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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8005 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 25733/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP, Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 25733/2019 R.G.
Avente ad oggetto: vendita di cose immobili.
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites per notaio del 11.11.2013. repertorio n. 55842 Persona_1
raccolta n. 14987, dagli Avv.ti Fabio Maria Ferrari (c.f.
[...]
) e Giovan Battista Luca Capuano (c.f. C.F._1 [...]
) C.F._2
Attore
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_2 legale rappresentante p.t. Dott. con sede Controparte_3
legale in al Viale degli Oleandri n. 9, Pt_1
E Controparte_4
(già Controparte_5 Controparte_6
(P.IVA ) in persona degli Amministratori e
[...] P.IVA_3
legali rappresentanti p.t., Dott. e dott. Controparte_7
, con sede legale in alla Via Santa Controparte_8 Pt_1
Lucia n.15, rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Generoso M. T. Iodice (c.f. C.F._3
), e Guido Maria Framondi (c.f.
[...] C.F._4
), elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo
[...]
in al Corso Vittorio Emanuele n. 42 Pt_1
Convenute
NONCHÈ il Notaio Dott. (c.f. , Persona_2 CodiceFiscale_5
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti CO
RO (c.f. ) e AU LI (c.f. CodiceFiscale_6
), ed elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_7
loro studio in Roma al Viale Regina Margherita n. 278
Convenuto
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/10/2024
- 2 -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03.09.2019, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio per l'udienza del Parte_1
07/02/2020 la società e la Controparte_1 [...]
nonché il Notaio Dott. per sentir Controparte_6 Persona_2 emettere, nei confronti degli stessi, i seguenti provvedimenti:
“
1. Accertarsi e dichiararsi che, per effetto delle statuizioni di condanna all'arretramento dei fabbricati A e B del complesso edilizio denominato Melito II, con ingresso da viale Cesare n.118 e 126, ai fini del rispetto delle distanze legali dal frontistante opificio di proprietà di statuizioni emergenti Parte_2 dalla sentenza del Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, n. 2169, depositata il 21.7.10 e dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, sez. terza bis, n. 2070, depositata il 8.5.2018, si è realizzata una evizione totale o, in subordine, parziale, del diritto di proprietà relativo ai beni immobili acquistati dal Parte_1 con atti di compravendita rogati per notaio
[...] Persona_2 del 8.8.2001 e del 11.3.2003.
2. Per l'effetto, dichiararsi tenuti i convenuti
[...]
in solido, e Controparte_1 Controparte_5 per quanto di ragione, a tenere indenne ed a manlevare Esso attore di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione delle sentenze Trib. Napoli n.2169/10 e Corte di appello Napoli n.2070/18, con tutti i conseguenti effetti di legge;
condannandosi gli stessi in solido, eventualmente con condanna generica, se tale danno non potesse essere accertato e precisato in corso di causa, le convenute Società a corrispondere il risarcimento del danno per equivalente (ivi compreso l'ammontare del risarcimento dei danni comminato in solido con la sentenza Trib. Napoli n.2169/10, con eventuale condanna alla restituzione
- 3 - di tale somma, se pagata nelle more del giudizio), all'eventuale riduzione del prezzo pagato commisurato all'evizione subita (in caso di evizione parziale), nonché alla restituzione del prezzo dell'acquisto, delle spese sostenute ed ai pagamenti fatti per il contratto, delle spese rimborsate e rimborsande in favore di (nel caso di evizione totale), con relativi Parte_2 accessori di legge.
3. In via subordinata, dichiararsi la risoluzione dei due contratti di compravendita del 8.8.2001 e del 11.3.2003, per rogiti del Notaio dr. di cui in premessa, con conseguente Persona_2 condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, eventualmente con condanna generica.
4. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale del dr.
con riferimento all'attività professionale da egli Persona_2 prestata in relazione alla stipula del contratto rogato tra
, e Controparte_5 Controparte_1 in data 13.3.2003, e per l'effetto Parte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa;
o, in ogni caso, pronunciarsi nei riguardi dello stesso, condanna generica.
5. Accertarsi e dichiararsi, inoltre, obbligo delle Società alienanti
Controparte_9 di tenere indenne il dalle conseguenze
[...] Parte_1 pregiudizievoli di un'eventuale esecuzione forzata avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà di Esso attore, individuata nel N.C.E.U. dì Melito di Napoli, folio 3, particella 1202, subalterno 28.
6. Condannarsi, infine, le controparti alla rifusione di spese ed onorari in favore di esso attore.”
Premetteva la parte attrice in atto che:
- 4 - - negli anni 2001 e 2003 il acquistava dalle Parte_1 società convenute e Controparte_1 Controparte_6 diverse unità immobiliari nel complesso edilizio “Melito
[...]
Due” a Melito di Napoli;
- nell'atto di compravendita le società alienanti dichiaravano la libertà da pesi ed oneri nonché la conformità edilizia degli immobili;
- nel 2002, la società Play Line S.r.l., proprietaria di un opificio confinante, citava in giudizio il e le venditrici, Parte_1 sostenendo che gli edifici A e B del complesso erano stati costruiti a distanza inferiore a quella legale prevista dall'art. 862 c.c. e del P.R.G. di Melito;
- il succiato giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli con cui veniva accertata la violazione e condannate il e le società venditrici all'arretramento dei Parte_1 fabbricati A e B fino a 15 metri rispetto alla proiezione in altezza del muro frontistante dal manufatto di proprietà della Play Line, nonché al risarcimento dei danni in solido;
- sottoposta quest'ultima a gravame, la sentenza veniva confermata dalla Corte D'Appello di Napoli e, dunque, dichiarata la violazione e ordinato l'arretramento completo dei fabbricati, respingendosi l'appello incidentale proposto dal avente ad Parte_1 oggetto la manleva da parte delle venditrici;
- pertanto, il ritenendosi evitto citava gli odierni Pt_1 convenuti e chiedeva in diritto: la garanzia per l'evizione e, nello specifico, di accertare che, a causa delle sentenze, si era verificata una evizione totale o parziale, e, dunque, condannare le società venditrici a manlevare il da ogni danno;
in subordine, Pt_1 chiedeva la risoluzione dei contratti di compravendita del 2001 e del 2003; altresì, riteneva responsabile il Notaio Dott. Persona_2
- 5 - di inadempimento professionale per non aver fatto presente al Comune i rischi legati alle trascrizioni pregiudizievoli e ai contenziosi in corso;
infine, chiedeva che le società venditrici lo lasciassero indenne anche da eventuali esecuzioni forzate su altri immobili.
Si costituiva in giudizio, in data 05.02.2020, il Notaio Dott. Per_2 per il tramite dei suoi procuratori ad litem Avv.ti CO
[...]
RO e AU LI, il quale eccepiva:
- in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento, in quanto, la compravendita risaliva al 2003, mentre l'atto introduttivo il giudizio era del 2019, dunque, ben oltre il termine decennale di prescrizione, precisando che il termine decorreva dalla stipula dell'atto e non dalla scoperta del danno;
- riferiva di aver eseguito in maniera corretta la propria prestazione professionale effettuando le visure ipotecarie e catastali, riportando fedelmente le dichiarazioni delle parti, evidenziando nell'atto la trascrizione pregiudizievole relativa al subalterno 28, ricevendo ed allegando la fideiussione a garanzia del per Euro Pt_1
2.600.000,00;
- altresì, osservava che il dovere di consiglio non si estendeva a rischi futuri o valutazioni economiche, pertanto, riferiva che il era perfettamente consapevole della situazione Parte_1 giuridica e aveva già partecipato ai giudizi pendenti, in quanto, l'operazione era stata predisposta dallo stesso comune con bando di gara e supporto dell'ufficio legale;
- il convenuto eccepiva la mancanza di danno attuale, sebbene, il non aveva fornito prova di un danno certo ed attuale, Pt_1 mancando, altresì, il nesso causale tra l'operato del convenuto e il danno, per cui la domanda appariva generica e priva di prova concreta;
- 6 - - infine, chiedeva la condanna del per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. per pretestuosità ed infondatezza della domanda.
Pertanto, il convenuto professionista chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto da parte dell'attore nei confronti del Notaio dott. Persona_2
- In via principale, respingere ogni domanda proposta nei confronti del Notaio Dott. in quanto infondata in Persona_2 fatto e in diritto e comunque non provata, per quanto esposto nella superiore narrativa;
- in via subordinata e con salvezza di gravame, limitare il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.”.
Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Si costituivano in giudizio, in data 06.02.2020, le società e per il Controparte_1 Controparte_5 tramite dei propri procuratori ad litem Avv.ti Generoso M.T. Iodice e Guido Maria Framondi, eccependo quanto segue:
- sollevavano l'eccezione di giudicato in quanto il aveva Pt_1 già proposto domanda riconvenzionale di garanzia nel giudizio conclusosi con sente n. 8433/2010, confermata, altresì, in appello, per cui la domanda era coperta da giudicato e non poteva essere riproposta;
- rilevavano la prescrizione dell'azione del in quanto i Pt_1 fatti risultavano noti da anni ed il termine ordinario era decorso;
- 7 - - osservavano che l'istante era a conoscenza del vizio in quanto già parte del giudizio promosso dalla Play Line nel 2002, ebbene, prima del secondo atto di compravendita datato 2003 e, dunque, il avrebbe acquistato consapevolmente gli immobili Pt_1 potenzialmente soggetti a condanna giudiziale;
- riferivano che non si trattasse di evizione ex art. 1484 c.c., ma di onere non occulto ex art. 1489 c.c., difatti, la violazione delle distanze legali era accertabile con semplici misurazioni, quindi, non occulta;
- altresì, il risultava garantito da fideiussione per Euro Pt_1
2.600.000,00 ma non aveva provato di averla escussa;
- infine, le società convenute proponevano domanda riconvenzionale con cui chiedevano di accertare che avevano pagato interamente alla società Play Line l'importo di Euro 127.852,12 e di condannare il a rimborsare una somma Pt_1 totale di Euro 42.617,20 alle stesse in via di regresso ex art. 1299 c.c.
Pertanto, le convenute società chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
“• in via preliminare, accertare e dichiarare che il rapporto dedotto nel presente giudizio è il medesimo di quello conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8433/10 del 21 luglio 2010, confermata con sentenza n. 2070/2018 del 8 maggio 2018 dalla Corte d'Appello di Napoli e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di giudicato, rigettare le avverse domande;
• ancora in via preliminare, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c., autorizzare la e la Controparte_1
a chiamare in causa la Controparte_5 [...]
in persona del Curatore in carica, Controparte_10 CP_11
Dott. , con studio in Napoli (NA) al Controparte_12
- 8 - Corso Arnaldo Lucci, 96, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differire l'udienza di comparizione fissata dall'attrice per il giorno 27 febbraio 2020, ad altra udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
• in via principale, in accoglimento di quanto innanzi esposto, accertare e dichiarare che alcuna evizione, neanche parziale, ha subito il attore non avendo quest'ultimo subito la perdita Pt_1 della res alienata e, per l'effetto, rigettare ognuna e tutte le avverse domande siccome inammissibili, improponibili nonché manifestamente infondate sia in fatto che in diritto;
• in subordine, accertare che in relazione all'atto di compravendita del 11 marzo 2003, avente ad oggetto i fabbricati
“A” e “B”, il Comune attore, in quanto parte del giudizio innanzi all'Intestato Tribunale conclusosi con sentenza n. 8433/10, conosceva lo stato di fatto e di diritto degli immobili compravenduti e, conseguentemente, dichiarare l'inoperatività della “garanzia” di cui all'art. 1489 c.c.;
• in via riconvenzionale, accertare la mancata partecipazione del al pagamento in favore della di Parte_1 Parte_3 quanto previsto nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 8433/16, confermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2070/18, e per l'effetto dichiarare il diritto della
[...]
e della a vedersi Controparte_1 Controparte_5 corrispondere ciascuna dal la somma di Parte_1
€.42.617,20;
• in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento in favore delle comparenti delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
- 9 - All'udienza del 29.07.2024 il GOP a scioglimento della riserva autorizzava l'acquisizione al presente giudizio della CTU depositata dall' Ing. nel procedimento iscritto al n. Per_3
6343/2021 presso la sez. III del Tribunale di Napoli Nord, pertanto, rinviava l'udienza al 17.10.2024 e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
1. L'istante ha convenuto in giudizio le società Parte_1 venditrici e il notaio rogante al fine di essere garantito per l'evizione subita o, in subordine, la risoluzione dei contratti di compravendita del 08.08.2001 e del 11.03.2003 relativi agli immobili siti nel complesso “Melito Due” siti in Melito.
Ebbene, sul punto occorre precisare che per evizione ex art. 1483 c.c. si intende la privazione totale della cosa venduta, che si verifica quando il compratore perde la proprietà del bene acquistato a causa di un diritto preesistente di un terzo. In questo caso, il venditore sarà obbligato a risarcire l'acquirente per danni, restituendo il prezzo pagato, rimborsando le spese sostenute per il contratto, le spese della denuncia di lite e le spese legali eventualmente dovute al terzo.
Tuttavia, la violazione delle distanze legali, pur se accertata, si ritiene non configuri evizione ai sensi dell'art. 1483 c.c. ma bensì un onere non occulto, ossia un vincolo, obbligo o limitazione visibile, conoscibile o comunque facilmente accertabile da chi ha interesse a saperlo, per il quale, tra l'altro, non risulta essere stata fornita prova di tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte dell'acquirente.
Difatti, dagli atti di causa emerge che il era già Parte_1 parte del giudizio promosso dalla Play Line nel 2002, dunque, prima della stipula del secondo atto di compravendita datato
- 10 - 11.03.2003. Va da sé, che, pertanto, l'istante consapevolmente acquistava immobili potenzialmente soggetti a condanna giudiziale, ergo, verosimilmente gravati da vizi.
Dunque, tale eccezione appare infondata.
2. Relativamente alla eccezione di giudicato avanzata dalle società venditrici, odierne convenute in giudizio, si osserva che il
[...] aveva già chiesto, mediante domanda riconvenzionale, di Parte_1 essere garantita dall'evizione, nel giudizio conclusosi con sentenza n. 8433/2010, statuizione confermata, altresì, in appello.
Ebbene, l'art. 2909 c.c. stabilisce il principio della cosa giudicata o giudicato sostanziale -, affermando che un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa legge tra le parti, i loro eredi e aventi causa, rendendolo una regola incontestabile ed impedendone la messa in discussione in giudizi futuri.
Tale principio garantisce la certezza giuridica, impedendo che una questione decisa possa essere nuovamente contestata tra gli stessi soggetti o i loro successori.
Difatti, la disciplina del giudicato costituisce una applicazione del principio processuale “ne bis in idem” e concerne la situazione in forza della quale nessun giudice può più pronunciarsi sul diritto che ha già costituito oggetto di una decisione divenuta irrevocabile.
Il nostro ordinamento segue la regola del numero limitato delle impugnazioni possibili avverso il provvedimento del giudice, esaurito il quale il provvedimento diventa definitivo e non più modificabile, fatte salve le eccezioni costituite dalle impugnazioni straordinarie e dai casi in cui la pronuncia è successivamente modificabile per jus superveniens o per fatti sopraggiunti.
