Sentenza 26 giugno 2024
Massime • 1
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2024, n. 29156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29156 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IN EL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nar Uditi i Difensori: avvocato SCARPA CE del foro di VALLO DELLA LUCANIA in difesa della - parte civile OM RO che si è riportato alle conclusioni scritte e alla nota spese che ha depositato;
-avvocato MAUTONE BRUNO del foro di VALLO DELLA LUCANIA in difesa di DI VI IL che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. - avvocato GUAZZO DOMENICO del foro di SALERNO in difesa di SP CE che si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata avvocato MALDONATO CE del foro di LAGONEGRO in difesa di OR AR, ER AN W NT ET che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. -avvocato GUAZZO DOMENICO del foro di SALERNO in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato TURI MARIO del foro di SALERNO in difesa di LI ER che si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Gli odierni ricorrenti ES IU, FR PA, AR IA, ET RU, AN PA, EL SC e NO Di TA, oltre che l'originario coimputato EL EC (assolto in appello) venivano rinviati a giudi- zio dinanzi al Tribunale di Vallo Della Lucania per rispondere del delitto di cui agli artt. 113-589 cod. pen. perché, in cooperazione colposa tra loro e con comporta- menti di imprudenza, negligenza e imperizia di cui appresso, cagionavano per colpa la morte di LD GI (di anni 60 al momento del decesso). In particolare: ⚫ il EC, anestesista dell'equipe medica dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania che ha eseguito il pomeriggio del 29-9-10 l'intervento chirurgico di osteo- sintesi della frattura del femore sinistro (che la GI si era rotto la mattina del 29-9-10 a causa dell'incidente stradale in cui è stata coinvolta avvenuto verso le ore 11,35), per aver cagionato nel corso della operazione di intubazione della Gior- dano una lesione iatrogena della trachea (lesione che veniva formalmente diagno- sticata qualche ora dopo, segnatamente il 30-9-10 alle ore 1,35 di notte) a causa della quale già dalla sera del 29-9-10 si verificava un enfisema sottocutaneo al 2 ht 2 collo, al volto e al torace della GI che ne determinava alle ore 2,00 di notte del 30-9-10 il trasferimento d'urgenza dal reparto di ortopedia a quello di riani- mazione;
⚫ gli altri sette imputati tutti medici rianimatori in servizio nel reparto di rianimazione dell'Ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania che hanno tenuto in cura la GI durate il ricovero (ricovero avvenuto alle 2 di notte del 30 set- tembre del 2010 che è terminato con il decesso della GI avvenuto alle ore 23 del 10 ottobre del 2010 per avere omesso, nonostante fossero a conoscenza - del fatto che la GI aveva un enfisema sottocutaneo al torace e al collo e nonostante le sue condizioni si stessero aggravando, di effettuare con urgenza una fibroscopia alle vie respiratorie (che effettuavano solo in data 8 ottobre 2010, che confermava la presenza della fistola tracheo-esofagea) e per aver comunque omesso di trasferire con urgenza la GI, una volta stabilizzate le sue condi- zioni cliniche, in un centro di chirurgia toracica per la chiusura della suddetta fistola tracheo-esofagea; In Vallo della Lucania dalle ore 17 circa del 29 settembre 2010 (momento di inizio delle operazioni di intubazione della GI per essere sottoposta all'in- tervento chirurgico ortopedico) fino alle ore 23 del 10 ottobre 2010 (momento del decesso della GI).
2. In data 24/7/2017 il giudice di primo grado, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava tutti gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, previa conces- sione delle circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena condizional- mente sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno (ad eccezione di EC EL per il quale veniva applicata la pena di mesi otto di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali. Gli imputati venivano, altresì, condannati al risarcimento dei danni, in favore della costituita parte civile OM RO, da quantificarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 150.000,00. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli imputati, con sentenza del 20/10/2022, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto EC EL perché il fatto non costituisce reato e ha dichiarato non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato quanto agli altri imputati odierni ricorrenti, confermando le statuizioni civili e condannandoli in solido alla rifusione delle spese del grado alla costituita parte civile.
3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, 3 comma 1, disp. att., cod. proc. pen., in relazione all'intervenuta conferma delle statuizioni civili:
2.1. IU ES (Avv. Mario Turi) • 2.2. PA FR (Avv. Domenico Guazzo) I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, dopo che il ricorso nell'interesse dello PA ha ripercorso la vicenda processuale ed ha riportato integralmente i motivi di appello, nella parte relativa ai denunciati vizi di legittimità i due ricorsi sono praticamente sovrapponibili. Con primo motivo entrambi i ricorrenti lamentano vizio motivazionale sub specie di travisamento della prova. La colpa per omissione contestata e ritenuta a carico di IU ES e Spa- rano FR, medici rianimatore in servizio presso l'ospedale di Vallo della Lu- cania, è consistita, secondo la prospettazione accusatoria convalidata dai giudici di merito, al pari di quella degli altri rianimatori, nell'avere omesso di trasferire la persona offesa GI LD, immediatamente, in un centro di chirurgia tora- cica per la riparazione della lesione tracheale prodottas: successivamente al rico- vero per l'intervento chirurgico al femore fratturato, dal 30/9/2010, data del rico- vero, con decesso intervenuto il 10/10/2010. Già nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale aveva avvertito la ne- cessità di nominare un collegio peritale a fronte delle divergenze delle conclusioni del consulente del P.M., dr. Maiese, e di quello della difesa, dr. Vairo, come emerse nel corso dell'esame dibattimentale. I periti venivano individuati nei professori LL, ordinario di medicina legale dell'Università di Napoli Federico II, e Ser- villo, ordinario di anestesia e rianimazione presso la medesima facoltà. La Corte territoriale, investita dell'appello proposto da tutti gli imputati con- dannati ad una pena condizionalmente sospesa, oltre che al pagamento di una provvisionale in solido pari a 150.000 euro, accoglieva la richiesta contenuta nei motivi a sostegno del gravame di alcuni difensori, e, all'udienza del 24/1/2022 disponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di riesaminare i due periti nominati in primo grado su due circostanze specifiche: 1) se l'aria avesse cominciato a passare dalla trachea al mediastino prima, durante o dopo l'inter- vento chirurgico al femore;
2) quando la GI poteva essere trasportata presso un centro di chirurgia toracica e, in caso positivo, se il tempestivo trasporto con successivo intervento di chiusura della fistola le avrebbe salvato la vita. Il professor LL veniva esaminato all'udienza del 2 maggio 2022, quindi il procedimento veniva differito all'udienza del 13 giugno 2022 per l'esame del professor SE al quale era formulato un ulteriore quesito, rimasto inevaso dal professor LL, consistente nell'illustrare i dati oggettivi sulla scorta dei quali i periti hanno ritenuto che la polmonite che ha causato I'ARDS fatale per la GI 4 sia stata determinata da una precedente infiammazione del mediastino a sua volta causata dall'anormale ingresso attraverso la lesione tracheale di aria nel media- stino stesso. Operata la necessaria ricostruzione dell'articolato iter processuale, per i ricor- renti occorre evidenziare che il travisamento della prova denunciato è volto a cen- surare la motivazione offerta dalla Corte di appello, all'esito della disposta rinno- vazione dibattimentale: 1 sull'iter causale che condusse alla morte della GI LD, in relazione alla sequenza causale mediastinite-polmonite- ARDS, con probabilità prevalente che la ARDS sia stata causata secondo quanto sostenuto dal consulente della difesa in primo grado da una polmonite ab ingestis;
