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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
IA IC, Relatore
VALEA EP, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8576/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03F400905 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3329/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 la società Ricorrente_1. R.L in persona del suo legale rappresentate pt, dott. Nominativo_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03F400905/2024, notificato in data 3 ottobre 2024, con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 53.485,23, di cui € 25.324,00 per IRES, € 22.807,80 per sanzioni ed € 5.326,68 per interessi, relativi all'anno di imposta 2018.
Eccepiva l'illegittimità della tassazione degli interessi percepiti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
L'Ufficio costituito chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Merita rilevare che l'atto opposto scaturisce da un invito n. I00150, notificato alla società in data 20.03.2024, con il quale l'Ufficio comunicava che a seguito di un indagine nell'Archivio dei rapporti finanziari a nome sulla società, era emerso che vi erano delle incongruenze tra i movimenti sul conto corrente ed i dati esposti in bilancio come utile di esercizio (pari ad € 49.515,00) e quelli indicati nel modello unico SC per l'anno 2018
(pari ad € 4.624,00), vi era quindi una differenza di reddito pari ad € 44.891,00, dovuta alle variazioni in aumento (€ 60.701,00) e diminuzione (€ 105.592,00) non riportate in dichiarazione, e che in mancanza di chiarimenti, tale somma doveva sottoposta a tassazione.
La ricorrente deduceva che il maggior reddito pari ad € 105.592,00, era costituito da somme percepite dalla società per interessi, spese legali e rimborso imposta di registro, versate alla società dalla Società_2 SpA, ai sensi del dlgs. n. 231/2002, in ottemperanza del DI n.231/16 emesso dal Tribunale di Messina, in seguito al mancato pagamento della somma di € 263.520,00 portata dalle fatture n° 4/13 del 13/12/2013 di
€ 87.840,00, n° 5/13 del 31/12/2013 di € 87.840,00, n° 2/14 del 10/04/2014 per € 21.960,00 e n° 4/14 del
22/12/2014 di € 65.880,00, emesse a suo nome in forza dell'incarico di assistenza e consulenza conferito alla società ricorrente in data 30.3.2008.
Le somme corrisposte a titolo di interessi, sono percepite a titolo di “danno emergente”, in quanto vanno ad integrare la perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per il ritardo o l'inesatto adempimento e, pertanto, non devono essere sottoposte a tassazione.
L'Ufficio ritiene invece, che questi interessi sono stati percepiti a titolo di lucro cessante, cioè per risarcire il mancato guadagno che invece si sarebbe prodotto (guadagno) se l'inadempimento non fosse stato posto in essere, e come tale le somme ricevute devono essere sottoposte a tassazione.
Orbene, ai fini di verificare l'assoggettamento ad imposizione fiscale del risarcimento del danno in questione va richiamato, il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).
Nel caso in esame, in presenza di un risarcimento da lucro cessante, così qualificabile poiché gli interessi sono stati percepiti per risarcire il mancato guadagno che invece si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere, siccome finalizzate a sostituire un reddito non conseguito, vanno assoggettate a tassazione.
Il ricorso va , pertanto, rigettato. Spese di giudizio interamene compensate in ragione della peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
IA IC, Relatore
VALEA EP, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8576/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03F400905 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3329/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 la società Ricorrente_1. R.L in persona del suo legale rappresentate pt, dott. Nominativo_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03F400905/2024, notificato in data 3 ottobre 2024, con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 53.485,23, di cui € 25.324,00 per IRES, € 22.807,80 per sanzioni ed € 5.326,68 per interessi, relativi all'anno di imposta 2018.
Eccepiva l'illegittimità della tassazione degli interessi percepiti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
L'Ufficio costituito chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Merita rilevare che l'atto opposto scaturisce da un invito n. I00150, notificato alla società in data 20.03.2024, con il quale l'Ufficio comunicava che a seguito di un indagine nell'Archivio dei rapporti finanziari a nome sulla società, era emerso che vi erano delle incongruenze tra i movimenti sul conto corrente ed i dati esposti in bilancio come utile di esercizio (pari ad € 49.515,00) e quelli indicati nel modello unico SC per l'anno 2018
(pari ad € 4.624,00), vi era quindi una differenza di reddito pari ad € 44.891,00, dovuta alle variazioni in aumento (€ 60.701,00) e diminuzione (€ 105.592,00) non riportate in dichiarazione, e che in mancanza di chiarimenti, tale somma doveva sottoposta a tassazione.
La ricorrente deduceva che il maggior reddito pari ad € 105.592,00, era costituito da somme percepite dalla società per interessi, spese legali e rimborso imposta di registro, versate alla società dalla Società_2 SpA, ai sensi del dlgs. n. 231/2002, in ottemperanza del DI n.231/16 emesso dal Tribunale di Messina, in seguito al mancato pagamento della somma di € 263.520,00 portata dalle fatture n° 4/13 del 13/12/2013 di
€ 87.840,00, n° 5/13 del 31/12/2013 di € 87.840,00, n° 2/14 del 10/04/2014 per € 21.960,00 e n° 4/14 del
22/12/2014 di € 65.880,00, emesse a suo nome in forza dell'incarico di assistenza e consulenza conferito alla società ricorrente in data 30.3.2008.
Le somme corrisposte a titolo di interessi, sono percepite a titolo di “danno emergente”, in quanto vanno ad integrare la perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per il ritardo o l'inesatto adempimento e, pertanto, non devono essere sottoposte a tassazione.
L'Ufficio ritiene invece, che questi interessi sono stati percepiti a titolo di lucro cessante, cioè per risarcire il mancato guadagno che invece si sarebbe prodotto (guadagno) se l'inadempimento non fosse stato posto in essere, e come tale le somme ricevute devono essere sottoposte a tassazione.
Orbene, ai fini di verificare l'assoggettamento ad imposizione fiscale del risarcimento del danno in questione va richiamato, il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).
Nel caso in esame, in presenza di un risarcimento da lucro cessante, così qualificabile poiché gli interessi sono stati percepiti per risarcire il mancato guadagno che invece si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere, siccome finalizzate a sostituire un reddito non conseguito, vanno assoggettate a tassazione.
Il ricorso va , pertanto, rigettato. Spese di giudizio interamene compensate in ragione della peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese