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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2473/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2473 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
CAMPOBASSO Corso Bucci n. 78/C, presso lo studio dell'Avv. LATTANZIO GIUSEPPE che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
SAN GIORGIO A LIRI, via Bosco dell'arco n. 3, presso lo studio dell'Avv. META EMILIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23/12/2018 in PIGNATARO INTERAMNA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che Per_1 Per_2
il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno modificato le condizioni concordate come da accordo sottoscritto in data 25.2.2025. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso con collocamento presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del marito nella misura di € 200,00 mensili;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico percepito dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2473/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 25.2.2025, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 12/03/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Pignataro Interamna il 22/12/2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cassino dell'anno 2019, al n. 1, parte II, serie C);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2473 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
CAMPOBASSO Corso Bucci n. 78/C, presso lo studio dell'Avv. LATTANZIO GIUSEPPE che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
SAN GIORGIO A LIRI, via Bosco dell'arco n. 3, presso lo studio dell'Avv. META EMILIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23/12/2018 in PIGNATARO INTERAMNA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che Per_1 Per_2
il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno modificato le condizioni concordate come da accordo sottoscritto in data 25.2.2025. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso con collocamento presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del marito nella misura di € 200,00 mensili;
contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico percepito dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2473/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 25.2.2025, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 12/03/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Pignataro Interamna il 22/12/2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cassino dell'anno 2019, al n. 1, parte II, serie C);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari