TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 739 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Milano alla via Beni- Parte_1 P.IVA_1 gno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, giusta mandato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Lefante in Sassano (Sa) al var- co Notarercole n. 1
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
29.05.1974, entrambi rappresentati e difesi giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Francesco Marotta ed elettivamente domiciliati nel di lui studio in S. Laurino (Sa) alla piazza Magliani n. 3
APPELLATI
NONCHE' con sede in San Gregorio di Catania (Ct) alla via Cerza n. 4 CP_3
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n. 142 del
22.02.2018 (dep. il 23.02.2018).
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
27.10.2025 ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con atto di citazione del 3.05.2018, ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. 142 emessa il 22.02.2018 dal Giudice di Pa- ce di Sala Consilina, depositata il 23.02.2018, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.
152/2016 e 1197/2016 R.G. al fine di ottenere la riforma integrale dell'impugnata sen- tenza con la quale il conducente dell'autovettura Fiat OB tg ED133MW, di proprietà della e assicurato con la , veniva dichiarato unico re- CP_3 Parte_1 sponsabile del sinistro occorso il 13.10.2015 e per l'effetto la Parte_2
e la venivano condannate in solido al pagamento in favore di
[...] CP_3
e di rispettivamente della somma di euro 1.131,04 Controparte_1 Controparte_2
e di euro 2014,68, oltre accessori di legge.
L'appellante proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) la carenza di legittima- zione passiva della in quanto l'effettivo responsabile Parte_1 dell'incidente era l'ente proprietario e custode del tratto stradale e cioè la Provincia di
Salerno; 2) il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure poiché dal rapporto di incidente redatto dai CC. di Padula emergeva che l'incidente per cui è causa era stato causato dalla presenza di un pneumatico posto al centro della galle- ria non illuminata che da conduceva a e pertanto Parte_3 Controparte_4 alcuna responsabilità poteva ascriversi a conducente del Fiat OB tg CP_5
ED133MW, di proprietà della e assicurato , che CP_3 Parte_1 mentre circolava sul sopra indicato tratto stradale, alla metà del tunnel, impattava contro lo pneumatico che finiva per urtare l'autovettura Seat Cordoba tg. AR013XB, di pro- prietà di e condotta da che procedeva in senso op- Controparte_1 Controparte_2 posto. In particolare l'appellante evidenziava che l'evento si verificava a causa delle cattive condizioni dell'asse stradale per la presenza di un penumatico abbandonato e per la mancanza di illuminazione della galleria;
che il Giudice di Pace non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste , terzo trasportato nella Fiat OB, Testimone_1 incluse nel rapporto di incidente stradale dei CC. di Padula basando, invece, la decisio- ne sulle dichiarazioni del teste di cui era incerta la sua presenza sul Testimone_2 luogo dell'incidente; che anche il CTU nominato nel corso del giudi- Persona_1 zio aveva evidenziato l'estraneità del veicolo Fiat OB nella causazione dell'incidente in quanto il pneumatico appartenente a un autocarro si trovava sulla sede stradale, all'interno della galleria, e veniva prima urtato dalla Fiat OB e poi dall'autovettura
Seat Cordoba e non era né visibile e né avvistabile se non a brevissima distanza;
3) in- congruo riconoscimento del danno non dovuto da fermo tecnico per mancata prova del-
2
la riparazione della vettura e della personalizzazione del danno morale a Parte_4
conducente della con conseguente richiesta di restituzione delle
[...] CP_6 somma versate in esecuzione della sentenza n. 142/2018 emessa dal Giudice di Pace di sala Consilina.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di La- gonegro riformare integralmente nei modi e nei termini indicati in atti la sentenza n.