2. circa il potere salvifico dell'intervento di chiusura della lesione tracheale, all'esito dell'e- same dei periti in appello. I ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità in tema di travisamento della prova che ritengono aderente al caso di specie e in particolare i dicta di Sez. 3, n.45537/2022, Sez.4, n. 4060/2014, Capuzzi e altro e Sez. 4, n.41898/2019. In merito alla causa della morte della GI si ricorda nei ricorsi che la Corte territoriale, a pag. 13 della sentenza, afferma che la ARDS è stata determi- nata da due distinte cause, una polmonite ab ingestis e una polmonite secondaria a mediastinite, sottolineando che la prima avrebbe avuto un'efficienza concausale minore, riprendendo le dichiarazioni rese dal professor SE all'udienza del 13/6/2022 ( «... il prof. SE ha chiarito che la GI ha contratto prima una mediastinite, che risulta da un dato oggettivo....che in tutte le TAC effettuate alla p.o. dal 30.9 al 7.10 da cui si evince che la stessa aveva aria nel mediastino- cd. pneumamediastino che non è scomparso ma è andato lentamente a ridursi- che sempre determina una infiammazione del mediastino- cd. mediastinite o patologia mediastinica che poi si è propagata ai polmoni in una polmonite cd. da mediasti- nite...>>). A proposito dei dati oggettivi da cui avrebbe ricavato che I'ARDS fosse stata causata da una mediastinite, si sottolinea che il professor SE non riesce a fornire una risposta convincente, affermando a pag. 6 della trascrizione del suo esame del 13.6.2022 che "...il radiologo non ha direttamente scritto mediastinite perché durante la tac la presenza di aria nel mediastino può mascherare lo stato infiammatorio del mediastino stesso....". Nello stesso esame a pag. 34 della tra- scrizione afferma che "il pneumomediastino e tutto quello che si è creato in seguito alla fistola può determinare patologia mediastinica e cornunque ARDS. L'ARDS io la metto più in collegamento con la fistola tracheoesofagea... e l'eventuale infiam- mazione mediastinica visto il pneumomediastino che c'è e quindi l'ARDS". Il Ser- villo quindi. non afferma che il pneumomediatino causa sempre la mediastinite, 5 ma che può causarla, concludendo quindi con un giudizio non di probabilità, come tale inidoneo a sorreggere un giudizio di penale responsabilità. Il professor LL nel suo esame del 2.5.2022 a pg. 27 e 28 della trascri- zione afferma che l'esame autoptico nulla dice sul punto e si rimette alle conclu- sioni del professor SE. Da quanto esposto si evince per i ricorrenti il travisamento della deposizione del sanitario ad opera della Corte che giunge ad affermare a pag. 14 della sen- tenza, senza alcuna evidenza scientifica, che da sola la polmonite ab ingestis non può causare I'ARDS. Lo stesso SE a pag. 10 del suo esame afferma che la polmonite ab inge- stis da vomito "è una delle cause descritte dell'ARDS senza dubbio", contraddi- cendo quindi quello che nel seguito dell'esame sostiene. Così come, a domanda del P.G. se il vomito potesse essere una causa esclusiva dell'ARDS, risponde af- fermativamente (pg.19). Ciò costituisce per i ricorrenti un ulteriore travisamento della prova operato dalla Corte territoriale. Altro travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte è costituito dall'affermazione (pag.13) che le probabilità di salvezza della GI, se sottoposta a tempestivo trasferimento in un reparto di chirurgia to- racica stimate in almeno il 60% dal collegio peritale sarebbero corroborate dal parere del consulente tecnico del P.M. dr. Maiese, il quale viceversa nel corso del suo esame in primo grado a pag. 15 delle trascrizioni afferma che".... Aveva delle chance in più di salvezza perché è un intervento di difficile esecuzione... la certezza in questo campo non c'è", mentre nel suo elaborato a pg. 35 conclude nei termini di "mera possibilità di salvezza". Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 43 cod. pen, nonché mancanza della motivazione in relazione alla colpa medica per omissione conte- stata. I ricorrenti evidenziano che la praticata opzione conservativa da parte dei medici rianimatori imputati secondo la Corte territoriale non è stata la terapia ade- guata. Ma giungono a tale conclusione sulla base del dichiarato del professor Ser- villo, che però cita un solo caso a supporto della sua tesi secondo cui la chiusura della fistola, anche se fosse stata lunga 2 cm., non poteva avvenire da sola. Al contrario, il consulente tecnico della difesa nel suo elaborato richiama uno studio del 2009 che sostiene la necessità di intervenire chirurgicamente solo in ipotesi di intervento in corso, mentre per tutte le altre situazioni il trattamento conservativo consistente nel "blocco" della lesione, è considerato parimenti prati- cabile con pari validità. 6 La Corte territoriale ci si duole- non esplora il tema delle linee-guida che regolano la materia, incorrendo nel vizio di mancanza della motivazione, non rite- nendo di spendere alcuna considerazione sull'argomento che non è stato oggetto di approfondimento dibattimentale in appello. Si sottolinea che consulente tecnico della difesa, dr. Vairo, ha affermato nel giudizio di primo grado che in materia non esistono linee guida. • 2.3., 2.4. e 2.5. IA AR, RU ET e CE AN (Avv. FR Maldonato). Il difensore ricorrente, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., premette che il ricorso concerne i capi della sentenıza impugnata relativi alla intervenuta conferma del nesso di causalità tra la condotta - ritenuta gravemente imperita - e l'evento, da cui il giudice di merito ha desunto (comunque) l'esistenza di un danno ingiusto, con conferma delle statuizioni in favore della parte civile e gli specifici punti di cui alle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata. Quindi, con un primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché difetto, contraddittorietà e mani- festa illogicità della motivazione in ordine al nesso di causalità tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte. Si ricorda in ricorso che gli odierni ricorrenti avevano censurato la decisione di prime cure per una sostanziale omessa pronuncia e comunque per evidente error in iudicando in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento, in quanto, anche nella ipotesi in cui la paziente fosse stata trasferita e sottoposta ad inter- vento chirurgico toracico presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, l'exitus non sa- rebbe stato scongiurato, avendo la stessa già contratto una polmonite ab ingestis (e non una polmonite da mediastinite, come ritenuto dai periti del tribunale), do- vuta agli acidi gastrici trascorsi in trachea a seguito dell'episodio di vomito che la paziente aveva avuto, alle 2,00 del mattino, antecedentemente al suo trasferi- mento nel reparto di rianimazione. Richiamavano, in proposito, le argomentate valutazioni dello stesso consulente del PM nonché le articolate deduzioni del con- sulente di parte. La Corte territoriale ha ritenuto di poter evadere la censura, richiamando - in il principio secondo cui, a seguito della sentenza n. 182/2021 della Corte rito- Costituzionale, il rilievo della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione comporta necessariamente - quanto all'accertamento del nesso di causalità ai fini della decisione sull'impugnazione ai soli effetti civili - che la relativa valutazione debba effettuarsi secondo il criterio del "più probabile che non" affermato dalle Sezioni Unite n. 576/2008. 7 Alla stregua di tanto, ha ritenuto di poter disattendere il novum dedotto dalla Difesa con i motivi del gravame (polmonite ab ingestis, in precedenza non apprez- zata per negligenza dei periti, ma giudizialmente accertata nel dibattimento d'ap- pello per provvida disposizione della Corte in rinnovazione della istruttoria), rite- nendo prevalente la probabilità che il decesso si sia inverato anche per effetto della condotta omissiva degli odierni ricorrenti rispetto alla preesistente polmonite ab ingestis. Mette conto, pertanto, ad avviso dei ricorrenti, verificare se i giudici salerni- tani abbiano fatto buon governo delle regole che presiedono all'accertamento del nesso eziopatogenetico in relazione all'accertata causa della morte. Ricordano che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che, affinché possa per- venirsi ad un giudizio di responsabilità per colpa medica' - in particolare, per una presunta condotta omissiva - è necessario accertare, con estremo rigore, quale sia stata la causa della morte e, solo all'esito, quale omissione sia, effettivamente, stata consumata (si richiamano i dicta di Sez. 4, n. 25233 del 25/05/2005, Luca- relli;
Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, Alberio ed altri;
