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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 350/2019 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 11/03/2025 con espressa rinuncia della parte presente alla concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione (C.F. – C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla via Email_1
Fra Scipione Bellabona n.11
APPELLANTE
E
1 C.F. – P. I.V.A. di gruppo ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di già Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Volino (C.F. Controparte_3
) - ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 il suo studio in Avellino alla via Casale n. 5
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1592/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il
2.10.2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15.1.2019 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Avellino, pronunciando nei giudizi riuniti n. 2955 e n.
3208/2016 R.G.C.A., rigettava le domande tendenti all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti ad essa intestati, proposte dall'odierna appellante nei confronti della con citazioni del 20.06 e del CP_1
4.7.2016, condannandola alla refusione delle spese di lite.
Con il primo atto di citazione (introduttivo del giudizio r.g. n. 2955/2016), la società attrice deduceva di essere titolare, presso la banca convenuta, del rapporto di conto corrente ordinario n. 991, collegato al conto anticipi su fatture n. 34783, aperto il 31.8.2000 e chiuso il 30.9.2004.
Rispetto agli indicati rapporti, la società attrice, a sostegno della domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito, contestava alla convenuta: l'applicazione di interessi in misura ultra-legale, in CP_2 violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c., in quanto non negoziati e non pattuiti per iscritto con il cliente correntista;
l'applicazione di un tasso di interesse passivo superiore al tasso soglia, in violazione della legge n. 108/1996, relativamente ai periodi dal quarto trimestre 2000 al primo trimestre 2003, e nel primo trimestre 2004; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e il conseguente anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..
Con il secondo atto di citazione (introduttivo del giudizio r.g. n. 3208/2016) lamentava - in relazione al conto corrente ordinario n. 1370645 (aperto il 10.2.2011 e chiuso il 18.3.2014, collegato ai conti anticipi su fatture n. 1370650 e n. 1370655, entrambi aperti il 10.2.2011 e rispettivamente chiusi l'18.11.2014 e il
11.11.2014) - la liquidazione trimestrale degli interessi, l'applicazione sistematica di tassi passivi superiori alla soglia usura, l'addebito illegittimo e senza pattuizione di commissioni e spese.
2 Allegando una consulenza tecnica di parte, a firma di , la società attrice prospettava Testimone_1 tre diverse ipotesi di ricalcolo delle poste di dare-avere sui rapporti bancari indicati, in funzione dei diversi accertamenti sollecitati al Tribunale.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, la Banca convenuta, chiedendo la riunione.
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione per superamento del termine decennale, con riferimento ai rapporti di conto ordinario n. 991, dall'estinzione in data 24.9.2004, e al conto anticipi n.
34783, dall'estinzione in data 17.9.2000, ovvero, stante la natura solutoria delle rimesse, da ogni singolo addebito, in mancanza di prova dell'affidamento.
Deduceva, comunque, l'infondatezza di ogni avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi, disattesa la richiesta di disporre una consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata.
In particolare, il Tribunale, con riferimento al rapporto di corrente ordinario n. 1370645, depositato in atti dalla osservava che le condizioni contrattuali ed il tasso di interesse applicato erano stati CP_2 determinati, sin dalla costituzione del rapporto, con la previsione del meccanismo della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi.
Detto meccanismo era da ritenersi legittimo, essendo i contratti costituiti in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000.
Inoltre, quanto all'usura, riteneva che gli interessi pattuiti non sforassero le soglie, dovendosi scomputare dal calcolo del tasso applicato gli interessi moratori, le imposte, le tasse.
Evidenziava, ancora, che la doglianza attorea atteneva alla cd. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi soglia in riferimento a taluni trimestri), ipotesi la cui configurabilità era stata ormai esclusa dalla
Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 24675/2017).
Rilevava, inoltre, la genericità delle doglianze sulla non corretta operatività dei conti anticipi, di cui evidenziava la natura di meri sottoconti, privi di autonomia rispetto al conto corrente ordinario cui sono collegati.
Quanto al conto corrente ordinario n. 991 e al conto anticipi n. 34783, oggetto del primo atto di citazione, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'istituto di credito, dichiarava la prescrizione della domanda per decorrenza del termine decennale, decorrente dalla loro chiusura, avvenuta, per ammissione della stessa parte attrice, nel 2004 e nel 2000, in difetto di atti interruttivi (pag. 4 sentenza).
3 Col proposto atto di gravame la ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel Parte_1 senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione della consulenza tecnica contabile chiesta in primo grado e non concessa dal Tribunale.
Con comparsa del 23.4.2019 si è costituita la quale mandataria di Controparte_1 resistendo all'appello e concludendo per il rigetto. Controparte_2
La causa, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 4.10.2023 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., successivamente rimessa sul ruolo, è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con rinuncia delle parti presenti alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione di legge con riferimento all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azionato diritto alla ripetizione relativamente al conto corrente ordinario n. 991 e al conto anticipi n. 34783.
Chiarisce che entrambi i conti erano stati chiusi nel settembre 2004, come già evidenziato nei propri scritti difensivi di primo grado, e che il decorso del termine di prescrizione, decorrente dalla data di estinzione del rapporto, era stato interrotto in data 18.6.2014 con l'avvio del procedimento di mediazione, la cui istanza era stata allegata agli atti.
Errata, quindi, sarebbe la affermazione contenuta in sentenza secondo cui per espressa ammissione attorea, i conti sono chiusi dal 2004 e dal 2000; è dunque, decorsa la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione alla data di proposizione della presente domanda, in difetto di atti interruttivi. (pag. 4 sentenza impugnata)
4 L'istituto di credito appellato, nel suo atto costitutivo, non contesta la circostanza della proposizione dell'istanza di mediazione in data 18/06/2014, contestando però l'idoneità di detto atto ai fini interruttivi della prescrizione, non senza ribadire che, in mancanza di prova dell'affidamento - il cui onere era a carico del correntista - tutte le rimesse dovessero presumersi solutorie, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data del singolo versamento.
Il motivo coglie nel segno per quanto concerne la data di estinzione dei conti di cui si discute.
Cionondimeno, non muta la valutazione di sussistenza dell'eccepita prescrizione, ritenuta dal primo giudice.
Il conto ordinario n. 991 e il conto anticipi su fatture n. 34783 risultano entrambi estinti nel 2004. La circostanza è confermata dalla lettura degli ultimi estratti conto, in cui vi è espressa annotazione dell'estinzione degli stessi. In particolare, nell'estratto conto del conto anticipi n. 34783, erroneamente ritenuto dal Tribunale chiuso nel 2000, viene annotato, con valuta 17.9.2004, il giroconto con causale estinzione conto anticipi. (doc. 2 produzione attorea allegato alla perizia di parte.)
Il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito è stato, poi, interrotto dall'appellante in data 18.6.2014, con l'impulso alla procedura di mediazione, come documentato dal fax del 24.6.2014 della Banca e dal verbale di mediazione con esito negativo del 8.7.2014 (doc. 3 produzione attorea di primo grado).
Non è, infatti, revocabile in dubbio che l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione (Cass. SS.UU n. 17781/2013).
Ciò premesso, va, peraltro, rilevato che la convenuta ha tempestivamente eccepito l'intervenuta CP_2 prescrizione delle rimesse solutorie per il decorso di dieci anni dai singoli addebiti. L'eccezione non viene esaminata dal Tribunale in detti termini e viene riproposta in appello.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in
5 conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
"solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi, al contrario, un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Pur dovendosi registrare alcune difformità interpretative, in particolare per quanto attiene alla specificità dell'onere di allegazione, ritiene questa Corte di dover aderire all'orientamento (ribadito di recente da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14958 del 14/07/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31927 del
06/12/2019; ed altre) che considera sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr. Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n. 11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime, infatti, sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte").
La banca convenuta ha, pertanto, assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse, in mancanza di prova dell'affidamento (cfr. comparsa di costituzione in primo grado). La produzione degli estratti (benché effettuata dall'attrice) è idonea a soddisfare l'onere di determinazione e individuazione delle singole rimesse e il dies a quo di decorrenza della prescrizione.
La correntista, odierna appellante, non solo non offre prova che il conto corrente in esame fosse affidato in forza di formale contratto ma afferma la natura solutoria delle rimesse ai fini della ripetizione dell'indebito (cfr. tra le altre pag. 33 atto di appello)
6 Pertanto, in linea con l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con la già menzionata sentenza n. 24418 del 2010, la natura solutoria delle rimesse comporta che il termine prescrizionale decorra dalla data di esecuzione di ciascuna di esse;
nel caso di specie, avuto riguardo all'epoca della istanza di mediazione, primo atto interruttivo della prescrizione (18.6.2014), la prescrizione deve ritenersi operante per tutti gli oneri passivi addebitati nel periodo anteriore al 18.6.2004, dovendosi escludere la possibilità che, per il periodo individuato, rimesse gravate da oneri passivi abbiano rivestito natura ripristinatoria.
