Decreto cautelare 12 aprile 2021
Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 29 settembre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 19 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 29/04/2021, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 00330/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2021, proposto da
NI IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
Istituto Comprensivo Statale Gorgo al Monticano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Franco Sbrocchi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto datata 7 febbraio 2020 avente ad oggetto “ Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall'art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie ”, nella parte in cui è riportato che “ l'IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l'a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell'UAT di Benevento ”;
- del decreto prot. 2926 del 16 marzo 2021, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano di esclusione dalle graduatorie di Istituto III fascia, personale ATA, triennio 2018/2021, profilo Collaboratore Scolastico, per assenza del titolo di accesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria
- del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, durata triennale 2018/2021, nella posizione e col punteggio precedenti, con riserva di agire per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
A) Considerato:
- che è opportuna una trattazione congiunta del ricorso in esame con altri analoghi la cui udienza è fissata alla data del 14 luglio 2021 (i ricorsi. r.g. n. 66 del 2021; n. 1249 del 2020; r.g. n. 767 del 2020; r.g. n. 768 del 2020);
- che nelle more della decisione nel merito del ricorso, tenuto conto del pronunciamento espresso in appello in sede cautelare rispetto a situazioni analoghe a quella in esame (cfr. le ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2020, n. 6767 e n. 6768), in sede cautelare risulta prevalente l’esigenza di tutelare la posizione della ricorrente;
- che pertanto, riservato al merito ogni approfondimento in ordine alla giurisdizione e alla competenza del giudice adito, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia, vengono compensate;
B) Considerato:
- che ai sensi, dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 di cui al medesimo d.lgs. n. 165 del 2001;
- che per giurisprudenza costante può qualificarsi come “concorso”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sola procedura di valutazione comparativa condotta, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori, e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati;
- che la procedura in esame non pare costituire un concorso nel senso sopra indicato;
- che sotto questo profilo il ricorso potrebbe pertanto risultare inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario;
Ritenuto che il ricorso possa essere definito in ragione di tale profilo di inammissibilità, rilevato d’ufficio;
Ritenuto pertanto di assegnare alle parti ex artt. 73, comma 3, cod. proc. amm. il termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza del 14 luglio 2021, per il deposito di memorie vertenti su queste questioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
- accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto di esclusione dalle graduatorie del 16 marzo 2021;
- fissa, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 14 luglio 2021;
- assegna alle parti il termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza del 14 luglio 2021 per il deposito di memorie scritte aventi ad oggetto i profili evidenziati in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO