Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 12.09.2024 iscritta al n. 313/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
23.01.2025
d a
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Mario Berruti, Vera Chiozzi e Andrea Sterli del foro di Brescia,
OGGETTO: domiciliatari giusta delega in atti retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Valentina Ponte del foro di Bergamo, domiciliataria giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 826 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 826 del 9.7.2024, il Tribunale di Brescia,
Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di ha Parte_2 Parte_1
condannato quest'ultima a corrispondere alla prima la complessiva somma di euro 11.317,19, di cui euro 1.270,00 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. A
sostegno della pronuncia, il primo giudice ha rilevato che la ricorrente, assunta dalla convenuta il 15.4.2021 con contratto di apprendistato professionalizzante part-time al 75% per la durata di 17
mesi e scadenza al 14.9.2022, aveva dimostrato di avere seguito un orario superiore rispetto a quello contrattuale, sebbene inferiore a quello dedotto in ricorso. In particolare, secondo il primo giudice,
dalle deposizioni dei due testi escussi, e cioè la madre ed il fidanzato della ricorrente, risultava che la lavoratrice avesse osservato un orario lavorativo full time, da martedì a sabato, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Il Tribunale ha quindi condannato la datrice di - 3 -
lavoro al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale
ha anche condannato la convenuta al pagamento: a) del rimborso da
730 di cui alla busta paga di agosto 2021, b) delle retribuzioni di cui alle buste paga di settembre, ottobre e novembre 2021 e di febbraio
2022; c) del saldo della busta paga di agosto 2022, per la quale le erano stati corrisposti in acconto complessivi euro 400,00; d) della retribuzione per il mese di settembre 2022, del rateo di 13a mensilità
2022 e del TFR. Si trattava, infatti, di crediti risultanti dalle buste paga che la lavoratrice aveva allegato non essere stati pagati e che la datrice di lavoro, rimasta contumace, non aveva dimostrato di avere pagato.
Con ricorso depositato il 12.9.2024, ha proposto appello
, chiedendo la riforma della sentenza ed il Parte_1
rigetto delle domande della lavoratrice, limitando la condanna alla somma netta di euro 2.553,57 a titolo di arretrati salariali.
Con memoria del 10.1.2025, si è costituita Parte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
***
All'odierna udienza, la causa è stata discussa oralmente dalle parti e, all'esito della camera di consiglio, decisa con lettura del dispositivo di sentenza.
***
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1
censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrato un orario di lavoro superiore a quello contrattuale sulla base soltanto - 4 -
delle deposizioni dei due testi escussi, i quali però, oltre ad essere la madre ed il fidanzato della lavoratrice, non avevano conoscenza diretta dei fatti ed avevano reso dichiarazioni de relato actoris non solo non sufficientemente chiare e precise, ma anche smentite da nuovi documenti la cui produzione l'appellante ha chiesto di consentire ai sensi dell'art. 437 comma 2 c.p.c. (certificati di residenza e stato di famiglia della lavoratrice e della madre).
Con il secondo motivo di appello, ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui sono state quantificate le somme dovute alla lavoratrice, essendo state pagate alcune delle retribuzioni lamentate come non corrisposte (e cioè
settembre, ottobre e novembre 2021 per complessivi euro 2.206,00
netti), come da disposizioni di bonifico che ha chiesto di produrre ai sensi dell'art. 437 comma 2 c.p.c., residuando un credito netto di euro
2.553,57.
L'appellata ha replicato chiedendo il rigetto dell'appello,
evidenziando che i testimoni avevano confermato l'orario di lavoro ritenuto in sentenza per conoscenza diretta e che non vi erano prove contrarie, essendo l'appellante rimasta volontariamente contumace in primo grado. Ha quindi eccepito l'inammissibilità dei documenti prodotti in appello, essendo la parte decaduta da tutte le domande ed eccezioni nuove, dalle difese ed allegazioni su questioni di fatto non esplicate in primo grado e da ogni produzione documentale e richiesta istruttoria. In ogni caso, ha osservato come i certificati di residenza e di stato di famiglia prodotti dall'appellante fossero irrilevanti, avendo - 5 -
la madre della lavoratrice riferito della dimora della figlia e non della residenza anagrafica.
***
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che ha lavorato alle Parte_2
dipendenze di , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale Arena Stylist, in forza di contratto di apprendistato professionalizzante part-time al 75% del 15.4.2021, con scadenza al
14.9.2022. Dalla lettera di assunzione risulta un inquadramento come apprendista operaia al III livello finale del CCNL Barbieri e
Parrucchieri ed un orario di 30 ore settimanali distribuite dal martedì
al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00.
Come evidenziato dall'appellante, dalle buste paga prodotte dalla lavoratrice sub doc. 2 emerge il passaggio ad un part-time del
50% nell'ottobre 2021, ma non sono prodotti accordi scritti in tal senso, né l'appellante ha indicato la relativa distribuzione dell'orario contrattuale.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la lavoratrice ha allegato di avere osservato un orario superiore rispetto a quello risultante da contratto, lavorando, per tutto il periodo di lavoro, dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00.
La teste madre della lavoratrice, ha Testimone_1
dichiarato: “… Preciso che lei usciva di casa alle 7 del mattino e a
volte tornava alle 19:00, a volte alle 19:30 altre alle 20:00. Qualche
volta capitato che finisse anche alle 21 ed era a portarla a Pt_1 - 6 -
casa. Invece, avrebbe dovuto fare solo le ore del mattino e poi
qualche ora il pomeriggio e avrebbe dovuto staccare alle 18 se non
mi sbaglio. Sì, mia figlia abita con me. Specifico che noi abitiamo a
Castrezzato mentre ha il negozio a Brescia, ma io non ci sono Pt_1
mai andata. Mia figlia ci andava con la corriera e impiegava circa
45 minuti per arrivare. Lei lavorava da martedì al sabato e aveva
una pausa pranzo dalle 12:30 sino alle 14:30/15:00 ed era un orario
in cui proprio il negozio chiudeva, salvo che non ci fosse qualche
cliente che aveva un'urgenza o che entrava all'ultimo minuto. Mia
figlia tornava a casa sempre con la corriera o con mentre nel Pt_1
fine settimana andava il moroso a prenderla. Ogni tanto ci passava
anche l'altra mia figlia con l'altro moroso. …”
Il teste fidanzato della lavoratrice, ha Testimone_2
riferito: “… Io e ci siamo conosciuti due anni fa, a Parte_2
gennaio 2022 e lei già lavorava per , come parrucchiera. Pt_1
aveva il negozio in via Montello. Preciso che la mia fidanzata Pt_1
ha lavorato per sino a ottobre 2022 quando è stata licenziata. Pt_1
Io capitavo in negozio più che altro di sera quando la andavo a
prendere; preciso che io lavoro a Piacenza ma, finito di lavorare
andavo a prenderla all'uscita dal negozio per poter stare un po'
insieme. Io finivo di lavorare alle 16:00 e ci metto circa
un'oretta/un'ora e dieci minuti per arrivare a Brescia. Non andavo
tutti i giorni a prenderla, direi tutti i fine settimana e, ogni tanto
anche in mezzo alla settimana. Io sapevo che lei finiva sempre verso
le 18:30/19:00 per cui mi facevo trovare lì a quell'ora, ma non era - 7 -
mai quello l'orario giusto. C'erano giorno che finiva alle 19:30, altre
alle 20 altre ancora alle 20:30, soprattutto nel week end. In mezzo
alla settimana mai prima delle 19:30/20. Quando io non la andavo a
prendere, tornava a casa con il pullman o qualche volta con . Pt_1
La mattina iniziava verso le 8:30/9:00 e lo so perché, prima che lei
iniziasse, stavamo sempre al telefono durante il tragitto in corriera.
Lavorava tutti i giorni, tranne la domenica e il lunedì. …”
Ciò posto, le censure dell'appellante circa l'attendibilità dei testi non sono fondate.
Sul punto, va in primo luogo condiviso il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “In materia
di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria
inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o
coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di
testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza
della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da
uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in
difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la
perdita di credibilità.” (così Cass., Sez. I, ord. n. 6001 del
28.2.2023).
Ebbene, nel caso di specie non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi, in quanto i loro racconti appaiono logici e privi di contraddizioni intrinseche e perché non risulta in atti alcuna prova contraria rispetto a quanto dagli stessi riferito. Gli unici elementi raccolti in giudizio sono, infatti, le loro deposizioni, le quali - 8 -
appaiono anche compatibili l'una con l'altra.