Sez. 4, n. 416 del 11/01/2022, Castriotta c. Annunziata). In ricorso ci si sofferma sulla causa della morte lamentando che i giudici sa- lernitani (pag. 13 del provvedimento impugnato) avrebbero enfatizzato le risul- tanze della perizia dibattimentale schiacciando la propria valutazione sulle dichia- razioni rese in particolare dal perito SE all'udienza del 13/06/2022, in parti- colare ove si afferma che, da sola, la polmonite ab ingestis non possa causare I'ARDS. L'asserzione che l'ARDS causa ultima del decesso sia stata determinata oppure concausata dalla mediastinite cozzerebbe con le evidenze dei dati labora- toristici, strumentali, autoptici e anatomopatologici. I ricorrenti tornano anche sul motivo afferente all'assenza di segni di media- stinite, che non sarebbe stato apprezzato dalla Corte territoriale, che sarebbe an- che incorsa in una confusione tra pneumo-mediastino e mediastinite, temi su cui si richiama in ricorso ampia letteratura scientifica che era già stata contestata al perito. A proposito della polmonite ab ingestis si ricorda poi che la Difesa aveva evi- denziato che la stessa risultava dalla cartella clinica. La Corte territoriale sarebbe caduta in errore anche quando ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, sempre in tema di decorso causale alter- nativo, con cui si era sottolineata l'atelettasia polmonare che era insorta sin dalle 15.06 del 30 ottobre. 8 L'omesso scrutinio dei referti radiografici e delle risultanze dell'esame autop- tico avrebbero condotto i giudici salernitani all'errata conclusione di escludere la polmonite ab ingestis. La sentenza impugnata per il ricorrente non opererebbe un buon governo della giurisprudenza di questa Corte relativa alla valutazione del sapere scientifico in- trodotto nel processo, a cominciare da Sez. 4 n. 43786/2010 Cozzini e 50078/2017 Cavazza. La Corte territoriale sarebbe incorsa in errore anche in punto di causalità della colpa e l'avrebbe fatto proprio valorizzando quel coefficiente statistico che le Se- zioni Unite, sin dalla sentenza FR, hanno drasticamente ridimensionato. Le conclusioni della Corte territoriale sarebbero errate anche in punto di giu- dizio controfattuale, che non può mai essere basato su valutazioni di ordine con- getturale, vale a dire sfornite di un'adeguata base scientifica o esperienziale. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano mancanza ed illogicità della mo- tivazione con riferimento alla ritenuta doverosità dell'anticipazione della bronco- scopia. Non vi sarebbe stato sul punto un confronto critico da parte della Corte territoriale, soprattutto a fronte della risposta sul punto del perito LL, che ha riferito di non sapere se ad una persona intubata si può fare la broncoscopia. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'articolo 43 cod. pen. ed ulteriore vizio di motivazione in relazione al profilo della causalità della colpa. Ci si duole, altresì, della manifesta illogicità della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza della violazione della regola cautelare da parte degli imputati e comunque al diniego di applicazione della legge ZI e in ogni caso della causa di non punibilità prevista dall'articolo 590 sexies cod. pen. intro- dotto dalla legge numero 24 del 2017 (c.d. legge EL Bianco). Ci si sofferma in proposito sul fatto che la scelta chirurgica fosse o meno obbligata attese le dimensioni della fistola. Inoltre, si evidenziano le discordanti indicazioni in ordine all'entità della fistola stessa. In ogni caso lamenta il ricorrente che, nell'impossibilità di pervenire ad una situazione di certezza processuale, nel dubbio doveva esserci una pronuncia in senso favorevole agli imputati così come statuito da Sezioni Unite n. 35490 del 2009, Tettamanti. Si sottolinea che fondamentale per la scelta chirurgica o conservativa e la grandezza della fistola. Si ricorda che in appello la difesa aveva depositato ampia letteratura scienti- fica tesa a dimostrare un cambiamento di paradigma nella gestione del danno tracheale verso un approccio conservativo, specialmente nel trattamento delle le- sioni iatrogene. Il ricorrente richiama quanto alla legge applicabile il dictum di Sezioni Unite Mariotti n. 8778 del 2018. 9 Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto contestato, come storicamente considerato nell'imputazione penale, ma valutato erroneamente solo nell'ottica della commissione di un illecito civile, fonte del diritto al risarcimento. Il ricorrente lamenta che rimane integra, sia pure ai soli effetti civili, la neces- sità di verificare senza alcun limite all'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alla restituzione e al risarcimento pronunciata dal primo giudice (si richiama sul punto Sez. 4 n. 46662/2022, Corinaldesi). • 2.6. SC EL (Avv. Domenicantonio D'Alessandro). Ricostruite le precedenti fasi processuali, il ricorrente lamenta con un primo motivo: travisamento della prova con particolare riferimento all'iter causale che condusse a morte la persona offesa;
contraddittorietà della prova sulla sequenza causale mediastinite-polmonite-ARDS e prevalente probabilità che la ARDS sia stata causata dalla sequenza indicata dalla Difesa;
conseguente inutilità del com- portamento alternativo richiesto e annullamento delle statuizioni civili. Il ricorrente ricorda che con il primo motivo d'appello si era censurava l'o- messa individuazione da parte del giudice di primo grado della serie causale che portò alla morte e con il secondo la totale obliterazione del decorso causale alter- nativo indicato dalla Difesa che, sulla scorta di quanto riferito dal CTP Vairo, po- stulava il verificarsi della ARDS a seguito di una polmonite ab ingestis insorta per effetto di inalazione di succhi gastrici, nonché per effetto di un episodio di vomito verificatosi alle ore 1.30 del 30.9.2010 (come si evince dalla diana infermieristica che si allega sub 1 per comodità di consultazione) prima del ricovero in sala riani- mazione, concludendo sull'inutilità del comportamento alternativo contestato ai rianimatori (ovvero il trasferimento presso altro nosocornio per chiusura della le- sione in via chirurgica o endoscopica), atteso che l'inalazione prima ed il contatto poi dei succhi gastrici con i polmoni mise in moto un processo patologico fronteg- giabile unicamente con la terapia farmacologica, che nel caso di specie fu corret- tamente impostata La Corte territoriale, in risposta alle censure dell'appellante, ha esplicitato più chiaramente l'iter causale, ma ha cambiato prospettiva, concludendo che la ARDS che condusse a morte la persona offesa è stata determinata da due distinte cause: una polmonite ab ingestis e una polmonite secondaria a mediastinite, con la pre- cisazione che la prima avrebbe avuto un ruolo concausale minore (pag. 13 della sentenza impugnata). A proposito del decorso causale "mediastinite-polmonite-ARDS", si sottolinea il dato è stato mutuato dalle dichiarazioni rese dal RV nel corso dell'udienza del 13.6.2022, ma soprattutto dalle TAC. 10 Le prove in parte qua sarebbero state travisate. Come precisato dalla Corte a pag. 9, al dr. SE è stato espressamente richiesto di chiarire da quali dati oggettivi avesse ricavato che la ARDS fosse stata causata da una mediastinite, atteso che l'altro perito, il prof. LL, pur aderendo alla medesima prospetta- zione, ha precisato che l'autopsia è del tutto silente al riguardo ed ha ammesso di non ricordare da dove fosse stata evinta la mediastinite, rinviando ad una dedu- zione del SE. Ebbene, il ricorrente evidenzia che dalla lettura del verbale dell'udienza del 13.6.2022 si evince chiaramente come il SE abbia da una parte tentato di eludere il quesito, spiegando che in letteratura la fistola tracheo-esofagea è una delle possibili cause dell'ARDS, per cui sarebbe del tutto irrilevante discuterne le cause intermedie, dall'altra ha ipotizzato che la mediastinite vi fu realmente, ma che il radiologo non la rilevò a causa della presenza di uno pneumo-mediastino. Successivamente, a fronte di alcune obiezioni difensive che muovevano dalle contrarie evidenze delle TAC, che non risultano suggestive di mediastinite, il Ser- villo ribadisce che vi era presenza di aria nei polmoni e che "il pneumomediastino e tutto quello che si è creato in seguito alla fistola può determinare patologia me- diastinica e comunque ARDS. La ARDS io la metto più in collegamento alla fistola tracheoesofagea e all'eventuale infiammazione mediastinica, visto il pneumome- diastino che c'è e quindi la ARDS". A ben vedere, quindi, le TAC (il riferimento è a quelle del 4 e del 7 ottobre i cui referti, riportati dal dr. AL a pag. 10 e 11 della sua relazione principale) mostrano