Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 375/2024 RGA avverso la sentenza n. 292/2023 R.S. del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del
Lavoro, emessa e pubblicata il 28.12.2023, nella causa n. 205/2022 R. G., non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/02/2025; promossa da:
(Cod. Fisc. Parte_1
– P.I. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato P.IVA_1 P.IVA_2
e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n. 6/8 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso;
Pt_1
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Marco Zuffada ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Stignani sito in Bologna (BO);
APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere in proposito che: << (…)
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/4/2022, , quale coobbligata in solido Controparte_1
1
a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983 per alcune mensilità delle annualità 2014 e 2015, notificate rispettivamente il 15/3/22 e il 16/3/22, eccependo l'omessa notifica degli accertamenti delle violazioni entro il termine di giorni 90 con conseguente decadenza dell' dal diritto di riscuotere le sanzioni amministrative in applicazione dell'art. 14 Pt_1
L. 689/81 e l'intervenuta prescrizione dei crediti dell' ex art. 28 L. 689/81, essendo Pt_1 le violazioni occorse nel 2014 e nel 2015 senza l'intervento, medio tempore, di atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, domandando, in via principale, l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, la riduzione delle sanzioni ivi irrogate ex art. 6 co. XII D. Lgs. 150/2011, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Con decreto del 14/4/22 veniva fissata l'udienza di discussione del 29/6/22, con riserva di provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati all'esito della comparizione delle parti. Con memoria depositata il 15/6/22 si costituiva in giudizio l'opposto, deducendo la mancanza di contestazione, ad opera di controparte, della sussistenza delle violazioni contestate, eccependo l'insussistenza dei motivi per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, la rituale notifica degli atti di accertamento delle violazioni stesse, la ritualità e la tempestività della notifica delle contestazioni delle violazioni e la conseguente interruzione della prescrizione dei crediti dell'opposto, nonché l'insussistenza dei presupposti per la riduzione della sanzione, se del caso da rideterminarsi tenuto conto delle circostanze di fatto e domandando, in via preliminare/pregiudiziale, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti;
in via principale, nel merito, respingersi, siccome infondate, le domande dell'opponente, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutività; in via subordinata, in caso di annullamento degli atti opposti, rideterminarsi le somme ingiunte nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi l'opponente a pagare all le somme accertate a titolo di sanzioni Pt_1 amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale, vinte le spese di causa.
Il Giudice originariamente assegnatario della presente causa all'udienza del 29/6/22 disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati. Con provvedimento del 17/4/23, il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza riassegnava la presente causa al ruolo dello scrivente Giudice.
In data 13/6/23 l depositava i provvedimenti rettificativi delle sanzioni emessi a Pt_1
2 seguito dell'emanazione del DL 48/2023. L'opponente, in data 26/9/23, depositava l'attestato di pagamento avvenuto il 25/9/23 della sanzione rideterminata relativa all'omesso versamento contributi annualità 2014 relativa all'ordinanza ingiunzione OI – 00004266, mentre nulla versava con riferimento all'altra ordinanza ingiunzione.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale. (…) >>.
Il Tribunale di Piacenza, previo deposito di note conclusionali, ha definito la vertenza con la sentenza n. 292/2023 R.S., così statuendo: “ (…) - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte, la cui efficacia esecutiva era stata sospesa con provvedimento del 29/6/22; - visto l'art. 91 cpc, condanna l'opposto
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a Controparte_3 rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in €. Controparte_1
1.865,00 per compensi, oltre rimborso delle spese vive documentate e rimborso forfetario,
CPA ed IVA come per legge.”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza ha ritenuto fondate le pretese dell'allora opponente sull'assorbente rilievo che l' avrebbe violato il disposto Pt_1 dell'art. 14 della L. 689/1981, decadendo dalla potestà sanzionatoria. Il Tribunale di
Piacenza, in particolare, ritenuto che in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose di cui all'art. 2
c. 1 bis, della L. 11 novembre 1983, n. 638 per effetto del D. Lgs. n. 8/2016, era indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L. n. 689/1981 e nello specifico dell'art. 14, stante la previsione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 8/2016, ha concluso affermando che l'Ente previdenziale non avrebbe rispettato il termine di cui all'anzidetto art. 14. Quanto alla decorrenza di tale termine, il Giudice a quo ha osservato: “nel caso di specie, relativo alla violazione dell'obbligo di pagare i contributi previdenziali e assistenziali per alcuni mesi delle annualità del 2014 e del 2015, il dies a quo del termine indicato dall'art. 14 L. 689/81 può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016