Peraltro, la stessa appellante ha mantenuto una posizione vaga circa l'orario seguito dalla lavoratrice, allegando una variazione di orario che sarebbe intervenuta nell'ottobre 2021, senza tuttavia neppure specificare come sarebbero state di conseguenza distribuite le ore di lavoro.
Non depongono in senso contrario rispetto alle conclusioni che precedono i documenti prodotti dall'appellante e relativi alla diversa residenza anagrafica della lavoratrice e della madre
[...]
, e ciò anche a volerne ritenere l'ammissibilità. Ed infatti, Tes_1
la teste ha riferito rispetto ad una situazione di fatto, e cioè Tes_1
la sua coabitazione con la figlia, situazione di fatto che in quanto tale non può essere smentita dai dati relativi alla residenza risultante dai registri anagrafici, i quali non necessariamente coincidono con la situazione abitativa effettivamente sussistente.
Peraltro, l'attendibilità della teste appare Tes_1
confermata dal fatto che la stessa abbia anche reso dichiarazioni sfavorevoli alla figlia, non confermando l'orario continuato dalle 9.00
alle 19.00 allegato in ricorso, ma riferendo di una lunga pausa pranzo compresa tra le 12:30 e le 14:30/15:00.
Detto questo, le conclusioni del Tribunale, secondo le quali la lavoratrice avrebbe provato di avere lavorato Parte_2
dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
appaiono pienamente giustificate dagli elementi raccolti.
Premesso che è pacifico tra le parti che la Pt_2 - 9 -
lavorasse dal martedì al sabato e che l'orario di inizio della prestazione, le ore 9.00, risulta dalla stessa lettera di assunzione, non assumono alcuna rilevanza le doglianze dell'appellante in relazione al fatto che la teste avrebbe riferito degli orari della pausa Tes_1
pranzo solo de relato actoris, e cioè non per conoscenza diretta, ma sulla base soltanto di quanto appreso dalla figlia. Ed invero, le dichiarazioni della teste sono, con riguardo agli orari della Tes_1
pausa pranzo, favorevoli alla datrice di lavoro, risultando dalla lettera di assunzione una pausa pranzo ben più breve di quella descritta dalla teste. Ed invero, mentre la teste ha riferito di una pausa tra le 12.30 e le 14.30/15.00, quindi di durata compresa tra le due ore e le due ore e mezza, nella lettera di assunzione è fissata una pausa pranzo di un'ora soltanto, dalle 12.00 alle 13.00. Ne segue che, non volendo considerare le parole della teste sul punto e tenendo quindi conto dell'orario contrattuale della pausa, sarebbe risultato lo svolgimento da parte della lavoratrice di un numero addirittura maggiore di ore supplementari e straordinarie rispetto a quelle ritenute in sentenza.
Venendo ora all'orario di fine della prestazione, quello delle
19.00 risulta dimostrato dal raffronto incrociato delle dichiarazioni dei due testi escussi. Ed infatti, la teste ha dichiarato che la Tes_1
figlia tornava dal lavoro tra le 19.00 e le 20.00 e a volte anche dopo le
21.00. A sua volta, il teste ha riferito che, quando andava a Tes_2
prenderla al lavoro, la non finiva mai prima delle 19.30 e Pt_2
che, soprattutto nel week-end, finiva alle 20.30. Le deposizioni sono,
a parere della Corte, elementi sufficienti per ritenere dimostrato - 10 -
l'orario di fine prestazione delle 19.00, tenuto conto di quanto già
detto circa l'attendibilità dei testi e l'assoluta assenza di elementi contrari. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
non è illogico che il teste appositamente arrivato da Piacenza, Tes_2
dovesse attendere a lungo la fidanzata fuori dal lavoro e che ella non lo avvisasse in anticipo del prolungarsi della prestazione lavorativa.
