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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2483/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in CORSO GAETANO C.F._1
D'AGATA n. 47, AVOLA, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA CALDARELLA (c.f. ), che la rappresenta e C.F._2 difende per procura in atti ricorrente
contro
, c.f. , con sede in Noto alla Via F. CP_1 P.IVA_1
Maiore n. 44, in persona del rappresentante legale pro tempore
convenuta contumace __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli
1 effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 10 ottobre 2022, ha esposto: Parte_1
• di aver lavorato presso la residenza per anziani sita a Noto in Contr via F. Maiore 44 dapprima alle dipendenze della unipersonale e successivamente, dal Controparte_2 mese di luglio 2021, alle dipendenze della convenuta CP_1
;
[...]
• di aver stipulato il relativo contratto di lavoro soltanto il 07/09/2021 fino al 30/04/2021, con qualifica di impiegata, livello C1, settore servizi assistenziali e con orario part-time; di non aver mai ricevuto copia del proprio contratto;
• di essersi occupata, pur essendo inquadrata come addetta alla reception, della gestione dell'intera struttura con orario full time;
di aver coordinato i turni di lavoro degli altri dipendenti, gestito l'orario visite dei parenti degli anziani residenti in struttura e di essersi occupata degli ordinativi dei farmaci e dell'assistenza ai degenti in caso di bisogno;
di aver svolto un ruolo essenziale all'interno della RSA per cui la presenza della era garantita per un totale di 7 ore al giorno, svolti in Pt_1 turni a giorni alterni dalle 7 del mattino sino alle 14 e dalle 14 alle 21, con un giorno di riposo a scelta fra il sabato e la domenica;
• che la ricorrente poteva usufruire del giorno di riposo a condizione di “recuperare” lo stesso lavorando in maniera continuativa per 10 ore il giorno prima;
di aver percepito uno stipendio mensile irrisorio di € 307,60;
• di aver rassegnato a maggio del 2022 le dimissioni e di aver ricevuto uno stipendio di € 663,25 comprensivo di t.f.r.;
• di non aver ricevuto le differenze retributive per le ore effettivamente lavorate, i ratei della tredicesima mensilità e le ferie non godute;
• di aver inviato nel giugno 2022 una diffida per ottenere le differenze retributive dovute;
• che la resistente rispondeva con PEC contestando il diritto e dichiarandosi disponibile a un chiarimento, cui seguiva
2 riscontro con nota del 30.06.2022 in cui la ricorrente manifestava apertura a una soluzione transattiva ma la CP_1 non ha dato seguito a tale disponibilità.
[...] ha chiesto accertarsi il rapporto di lavoro Parte_1 descritto in ricorso e condannarsi la al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della somma complessiva di € 13.050,88, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. La società convenuta non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata. Ciò posto, si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (Trib. Roma, sez. lav., 16/07/2019, n. 7118, in Redazione Giuffrè 2019); l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato deve essere dimostrata da parte del lavoratore secondo i principi generali sanciti dall'art. 2697 c. c. sull'onere della prova (Trib. Roma, sez. lav., 11/04/2019, n. 3677, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Bari, sez. lav., 11/04/2019, n. 1678, in Redazione Giuffrè 2019); in tema di contenzioso di lavoro, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto (Trib. Bari, sez. lav., 26/03/2019, n. 1403, in Redazione Giuffrè 2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione (Trib. Lecce, sez. lav., 30/05/2018, n. 1874, in Redazione Giuffrè 2019). Per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - presupposto indispensabile per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, occorreva infatti la prova rigorosa che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita in regime di subordinazione, ovvero in stato di pieno assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite
- potere che si estrinseca in specifici ordini e non in semplici direttive, che sono compatibili con il lavoro autonomo, oltre che nell'esercizio di una
3 costante attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa (Trib. Roma, sez. lav., 20/02/2019, n. 1663, in Redazione Giuffrè 2019). Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso (Trib. Genova, 03/03/2009, n. 69, in Guida al diritto 2009, 20, 89). Sono, poi, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Trib. Velletri, sez. lav., 15/10/2020, n. 1057, in Redazione Giuffrè 2020); in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso (Trib. Prato, sez. lav., 04/09/2020, n. 73, in Redazione Giuffrè 2020); incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. (Trib. Sassari, sez. lav., 27/08/2020, n. 215, in Redazione Giuffrè 2020). In relazione alle ferie non godute si rileva che, in materia di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad
4 incorrere, così, nella “mora del creditore” (Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n. 85). E' stata espletata istruttoria orale. L'espletata istruttoria ha confermato la ricostruzione del fatto come in ricorso;