(id est: 6/2/16), in quanto si tratta di violazioni facilmente rilevabili dall senza Pt_1 particolari aggravi istruttori … A fronte di contributi che scadevano, al più, nell'anno
2015, le contestazioni delle violazioni sono state notificate solo in data 3/4/2017, con evidente superamento del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato D. Lgs. 8/2016, avvenuta, come si è detto, in data 6/2/2016. Anche ove si volesse accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' per svolgere le Pt_1 attività funzionali a rilevare l'omissione contributiva, e dunque si differisse il dies a quo in tale misura, si perverrebbe, comunque, al medesimo risultato, poiché la contestazione delle rilevate – e incontestate – omissioni risulterebbe, comunque, tardiva”. Con ricorso depositato telematicamente in data 21/06/2024, l ha spiegato appello Pt_1 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) in via principale, nel merito, respingere, siccome
3 assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando entrambe le ordinanze ingiunzione opposte negli importi come rideterminati ai sensi del d. l. n. 48/2023 e dichiarandone l'esecutività; con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio. VALORE della CAUSA: E. 44.000,00”. L' ha formulato un unico articolato motivo con il quale ha rilevato l'erroneità della Pt_1 sentenza per aver ritenuto le sanzioni amministrative per cui è causa estinte per intervenuta decadenza della potestà sanzionatoria e nello specifico per aver erroneamente ritenuto applicabile l'art. 14 della Legge n. 689 del 1981 che invece, ritiene incompatibile con il caso di specie.
A sostegno del gravame l'Ente di previdenza ha dedotto che il D. Lgs. n. 8/2016 distingue gli illeciti “a regime” e cioè commessi dal 2016 in poi da quelli commessi negli anni precedenti, per i quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dagli artt. 8 e 9.
In particolare, secondo l'Ente appellante, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente alla intervenuta depenalizzazione, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 6 con il quale è disposto che "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n, 689", tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c. 5°, in virtù del quale "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689".
Nell'ottica dell'appellante, quindi, con riguardo alla disciplina transitoria, trova quindi applicazione solo l'art. 16 e non anche gli altri articoli contenuti nelle sezioni I e II del capo I, tra cui l'art. 14; se così non fosse, il menzionato art. 9, c. 5° sarebbe norma totalmente inutile.
L' ha dedotto, inoltre, che i termini di cui al 5° comma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 8 del Pt_1
2016 non sono posti a pena di decadenza. La norma pone due termini: il primo, di novanta giorni, a far data dall'entrata in vigore della riforma, perché l'autorità giudiziaria invii all i fascicoli e un secondo, di altri novanta giorni, perché l notifichi gli Pt_1 Pt_1 estremi della violazione agli interessati.
L'Istituto appellante ha sostenuto che comunque si tratta, in assenza di una disposizione che li dichiara perentori o che preveda la nullità degli atti compiuti dopo il loro decorso, di termini meramente ordinatori.
A ulteriore conforto della doglianza ha dedotto che anche qualora si dovesse ritenere applicabile alla fattispecie per cui è causa il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione, questo termine non era comunque decorso, in quanto il medesimo non inizia a decorrere con la generica percezione del fatto illecito, ma dal completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della
4 sanzione da attribuire al trasgressore che, nel caso di specie, sono terminate a ridosso della notificazione della violazioni, che come tale deve considerarsi tempestiva.
L' , inoltre, con lo spiegato atto di gravame, ha ritenuto di ribadire “quanto già Pt_1 rappresentato in prime cure in ordine alle altre domande e istanze avversarie”, ritenute assorbite dal Giudice a quo.
La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, reiterando, altresì, tutte le istanze, domande ed eccezioni già svolte nel giudizio a quo e ritenute assorbite dal Tribunale di Piacenza, chiedendo la conferma della sentenza gravata, anche con diversa motivazione, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta in prime cure dalle parti in causa.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte ritiene che l'appello proposto dall' sia meritevole di accoglimento per le ragioni appresso illustrate. Pt_1
In fatto è documentale e pacifico che quale coobbligata in solido con Controparte_1
abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e Controparte_2 assistenziali per i lavoratori dipendenti per alcune mensilità delle annualità 2014 e 2015.
Altresì pacifico è che all'epoca dei fatti (2014 e 2015), l'omesso versamento dei contributi costituiva un illecito penale e che solo a seguito della depenalizzazione operata con il D.
Lgs. n. 8 del 15.01.2016, l'omissione contributiva, ad di sotto della soglia di € 10.000,00 è punita con la sola sanzione amministrativa.
Ciò posto in punto di fatto, va innanzitutto osservato che, come correttamente dedotto dall' appellante, il Tribunale di Piacenza ha erroneamente ritenuto applicabile alla Pt_1 fattispecie per cui è causa il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge 689/1981.
In senso contrario, infatti, appare dirimente quanto statuito in materia dalla Corte di
Appello di Milano, Sezione Lavoro con la sentenza n. 927 del 17.10.2023, pronunciata in fattispecie speculare a quella qui in esame, in cui, per quanto d'interesse, si ha modo di leggere: << (…) Trattandosi di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
In particolare, l'art. 8 relativo alla ''applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse", così dispone: “1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti,
5 prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie".
Il comma 1 dispone quindi che la retroattività operi "sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre i successivi commi 2 e 3 disciplinano, con riguardo agli illeciti depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore
(06.02.2016) del D. Lgs. n. 8/2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa.
L' art. 9 prevede che: "Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa:
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
6 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento ".
Va rilevato che l'art. 9, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 L. 689/ 81, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Risulta così di evidenza che con riferimento alle fattispecie, costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D. Lgs. n. 8/2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione.
In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 citati, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 123/2020 (Pres. Picciau - Est. Locorotondo) la cui motivazione, condivisa dal Collegio, viene richiamata ex art. 118 Disp. Att.
Con tale sentenza è stato affermato che: "Come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso della Corte, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio, di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata".
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazione, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione (come quella relativa alla fattispecie per cui è causa) rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all'art. 14 L. 689/81 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna
7 operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività.
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n. 689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D. lgs. n. 8/2016, che dispone: "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/ 81".
Alla fattispecie in esame, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa da un lato, in quanto l'art. 9 del D. Lgs. 8/2016 pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione, non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'Ente impositore e dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, in ragione del fatto che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14.
Del resto, poiché il potere sanzionatorio da parte dell'autorità amministrativa è sorto solo a seguito della depenalizzazione dell'illecito commesso da (…), è di evidenza che non può trovare applicazione nel caso in esame l'art. 14 L. n. 689/ 1981 in forza del quale la sanzione doveva essere irrogata nel termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito.
(…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta e ragionata disamina delle norme di legge disciplinanti la materia, correttamente interpretate sia nel loro significato letterale che in maniera sistemica, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a sostegno delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Sotto altro e concorrete profilo, si osserva che non constando nel caso di specie alcuna trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all' , il termine di cui all'art. Pt_1
14 della Legge 689/1981 non potrebbe comunque trovare applicazione (v., tra tutte, in tal senso sent. Trib. di Cosenza n. 79/2023).
La sentenza gravata, quindi, va riformata nella parte in cui ha ritenuto che l' abbia Pt_1 violato il termine di cui all'art. 14 della Legge 689/1981, decadendo dalla potestà sanzionatoria nei confronti dell'odierna appellata. Ciò posto, occorre analizzare le ulteriori eccezioni svolte dall'allora opponente nel corso del giudizio di prime cure, ritenute assorbite dal Tribunale di Piacenza e qui ritualmente riproposte.
Per quanto concerne l'asserita mancata notifica all'allora ricorrente/attuale appellata degli
8 atti di accertamento a monte delle ordinanze – ingiunzioni opposte, trattasi, ad avviso di questa Corte, di assunto del tutto infondato, atteso che gli atti di accertamento de quibus
(prot. n. 6100.14/03/2017.0031609 del 14.3.2017 e prot. n. Pt_1 Pt_1
6100.14/03/2017.0031613 del 14.3.2017) sono stati ritualmente notificati alla sig.ra CP_1 in data 3.4.2017 (v. doc.ne prodotta nel fascicolo di parte in I grado). Pt_1
Si tratta di circostanza documentalmente provata ed espressamente rilevata anche dal primo Giudice nella gravata sentenza con statuizione non oggetto di specifica impugnazione e come tale coperta dal c.d. giudicato interno.
In particolare, i due atti di accertamento delle violazioni (espressamente richiamati nella motivazione delle ordinanze ingiunzioni opposte con il numero di protocollo) sono stati notificati, ripetesi, all'allora ricorrente in data 3.4.2017 e negli atti di accertamento è riportato il numero di protocollo che compare anche sulle relate di notifica (indicato come
NO. RG.): nessun dubbio vi può essere, dunque, sulla riconducibilità delle relate ai due atti di accertamento delle violazioni.
