Versione
28 dicembre 1986
28 dicembre 1986
Art. 4. 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , con le seguenti modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c).
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato;
nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c).
Commentari • 9
- 1. Cassazione civile n. 28048/2011https://www.brocardi.it/ · 11.564636
[…] segnatamente, il principio di specialità, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale - attraverso il richiamo (operato ex art. 4 della legge n. 898 del 1986) alle regole contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'art. 28, in particolare - l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell'art. 2947 c.c., […]
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Giurisprudenza • 367
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2023, n. 144Provvedimento: […] b) la decadenza del potere sanzionatorio, per il mancato rispetto del termine di notifica, così come previsto dall'art. 4 Legge 898/1986; […]Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- responsabilità amministrativa·
- elemento soggettivo illecito·
- art. 14 Legge 689/1981·
- verbale di accertamento·
- contributo unificato·
- decadenza potere sanzionatorio·
- segreto istruttorio·
- concorso di persone·
- art. 6 d.lgs.150/2011