Ciò in quanto, da una parte, l'orario di fine della prestazione era senz'altro stabilito non dalla dipendente ma dalla datrice di lavoro e,
dall'altra, non può escludersi che le variazioni potessero derivare da fatti inaspettati verificatisi dopo la partenza del da Piacenza. Ed Tes_2
ancora, neppure può affermarsi, come invece sostenuto dall'appellante, che dall'orario di rientro a casa della lavoratrice riferito dalla teste non possa assolutamente desumersi Tes_1
l'orario di fine dell'attività lavorativa, non essendo emerso alcun elemento per poter ragionevolmente ritenere che la lavoratrice si trattenesse tutte le sere fuori casa dopo avere finito di lavorare e prima di rientrare. Infine, non è vero quanto sostenuto dall'appellante,
e cioè che i testi si sarebbero limitati a riportare circostanze riferite dalla lavoratrice. Al contrario, la teste ha deposto su Tes_1
quando la vedeva rientrare a casa dopo il lavoro, il teste su Tes_2
quando la vedeva uscire dal negozio, entrambi quindi hanno riferito di quanto da loro appreso direttamente.
In definitiva, la sentenza gravata va confermata nella parte in cui ha accertato un orario di lavoro dal martedì al sabato dalle ore
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. - 11 -
***
Il secondo motivo di appello, relativo alla liquidazione del dovuto, è fondato nei limiti che seguono.
L'appellante ha allegato di avere pagato alcune delle retribuzioni lamentate dalla lavoratrice come non corrisposte (e cioè
settembre, ottobre e novembre 2021 per complessivi euro 2.206,00
netti), come da disposizioni di bonifico che ha chiesto di produrre ai sensi dell'art. 437 comma 2 c.p.c..
L'appellata, sul punto, si è limitata ad eccepire l'inammissibilità della produzione documentale.
A parere del Collegio, la produzione documentale dell'appellante va ammessa.
L'art. 437 comma 2 c.p.c. dispone che “Non sono ammessi
nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa.” Secondo consolidato e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il giudice di appello deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex
officio, con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, ove tale documentazione sia indispensabile ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo (Cass. Sez. Lav., ordinanza n. 19829 del 18/07/2024; Cass., Sez.
6-L, n. 7883 del 20 marzo
2019). Per l'esattezza, nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare - 12 -
l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello ex art. 437
c.p.c. sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.
Ovviamente, i documenti vanno presi in considerazione alla luce delle questioni oggetto del giudizio di primo grado e, poi, di quello di appello, ma questo requisito, nella specie, sussiste, in quanto la quantificazione delle retribuzioni non corrisposte alla lavoratrice è
stata posta a fondamento della sentenza impugnata. Risulta privo di pregio, quindi, che l'appellante fosse stata contumace in primo grado,
e ciò a maggior ragione ove si consideri che l'appellata non ha negato l'avvenuta effettuazione e ricezione dei pagamenti oggetto di prova.
Questa Corte, quindi, nonostante la contumacia in primo grado, ha comunque l'obbligo di motivare espressamente sulla indispensabilità
della nuova produzione, nella specie sussistente in quanto direttamente incidente sulla quantificazione del dovuto.
Ciò posto, dalle diposizioni di bonifico prodotte risultano un versamento di euro 844,00 per “stipendio settembre” il 13.10.2021,
un versamento di euro 762,00 per “stipendio ottobre” il 24.11.2021 ed un versamento di euro 600,00 per “stipendio novembre” del
24.12.2021. Si tratta di pagamenti che non sono stati scomputati dal dovuto nel conteggio della lavoratrice recepito in sentenza.
Di conseguenza, la sentenza va riformata riducendo la somma oggetto di condanna, calcolata dal primo giudice in euro 11.317,19 - 13 -
lordi, delle somme lorde corrispondenti alle somme nette corrisposte come sopra, e cioè euro 914,70 per settembre, 803,91 per ottobre e
663,60 per novembre (così le buste paga nei mesi di settembre,
ottobre e novembre 2021 prodotte dalla lavoratrice), risultando quindi un credito residuo di euro 8.934,98, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
***
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza. Essendo le domande della lavoratrice state accolte solo in parte, le spese possono essere compensate nella misura di 1/2, mentre la residua metà va posta a carico dell'appellante. Le spese si liquidano come da dispositivo,
tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
826/2024,
1) riduce la somma oggetto di condanna ad euro 8.934,98, oltre accessori come da motivazione;
2) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un mezzo e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua metà, liquidata in euro 1.250,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il primo grado ed in euro 1.250,00 per compensi, oltre accessori di legge, per l'appello. - 14 -
Brescia, 23.1.2025.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)