142/2018 del Giudice di Pace di sala Consilina, pubblicata in data 23.2.18. dichiaran- do la carenza di legittimazione passiva della e l'infondatezza Parte_1 delle pretese avverse sia in punto di an che di quantum debeatur. Voglia, in subordine, accogliere il gravame nella parte in cui è stato iniquamente riconosciuto il danno da fermo tecnico e il danno morale, riformando la sentenza sotto questo aspetto. Voglia, conseguentemente all'accoglimento del gravame, condannare il sig. Controparte_1 alla restituzione della somma di € 1.515,34 (di cui e 1.131,04 pagati per sorte capitale ed € 384,30 per il saldo delle spese di CTU tecnica) e la signora al- Controparte_2 la restituzione della somma di € 4.779,41 (di cui e 2.014,68 per sorte capitale, € 250,00 per rimborso acconto CMU, e 2.214,73 per spese legali a favore dell'avv. Marotta ed €
300,00 pagati per spese il saldo CTU medica), oltre interessi dalla data del pagamento alla effettiva restituzione. Con tutte le necessarie declaratorie di legge e con vittoria di spese, funzioni ed onorario del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.09.2018, si costituivano e che insistevano per il rigetto del gravame rite- Controparte_1 Controparte_2 nendo corretta la decisione del giudice di primo grado in quanto l'istruttoria aveva fatto emergere la responsabilità del conducente il veicolo Fiat OB tg ED133MW nella causazione dell'incidente il quale, se avesse tenuto una condotta di guida prudente, non avrebbe urtato lo pneumatico presente sulla carreggiata stradale.
Su tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni: “a) rigettare integralmente
l'appello formulato dalla palesemente infondato, inammis- Controparte_7 sibile e speculativo, per i motivi analiticamente esposti ed argomentati in premessa e confermare la Sentenza n. 142/2018 resa dal G.d.P. di Sala Consilina (SA). B) Condan- nare Parte Appellante al risarcimento dei danni per responsabilità Aggravata ex art. 96
c.p.c., nella misura di € 5.000,00, in favore dell'odierna Appellata – Convenuta, per averla illegittimamente e speculativamente adita in giudizio. C) Condannare, altresì, la stessa al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_7
3
giudizio, da destinarsi in favore del Procuratore Costituito per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
benché evocata in giudizio, non si costituiva tanto meno compariva. CP_3
Dopo alcuni rinvii a causa del carico del ruolo, sulle conclusioni delle parti precisate all'odierna udienza, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa previo deposito di note difensive conclusionali.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto dalla
[...]
, occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività Parte_1 della proposizione dell'impugnazione.
L'appello è stato notificato in data 24.05.2018, a mezzo posta, a Controparte_1 [...]
e alla e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto CP_8 CP_3 dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata avvenuta il
23.02.2018.
Ne consegue che l'appello deve essere considerato tempestivo.
3. Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia della la quale, no- CP_3 nostante regolare citazione in giudizio, non si è costituita, tanto meno è comparsa in giudizio.
4. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in primo grado sull'assunto che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere all'ente ge- store della strada luogo del sinistro per cui è causa ovverossia la Provincia di Salerno.
Il motivo di appello non merita accoglimento. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata correttamente rigettata dalla sentenza impugnata.
Va osservato come la legittimazione passiva consista nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda e il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio e a cui l'attore ricollega la sua pretesa;
tale ve- rifica di coincidenza, tuttavia, va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione va affermata o negata in ra- gione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresen- tato dall'attore (cfr. Cass. civile n. 6894 del 3.07.1999). Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso offerto dagli at- tori, la convenuta assuma la veste del soggetto che può subire la pronuncia giurisdizio- nale. Il principio è ben sintetizzato nella pronuncia della Suprema Corte n. 1188/1995:
4
“la legittimazione ad causam, che deve essere verificata, anche d'ufficio, sulla base di quanto affermato dall'attore nella domanda, si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, que- stione che, invece, attiene al merito”.
