a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c).