Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Mastropaolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del Decreto Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dal Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle -OMISSIS-, notificato il 22.12.2021, con il quale si dispone la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa all'assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS- la seguente motivazione: “ ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio e del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati…OMISSIS ” nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché ad ogni eventuale ulteriore provvedimento non altrimenti noto o conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LE IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 22 dicembre 2021 veniva notificato, a mani del ricorrente, il provvedimento emesso dal Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e -OMISSIS-, con il quale si disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa al ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, con la seguente motivazione: “ ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati … ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 21 febbraio 2022 e depositato in data 21 marzo 2022) il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2021 e il riconoscimento del diritto alla percezione di tutte le retribuzioni maturate dalla data di sospensione (22.12.2021).
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto decreto per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 44/2021 – Carenza di potere – Nullità del provvedimento di sospensione per carenza di potere del soggetto firmatario ”;
II. “ Violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione in relazione all’art. 4-ter, comma 2 e 3, del D.L. 44/21 ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 14 aprile 2022, n. -OMISSIS-, non appellata.
Il ricorrente non ha spiegato difese successive, mentre il Ministero dell’Interno ha depositato una memoria in data 23 dicembre 2025.
3. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato risulta solo formalmente adottato dal dirigente del reparto di appartenenza del ricorrente, dott. -OMISSIS-, ma materialmente firmato, in formato digitale, da -OMISSIS-, il quale non risulta essere, ai sensi dell’art. 4-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 44/21, il “ responsabile della struttura ” in cui presta servizio il ricorrente e pertanto soggetto titolato ad emettere il provvedimento di sospensione de quo . Ferma ed impregiudicata l’eccepita carenza di potere del provvedimento impugnato, l’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, anche se pone a carico dei dirigenti l’onere di accertare l’inadempimento vaccinale, non conferisce loro il potere di incidere sullo status giuridico di altri dipendenti, tramite la loro sospensione, essendo detta materia riservata dalla legge ad organi collegiali, precostituiti secondo il sistema disciplinato dal combinato disposto di cui agli articoli 16 e 21 del D.P.R. n. 737/1981.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Il ricorrente non ha fornito la prova in ordine alla carenza di potere del dirigente che ha sottoscritto il provvedimento gravato, il quale è stato certamente adottato dal Compartimento della Polizia ferroviaria del Piemonte e della -OMISSIS-.
La figura del “ responsabile della struttura ” individuata dalla norma, come soggetto legittimato a verificare l’adempimento e ad adottare il provvedimento di sospensione, non confligge con le disposizioni del D.P.R. n. 737 del 1981, le quali regolano esclusivamente il procedimento disciplinare, del tutto distinto dalla fattispecie in esame.
Quanto al potere di incidere sullo status giuridico di altri dipendenti, va detto che si tratta di conseguenza direttamente disciplinata e disposta dalla legge, per effetto dell’accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale, in virtù dell’art. 4-ter, comma 3, del citato D.L. n. 44 del 2021 che dispone che “ l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 2, del D.L. 44/2021, in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che: “ la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis ”. Inoltre, ad avviso del ricorrente, le disposizioni in esame si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza laddove non contemplano per il lavoratore appartenente alle forze di sicurezza la sua ricollocazione in mansione differente, anche di natura inferiore, che non preveda contatto con il pubblico.
Le predette censure non sono suscettibili di favorevole valutazione.
La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023, ha espressamente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’obbligo vaccinale, sottolineando come il legislatore abbia operato un bilanciamento ragionevole tra il diritto all’autodeterminazione del singolo e l’esigenza di tutela della salute pubblica, specialmente in contesti lavorativi ad alto rischio di contagio.
In particolare, è stato affermato che la temporanea sospensione dal servizio senza corresponsione della retribuzione, in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale, non integra una violazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, poiché discende da una scelta libera e consapevole del lavoratore, la quale determina una sopravvenuta impossibilità temporanea di svolgere la prestazione lavorativa in sicurezza.
Quanto al mancato ricollocamento, la Corte costituzionale con la sentenza n. 15/2023 ha precisato che “ La scelta operata di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. (…) Alla scelta del legislatore non è stata verosimilmente estranea neppure la considerazione che l’obbligo di ripescaggio costituisce per il datore di lavoro un significativo fattore di rigidità organizzativa … ”.
La disciplina normativa ha escluso l’opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa.
La sentenza della Corte costituzionale ha pertanto ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse.
5. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida nella misura di euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
LE IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IA | OS RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.