Va, quindi, confermato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione nei termini sopra indicati, con esclusione delle poste solutorie eventualmente effettuate nel limitato periodo dal 18.6.2004 alla chiusura dei conti n. 991 e n. 34783, avvenuta rispettivamente il 24.9.2004 e il 30.9.2004.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito proposta nei confronti della banca con riferimento ai conti n. 991 e 34783, ritenendo non adempiuto dall'attrice l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c..
In particolare, afferma di aver assolto al suo onere probatorio con la produzione degli estratti conto, poiché i contratti relativi ai conti chiusi nel 2004 non erano mai stati sottoscritti dalla correntista.
L'inesistenza dei contratti sarebbe confermata dal mancato deposito degli stessi da parte della banca, che, invece, provvedeva al deposito dei soli contratti relativi ai conti aperti nel 2011.
Sul punto va osservato che, nelle cause di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito, la parte attrice che chieda l'accertamento di invalidità o di inefficacia di un atto ad essa pregiudizievole e la condanna della banca alla restituzione assume, in relazione a tali domande, l'onere probatorio - secondo il generale criterio di cui all'art. 2697 c.c. – di dimostrare i fatti costituitivi della sua pretesa.
Come più volte affermato dai Supremi Giudici (da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7895 del 2020), alle controversie tra banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del CP_2 corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione (cfr. Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, essendosi affermato che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta 7 la domanda se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).
Pertanto, a fronte del mancato deposito del contratto di conto corrente da parte dell'attrice, va condivisa la statuizione resa dal giudice a quo, poiché, in mancanza di produzione della fonte convenzionale di regolamentazione del rapporto negoziale, è preclusa la verifica dell'operato della banca in relazione ai profili di illegittimità denunciati dalla società attrice e, segnatamente, alla mancanza di pattuizione scritta degli interessi, al pagamento di commissioni e spese non pattuite, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e al superamento dei tassi soglia.
Né l'attrice, che lamenta, peraltro, l'impossibilità anche per la banca di produrre i contratti poiché mai firmati, ha allegato e provato di aver chiesto invano, ai sensi dell'art. 119 comma 4 Tub, all'istituito di credito copia della documentazione di interesse.
La Cassazione ha affermato, al riguardo, che il principio di vicinanza della prova, è deroga eccezionale al regime della sua ripartizione e non può essere giustificato semplicemente dalla diversa forza economica delle parti, ma “esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, impossibilità esclusa in materia bancaria, dall'art. 117 TUB”, che prevede che i contratti siano redatti per iscritto e un esemplare sia consegnato ai clienti (Cass.
4.4.16 n. 6511; Cass. 12.9.16 n. 17923).
Il motivo va disatteso e la sentenza impugnata è esente da vizi in punto di rigetto delle domande relative al conto corrente ordinario 991 e conto anticipi n. 34783, per mancanza di prova.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia basato la sua decisione sulla documentazione prodotta dalla banca e, segnatamente, i tre contratti di conto corrente aperti nel 2011.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza laddove il Tribunale esclude la produzione di interessi anatocistici in considerazione della previsione della pari periodicità trimestrale nel calcolo degli interessi creditori e debitori. contenuta nei contratti stipulati nel 2011, epoca successiva alla delibera CICR del
2000; nonché laddove esclude, sulla base delle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui alla l. n. 108/1996, il superamento del tasso soglia, non considerando nel calcolo dell'usura gli interessi moratori, le imposte e le tasse.
8 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità, poiché manca della specificità richiesta dall'art. 342
c.p.c..
L'appellante, infatti, pur individuando le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, non chiarisce il contenuto della censura proposta, mercè la confutazione in maniera specifica e determinata delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione e la precisazione del motivo per cui queste siano censurabili.
L'appellante si limita, invero, ad affermazioni assertive circa l'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari. (pag. 31 atto di appello) o a rinvii tout court alla documentazione allegata.