esclusivamente uno pneumomediastino e, contrariamente a quanto ri- tenuto dalla Corte, SE non dice che il pneumediastino causa sempre e co- munque la mediastinite, ma che può causarla, esprimendosi dunque in termini possibilistici ed in quanto tali inidonei a sorreggere un giudizio di responsabilità. Ne discende che la deposizione del SE è stata travisata atteso che al riguardo la Corte si è invece espressa in termini di certezza " ... il prof. SE ha chiarito che la GI ha contratto prima una mediastinite". Avendo, invece, il SE parlato della mera possibilità di evoluzione del pneumomediastino in mediastinite, l'iter causale mediastinite-polmonite-ARDS non può dirsi provato nemmeno in termini di maggiore probabilità rispetto al de- corso alternativo indicato dalla difesa. A quest'ultimo proposito, premesso che il decorso alternativo indicato dalla difesa "inalazione e vomito-polmonite ab ingestis-ARDS" è stato del tutto oblite- rato dal tribunale in primo grado, il fatto che in fase d'appello sia stato "recupe- rato" consente per il ricorrente la deducibilità del vizio d travisamento della prova (il richiamo è a Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020) la Corte obietta in maniera secca e lapidaria che "da sola la polmonite ab ingestis non può causare l'ARDS" (pag. 11 14). Tale affermazione è ancora una volta mutuata dalla deposizione resa in se- condo grado dal SE. Ma in realtà, nel corso della sua deposizione, il SE fornisce risposte diametralmente opposte: alle pagg. 42 e 43, afferma effettiva- mente che è difficile e/o molto improbabile che una polmonite ab ingestis da vo- mito possa causare una ARDS;
a pag. 10, a domanda del giudice a latere afferma invece che in letteratura la polmonite ab ingestis da vomito "è una delle cause descritte della ARDS senza dubbio". Nella stessa direzione, a pag. 19, a domanda del PG, se il vomito potesse essere causa esclusiva della ARDS risponde afferma- tivamente, ammettendo di non aver in alcun modo preso in considerazione tale evenienza perché non ve ne era traccia in cartella. A ben vedere, quindi, la deposizione del SE anche nella parte in cui esclude che la polmonite ab ingestis da vomito possa essere causa esclusiva della ARDS sarebbe stata travisata. In un tale contesto, per il ricorrente, mentre il principale fattore causale indi- viduato dalla Corte non può dirsi provato, quello indicato dalla difesa, invece, ri- sulta in linea con le altre risultanze istruttorie. Il riferimento è anzitutto alla cronologia degli eventi: la lesione si è determi- nata (se non a causa) durante o perlomeno alla fine dell'intervento chirurgico che, come si evince dalla cartella, iniziò alle ore 17:35 e terminò alle ore 19:10 per cui a far data da questo momento e fino alla successiva intubazione fu possibile l'ina- lazione dei succhi gastrici e/o il loro transito verso i polmoni. La stessa Corte si sottolinea in ricorso a pag. 11 afferma a proposito dell'origine della lesione che "è più probabile che... si sia determinata durante la ventilazione forzata a cui la GI è stata sottoposta il pomeriggio del 29.9.2010 durante l'intervento chirurgico al femore". A ciò si aggiunga il riscontro in sede autoptica della lesione tracheale "in con- tinuità con il lume dell'esofago" - il richiamo è alla consulenza scritta del Maiese, pag. 15 - nonché la espressa annotazione da parte degli infermieri di un episodio di vomito alle ore 01:30.
Considerato che
l'inalazione ed il contatto dei succhi gastrici con i polmoni mise in moto un processo patologico fronteggiabile unicamente con la terapia far- macologica, che nel caso di specie fu correttamente impostata, il comportamento alternativo richiesto sarebbe stato inutile. Con un secondo motivo si lamenta travisamento della prova con particolare riferimento al potere salvifico dell'intervento di chiusura della lesione, anche in relazione agli artt. 495, comma 2, 507 e 603 cod. proc. pen. nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva e violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 586 cod. proc. pen. per omessa delibazione delia istanza di rinnovazione 12 dell'istruttoria dibattimentale volta alla nomina quale perito di un chirurgo toracico, nonché per omessa delibazione dell'impugnazione dell'ordinanza istruttoria di ri- getto del 28.6.2017. Rileva il ricorrente che, a pag. 13 del pro, la Corte afferma che la polmonite formatasi a seguito della mediastinite poteva essere evitata "con possibilità di sal- vezza della GI di almeno il 60% se i rianimatori avessero trasferito dall'1.10.10 in poi in un centro specializzato di chirurgia toracica per far chiudere la fistola tracheo-esofagea". Aggiunge che tale ricostruzione sarebbe supportata, tra gli altri, dal consulente del PM. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, il contributo probatorio del dr. Maiese sa- rebbe stato travisato, atteso che in tema di giudizio controfattuale egli si è per lo più espresso in termini di mera "possibilità di sopravvivenza" (cfr. pag. 35 della prima relazione scritta). Il concetto è stato ribadito nel corso del dibattimento;
in quella sede ha precisato che la GI "...aveva delle chance, non la certezza perché è un intervento di difficile esecuzione...la certezza in questo campo non c'è..." (pag. 15, udienza 12.3.2014); il AL è tornato in argomento a pag. 21 del medesimo verbale dove ha precisato che il trasferimento nei primi giorni avrebbe avuto maggiori probabilità di successo, ma che si trattava comunque solo di chance. Dunque, in tema di giudizio controfattuale, in disparte la posizione del Vairo, il parere degli esperti non sarebbe per nulla univoco, per cui non si potrebbe dire provato, nemmeno con il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità tra l'omissione contestata e l'evento. Sul punto, il difensore ricorda che aveva espressamente richiesto la rinnova- zione dell'istruttoria dibattimentale e la nomina quale ulteriore perito di un chi- rurgo toracico;
aver omesso tale approfondimento nonostante la mancanza di uni- vocità del parere degli esperti escussi renderebbe la conclusione cui è pervenuta la Corte illogica. La difesa aveva comunque richiesto la riforma dell'ordinanza con cui il Tribu- nale di Vallo della Lucania, all'udienza del 28.6.2017 aveva rigettato l'istanza dell'Avv. Mautone, difensore di un coimputato rianimatore, che, all'esito della escussione del collegio peritale, designato dal Tribunale ex art. 507 cod. proc. pen., ed in considerazione del fatto che i periti avessero postulato la necessità di un consulto con un chirurgo toracico cui rimettere ogni decisione sul da farsi, aveva chiesto la nomina di un chirurgo toracico. Posto che nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria (ex multis Sez. 5, n. 28597/2017), per il ricor- rente la richiesta era del tutto legittima oltre che opportuna ed è stata rigettata 13 con motivazione apparente ("il processo è sufficientemente istruito e sufficienti le risposte fornite dai due specialisti incaricati" - cfr. pag. 130-131). La Corte territoriale- ci si duole- ha omesso di provvedere su tali istanze e non ha delibato l'impugnazione nella parte relativa all'ordinanza di rigetto, per cui la sentenza impugnata va annullata con rinvio per l'espletamento del supple- mento istruttorio richiesto. Con un terzo motivo si lamenta motivazione illogica atteso il recepimento delle tesi del SE senza la minima valutazione sulla attendibilità della sua teoria e conseguentemente si chiede la revoca delle statuizioni civili. Evidenzia il ricorrente che la scelta dei rianimatori di Vallo della Lucania di non trasferire la paziente è stata censurata dalla Corte sulla scorta dei pareri degli esperti, in particolare del SE secondo cui l'unico trattamento da effettuare nel caso in esame, anche se la fistola fosse stata lunga solo due centimetri (misura questa indicata dall'anatomopatologo Verrioli), era la chiusura (in via chirurgica o endoscopia) della fistola che non si sarebbe mai richiusa da sola (cfr. pag. 14). Da parte sua, il ctp Vairo, premesso che in materia non esistono linee guida, ha affermato che il trattamento conservativo è un'opzione valida e accettata. A supporto, ha citato uno studio del 2009, relativo a 182 casi di rottura tracheale post-intubazione, con lesioni tra i 5mm ed i 130 mm, pubblicati in oltre 50 articoli, tra il 1966 ed il marzo 2007 in cui si afferma che l'opzione chirurgica è da praticarsi senz'altro se la paziente sta già subendo un intervento a torace aperto (cfr. pag. 5 e 6 della prima consulenza scritta) e che negli altri