- 11 - Pertanto, alla luce delle osservazioni già menzionate, si ritiene che la eccezione di giudicato così come avanzata vada accolta in quanto la domanda risulta essere coperta da giudicato e, conseguentemente non poteva essere riproposta nell'odierno giudizio.
3. In merito alla eccezione di prescrizione come sollevata dalle società venditrici si rileva che il diritto al risarcimento per responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive, di norma in dieci anni che decorrono dal momento in cui il danno è percepibile e conoscibile dal danneggiato.
Va osservato, infatti, che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”. (Cass. n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018). Ed ancora, “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
- 12 - Ebbene, nel caso di specie si osserva che il Parte_1 risultava essere a conoscenza dei vizi agli immobili almeno dal 2002, anno in cui era già parte del giudizio promosso dalla
[...]
dunque, prima della stipula del secondo atto di Parte_3 compravendita datato 11.03.2003. Dunque, i fatti erano noti all'istante almeno dall'anno 2003, tuttavia, la citazione in giudizio delle società e Controparte_1 Controparte_5 avveniva nel 2019, ben oltre il termine ordinario decennale.
Pertanto, come la eccezione di giudicato, anche la eccezione di prescrizione sollevata dalle società convenute appare fondata.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'istante nei confronti del notaio rogante Dott. per Pt_1 Persona_2 aver quest'ultimo omesso il dovere di consiglio e non aver adeguatamente tutelato l'ente pubblico si precisa quanto segue.
Il dovere di consiglio del notaio, sancito dall'art. 42 del Codice Deontologico Notarile e dai principi di buona fede, impone al notaio di non limitarsi alla mera redazione dell'atto, ma di svolgere un'attività di consulenza completa. Il notaio deve informare le parti sui possibili effetti giuridici dell'atto, consigliare l'impostazione negoziale più adatta, svolgere le necessarie indagini per garantirne la legalità e la stabilità, e talvolta anche dissuadere le parti dalla stipula se l'atto è controproducente o illecito. L'inadempimento di questo dovere può comportare una responsabilità civile del notaio per eventuali danni causati alle parti.
Oltre che obbligo deontologico, quello di consiglio appartiene ai doveri di buona fede ex art. 1375 c.c. “che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla
- 13 - salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità” (Cass., 16 marzo 2021, n. 7283)
La regola è stata appena ribadita da Cassazione, con sentenza del 16 novembre 2023, n. 31936 ebbene “tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza”.
Dunque, l'estensione dell'obbligo di consiglio non è illimitata, difatti, il notaio non può essere chiamato a rispondere delle situazioni esterne, nel senso che “tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa” (Cass. 18 maggio 2017, n. 12482.)
Inoltre “non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente l'esistenza di quei vincoli” (Cass., 25 agosto 2023, n. 25278).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il Dott. abbia Persona_2 adempiuto correttamente la propria funzione in quanto ha riportato la trascrizione pregiudizievole ed ha allegato la fideiussione, per cui, il Comune era a conoscenza dei rischi derivanti dalla data stipula.
Dunque, si ritiene che la domanda di risarcimento sia infondata, pertanto, non possa essere accolta per i suddetti motivi.
- 14 - 5. Relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalle società venditrici e Controparte_1 Controparte_5 nei confronti del avente ad oggetto la
[...] Parte_1 condanna dell'istante al pagamento della somma di € 21.308,60 ciascuna si osserva che con sentenza n. 8433/2016 del Tribunale di Napoli, confermata dalla sentenza n. 2070/2018 della Corte di Appello di Napoli, il veniva condannato in via Parte_1 solidale, al pagamento in favore della della Parte_3 somma di Euro 72.566,25, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza d'appello e della somma di Euro 45.724.33 senza ulteriori interessi.
Con memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. le convenute società hanno depositato copia dei bonifici eseguiti oltre alla quietanza rilasciata dalla mentre, dagli atti di causa alcun Parte_3 pagamento da parte del viene allegato, dunque, Parte_1 provato.
Pertanto, la domanda riconvenzionale così proposta dalle venditrici ai sensi dell'art. 1299 c.c. va accolta con condanna del al pagamento della somma pari ad Euro Parte_1
21.308,60 ciascuna per un totale di Euro 42.617,20.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come aggiornato ex D.M. n. 147/2022, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP Dott. Paolo Madonna, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. rigetta le domande proposte dal Parte_1
- 15 - 2. accoglie la domanda riconvenzionale delle società convenute e condanna il a rimborsare l'importo di € Parte_1
21.308,60 alla e € 21.308,60 alla Controparte_1
Controparte_5
3. rigetta la domanda proposta nei confronti del Notaio Dott. Per_2
[...]
4. condanna il al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore della e della Controparte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., e del Controparte_5
Notaio Dott. che liquida in Euro € 8.758,40 per Persona_2 ciascuna parte convenuta, oltre rimborso spese generali del 15%, c. p. a ed i. v. a come per legge
Così deciso in Napoli, 16/09/2025
Il GOP
Dott. Paolo Madonna
- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP, Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 25733/2019 R.G.
Avente ad oggetto: vendita di cose immobili.
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites per notaio del 11.11.2013. repertorio n. 55842 Persona_1
raccolta n. 14987, dagli Avv.ti Fabio Maria Ferrari (c.f.
[...]
) e Giovan Battista Luca Capuano (c.f. C.F._1 [...]
) C.F._2
Attore
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_2 legale rappresentante p.t. Dott. con sede Controparte_3
legale in al Viale degli Oleandri n. 9, Pt_1
E Controparte_4
(già Controparte_5 Controparte_6
(P.IVA ) in persona degli Amministratori e
[...] P.IVA_3
legali rappresentanti p.t., Dott. e dott. Controparte_7
, con sede legale in alla Via Santa Controparte_8 Pt_1
Lucia n.15, rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Generoso M. T. Iodice (c.f. C.F._3
), e Guido Maria Framondi (c.f.
[...] C.F._4
), elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo
[...]
in al Corso Vittorio Emanuele n. 42 Pt_1
Convenute
NONCHÈ il Notaio Dott. (c.f. , Persona_2 CodiceFiscale_5
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti CO
RO (c.f. ) e AU LI (c.f. CodiceFiscale_6
), ed elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_7
loro studio in Roma al Viale Regina Margherita n. 278
Convenuto
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/10/2024
- 2 -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03.09.2019, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio per l'udienza del Parte_1
07/02/2020 la società e la Controparte_1 [...]
nonché il Notaio Dott. per sentir Controparte_6 Persona_2 emettere, nei confronti degli stessi, i seguenti provvedimenti:
“
1. Accertarsi e dichiararsi che, per effetto delle statuizioni di condanna all'arretramento dei fabbricati A e B del complesso edilizio denominato Melito II, con ingresso da viale Cesare n.118 e 126, ai fini del rispetto delle distanze legali dal frontistante opificio di proprietà di statuizioni emergenti Parte_2 dalla sentenza del Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, n. 2169, depositata il 21.7.10 e dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, sez. terza bis, n. 2070, depositata il 8.5.2018, si è realizzata una evizione totale o, in subordine, parziale, del diritto di proprietà relativo ai beni immobili acquistati dal Parte_1 con atti di compravendita rogati per notaio
[...] Persona_2 del 8.8.2001 e del 11.3.2003.
2. Per l'effetto, dichiararsi tenuti i convenuti
[...]
in solido, e Controparte_1 Controparte_5 per quanto di ragione, a tenere indenne ed a manlevare Esso attore di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione delle sentenze Trib. Napoli n.2169/10 e Corte di appello Napoli n.2070/18, con tutti i conseguenti effetti di legge;
condannandosi gli stessi in solido, eventualmente con condanna generica, se tale danno non potesse essere accertato e precisato in corso di causa, le convenute Società a corrispondere il risarcimento del danno per equivalente (ivi compreso l'ammontare del risarcimento dei danni comminato in solido con la sentenza Trib. Napoli n.2169/10, con eventuale condanna alla restituzione
- 3 - di tale somma, se pagata nelle more del giudizio), all'eventuale riduzione del prezzo pagato commisurato all'evizione subita (in caso di evizione parziale), nonché alla restituzione del prezzo dell'acquisto, delle spese sostenute ed ai pagamenti fatti per il contratto, delle spese rimborsate e rimborsande in favore di (nel caso di evizione totale), con relativi Parte_2 accessori di legge.
3. In via subordinata, dichiararsi la risoluzione dei due contratti di compravendita del 8.8.2001 e del 11.3.2003, per rogiti del Notaio dr. di cui in premessa, con conseguente Persona_2 condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, eventualmente con condanna generica.
4. Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale del dr.
con riferimento all'attività professionale da egli Persona_2 prestata in relazione alla stipula del contratto rogato tra
, e Controparte_5 Controparte_1 in data 13.3.2003, e per l'effetto Parte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa;
o, in ogni caso, pronunciarsi nei riguardi dello stesso, condanna generica.
5. Accertarsi e dichiararsi, inoltre, obbligo delle Società alienanti
Controparte_9 di tenere indenne il dalle conseguenze
[...] Parte_1 pregiudizievoli di un'eventuale esecuzione forzata avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà di Esso attore, individuata nel N.C.E.U. dì Melito di Napoli, folio 3, particella 1202, subalterno 28.
6. Condannarsi, infine, le controparti alla rifusione di spese ed onorari in favore di esso attore.”
Premetteva la parte attrice in atto che:
- 4 - - negli anni 2001 e 2003 il acquistava dalle Parte_1 società convenute e Controparte_1 Controparte_6 diverse unità immobiliari nel complesso edilizio “Melito
[...]
Due” a Melito di Napoli;
- nell'atto di compravendita le società alienanti dichiaravano la libertà da pesi ed oneri nonché la conformità edilizia degli immobili;
- nel 2002, la società Play Line S.r.l., proprietaria di un opificio confinante, citava in giudizio il e le venditrici, Parte_1 sostenendo che gli edifici A e B del complesso erano stati costruiti a distanza inferiore a quella legale prevista dall'art. 862 c.c. e del P.R.G. di Melito;
- il succiato giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli con cui veniva accertata la violazione e condannate il e le società venditrici all'arretramento dei Parte_1 fabbricati A e B fino a 15 metri rispetto alla proiezione in altezza del muro frontistante dal manufatto di proprietà della Play Line, nonché al risarcimento dei danni in solido;
- sottoposta quest'ultima a gravame, la sentenza veniva confermata dalla Corte D'Appello di Napoli e, dunque, dichiarata la violazione e ordinato l'arretramento completo dei fabbricati, respingendosi l'appello incidentale proposto dal avente ad Parte_1 oggetto la manleva da parte delle venditrici;
- pertanto, il ritenendosi evitto citava gli odierni Pt_1 convenuti e chiedeva in diritto: la garanzia per l'evizione e, nello specifico, di accertare che, a causa delle sentenze, si era verificata una evizione totale o parziale, e, dunque, condannare le società venditrici a manlevare il da ogni danno;
in subordine, Pt_1 chiedeva la risoluzione dei contratti di compravendita del 2001 e del 2003; altresì, riteneva responsabile il Notaio Dott. Persona_2
- 5 - di inadempimento professionale per non aver fatto presente al Comune i rischi legati alle trascrizioni pregiudizievoli e ai contenziosi in corso;
infine, chiedeva che le società venditrici lo lasciassero indenne anche da eventuali esecuzioni forzate su altri immobili.
Si costituiva in giudizio, in data 05.02.2020, il Notaio Dott. Per_2 per il tramite dei suoi procuratori ad litem Avv.ti CO
[...]
RO e AU LI, il quale eccepiva:
- in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento, in quanto, la compravendita risaliva al 2003, mentre l'atto introduttivo il giudizio era del 2019, dunque, ben oltre il termine decennale di prescrizione, precisando che il termine decorreva dalla stipula dell'atto e non dalla scoperta del danno;
- riferiva di aver eseguito in maniera corretta la propria prestazione professionale effettuando le visure ipotecarie e catastali, riportando fedelmente le dichiarazioni delle parti, evidenziando nell'atto la trascrizione pregiudizievole relativa al subalterno 28, ricevendo ed allegando la fideiussione a garanzia del per Euro Pt_1
2.600.000,00;
- altresì, osservava che il dovere di consiglio non si estendeva a rischi futuri o valutazioni economiche, pertanto, riferiva che il era perfettamente consapevole della situazione Parte_1 giuridica e aveva già partecipato ai giudizi pendenti, in quanto, l'operazione era stata predisposta dallo stesso comune con bando di gara e supporto dell'ufficio legale;
- il convenuto eccepiva la mancanza di danno attuale, sebbene, il non aveva fornito prova di un danno certo ed attuale, Pt_1 mancando, altresì, il nesso causale tra l'operato del convenuto e il danno, per cui la domanda appariva generica e priva di prova concreta;
- 6 - - infine, chiedeva la condanna del per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. per pretestuosità ed infondatezza della domanda.
Pertanto, il convenuto professionista chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto da parte dell'attore nei confronti del Notaio dott. Persona_2
- In via principale, respingere ogni domanda proposta nei confronti del Notaio Dott. in quanto infondata in Persona_2 fatto e in diritto e comunque non provata, per quanto esposto nella superiore narrativa;
- in via subordinata e con salvezza di gravame, limitare il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.”.
Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Si costituivano in giudizio, in data 06.02.2020, le società e per il Controparte_1 Controparte_5 tramite dei propri procuratori ad litem Avv.ti Generoso M.T. Iodice e Guido Maria Framondi, eccependo quanto segue:
- sollevavano l'eccezione di giudicato in quanto il aveva Pt_1 già proposto domanda riconvenzionale di garanzia nel giudizio conclusosi con sente n. 8433/2010, confermata, altresì, in appello, per cui la domanda era coperta da giudicato e non poteva essere riproposta;
- rilevavano la prescrizione dell'azione del in quanto i Pt_1 fatti risultavano noti da anni ed il termine ordinario era decorso;
- 7 - - osservavano che l'istante era a conoscenza del vizio in quanto già parte del giudizio promosso dalla Play Line nel 2002, ebbene, prima del secondo atto di compravendita datato 2003 e, dunque, il avrebbe acquistato consapevolmente gli immobili Pt_1 potenzialmente soggetti a condanna giudiziale;
- riferivano che non si trattasse di evizione ex art. 1484 c.c., ma di onere non occulto ex art. 1489 c.c., difatti, la violazione delle distanze legali era accertabile con semplici misurazioni, quindi, non occulta;
- altresì, il risultava garantito da fideiussione per Euro Pt_1
2.600.000,00 ma non aveva provato di averla escussa;
- infine, le società convenute proponevano domanda riconvenzionale con cui chiedevano di accertare che avevano pagato interamente alla società Play Line l'importo di Euro 127.852,12 e di condannare il a rimborsare una somma Pt_1 totale di Euro 42.617,20 alle stesse in via di regresso ex art. 1299 c.c.