Circa l'assunto di parte appellata, secondo cui il nome del soggetto ricevente gli accertamenti non avrebbe “nulla a che fare con quello della ricorrente” ed apparirebbe,
“peraltro, di non agevole lettura”, con la conseguenza dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria portata dalle ordinanze ingiunzioni opposte, trattasi di assunto, oltre che inammissibile (in quanto avrebbe dovuto essere proposto nelle forme dell'appello incidentale vista la statuizione sulla notifica degli atti di accertamento compiuta dal
Giudice a quo) palesemente infondato, come statuito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, sul punto.
Tra tutte, è appena il caso di richiamare Cass. n. 12400/2020, secondo la quale “in ogni caso, va richiamato l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera e può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria (sez. 3, 14 febbraio 2007, n. 26054, rv. 237202; sez. 3, 19 luglio 2011, n.
30566, rv. 251261). Devono ritenersi idonee, a tal fine, anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario… 7 Si è, infine, precisato che l'effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicché è irrilevante l'impossibilità di risalire all'identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa (Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014 – dep. 12/05/2014, Rv. Tes_1
259724)”.
9 Da quanto sopra, l'ovvia conseguenza della correttezza dell'implicito rigetto, da parte del Giudice di prime cure all'udienza del 29.6.2022, della richiesta dell'allora opponente, formulata, peraltro, in sede di note di trattazione scritta d'udienza, di acquisizione del
“certificato di stato di famiglia storico della sig.ra , inammissibile per Controparte_1 tardività, oltre che inutile al fine perseguito da parte appellata.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, nel caso di specie è di tutta evidenza come non sia spirato, a danno dell' , alcun termine prescrizionale quinquennale, atteso che: Pt_1 le violazioni si riferiscono agli anni 2014 e 2015, gli accertamenti ad esse relativi sono stati ritualmente notificati alla ricorrente/attuale appellata in data 3.4.2017 e le ordinanze ingiunzioni oggetto della opposizione che ci occupa sono state notificate alla sig.ra CP_1 rispettivamente, il 15 e 16 marzo 2022.
Da ultimo, circa l'aver l'allora ricorrente/attuale appellata pagato l'importo della metà della sanzione rideterminata di cui all'OI – 000042669 (annualità 2014) fuori termine e la sua richiesta, riguardo a detta ordinanza ingiunzione, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, questa Corte ne rileva l'infondatezza. Ed invero con riguardo all'OI citata, il procedimento sanzionatorio non si è estinto, residuando dovuto il pagamento dell'ulteriore metà della sanzione rideterminata. Infatti, poiché il provvedimento rettificativo de quo è stato prodotto dall' all'udienza Pt_1 del 14.6.2023, il procedimento sanzionatorio si sarebbe potuto estinguere, per legge, con il pagamento della metà della sanzione rideterminata, ove quest'ultimo fosse avvenuto entro 60 giorni dall'udienza citata, e cioè entro il 13.8.2023. Orbene, è documentale (v. F24 prodotti dall'allora opponente, l'uno il 18.9.2023, con pagamento del 15.9.2023 non andato a buon fine, e l'altro il 26.9.2023, con pagamento andato a buon fine del 25.9.2023) la circostanza che il pagamento di € 495,30 (pari alla metà dell'importo ingiunto come rettificato con riguardo all'annualità 2014) è avvenuto fuori termine, precisamente il
25.9.2023, dopo un tentativo, altrettanto tardivo, del 15.9.2023.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'appello proposto dall' va accolto e, in totale riforma della sentenza gravata, vanno Pt_1 integralmente respinte le domande tutte proposte dall'allora opponente, confermando entrambe le ordinanze ingiunzione opposte negli importi come rideterminati ai sensi del d. l. n. 48/2023. dichiarandone l'esecutività.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa, all'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' appellante). Pt_1
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando integralmente la sentenza Pt_1 gravata, respinge tutte le domande proposte dalla sig.ra confermando Controparte_1 entrambe le ordinanze ingiunzione opposte negli importi come rideterminati ai sensi del d. l. n. 48/2023;
- condanna la sig.ra al pagamento in favore dell' delle spese di Controparte_1 Pt_1 entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.109,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre CU ed accessori di legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
dott.ssa Maria Rita Serri
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