casi, invece, il trattamento conservativo che prevede l'intubazione oro-tracheale ed i posizionamento del tubo oltre la lesione in modo da "sbarrarla" costituisce un'opzione valida tanto quanto il trattamento chirurgico. Ne verrebbe fuori un netto contrasto scientifico sulla regola cautelare da adot- tare nel caso di specie e non vi è dubbio che il giudice potesse liberamente sce- gliere tra le diverse prospettazioni, ma occorreva che in sentenza desse esaustiva e accurata motivazione di tale scelta (Sez. 4, n. 3559/2009), il che non è stato né in primo, né in secondo grado. Infatti, in mancanza di un sapere condiviso, per poter recepire la tesi dei periti, la Corte avrebbe dovuto esaminare, al di là della caratura dei propalanti, gli studi che la sorreggono, le basi fattuali, l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Di tale valutazione di attendibilità non vi sarebbe traccia nel provvedimento impugnato. Con un quarto motivo si lamenta violazione di legge e per mancanza di moti- vazione in odine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 590- sexies cod. proc. pen. 14 Il ricorrente ricorda che con il terzo motivo d'appello, era stata invocata l'ap- plicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 590 sexies cod. pen., sul pre- supposto della mancanza di linee guida in materia. E che il dato della mancanza di linee guida è stato affermato dal CTP Vairo (si veda pag. 7 della relazione tecnica di parte Vairo che si allega per comodità di consultazione sub 2) e non è stato contestato. Si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sul punto, elu- dendo anche l'ulteriore connessa questione dell'applicabilità della disciplina più fa- vorevole introdotta dalla cd. LE ZI (secondo il percorso motivazionale indicato da Sez. 4, n.34629/2021). Con un quinto motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla esclu- siva responsabilità dei rianimatori. Ricorda il difensore ricorrente che, con il quinto motivo d'appello, il SC si era in subordine doluto del fatto che il tribunale, pur ravvisando elementi di re- sponsabilità a carico di altri sanitari (gli ortopedici), non ne avesse tenuto conto nella pronuncia relativa al risarcimento del danno ed alla provvisionale. Viene al riguardo ricordato che il giudice di prime cure, proprio sulla scorta delle censure sollevate dai periti, aveva disposto la trasmissione degli atti al PM affinché procedesse contro gli ortopedici, cioè nei confronti di coloro che tennero in cura la paziente nelle "prime ore". La Corte d'Appello avrebbe omesso ogni delibazione sul punto. • Di TA NO (Avv. Bruno Mautone) Il ricorrente con il primo motivo di ricorso lamenta vizio motivazionale per travisamento della prova. Operata una ricostruzione del processo e degli snodi istruttori, per il ricorrente il travisamento della prova involge la motivazione ove si legge che l'ARDS è deri- vata da due cause: una polmonite ab ingestis e una polmonite secondaria a me- diastinite sottolineando che la prima avrebbe avuto una efficienza concausale mi- nore, riprendendo le dichiarazioni rese da SE all'udienza del 13 giugno 2022. Tuttavia non sarebbe emersa alcuna prova che fu il danno mediastinico a deter- minare l'ARDS; infatti il medico radiologo non riscontrava segni tomodensiometrici di mediastinite e ciò coincide con quanto emerso dall'esame autoptico dove non sono descritte raccolte fluide o segni di cellulite mediastinica. Pertanto fu nel lasso temporale intercorso tra le 19.15 dei 29 settembre 2010, corrispondente alla fine dell'atto anestesiologico, e le 01.55 del 30 settembre 2010, quando fu effettuata la consulenza rianimatoria, con vie non protette dalla intubazione oro-tracheale, che il vomito e la saliva malata determinavano verosi- 15 milmente la contaminazione dell'albero respiratorio fino agli alveoli, con sovrap- posta infezione batteria, e procurare una polmonite ab ingestis, causa sufficiente al determinismo della successiva ARDS. -La consulenza rianimatoria si sottolinea in ricorso fu richiesta quando oramai era troppo tardi, quando cioè i rianimatori si trovarono a dover contrastare due eventi patologici altrettanto gravi: al primo, la fistola tracheo-esofagea, si opposero con un adeguato trattamento conservativo che ne scongiurò le temibili complicanze, come tra l'altro ampiamente dimostrato dal dato documentale cli- nico-strumentale (e cioè riduzione del pneuma-mediastino e dell'enfisema sotto- cutaneo e mancata fuga di gas respiratori nello stomaco e nei visceri con conse- guente vomito a getto), al secondo, l'ARDS, non riuscirono ad opporsi e ad impe- dirne quindi l'evoluzione esiziale, nonostante tutte le strategie e i mezzi terapeutici utilizzati e suggeriti dalla dottrina medica e, per i quali, tra l'altro, gli stessi Periti non hanno trovato condotte censurabili dei rianimatori. A proposito di dati oggettivi da cui avrebbe ricavato che I'ARDS fosse stata causata da una mediastinite, il prof. SE non riesce a fornire una risposta con- vincente, affermando a pag. 6 della trascrizione del suo esame del 13 giugno 2022 che "...il radiologo non ha direttamente scritto mediastinite perché durante la tac la presenza di aria nel mediastino può mascherare lo stato infiammatorio del me- diastino stesso". E nello stesso esame, a pag. 34 trascrizione, dichiara: "il pneu- momediastino e tutto quello che si è creato in seguito alla fistola può determinare patologia mediastinica e comunque I'ARDS. L'ARDS io la netto più in collegamento con la fistola tracheo-esofagea...e l'eventuale infiammazione mediastinica visto il pneumomediastino che c'è e quindi I'ARDS". Quindi tale perito sottolinea, benin- teso circostanza assodata in campo medico, che in pneumomediastino non sfocia necessariamente in mediastinite, concludendo, quindi, con un giudizio non di pro- babilità, come tale inidoneo a sorreggere un giudizio penale di responsabilità. Il dr. LL, nel suo esame del 2 maggio 2022 alle pagg. 27 e 28 della trascrizione afferma che l'esame autoptico nulla dice sul punto e si rimette alle conclusioni del prof. SE. Da quanto esposto deriva per il ricorrente il travisamento della deposizione del sanitario ad opera della Corte di Appello di Salerno che in modo apodittico e senza alcun supporto scientifico ritiene che la polmonite ab ingestis non può cau- sare I'ARDS. L'ingestione, avvenuta in modo sicuro e riscontrato documental- mente, e non una mediastinite solo ipotizzata e mai emersa strumentalmente e dagli accertamenti, rappresentava la causa della polmonite poi rivelatasi letale, polmonite ab ingestis. Trattare chirurgicamente la ferita non sarebbe servito, dun- que, ad evitare e combattere la polmonite già in progressiva decorrenza per il mortale cocktail di sostanze organiche (vomito e saliva) ingerito. 16 Il ricorrente evidenzia che lo stesso SE a pag. 10 del suo esame afferma che la polmonite ab ingestis da vomito "è una delle cause descritte dell'ARDS senza dubbio". Inoltre il dr. SE a domanda del P.G., pag. 19 del suo esame, cioè se il vomito potesse essere una causa esclusiva dell'ARDS, risponde affermativa- mente. Ciò costituisce un ulteriore travisamento della prova compiuta dalla Corte di Appello. Del resto, lo stesso dr. SE, a proposito della ingestione di vomito e saliva, già in primo grado aveva dichiarato: "saliva e vomita diciamo il vomita si vomita fuori ma non si inala, se si fosse malato in maniera così tale da determinare un ARDS si sarebbe dovuta intubare la paziente immediatamente" (udienza di primo grado del 28/6/2017 pag. 60). Ed è ciò che hanno compiuto i rianimatori, hanno immediatamente intubato la degente per evitare ulteriori ingestioni e hanno somministrato medicinali volti a curare la polmonite determinata dalle ingestioni avvenute già in danno dell'albero respiratorio. Altro travisamento della prova sarebbe costituito dall'affermazione (pag. 13) che le probabilità di salvezza della GI, se sottoposta a tempestivo trasferi- mento in un reparto di chirurgia toracica, valutate in almeno il 60 per cento dai due periti sarebbero supportate dalla relazione del consulente della Procura del Tribunale di Vallo della Lucania dr. Adamo Maiese. Ma, in realtà, sottolinea il ricor- rente che il consulente della PM sostiene circostanze assai diverse dai due periti, che si ribadisce non sono chirurghi toracici né hanno esperienze dirette in tale ambito specialistico, infatti il dr. Maiese parla di "mera possibilità di salvezza". Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 43 cod. pen. e mancanza della motivazione laddove la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la c.d. terapia conservativa è una metodologia di cura assolutamente reale, applicata e seguita. Si evidenzia che i periti, pur confermando che la signora GI è morta non per la lesione in sé ma per ARDS, cioè per insufficienza respiratoria determinata da infezione, ritengono di individuare responsabilità in capo al reparto di rianimazione focalizzando le loro osservazioni sulla possibilità di intervenire chirurgicamente. In realtà già il consulente della Procura, Adamo Maiese, in modo esplicito sottolinea che, riscontrandosi una lesione tracheale, ac- canto alla opzione chirurgica si può seguire la cura c.d. conservativa, cioè non "aprire" chirurgicamente il degente afflitto da lesione tracheale ma curarlo con una intubazione che precluda il passaggio di aria ai polmoni e la somministrazione di medicinali anti-infiammatori, volti a contrastare e vincere eventuali infezioni bat- teriche ove mai avviatesi nell'apparato polmonare per trapassi aerosi e vomito prima della intubazione. Il Maiese aggiunge che l'opzione non chirurgica è plausi- bile seguire quando la lesione tracheale sia dimensionata fino a due centimetri laddove opzione chirurgica è preferibile in lesioni tracheali con dimensioni mag- giori. 17 Si lamenta che, in modo incredibile, dimostrando una carenza di cognizione sul singolo punto veramente sconvolgente, i periti SE e LL ritengono addirittura che la c.d. terapia conservativa non esista e che è obbligatorio seguire intervento chirurgico per curare lesione tracheale. E proprio perché ritengono ob- bligatorio l'intervento chirurgico, a parere dei periti SE e LL, i rianimatori dell'ospedale di Vallo della Lucania non optando per tale metodo, cioè non facendo trasportare in altro ospedale munito del reparto di chirurgia toracica ai fini di in- tervento chirurgico, avrebbero responsabilità per la morte della GI. E ciò pure se i medesimi periti aggiungono che, comunque, l'intervento chirurgico non offriva alcuna sicurezza e garanzia in ordine alla salvezza della degente. Tesi riba- dita anche dinanzi ai giudici di appello, con evidenti incongruenze, anche perché, ad esempio, emergeva, oltretutto, che la tecnica chirurgica del "collante" (o colla- gene) era stata effettuata una sola volta dal SE, peraltro in un caso che nep- pure riguardava la trachea ma i bronchi. Il ricorrente ribadisce che docenti universitari e medici di tutto il mondo hanno evidenziato in modo assolutamente chiaro e documentale, come so evince per il ricorrente dagli apporti scientifici riportati in ricorso, che due sono le opzioni a seguirsi nel riscontro di una lesione tracheale. E che, in particolare, la letteratura medica mondiale insegna che l'intervento chirurgico non è affatto obbligatorio, perché la terapia conservativa è possibile, prescinde dalle dimensioni della lesione ed è più indicata quando la lesione non emerge o addirittura insorge nel corso di intervento chirurgico. Si sottolinea in ricorso che l'intervento di endoscopia per applicare "collagene" su lesione, di cui riferisce il perito SE per averla egli stesso praticata una volta nel 1995 per una lesione ai bronchi e non alla trachea, non viene affatto menzio- nata nella letteratura scientifica. Ci si duole che la Corte di Appello di Salerno non abbia tenuto conto in alcun modo delle linee-guida che regolano la materia, in questo "aiutata"- si fa per dire- dalle incredibili e sconvolgenti contraddittorietà e vaghezze dei due periti, incor- rendo nel vizio di mancanza della motivazione, non approfondendo alcunché e non ritenendo di dedicare specifica considerazione sul tale importantissimo e determi- nante argomento, che non è stato oggetto di approfondimento dibattimentale in Appello. Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 18 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Assorbente nella sua fondatezza appare il rilievo che, a fronte di un pro- cesso in cui sono presenti le parti civili, la Corte salernitana, prima di valutare gli eventuali profili di responsabilità civile con la regola di giudizio tipicamente civili- stica del "più probabile che non", avrebbe dovuto valutare con quella penalistica dell""al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio al dictum di Sez. U, n. - 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01 la cui validità, come si evince dalla notizia di decisione, è stata ribadita da S.U. PI del 28/03/2024- se gli imputati dovessero essere mandati assolti dal reato loro imputato a fronte di una prova insufficiente. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in quanto la Corte salernitana che ha emesso il provvedimento impugnato ha un'unica sezione penale, cui andrà de- mandata anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
2. Ed invero, ancora recentemente questa Corte di legittimità, con le sentenze Sez. 4 nn. 14893 del 03/04/2024, Bassi, non mass. e 14894 del 03/04/2024, Santilli, non mass. ha chiarito che, a fronte dell'intervenuta prescrizione del reato, il giudice penale non può limitarsi, come fatto dalla Corte salernitana nel caso che ci occupa, a verificare l'assenza di evidenza dell'assoluzione degli imputati e poi passare al giudizio alla decisione sulla domanda risarcitoria proposta dalle parti civili, con apprezzamento contenuto entro i limiti della responsabilità civile secondo il criterio del «più probabile che non». Così facendo, infatti, il giudice di appello ha omesso di prendere in esame i motivi di appello concernenti la statuizione sui capi penali che, pur in presenza della prescrizione non rinunciata, non erano sottratti alla piena cognizione del giu- dice del gravame, in presenza della parte civile. In tali ipotesi, infatti, in base al combinato disposto degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in conformità al principio costituzionale del favor rei, il giudice di appello, non più vincolato da esigenze di speditezza del giudizio, è tenuto a vagliare la fondatezza dell'appello ― anche agli effetti penali e con le regole penali di tale giudizio sotto ogni profilo dedotto. In altri termini, dando immotivata prevalenza alla causa estintiva, la Corte territoriale ha negato agli imputati appellante la disamina, nel merito, dell'atto d'impugnazione agli effetti penali. Diversamente, il giudice di appello, in- vestito dell'impugnazione da parte degli imputati della sentenza di condanna in 19 primo grado, e in presenza della parte civile, avrebbe dovuto in primo luogo va- gliare la fondatezza dell'appello concernente la statuizione sui capi penali secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e pervenire all'esito assolutorio anche nei casi nei quali la prova fosse insufficiente o contraddittoria (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 -01). S.U. PI nel proc. RG. 78/23, all'udienza del 28 marzo 2024, erano state chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto tra le sezioni semplici sul se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, potesse pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero dovesse far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non". E la risposta fornita, chiara anche conoscendone allo stato solo l'informa- zione provvisoria (Sez. U del 28/03/2024, PI, inf. provvisoria n.5/2024) è stata nel senso che "in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, i giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01". Perciò, più specificamente, nel caso che ci occupa, giudici salernitani avreb- bero dovuto valutare, sotto il profilo dell'eventuale insufficienza o contraddittorietà della prova cui avrebbe dovuto eventualmente fare seguito una pronuncia di assoluzione, con il conseguente venir meno anche delle statuizioni civili - in primis la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le condotte addebitate agli im- putati e il decesso della persona offesa. La Corte territoriale sempre in prima - battuta con l'utilizzo della regola penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio- avrebbe poi dovuto dare adeguato conto del giudizio controfattuale, ovvero dare conto della natura salvifica o meno di una più sollecita fibroscopia e di un altret- tanto sollecito trasferimento della paziente in un centro di chirurgia toracica per la chiusura della fistola tracheoesofagea. Inoltre, come si dirà, avrebbero dovuto meglio confrontarsi con le argomentazioni difensive, supportate dal consulente tecnico di parte, secondo cui quella conservativa e attendista posta in essere avrebbe costituito opzione terapeutica altrettanto valida rispetto a quella chirur- gica.
3. Come ricorda Sez. 4 n. 14894/2024 cit. la giurisprudenza della Corte di legittimità, tanto civile che penale, ha ripetutamente affermato che, in punto di 20 nesso di causa, occorre distinguere il ragionamento esplicativo dal ragionamento controfattuale. Il ragionamento esplicativo tenta di spiegare le cause di un accadimento e di individuare i fattori che lo hanno generato sulla base di giudizi causali retti da leggi scientifiche che esprimano una certa correlazione causale tra una categoria di con- dizioni e una categoria di eventi realmente verificatisi;
nell'ambito del ragiona- mento esplicativo, il sapere scientifico può fornire con ragionevole approssima- zione la spiegazione di un determinato evento effettivamente verificatosi quale effetto di un determinato fattore eziologico. Il giudice, con riguardo al ragionamento esplicativo, valuta con rigore le prove per stabilire se esse corroborino l'ipotesi accusatoria circa la relazione tra una de- terminata condotta umana e l'evento verificatosi alla luce di una legge naturale, ove disponibile, o alla luce di regolarità statistiche o di generalizzazioni probabili- stiche, secondo un significato frequentista, fornite dagli studi del settore di riferi- mento. Il giudizio controfattuale (giudizio implicativo) trova il suo terreno di elezione nel ragionamento causale in tema di reato omissivo, ma non si tratta di un ambito esclusivo in quanto tale iter logico viene seguito anche in caso di reati commissivi ancorché non si renda necessario esprimerlo nella motivazione. Si tratta di un ragionamento che implica un ulteriore tipo di indagine, avente ad oggetto la prognosi postuma di cosa sarebbe accaduto ove la condotta omessa fosse stata posta in essere. La valutazione processuale del ruolo salvifico della condotta omessa non può che culminare in un giudizio ipotetico, con l'avvertenza che si tratta di un giudizio ipotetico che si svolge alla luce del «paradigma indiziario:» disponibile (Sez.4, n.43786 del 17/09/2010, Cozzini, in motiv.; Sez. 3 civile, n. 21530 del 27/07/2021, Rv. 662197 - 01). In tal caso, al giudice si impone una puntuale analisi delle particolarità del caso concreto, che potrà condurre a un giudizio di elevata credibilità logica o di evidenza del probabile, indipendente da rigide quantificazioni statistiche, stretta- mente correlato alle caratteristiche del caso concreto sulla base di un ragiona- mento probatorio non incerto. In sostanza, ciò che si impone di verificare nel giudizio controfattuale è l'ele- vata credibilità logica o l'evidenza del probabile dell'efficacia salvifica della con- dotta alternativa corretta con l'obiettivo di raggiungere una certezza processuale che sia frutto dell'elaborazione, da parte del giudice, delle evidenze disponibili (Sez. 4, n.16843 del 24/02/2021, Suarez, Rv. 281074; Sez. 4, n. 298!39 del 05/04/2013, De Florentis, Rv. 257073; Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, Meloni, Rv. 256338). 21 Diversamente da quanto pare opinare la Corte salernitana il rapporto di cau- salità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, ela- borato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle parti- colarità del caso concreto (Sez. 4, n. 26491 del 11/5/2016, Ceglie, Rv. 267734 ove, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la deci- sione che aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omis- siva dell'anestesista, consistita nel mancato monitoraggio dei tracciati ECG della paziente nel corso di un intervento chirurgico e nel non tempestivo rilevamento delle complicanze cardiache insorte per asistolia, ed i gravi danni cerebrali procu- rati alla stessa in conseguenza del ritardo con cui era stato eseguito il massaggio cardiaco).
4. Tutti i ricorsi lamentano, fondatamente, che non siano stati adeguatamente scandagliati il tema della polmonite ab ingestis, della natura salvifica di un più sollecito trasferimento della paziente in chirurgia e dell'esistenza di linee guida che imponessero l'opzione chirurgica. Gli odierni ricorrenti, in appello, avevano contestato la sussistenza del nesso di causalità sull'assunto la GI sarebbe verosimilmente morta lo stesso anche se fosse stata sottoposta in data prossima al suo ricovero in rianimazione del 30 settembre 2010 ad intervento chirurgico toracico presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli perché la stessa in quel momento aveva già contratto una polmonite ab ingestis (e non una polmonite cagionata da una precedente mediastinite come ritenuto dai periti del tribunale e dal consulente tecnico del PM) dovuta ai succhi gastrici entrati in trachea a seguito dell'episodio di vomito che la stessa ha avuto poco prima di essere trasferita alle 2 di notte del 30 settembre 2010 nel reparto di rianimazione. Avevano altresì sostenuto, in via subordinata, l'assenza di colpa in quanto la scelta della c.d. terapia conservativa (in luogo di quella chirurgica) non sarebbe stata sbagliata, in quanto prevista dalla lettura scientifica dell'epoca per casi ana- loghi a quello in esame (letteratura scientifica indicata dal consulente di parte dei medici rianimatori dottore Vairo nella sua consulenza di parte) e comunque perché i rianimatori scegliendo di curare la GI con la terapia conservativa al più avrebbero agito per colpa lieve e quindi con un elemento soggettivo penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 158/12 convertito con la legge n. 189 del 2012 (norma abrogata ad opera della legge n. 24 dell'8 marzo del 2017 22 che ha introdotto il meno favorevole art. 590-sexies cod. pen. che però, secondo il principio di diritto enunciato da S.U. n. 8778/2018, è comunque astrattamente applicabile al caso in esame avvenuto il 10 ottobre 2010 in quanto norma più favorevole sia rispetto a quella in vigore al momento del fatto, sia rispetto a quella attualmente in vigore). In realtà, l'errore metodologico della Corte territoriale di non avere scanda- gliato più approfonditamente i temi che le erano stati sottoposti, pur in presenza di un processo con parti civili, appare chiaramente frutto della ritenuta immediata applicabilità, a fronte della constatata prescrizione del reato e dell'assenza di evi- denza dell'innocenza degli imputati che non hanno rinunciato alla prescrizione, della regola civilistica del "più probabile che non". I giudici salernitani, in altri termini, hanno disatteso quanto indicato dalle ri- cordate S.U. Tettamanti, ritenendo che in tal senso portasse la immediata appli- cazione del dictum di Corte cost. n. 182/2021 (cfr. pag. 12 della sentenza impu- gnata). L'errore metodologico è palese ove, in sentenza, si legge: «considerato in diritto che nel caso in esame, alla luce della sentenza n. 182/2021 della Corte costituzionale (che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 578 cod. proc. pen. in quanto, a differenza dell'art. 578 bis cod. proc. pen., non impone, nem- meno incidenter tantum, al giudice penale l'accertamento della penale responsa- bilità dell'imputato per un reato oramai estinto per prescrizione ma impone l'ac- certamento dell'illecito civile con le relative conseguenze, ad esempio, in termini di nesso di causalità fra condotta e evento che va valutata secondo le regole civi- listiche e non secondo quelle penalistiche) sull'art. 578 cod. proc. pen. (applicabile nel caso in esame in quanto il reato si è estinto per prescrizione dopo la sentenza di condanna penale e civile di primo grado). Il nesso di causalità fra condotta e evento che la scrivente Corte di appello deve accertare non è quello penalistico di cui alla sentenza della Cassazione a sezioni unite penali FR n. 30328/02 (che deve legare la condotta all'evento in base il criterio dell'alto grado di probabilità logica) ma quello civilistico ( che invece lega la condotta all'evento secondo il di- verso criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" di cui alla sentenza della Cassazione a sezioni unite civile n. 576/08), dagli atti emerge che la povera signora GI LD il 10-10-10 è morta alle ore 23,00 a causa di una ARDS (che è una sindrome che si caratterizza per una grave insufficienza respiratoria) determinatasi il 7-10-10 a causa sia di una polmonite ab ingestis (che si è determinata causa del fatto che la GI, essendo stata stubata e svegliata dopo l'intervento chirurgico ortopedico del pomeriggio del 29-9-10, ha avuto un episodio di vomito prima del ricovero nel reparto di rianimazione delle ore 2,00 di notte del 30-9-10 che, a causa della fistola tracheo-escfagea - che quindi faceva 23 comunicare i due tubi che aveva la GI dopo l'intervento chirurgico e che era molto grande - segnatamente lunga 4,5 centimetri e larga 2 centimetri come risulta con evidenza e certezza dalle fotografie della trachea allegate dal consu- lente tecnico del Pm dott. Maiese alla consulenza del 21-2-11 e alla pagina 8 di quella integrativa del 3-1-12 e quindi non lunga 2 centimetri e larga i centimetro come riferito, evidentemente per errore, dall'anatomopatologo Verrioli nella nota a sua firma del 5-11-10 allegata alla consulenza del 21-2-11 del dottor Maiese - ha determinato l'ingresso di succhi gastrici nella trachea, nei bronchi e quindi nei polmoni), sia e soprattutto di una polmonite che è stata determinata per conti- guità dall'infiammazione del mediastino (c.d mediastinite che è stata determinata dal fatto che a causa della fistola tracheo-esofagea che aveva la GI dopo l'intervento