FZ255RT, rimarrà in uso alla SI.ra ; la vendita dovrà essere decisa di comune accordo Parte_1 dai proprietari ed il ricavato, previa estinzione del finanziamento in corso, verrà trattenuto interamente dalla SI.ra ; Parte_1
11) la SI.ra si fa carico del pagamento integrale della rata di € 427,40 e fino al termine del Parte_1
31.12.2026, relativa al finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura cointestata e TG:FZ255RT, sollevando il SI. da qualsivoglia responsabilità a riguardo;
il SI. si fa carico del Parte_2 Parte_2 pagamento integrale del finanziamento contratto in data 18.10.2024 che scadrà il 18.10.2034, con rata mensile di € 403,50, sollevando la SI.ra da qualsivoglia responsabilità a riguardo;
Parte_1
12) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento, attesa la reciproca indipendenza economica;
13) i ricorrenti autorizzano, a condizione di reciprocità, il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori e;
Per_1 Per_2 Per_3
14) spese legali compensate al 50% ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 07/05/2011 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pisogne (atto n. 3, parte I, serie A).
3 Con ricorso congiunto depositato il 10.01.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito (in particolare i ricorrenti con nota depositata il 23/06/2025 hanno definito il prezzo della compravendita della quota della proprietà dell'immobile di cui al punto 5 delle conclusioni).
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 10/07/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI presidente relatore
MICHELE POSIO giudice
COSTANZA TETI giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 401/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. EMILIANA GHEZA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. EMILIANA GHEZA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre che si trasferirà con i figli dal 01.01.2025 nell'appartamento condotto in locazione sito a (25055)
Pisogne, via Del Molino 2, del cui canone mensile di € 550,00, la SI.ra si fa carico in via Parte_1 esclusiva;
1 3) assegnazione della casa coniugale, sita a Artogne (Bs) Via Maserade n. 10, comprensiva di tutti gli arredi che la compongono, al SI. per i quali arredi, nulla verrà corrisposto alla SI.ra Parte_2
; Parte_1
4) il conto corrente cointestato n. 000000008380 presso Banco BPM attraverso il quale i coniugi stanno pagando le rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale è stato chiuso;
il SI. ha Parte_2 aperto un nuovo conto corrente attraverso il quale sta pagando in via esclusiva e fino all'estinzione totale, le rate del mutuo ipotecario in corso, conto corrente che pertanto viene alimentato solo dallo stipendio del SI. Parte_2
5) il SI. si impegna ad acquistare dalla SI.ra stipulando il relativo atto notarile e Parte_2 Parte_1 sostenendone tutte le relative spese, entro e non oltre 10 anni dall'udienza fissata dal Tribunale per la comparizione dei coniugi, la quota pari al 50% dell'appartamento coniugale sito in Artogne (Bs) Via
Maserade n. 10, accollandosi quindi il mutuo in corso, provvedendo al pagamento di tutte le rate residue sollevando la SI.ra da qualsivoglia responsabilità a riguardo del mancato pagamento delle Parte_3 rate del mutuo stesso;
6) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli e la somma mensile di 600,00 (200,00 per figlio); detta somma verrà Per_1 Per_3 Per_2 corrisposta sul c/c intestato alla SI.ra entro il 23 di ogni mese, sarà versata fin tanto che i Parte_1 figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica (in qual caso cesserà automaticamente l'obbligo alla contribuzione) e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.;
7) diritto di visita in favore del SI. il mercoledì e il venerdì, dall'uscita da scuola sino a dopo Parte_2 cena, oltre a weekend alternati dal sabato dall'uscita da scuola sino alla domenica dopo cena. Durante le vacanze natalizie, il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli una settimana, alternando di anno Parte_2 in anno con la SI.ra il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, Parte_1 il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli tre giorni, alternando di anno in anno con la SI.ra Parte_2
il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il SI. Parte_1 Parte_2 potrà vedere e tenere con sé i minori per quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla SI.ra
(onerata del medesimo obbligo di comunicazione) entro il giorno 30.05 di ogni anno;
è fatto Parte_1 salvo il diverso accordo tra i genitori;
si allega il piano genitoriale (doc. 11);
8) i coniugi sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo e di seguito interamente ritrascritto:
“spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo 1)
2 cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
spese per la custodia di prole minorenne: a) spese che non richiedono il preventivo accordo 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze”;
9) l'assegno unico universale figli (AUU) verrà percepito interamente (100%) dalla SI.ra . A Parte_1 tal fine, il SI si impegna a sottoscrivere eventuale documentazione alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 laddove richiesta dagli enti preposti all'erogazione del qui menzionato beneficio;
10) le somme esistenti sul conto corrente cointestato verranno divise al 50% ciascuno;
l'auto cointestata
TG.FZ255RT, rimarrà in uso alla SI.ra ; la vendita dovrà essere decisa di comune accordo Parte_1 dai proprietari ed il ricavato, previa estinzione del finanziamento in corso, verrà trattenuto interamente dalla SI.ra ; Parte_1
11) la SI.ra si fa carico del pagamento integrale della rata di € 427,40 e fino al termine del Parte_1
31.12.2026, relativa al finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura cointestata e TG:FZ255RT, sollevando il SI. da qualsivoglia responsabilità a riguardo;
il SI. si fa carico del Parte_2 Parte_2 pagamento integrale del finanziamento contratto in data 18.10.2024 che scadrà il 18.10.2034, con rata mensile di € 403,50, sollevando la SI.ra da qualsivoglia responsabilità a riguardo;
Parte_1
12) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento, attesa la reciproca indipendenza economica;
13) i ricorrenti autorizzano, a condizione di reciprocità, il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori e;
Per_1 Per_2 Per_3
14) spese legali compensate al 50% ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 07/05/2011 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pisogne (atto n. 3, parte I, serie A).
3 Con ricorso congiunto depositato il 10.01.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito (in particolare i ricorrenti con nota depositata il 23/06/2025 hanno definito il prezzo della compravendita della quota della proprietà dell'immobile di cui al punto 5 delle conclusioni).
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 10/07/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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