ciò è dato desumere dalle testimonianze raccolte, nonché dalla circostanza che nessuno per la società convenuta si è presentato a rendere il dedotto interrogatorio formale – e senza giustificato motivo - nonostante gli sia stata regolarmente notificata l'ordinanza ammissiva dello stesso (cfr. Cass. 22.07.2005 n. 15389: la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. : in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge né per vizio di motivazione). La teste , sentita in data 9 maggio 2024, ha Testimone_1 dichiarato: di essere a conoscenza dei fatti in quanto , Controparte_3 madre della teste , era ricoverata dal maggio 2021 presso la casa di Tes_1 riposo Sollievo di Padre Pio in Noto ed è deceduta in data 29.09.2021; di aver trovato, recandosi presso la struttura , a volte Controparte_2 la intenta ad accudire gli ospiti ed altre volte altre operatrici al Pt_1 posto della di essere andata a trovare la madre ricoverata ogni Pt_1 giorno e di aver trovato sul posto di lavoro la ricorrente mediamente per tre o quattro volte alla settimana;
di essersi rapportata, per ricevere informazioni sullo stato di salute della madre ricoverata e sull'orario di visita, sia con la che con altre persone, principalmente con il Pt_1
titolare della struttura e con le altre operatrici. CP_1
, sentita in data 9 maggio 2024, ha dichiarato: di svolgere Persona_1 la professione di ausiliaria presso l'Ospedale Di Maria di Avola;
di non essere in realtà mai andata presso la struttura di riposo Sollievo di CP_2
in Noto quando vi lavorava la ma di aver intravisto passando
[...] Pt_1 ogni tanto la ricorrente accompagnare i parenti degli ospiti alla porta;
di
5 conoscere comunque la struttura della resistente per avervi lavorato insieme alla ricorrente quando era proprietario;
che la ha riferito Pt_2 Pt_1 alla teste che la ricorrente si occupava di coordinare i turni di lavoro e Per_1 degli ordinativi dei farmaci;
che, relativamente al periodo in cui la teste e la hanno lavorato assieme presso la struttura quando era Per_1 Pt_1 proprietario il , a turno, e la ricorrente coordinavano i Pt_2 Persona_1 turni di lavoro e si occupavano anche degli ordinativi dei farmaci. Si rileva che la testimonianza “de relato actoris” ha un valore probatorio attenuato ma comunque costituisce un elemento di cui il giudice può valersi ai fini della decisione, in concorso con le altre risultanze di causa;
in sostanza tali deposizioni sono prive di valore probatorio autonomo, isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano rafforzare il convincimento del giudice, se valutate unitamente ad altre emergenze processuali (Trib. Napoli sez. IV, 21/09/2023, n.8591). Nel caso in esame, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, può ritenersi fondato il ricorso proposto da Parte_1
In particolare, le dichiarazioni rese dalle testimoni
[...]
e risultano coerenti e convergenti nel delineare un Tes_1 Persona_1 quadro lavorativo ben diverso da quello formalmente riconosciuto alla ricorrente.
ha riferito di aver trovato frequentemente la Tes_1 Pt_1 all'interno della struttura “ ” intenta ad accudire gli Controparte_2 ospiti e di aver avuto con lei regolari rapporti informativi sullo stato di salute della madre ricoverata;
la teste ha inoltre precisato che la presenza della ricorrente era costante, mediamente tre o quattro volte alla settimana, confermando così una continuità lavorativa non compatibile con un impiego part-time.
, pur non avendo frequentato la struttura nel periodo oggetto del Per_1 ricorso, ha confermato che la le aveva riferito di occuparsi del Pt_1 coordinamento dei turni e degli ordinativi dei farmaci, attività che la stessa aveva svolto insieme alla ricorrente in un periodo precedente, quando Per_1 la struttura era gestita da altro titolare;
tali dichiarazioni, sebbene indirette, corroborano il ruolo operativo e gestionale svolto dalla ricorrente. A ciò si aggiunge la contumacia della società resistente, che non ha ritenuto di comparire né di rendere l'interrogatorio formale cui era stata ritualmente convocata all'udienza del 9 maggio 2024 avente ad oggetto i capitoli di prova di cui al ricorso, da valutarsi – come detto - con il metro e
6 secondo quanto disposto dall'art. 232 c.p.c. alla luce delle altre risultanze istruttorie assunte. La documentazione prodotta, tra cui gli estratti conto e le buste paga, evidenzia una retribuzione mensile pari a € 307,60, del tutto sproporzionata rispetto alle ore effettivamente lavorate (circa 45 settimanali) con una tariffa oraria di € 1,71, in violazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099 e 2126 c.c. In ordine al quantum, i conteggi allegati al ricorso, basati sull'effettivo monte ore lavorato e sulla corretta applicazione della contrattazione collettiva di settore, quantificano le differenze retributive spettanti in € 13.050,88, comprensive di ore effettivamente lavorate non retribuite, ratei di tredicesima mensilità, ferie non godute e trattamento di fine rapporto. In assenza di contestazioni specifiche e considerata la precisione tecnica del calcolo effettuato da un professionista abilitato, tale somma appare congrua e giustificata e non emergono elementi per discostarsi, per le singole voci che qui interessano, dai conteggi come formulati dalla ricorrente. In applicazione di tali principi devono ritenersi fondate le domande proposte da Parte_1
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2483/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna la società al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 13.050,88, Parte_1 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna la società convenuta al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate nella somma di € Parte_1
4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 31/10/2025 Il Giudice
7 dott. Luca Gurrieri
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