chirurgico è entrata aria nel mediastino che si è infiammato e che è continuata ad entrare, anche se in misura minore, anche durante il ricovero nel reparto di rianimazione in cui la GI era stata nuovamente intubata e sedata e nel corso del quale le sue condizioni sono continuamente peggiorate con febbre alta - anche a 40 - ) che poteva essere evitata, con probabilità di salvezza della GI di almeno il 60 %, se i rianimatori avessero trasferito dall'i-10-10 in poi (cosa che potevano fare in quanto nel corso della giornata del 30-9-10 avevano stabilizzato la GI che avevano ricevuto in reparto la notte alle ore 2,00 del 30-9-10) in un centro specializzato di chirurgia toracica per far chiudere la fistola tracheo-esofagea ( con intervento chirurgico o anche solo con intervento endosco- pico secondo le valutazioni che avrebbero fatto i chirurghi toracici)». In presenza di un processo con le parti civili, invece, va ribadito, gli imputati avevano diritto a che fosse valutata se la prova di penale responsabilità fosse contraddittoria o insufficiente secondo i criteri dettati da Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 02 e quindi che il nesso di causalità fra condotta e evento fosse vagliato con il criterio penalistico chiarito da Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, FR, Rv. 222139 - 01 secondo cui nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può rite- nersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sa- rebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'e- vento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Senza trascurare che le stesse S.U. FR hanno chiarito che, in tema di reato colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incer- tezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione 24 dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tet- tamanti, Rv. 244273 - 01). E che costituisce ius receptum che, in tema di colpa medica, il nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e il decesso di un paziente deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato su leggi scientifiche, anche su un giudi- zio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. 4, n. 16843 del 24/02/2021, Suarez, Rv. 281074 01) e che in tema di responsabilità medica per omissione, il giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, che deve sorreggere l'accertamento del nesso cau- sale secondo il canone dell'alta probabilità logica, deve essere compiutamente ar- gomentato e fondato non sulla mera sommatoria dei dati indiziari emersi rispetto al dato statistico, bensì su un attento scrutinio di tali dati, singolarmente e nel loro complesso, eventualmente effettuato avvalendosi del parere degli esperti, che of- fra una ragionevole e convincente spiegazione in ordine alla concreta attitudine dei predetti dati ad incidere sul coefficiente probabilistico e statistico, sì da rendere elevato il giudizio di credibilità razionale che l'evento non si sarebbe verificato ove adottato l'intervento omesso (Sez. 4, n. 30229 del 11/05/2021, Casula, Rv. 282378 - 01 5. In ogni caso, anche a prescindere dalla regola di giudizio operata, la Corte territoriale non ha operato una corretta e compiuta valutazione della prova scien- tifica Va ricordato, in proposito, che costituisce ius receptum di questa Corte il prin- cipio che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussi- stenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudicante ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motiva- zione accurata ed approfondita il che non pare essere avvenuto nel caso che ci occupa delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effet- tuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accerta- mento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 25 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382). La sentenza impugnata presenta, effettivamente, le lacune motivazionali evi- denziate nei ricorsi sia sotto il profilo della mancata risposta alle censure difensive sia in relazione all'omessa analisi delle contraddizioni ernerse tra le dichiarazioni di vari periti e/o dei vari consulenti tecnici nonché gli esami dei loro elaborati (pur dovendosi riscontrare alcuni parziali difetti di autosufficienza dei ricorsi). - valu-In particolare, laddove: a. non è stato motivato in maniera congrua tando se tali problematiche emergevano anche dai dati di laboratorio, strumentali, autoptici ed anatomo-patologici che sia stato il danno mediastinico a determi- - nare l'ARDS (grave insufficienza respiratoria), tenuto conto che effettivamente il prof. SE ha affermato che pneumomediastino non sfocia necessariamente in mediastinite e che la polmonite ab ingestis da vomito può costituire una causa esclusiva dell'ARDS; b. non è stato adeguatamente dato conto dell'effettiva dove- rosità dell'anticipazione dell'esame fibroscopico e dell'incidenza causale della sua omissione non sono state sufficientemente valutate;
c. non risulta adeguatamente affrontato il tema dell'effettiva entità della lesione tracheale, che non può ritenersi acclarata con certezza con conseguenti dubbi circa la terapia da praticare;
d. non è stata vagliata in modo approfondito la possibilità di praticare la terapia conser- vativa (intubazione e somministrazione di medicinali antinfiammatori) in luogo della chiusura chirurgica della fistola, cura alternativa emergente da uno studio depositato dal dr. Vairo, c.t. di difesa;
e. non è stato stabilito con certezza se il trasferimento della GI in un reparto di chirurgia toracica avrebbe potuto produrre un effetto salvifico della GI (vedi le dichiarazioni del c.t. dr. Maiese).
6. Conclusivamente, come si anticipava al §1 la sentenza deve essere annul- lata con rinvio. L'illegittima negazione del giudizio di appello «a cognizione piena» che è stata operata da parte della sentenza impugnata non può che comportare l'annulla- mento della stessa con rinvio al giudice penale, avendo in primis gli imputati inte- resse a ottenere il proscioglimento nel merito (Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, Rv. 282815 - 01; Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380 01). In proposito va ribadito come già fatto dalle sopra ricordate sentenze Sez. 4 nn. 14893/2024 e 14894/2024 - che è estraneo al terna in esame il caso, esa- minato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sciortino del 2013 (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087-01), nel quale la sentenza di appello che aveva dichiarato 26 l'intervenuta prescrizione del reato era stata impugnata dall'imputato per omessa motivazione in ordine alla responsabilità ai fini delle statuizioni civili;
secondo quanto si legge nella motivazione di tale sentenza (vedasi, in particolare § 8, pag. 10 con particolare riferimento alla distinzione tra i casi nei quali l'imputato si dolga della statuizione sui capi penali dai casi nei quali tale statuizione non sia stata censurata), il tema affrontato era l'individuazione del giudice del rinvio in caso di vizi della motivazione sulla responsabilità civile in presenza di declaratoria di pre- scrizione del reato e non il diverso tema che è quello che ci occupa · dell'im- - pugnazione della declaratoria di prescrizione. Del resto, se lo step decisionale omesso è quello attinente alla valutazione ai fini dell'assoluzione dell'eventuale insufficienza o contraddittorietà della prova di penale responsabilità, da operarsi con la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" la sede del rinvio non può che essere quella penale. Pertanto, il giudice penale del rinvio, pur a fronte di un reato ormai prescritto, ma in presenza delle parti civili e pur a fronte di imputati che non hanno rinunciato alla prescrizione, dovrà, in primis, valutare se, in ossequio al dictum di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01 la cui validità è stata ribadita da S.U. PI del 2024 debba operare un proscioglimento degli imputati, cui dovrà pervenire anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova. Tale verifica dovrà avvenire utilizzando la regola di giudizio penalistica dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Se l'esito di tale verifica dovesse risultare favorevole per gli imputati il giudice non potrà che pronunciare una sentenza di assoluzione, con il conseguente venir meno delle statuizioni civili. Qualora, invece, non sussistano le condizioni per il proscioglimento degli im- putati, il giudice del rinvio, stavolta utilizzando la regola di giudizio prettamente civilistica del "più probabile che non", passerà a verificare la fondatezza delle pre- tese risarcitorie degli imputati. Va, dunque, ribadito il seguente principio: "Nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, deve valutare se possa essere operata una pronuncia assolutoria nel merito, con il conseguente venire meno delle statuizioni civili, an- che a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giu- dizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio. E solo qualora ri- tenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, si pronuncerà sulle statuizioni civili secondo la regola processual- civilistica del più probabile che non". 27
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 26/06/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FR MA CI CE ZE DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 18 LUG. 2025 Il Funzionanti Giudiziario" D NF ZZ 28