Non indica, quindi, gli elementi da cui emergerebbe, in concreto, l'applicazione dell'anatocismo o il lamentato superamento del tasso soglia, argomentando in senso contrario a quanto sostenuto dal giudice di prime cure in sentenza.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni trattate, e senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
9 c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 18.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 350/2019 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 11/03/2025 con espressa rinuncia della parte presente alla concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione (C.F. – C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla via Email_1
Fra Scipione Bellabona n.11
APPELLANTE
E
1 C.F. – P. I.V.A. di gruppo ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di già Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Volino (C.F. Controparte_3
) - ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 il suo studio in Avellino alla via Casale n. 5
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1592/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il
2.10.2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15.1.2019 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Avellino, pronunciando nei giudizi riuniti n. 2955 e n.
3208/2016 R.G.C.A., rigettava le domande tendenti all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti ad essa intestati, proposte dall'odierna appellante nei confronti della con citazioni del 20.06 e del CP_1
4.7.2016, condannandola alla refusione delle spese di lite.
Con il primo atto di citazione (introduttivo del giudizio r.g. n. 2955/2016), la società attrice deduceva di essere titolare, presso la banca convenuta, del rapporto di conto corrente ordinario n. 991, collegato al conto anticipi su fatture n. 34783, aperto il 31.8.2000 e chiuso il 30.9.2004.
Rispetto agli indicati rapporti, la società attrice, a sostegno della domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito, contestava alla convenuta: l'applicazione di interessi in misura ultra-legale, in CP_2 violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c., in quanto non negoziati e non pattuiti per iscritto con il cliente correntista;
l'applicazione di un tasso di interesse passivo superiore al tasso soglia, in violazione della legge n. 108/1996, relativamente ai periodi dal quarto trimestre 2000 al primo trimestre 2003, e nel primo trimestre 2004; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e il conseguente anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..
Con il secondo atto di citazione (introduttivo del giudizio r.g. n. 3208/2016) lamentava - in relazione al conto corrente ordinario n. 1370645 (aperto il 10.2.2011 e chiuso il 18.3.2014, collegato ai conti anticipi su fatture n. 1370650 e n. 1370655, entrambi aperti il 10.2.2011 e rispettivamente chiusi l'18.11.2014 e il
11.11.2014) - la liquidazione trimestrale degli interessi, l'applicazione sistematica di tassi passivi superiori alla soglia usura, l'addebito illegittimo e senza pattuizione di commissioni e spese.
2 Allegando una consulenza tecnica di parte, a firma di , la società attrice prospettava Testimone_1 tre diverse ipotesi di ricalcolo delle poste di dare-avere sui rapporti bancari indicati, in funzione dei diversi accertamenti sollecitati al Tribunale.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, la Banca convenuta, chiedendo la riunione.
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione per superamento del termine decennale, con riferimento ai rapporti di conto ordinario n. 991, dall'estinzione in data 24.9.2004, e al conto anticipi n.
34783, dall'estinzione in data 17.9.2000, ovvero, stante la natura solutoria delle rimesse, da ogni singolo addebito, in mancanza di prova dell'affidamento.
Deduceva, comunque, l'infondatezza di ogni avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi, disattesa la richiesta di disporre una consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata.
In particolare, il Tribunale, con riferimento al rapporto di corrente ordinario n. 1370645, depositato in atti dalla osservava che le condizioni contrattuali ed il tasso di interesse applicato erano stati CP_2 determinati, sin dalla costituzione del rapporto, con la previsione del meccanismo della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi.
Detto meccanismo era da ritenersi legittimo, essendo i contratti costituiti in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000.
Inoltre, quanto all'usura, riteneva che gli interessi pattuiti non sforassero le soglie, dovendosi scomputare dal calcolo del tasso applicato gli interessi moratori, le imposte, le tasse.
Evidenziava, ancora, che la doglianza attorea atteneva alla cd. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi soglia in riferimento a taluni trimestri), ipotesi la cui configurabilità era stata ormai esclusa dalla
Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 24675/2017).
Rilevava, inoltre, la genericità delle doglianze sulla non corretta operatività dei conti anticipi, di cui evidenziava la natura di meri sottoconti, privi di autonomia rispetto al conto corrente ordinario cui sono collegati.
Quanto al conto corrente ordinario n. 991 e al conto anticipi n. 34783, oggetto del primo atto di citazione, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'istituto di credito, dichiarava la prescrizione della domanda per decorrenza del termine decennale, decorrente dalla loro chiusura, avvenuta, per ammissione della stessa parte attrice, nel 2004 e nel 2000, in difetto di atti interruttivi (pag. 4 sentenza).
3 Col proposto atto di gravame la ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel Parte_1 senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione della consulenza tecnica contabile chiesta in primo grado e non concessa dal Tribunale.
Con comparsa del 23.4.2019 si è costituita la quale mandataria di Controparte_1 resistendo all'appello e concludendo per il rigetto. Controparte_2
La causa, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 4.10.2023 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., successivamente rimessa sul ruolo, è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con rinuncia delle parti presenti alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione di legge con riferimento all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azionato diritto alla ripetizione relativamente al conto corrente ordinario n. 991 e al conto anticipi n. 34783.
Chiarisce che entrambi i conti erano stati chiusi nel settembre 2004, come già evidenziato nei propri scritti difensivi di primo grado, e che il decorso del termine di prescrizione, decorrente dalla data di estinzione del rapporto, era stato interrotto in data 18.6.2014 con l'avvio del procedimento di mediazione, la cui istanza era stata allegata agli atti.
Errata, quindi, sarebbe la affermazione contenuta in sentenza secondo cui per espressa ammissione attorea, i conti sono chiusi dal 2004 e dal 2000; è dunque, decorsa la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione alla data di proposizione della presente domanda, in difetto di atti interruttivi. (pag. 4 sentenza impugnata)
4 L'istituto di credito appellato, nel suo atto costitutivo, non contesta la circostanza della proposizione dell'istanza di mediazione in data 18/06/2014, contestando però l'idoneità di detto atto ai fini interruttivi della prescrizione, non senza ribadire che, in mancanza di prova dell'affidamento - il cui onere era a carico del correntista - tutte le rimesse dovessero presumersi solutorie, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data del singolo versamento.
Il motivo coglie nel segno per quanto concerne la data di estinzione dei conti di cui si discute.
Cionondimeno, non muta la valutazione di sussistenza dell'eccepita prescrizione, ritenuta dal primo giudice.
Il conto ordinario n. 991 e il conto anticipi su fatture n. 34783 risultano entrambi estinti nel 2004. La circostanza è confermata dalla lettura degli ultimi estratti conto, in cui vi è espressa annotazione dell'estinzione degli stessi. In particolare, nell'estratto conto del conto anticipi n. 34783, erroneamente ritenuto dal Tribunale chiuso nel 2000, viene annotato, con valuta 17.9.2004, il giroconto con causale estinzione conto anticipi. (doc. 2 produzione attorea allegato alla perizia di parte.)
Il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito è stato, poi, interrotto dall'appellante in data 18.6.2014, con l'impulso alla procedura di mediazione, come documentato dal fax del 24.6.2014 della Banca e dal verbale di mediazione con esito negativo del 8.7.2014 (doc. 3 produzione attorea di primo grado).
Non è, infatti, revocabile in dubbio che l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione (Cass. SS.UU n. 17781/2013).
Ciò premesso, va, peraltro, rilevato che la convenuta ha tempestivamente eccepito l'intervenuta CP_2 prescrizione delle rimesse solutorie per il decorso di dieci anni dai singoli addebiti. L'eccezione non viene esaminata dal Tribunale in detti termini e viene riproposta in appello.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in
5 conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
"solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi, al contrario, un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Pur dovendosi registrare alcune difformità interpretative, in particolare per quanto attiene alla specificità dell'onere di allegazione, ritiene questa Corte di dover aderire all'orientamento (ribadito di recente da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14958 del 14/07/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31927 del
06/12/2019; ed altre) che considera sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr. Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n. 11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime, infatti, sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte").
La banca convenuta ha, pertanto, assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse, in mancanza di prova dell'affidamento (cfr. comparsa di costituzione in primo grado). La produzione degli estratti (benché effettuata dall'attrice) è idonea a soddisfare l'onere di determinazione e individuazione delle singole rimesse e il dies a quo di decorrenza della prescrizione.
La correntista, odierna appellante, non solo non offre prova che il conto corrente in esame fosse affidato in forza di formale contratto ma afferma la natura solutoria delle rimesse ai fini della ripetizione dell'indebito (cfr. tra le altre pag. 33 atto di appello)
6 Pertanto, in linea con l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con la già menzionata sentenza n. 24418 del 2010, la natura solutoria delle rimesse comporta che il termine prescrizionale decorra dalla data di esecuzione di ciascuna di esse;
nel caso di specie, avuto riguardo all'epoca della istanza di mediazione, primo atto interruttivo della prescrizione (18.6.2014), la prescrizione deve ritenersi operante per tutti gli oneri passivi addebitati nel periodo anteriore al 18.6.2004, dovendosi escludere la possibilità che, per il periodo individuato, rimesse gravate da oneri passivi abbiano rivestito natura ripristinatoria.