Nel caso in esame è evidente che rispetto alla prospettazione effettuata dagli attori
(odierni appellati), vi è coincidenza tra la posizione attribuita alla Parte_1
e la domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti dagli attori a seguito dell'incidente avvenuto il 13.10.2015 alle ore 11,00 in località alla via Controparte_4
Cessuta, SP 103 Cessuta Fr. Di AN di , tra il veicolo Fiat OB tg CP_4
ED133MW, di proprietà della condotto da , assicurato CP_3 CP_5 [...]
e il veicolo Seat Cordoba tg AR013XB, di proprietà di Controparte_9 CP_1
, condotto da
[...] Controparte_2
5. Il secondo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha accolto le domande di risarcimento, proposte in primo grado da e per i danni, a loro dire causati, il 13.10.2015 Controparte_2 Parte_5 dalla condotta di guida del conducente dell'autoveicolo Fiat OB Colucci di CP_5 proprietà della e assicurato per la RCA con la che CP_3 Parte_1
“nel percorrere una galleria non illuminata e con manto stradale non omogeneo (dichia- razione del teste ), non mantenne una velocità consona allo stato dei luo- Testimone_1 ghi, come imposta da un limite di velocità di 40 km/h (…) ed impattò il pneumatico di un camion che si trovava sulla carreggiata (…) sollevandolo e scaraventandolo contro l'autovettura Seat Cordoba che proveniva nel senso opposto di marcia”.
Contrariamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata il Tribunale ritiene che dal- le risultanze istruttorie raccolte nel primo grado del giudizio non sia emersa la prova che i danni oggetto delle domande giudiziali sia stati causati dal diretto e imprudente com- portamento del conducente l'autoveicolo Fiat OB tg ED133MW, di proprietà della assicurato . CP_3 Controparte_10
Risulta innanzitutto, chiaramente, dalle risultanze istruttorie raccolte in giudizio che i danni lamentati dalla e dal sono stati causati dall'urto CP_2 CP_1 dell'autovettura condotta dalla prima e di proprietà del secondo, con un CP_6 pneumatico di un autocarro abbandonato lungo la galleria Le Cessuta che era stata dap- prima impattato da Fiat OB condotto da . CP_5
5
Vi è invero agli atti il rapporto di incidente stradale redatto dai CC. della Stazione di
Padula i quali giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente avvenuto il 13.10.2015 alle ore 11,00, in località alla via Cessuta, su chiamata del Controparte_4 conducente della Fiat OB tg ED133MW, denominato veicolo “A”, hanno così rela- zionato: “La causa è da ricondurre allo smarrimento di un pneumatico di camion con relativo cerchione, all'interno della predetta galleria. Il pneumatico veniva inizialmente urtato dal veicolo autocarro Fiat OB MAXY targata ED133MW, direzione di marcia
Moliterno -Montesano, l'urto, ne causava lo sbandamento con invasione di corsia in- versa con collisione sul gardarail e che l'evento non era stato causa di danni fisici a persona” (all. n. 4 prod. primo grado ). I militari hanno altresì raccolto le dichia- Pt_1 razioni spontanee del conducente il veicolo OB il quale ha dichiarato: CP_5
“percorrevo la SP103 quando entrato in galleria al confine tra Montesano Fraz. Tar- diano ed il Comune di , dopo avere percorso circa metà galleria impattavo Parte_3 vicino ad un ostacolo posto a terra centro corsia, non ero in grado di capire di cosa si trattasse. Nel senso opposto sopraggiungeva un altro veicolo direzione opposta alla mia e precisamente direzione – . Udivo un forte rumore presumi- Parte_3 CP_4 bilmente una collisione con qualcosa. Procedevo la marcia portandomi fuori dalla gal- leria, poiché l'urto faceva danneggiare i fari anteriori. Tengo a precisare che la Pt_6
[...
Cessuta al momento del mio transito non era illuminata e piena di buche. Il mio fur- gone era l'unico mezzo ad attraversare la galleria in senso di marcia Montesano-
Moliterno. Unitamente a me vi era il mio collega … il quale assisteva Testimone_1 all'accaduto e può testimoniare quanto da me dichiarato. Escusso al momento il Tes_1
, confermava quanto già dichiarato dal conducente ”. Il passegge-
[...] CP_5 ro del veicolo “A” ascoltato sempre dai CC, ha dichiarato: “Confermo Parte_7 quanto già dichiarato dal collega circa la dinamica dell'incidente av- CP_5 venuto all'interno della Galleria”. I militari, infine, hanno precisato che “Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto.
…. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo “A”. Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto: Il referente a completamento dell'intervento, provvede- va al rilievo dei danni visibili riportati dal veicolo e forniva alle parti i dati relativi all'intervento”.
Ebbene premesso che dal rapporto redatto dai CC non emerge la presenza subito dopo il sinistro per cui è causa nè dell'autoveicolo Seat Cordoba di proprietà di CP_11
6
la né tanto meno della conducente il Tribunale evidenzia che, come Controparte_2 pure riportato nella sentenza impugnata, i danni dagli stessi lamentati in giudizio sono stati causati dallo scontro con uno pneumatico di un autocarro che collocato sulla car- reggiata nella galleria La Cessuta dapprima impattava con il Fiat OB e poi sobbalza- va per scontrarsi con la condotta dalla proveniente dall'opposto CP_6 CP_12 senso di marcia.
A fronte di tale dinamica, confermata anche dal giudice di prime cure, non può configu- rarsi, come pure ritenuto nella sentenza impugnata, una responsabilità esclusiva per il sinistro in capo al conducente del Fiat OB
Ed invero il conducente dell'autoveicolo Fiat OB si è trovato dinanzi ad una situa- zione del tutto eccezionale e non prevedibile rappresentata dalla presenza, lungo una carreggiata, di un ostacolo rappresentato da uno pneumatico abbandonato. Tanto sareb- be già di per sé sufficiente per escludere del tutto una condotta colposa del conducente del Fiat OB. A tanto si aggiunge che, come pure riportato testualmente nella sentenza impugnata, la galleria ove è avvenuto l'impatto non era illuminata e presentava un man- to stradale non omogeneo come dichiarato dal teste . Il teste , Testimone_1 Testimone_1 escusso all'udienza del 6.03.2017, ha dichiarato: “E' vero che il 13.10.2015 ho assistito
a un incidente verificatosi all'interno della galleria Cersuta Sp 103 che da Parte_3 conduce a Montesano S. Marcellana. In quell'occasione io ero trasportato sull'auto
Fiat OB e posso riferire che tale autovettura era condotta da e giun- CP_5 to all'interno della galleria impattava contro un pneumatico presente sul manto strada- le non visibile poiché la galleria non era illuminata preciso che il manto stradale all'interno della galleria non era omogeneo. L'impatto con lo pneumatico è avvenuto frontalmente, successivamente poiché il furgone sul quale viaggiavo non era marciante,
è stato portato via tramite soccorso stradale. Preciso che si trattava di un pneumatico con relativo cerchio. Il pneumatico era sull'asfalto e non ho visto che era stato perso da un veicolo che ci precedeva, si trattava di una ruota di un camion, successivamente det- ta ruota è stata portata via dal personale addetto alla manutenzione della strada. Il do- blò aveva i fari accesi all'interno della galleria”.
Alle condizioni di assenza di visibilità, risultante anche dal rapporto dei CC e dalla rela- zione peritale a cura del CTU disposta nel primo grado di giudizio Persona_2
(pag. 6 rel. per. dep. il 29.09.2017), e di cattiva manutenzione del manto stradale, che hanno evidentemente ostacolato l'attuazione di manovra di emergenza da parte del con- ducente della Fiat OB, si deve aggiungere che il sinistro è avvenuto in una strada a
7
una carreggiata a doppio senso di marcia e pertanto, tenuto conto che al momento dell'impatto proveniva, nel senso opposto di marcia, l'autoveicolo Seat Cordoba con- dotto da deve presumersi che il conducente della Fiat OB non Controparte_2 avesse nemmeno spazio sufficiente per evitare l'impatto con lo pneumatico abbandona- to
Il CTU , del resto, ha espressamente dichiarato all'esito dei propri Persona_2 accertamenti tecnici “che lo pneumatico presente sulla sede stradale all'interno della galleria non illuminata, sicuramente, non era né visibile né avvistabile, se non a brevis- sima distanza, nell'ambito di fasci luminosi dei proiettori dei veicolo” (pag. 6 rel. per.).
Infine, preme evidenziare che non è stato raccolto nessun elemento di prova in base al quale ritenere provato, anche in via presuntiva, che alla guida del Fiat CP_5
OB non tenne nell'occasione una velocità di guida adeguata o non rispettosa del limi- te di velocità di 40 KM/h.
Per tutti i motivi esposti deve quindi concludersi che il conducente della Fiat OB nul- la potè fare per evitare il pericolo rappresentato dallo pneumatico presente sulla carreg- giata della galleria La Cessuta, priva del tutto di illuminazione, circostanza non conte- stata nemmeno dagli attori, tale da impedirgli la visibilità dell'ostacolo se non a brevis- sima distanza, come emerso dagli accertamenti del CTU Per_2
Alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto, il Tribunale ritiene che alcuna respon- sabilità possa ascriversi al conducente della Fiat OB tg ED133MW per il sinistro oc- corso il 13.10.2015 in località AN di Montesano Sulla Marcellana (Sa) Sp 103
Cessuta.
L'appello va accolto e quindi la sentenza impugnata va integralmente riformata con il rigetto totale delle domande di risarcimento danni proposte da e da Controparte_1
Controparte_2
6. Conseguentemente va accolta anche la domanda avanzata da parte appellante di resti- tuzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado in favore di e L'appellante, invero, ha prodotto documenta- Controparte_1 Controparte_2 zione dalla quale risulta di avere pagato in favore di la somma di euro Controparte_1
1.515,34 (di cui euro 1.131,04 pagati per sorte capitale ed euro 384,30 per il saldo delle spese di CTU tecnica) e in favore di la somma di euro 4.779,41 (di Controparte_2 cui euro 2.014,68 per sorte capitale, euro 250,00 per rimborso acconto CMU, euro
2.214,73 per spese legali dell'avv. Marotta ed euro 300,00 per spese saldo della CTU
8
medica (all.ti nn. 2,3,4,5 prod. appellante), circostanze queste peraltro non contestate in alcun modo dalle controparti.
La domanda di rimborso dell'imposta di registro della sentenza di primo grado rappre- senta una domanda nuova, proposta solo nel presente grado e solo con la memoria di- fensiva conclusionale e pertanto è inammissibile.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Dall'accoglimento dell'appello discende l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. degli appellati.
7. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma anche del capo sulle spese proces- suali del primo grado che seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al D.M. n.
55/2014, come applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, ai valori medi, per tutte le fasi.
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate sempre in base al suddetto DM n. 5.5/2014 per come modificato, tenuto conto del valore della controversia ai valori medi per tutte le fasi, esclusa la fase istrut- toria in concreto non tenutasi.
Nulla sulle spese nei confronti della rimasta contumace. CP_3
Le spese delle due c.t.u. medica e dinamica, già liquidate in primo grado, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico degli appellati e CP_1 CP_13
[... in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia della CP_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata ri- getta le domande di risarcimento danni proposte da e Controparte_1 Parte_4
[...]
3) per l'effetto condanna alla restituzione in favore della Controparte_1 CP_14
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro
[...]
1.515,34 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado dalla compagnia assicu- rativa, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento e fino al soddisfo;
4) per l'effetto condanna alla restituzione in favore della Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro Parte_8
9
4.779,41 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado dalla compagnia assicu- rativa, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento e fino al soddisfo;
5) dichiara inammissibile la domanda di rimborso dell'imposta di registro della senten- za di primo grado;
6) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. degli appellati;
7) condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore della , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio che sono liquidate in euro 1.205,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge;
8) condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore della , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che sono liquidate in complessivi euro 2.082,50 di cui euro 382,5 per esborsi ed euro 1.700,00 a titolo di compenso, oltre il 15% di rim- borso forfettario, Iva e Cap come per legge;
9) nulla sulle spese nei confronti della CP_3
10) pone definitivamente le spese delle c.t.u., come liquidate in primo grado, in solido a carico degli appellati e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Lagonegro, 30.10.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
10