Pertanto, le convenute società chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
“• in via preliminare, accertare e dichiarare che il rapporto dedotto nel presente giudizio è il medesimo di quello conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8433/10 del 21 luglio 2010, confermata con sentenza n. 2070/2018 del 8 maggio 2018 dalla Corte d'Appello di Napoli e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di giudicato, rigettare le avverse domande;
• ancora in via preliminare, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c., autorizzare la e la Controparte_1
a chiamare in causa la Controparte_5 [...]
in persona del Curatore in carica, Controparte_10 CP_11
Dott. , con studio in Napoli (NA) al Controparte_12
- 8 - Corso Arnaldo Lucci, 96, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differire l'udienza di comparizione fissata dall'attrice per il giorno 27 febbraio 2020, ad altra udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
• in via principale, in accoglimento di quanto innanzi esposto, accertare e dichiarare che alcuna evizione, neanche parziale, ha subito il attore non avendo quest'ultimo subito la perdita Pt_1 della res alienata e, per l'effetto, rigettare ognuna e tutte le avverse domande siccome inammissibili, improponibili nonché manifestamente infondate sia in fatto che in diritto;
• in subordine, accertare che in relazione all'atto di compravendita del 11 marzo 2003, avente ad oggetto i fabbricati
“A” e “B”, il Comune attore, in quanto parte del giudizio innanzi all'Intestato Tribunale conclusosi con sentenza n. 8433/10, conosceva lo stato di fatto e di diritto degli immobili compravenduti e, conseguentemente, dichiarare l'inoperatività della “garanzia” di cui all'art. 1489 c.c.;
• in via riconvenzionale, accertare la mancata partecipazione del al pagamento in favore della di Parte_1 Parte_3 quanto previsto nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 8433/16, confermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2070/18, e per l'effetto dichiarare il diritto della
[...]
e della a vedersi Controparte_1 Controparte_5 corrispondere ciascuna dal la somma di Parte_1
€.42.617,20;
• in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento in favore delle comparenti delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
- 9 - All'udienza del 29.07.2024 il GOP a scioglimento della riserva autorizzava l'acquisizione al presente giudizio della CTU depositata dall' Ing. nel procedimento iscritto al n. Per_3
6343/2021 presso la sez. III del Tribunale di Napoli Nord, pertanto, rinviava l'udienza al 17.10.2024 e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
1. L'istante ha convenuto in giudizio le società Parte_1 venditrici e il notaio rogante al fine di essere garantito per l'evizione subita o, in subordine, la risoluzione dei contratti di compravendita del 08.08.2001 e del 11.03.2003 relativi agli immobili siti nel complesso “Melito Due” siti in Melito.
Ebbene, sul punto occorre precisare che per evizione ex art. 1483 c.c. si intende la privazione totale della cosa venduta, che si verifica quando il compratore perde la proprietà del bene acquistato a causa di un diritto preesistente di un terzo. In questo caso, il venditore sarà obbligato a risarcire l'acquirente per danni, restituendo il prezzo pagato, rimborsando le spese sostenute per il contratto, le spese della denuncia di lite e le spese legali eventualmente dovute al terzo.
Tuttavia, la violazione delle distanze legali, pur se accertata, si ritiene non configuri evizione ai sensi dell'art. 1483 c.c. ma bensì un onere non occulto, ossia un vincolo, obbligo o limitazione visibile, conoscibile o comunque facilmente accertabile da chi ha interesse a saperlo, per il quale, tra l'altro, non risulta essere stata fornita prova di tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte dell'acquirente.
Difatti, dagli atti di causa emerge che il era già Parte_1 parte del giudizio promosso dalla Play Line nel 2002, dunque, prima della stipula del secondo atto di compravendita datato
- 10 - 11.03.2003. Va da sé, che, pertanto, l'istante consapevolmente acquistava immobili potenzialmente soggetti a condanna giudiziale, ergo, verosimilmente gravati da vizi.
Dunque, tale eccezione appare infondata.
2. Relativamente alla eccezione di giudicato avanzata dalle società venditrici, odierne convenute in giudizio, si osserva che il
[...] aveva già chiesto, mediante domanda riconvenzionale, di Parte_1 essere garantita dall'evizione, nel giudizio conclusosi con sentenza n. 8433/2010, statuizione confermata, altresì, in appello.
Ebbene, l'art. 2909 c.c. stabilisce il principio della cosa giudicata o giudicato sostanziale -, affermando che un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa legge tra le parti, i loro eredi e aventi causa, rendendolo una regola incontestabile ed impedendone la messa in discussione in giudizi futuri.
Tale principio garantisce la certezza giuridica, impedendo che una questione decisa possa essere nuovamente contestata tra gli stessi soggetti o i loro successori.
Difatti, la disciplina del giudicato costituisce una applicazione del principio processuale “ne bis in idem” e concerne la situazione in forza della quale nessun giudice può più pronunciarsi sul diritto che ha già costituito oggetto di una decisione divenuta irrevocabile.
Il nostro ordinamento segue la regola del numero limitato delle impugnazioni possibili avverso il provvedimento del giudice, esaurito il quale il provvedimento diventa definitivo e non più modificabile, fatte salve le eccezioni costituite dalle impugnazioni straordinarie e dai casi in cui la pronuncia è successivamente modificabile per jus superveniens o per fatti sopraggiunti.
- 11 - Pertanto, alla luce delle osservazioni già menzionate, si ritiene che la eccezione di giudicato così come avanzata vada accolta in quanto la domanda risulta essere coperta da giudicato e, conseguentemente non poteva essere riproposta nell'odierno giudizio.
3. In merito alla eccezione di prescrizione come sollevata dalle società venditrici si rileva che il diritto al risarcimento per responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive, di norma in dieci anni che decorrono dal momento in cui il danno è percepibile e conoscibile dal danneggiato.
Va osservato, infatti, che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”. (Cass. n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018). Ed ancora, “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
- 12 - Ebbene, nel caso di specie si osserva che il Parte_1 risultava essere a conoscenza dei vizi agli immobili almeno dal 2002, anno in cui era già parte del giudizio promosso dalla
[...]
dunque, prima della stipula del secondo atto di Parte_3 compravendita datato 11.03.2003. Dunque, i fatti erano noti all'istante almeno dall'anno 2003, tuttavia, la citazione in giudizio delle società e Controparte_1 Controparte_5 avveniva nel 2019, ben oltre il termine ordinario decennale.
Pertanto, come la eccezione di giudicato, anche la eccezione di prescrizione sollevata dalle società convenute appare fondata.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'istante nei confronti del notaio rogante Dott. per Pt_1 Persona_2 aver quest'ultimo omesso il dovere di consiglio e non aver adeguatamente tutelato l'ente pubblico si precisa quanto segue.
Il dovere di consiglio del notaio, sancito dall'art. 42 del Codice Deontologico Notarile e dai principi di buona fede, impone al notaio di non limitarsi alla mera redazione dell'atto, ma di svolgere un'attività di consulenza completa. Il notaio deve informare le parti sui possibili effetti giuridici dell'atto, consigliare l'impostazione negoziale più adatta, svolgere le necessarie indagini per garantirne la legalità e la stabilità, e talvolta anche dissuadere le parti dalla stipula se l'atto è controproducente o illecito. L'inadempimento di questo dovere può comportare una responsabilità civile del notaio per eventuali danni causati alle parti.
Oltre che obbligo deontologico, quello di consiglio appartiene ai doveri di buona fede ex art. 1375 c.c. “che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla
- 13 - salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità” (Cass., 16 marzo 2021, n. 7283)
La regola è stata appena ribadita da Cassazione, con sentenza del 16 novembre 2023, n. 31936 ebbene “tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza”.
Dunque, l'estensione dell'obbligo di consiglio non è illimitata, difatti, il notaio non può essere chiamato a rispondere delle situazioni esterne, nel senso che “tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa” (Cass. 18 maggio 2017, n. 12482.)
Inoltre “non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente l'esistenza di quei vincoli” (Cass., 25 agosto 2023, n. 25278).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il Dott. abbia Persona_2 adempiuto correttamente la propria funzione in quanto ha riportato la trascrizione pregiudizievole ed ha allegato la fideiussione, per cui, il Comune era a conoscenza dei rischi derivanti dalla data stipula.
Dunque, si ritiene che la domanda di risarcimento sia infondata, pertanto, non possa essere accolta per i suddetti motivi.
- 14 - 5. Relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalle società venditrici e Controparte_1 Controparte_5 nei confronti del avente ad oggetto la
[...] Parte_1 condanna dell'istante al pagamento della somma di € 21.308,60 ciascuna si osserva che con sentenza n. 8433/2016 del Tribunale di Napoli, confermata dalla sentenza n. 2070/2018 della Corte di Appello di Napoli, il veniva condannato in via Parte_1 solidale, al pagamento in favore della della Parte_3 somma di Euro 72.566,25, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza d'appello e della somma di Euro 45.724.33 senza ulteriori interessi.
Con memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. le convenute società hanno depositato copia dei bonifici eseguiti oltre alla quietanza rilasciata dalla mentre, dagli atti di causa alcun Parte_3 pagamento da parte del viene allegato, dunque, Parte_1 provato.
Pertanto, la domanda riconvenzionale così proposta dalle venditrici ai sensi dell'art. 1299 c.c. va accolta con condanna del al pagamento della somma pari ad Euro Parte_1
21.308,60 ciascuna per un totale di Euro 42.617,20.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come aggiornato ex D.M. n. 147/2022, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP Dott. Paolo Madonna, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. rigetta le domande proposte dal Parte_1
- 15 - 2. accoglie la domanda riconvenzionale delle società convenute e condanna il a rimborsare l'importo di € Parte_1
21.308,60 alla e € 21.308,60 alla Controparte_1
Controparte_5
3. rigetta la domanda proposta nei confronti del Notaio Dott. Per_2
[...]
4. condanna il al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore della e della Controparte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., e del Controparte_5
Notaio Dott. che liquida in Euro € 8.758,40 per Persona_2 ciascuna parte convenuta, oltre rimborso spese generali del 15%, c. p. a ed i. v. a come per legge
Così deciso in Napoli, 16/09/2025
Il GOP
Dott. Paolo Madonna
- 16 -