Va, quindi, confermato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione nei termini sopra indicati, con esclusione delle poste solutorie eventualmente effettuate nel limitato periodo dal 18.6.2004 alla chiusura dei conti n. 991 e n. 34783, avvenuta rispettivamente il 24.9.2004 e il 30.9.2004.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito proposta nei confronti della banca con riferimento ai conti n. 991 e 34783, ritenendo non adempiuto dall'attrice l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c..
In particolare, afferma di aver assolto al suo onere probatorio con la produzione degli estratti conto, poiché i contratti relativi ai conti chiusi nel 2004 non erano mai stati sottoscritti dalla correntista.
L'inesistenza dei contratti sarebbe confermata dal mancato deposito degli stessi da parte della banca, che, invece, provvedeva al deposito dei soli contratti relativi ai conti aperti nel 2011.
Sul punto va osservato che, nelle cause di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito, la parte attrice che chieda l'accertamento di invalidità o di inefficacia di un atto ad essa pregiudizievole e la condanna della banca alla restituzione assume, in relazione a tali domande, l'onere probatorio - secondo il generale criterio di cui all'art. 2697 c.c. – di dimostrare i fatti costituitivi della sua pretesa.
Come più volte affermato dai Supremi Giudici (da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7895 del 2020), alle controversie tra banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del CP_2 corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione (cfr. Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, essendosi affermato che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta 7 la domanda se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).
Pertanto, a fronte del mancato deposito del contratto di conto corrente da parte dell'attrice, va condivisa la statuizione resa dal giudice a quo, poiché, in mancanza di produzione della fonte convenzionale di regolamentazione del rapporto negoziale, è preclusa la verifica dell'operato della banca in relazione ai profili di illegittimità denunciati dalla società attrice e, segnatamente, alla mancanza di pattuizione scritta degli interessi, al pagamento di commissioni e spese non pattuite, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e al superamento dei tassi soglia.
Né l'attrice, che lamenta, peraltro, l'impossibilità anche per la banca di produrre i contratti poiché mai firmati, ha allegato e provato di aver chiesto invano, ai sensi dell'art. 119 comma 4 Tub, all'istituito di credito copia della documentazione di interesse.
La Cassazione ha affermato, al riguardo, che il principio di vicinanza della prova, è deroga eccezionale al regime della sua ripartizione e non può essere giustificato semplicemente dalla diversa forza economica delle parti, ma “esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, impossibilità esclusa in materia bancaria, dall'art. 117 TUB”, che prevede che i contratti siano redatti per iscritto e un esemplare sia consegnato ai clienti (Cass.
4.4.16 n. 6511; Cass. 12.9.16 n. 17923).
Il motivo va disatteso e la sentenza impugnata è esente da vizi in punto di rigetto delle domande relative al conto corrente ordinario 991 e conto anticipi n. 34783, per mancanza di prova.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia basato la sua decisione sulla documentazione prodotta dalla banca e, segnatamente, i tre contratti di conto corrente aperti nel 2011.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza laddove il Tribunale esclude la produzione di interessi anatocistici in considerazione della previsione della pari periodicità trimestrale nel calcolo degli interessi creditori e debitori. contenuta nei contratti stipulati nel 2011, epoca successiva alla delibera CICR del
2000; nonché laddove esclude, sulla base delle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui alla l. n. 108/1996, il superamento del tasso soglia, non considerando nel calcolo dell'usura gli interessi moratori, le imposte e le tasse.
8 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità, poiché manca della specificità richiesta dall'art. 342
c.p.c..
L'appellante, infatti, pur individuando le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, non chiarisce il contenuto della censura proposta, mercè la confutazione in maniera specifica e determinata delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione e la precisazione del motivo per cui queste siano censurabili.
L'appellante si limita, invero, ad affermazioni assertive circa l'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari. (pag. 31 atto di appello) o a rinvii tout court alla documentazione allegata.
Non indica, quindi, gli elementi da cui emergerebbe, in concreto, l'applicazione dell'anatocismo o il lamentato superamento del tasso soglia, argomentando in senso contrario a quanto sostenuto dal giudice di prime cure in sentenza.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni trattate, e senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
9 c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 18.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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