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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1136/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Battaglia Parte_1
contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avvocatura
[...]
distrettuale dello Stato
avente ad oggetto: indennità di fuoriuscita dal bacino LSU
premesso che
- ha dedotto: di essere inserita nell'elenco di cui all'art. Parte_1
30 L.R. 5/2014 ed utilizzata come LSU dal 1999; di avere, in data
13.4.2017, optato per la fuoriuscita definitiva dal bacino di
1 appartenenza a fronte della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 4, co. 2, L.R. 27/2016; che l'Amministrazione ha denegato il beneficio,
adducendo infondatamente la tardività della domanda e persino la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 cit.; che ella ha invece diritto alla indennità de qua, pari a € 34.804,40, oltre interessi e rivalutazione;
- l'Assessorato convenuto si è costituito in giudizio, ammettendo l'erroneità dei motivi precedentemente addotti a sostegno del rigetto e,
al contempo, escludendo il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di fuoriuscita per mancata utilizzazione come LSU a far data dal 2014, avendo ella, nei tre anni precedenti alla domanda di fuoriuscita, lavorato a tempo pieno presso istituti scolastici;
- parte ricorrente ha replicato che l'attuale utilizzazione in attività socialmente utili non è requisito prescritto per l'accesso al beneficio e che, comunque, al momento della domanda di fuoriuscita, ella era in costanza di utilizzazione presso l'Asp di Ragusa, ancorché abbia fruito di periodi di sospensione dal servizio a norma dell'art. 8 del D.lgs. n.
468/1997, per potere espletare gli ottenuti incarichi di supplenza scolastica;
rilevato che
- l'art. 4 della L.R. n. 27/2016, al comma 2, testualmente prevede che “I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge
regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione
alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019, per la fuoriuscita
definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni
2 dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali.
Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai
soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci”;
- gli unici requisiti prescritti per l'accesso al beneficio, dunque, sono l'inserimento nel bacino LSU e la non prossima pensionabilità (che qui non costituiscono oggetto di contestazione); non è prevista, invece,
l'attuale utilizzazione in lavori socialmente utili, essendo sufficiente che il lavoratore sia iscritto nell'elenco da cui gli enti utilizzatori possono attingere per impiegarlo in attività socialmente utili;
- ad ogni buon conto, la ricorrente, nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio dell' , ha dimostrato che, al CP_1
momento della domanda di fuoriuscita (13.4.2017), ella era in costanza di utilizzazione presso l'Asp di Ragusa, dalla quale si è dimessa solo a far data dal 31.8.2017 (cfr. all. 2 nota del 25.2.2025);
- alcuna rilevanza può attribuirsi ai periodi di sospensione dal servizio di cui la ha legittimamente fruito tra il 2013 ed il 2017 per potere Pt_1
espletare gli incarichi di supplenza scolastica (all. 1 e da 3 a 15 nota cit.), atteso che la stessa legge contemplava la possibilità per l'ente utilizzatore di autorizzare periodi di sospensione dalle attività socialmente utili “per motivi di lavoro”, ossia al fine di consentire lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine anche full-time, senza che ciò comportasse l'interruzione della utilizzazione, tantomeno il depennamento dall'elenco di cui all'art. 30, bensì solo la mancata percezione dell'assegno di utilizzazione (cfr. art. 8, co. 4, D.lgs. 468/1997, ratione temporis applicabile, giacché
3 l'utilizzazione era già in corso alla data di entrata in vigore della riforma abrogativa di cui al D.lgs n. 150/2015);
- né può entrarsi nel merito dell'operato dell'ente utilizzatore ( CP_2
, che, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli
[...]
dalla legge, ha valutato l'attività di docenza come non pregiudizievole per i lavori socialmente utili e ha autorizzato detti periodi di sospensione;
- non può condurre a diversa conclusione la circolare n. 44073 del
29.11.2017 invocata da parte resistente, con cui lo stesso Assessorato
ha esortato gli enti utilizzatori a valutare prudentemente la compatibilità
tra i LSU ed i concomitanti incarichi full-time per i quali autorizzare la sospensione: la circolare, per quanto abbia espresso principi condivisibili e maggiormente coerenti con la ratio del bacino ASU e con gli obiettivi di interesse sociale perseguiti, è intervenuta successivamente alle autorizzazioni di cui si discute (l'ultima delle quali risale al luglio 2017), sicché alcun biasimo di inottemperanza può
essere mosso all' ; rimane fermo, poi, che è precluso CP_2
entrare nel merito nella valutazione discrezionale operata dall'ente utilizzatore e, soprattutto, che la fruizione da parte del lavoratore di sospensioni preventivamente autorizzate non è sanzionata (né dalla circolare, né dalla legge) con l'interruzione della utilizzazione,
tantomeno con il depennamento dal bacino A.S.U., prevedendosi solamente la mancata percezione dell'assegno di utilizzazione (che la pacificamente non ha ricevuto); Pt_1
- per le considerazioni di cui innanzi, alla ricorrente, che ha optato in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di
4 appartenenza, va riconosciuta la relativa indennità, nella misura - non contestata e, comunque, conforme ai criteri di quantificazione stabiliti dall'art. 4 L.R. n. 27/2016 - di € 34.804,40, corrispondente all'importo dell'assegno di utilizzazione in A.S.U., pari a € 580,14 (cfr. all. 7
ricorso), moltiplicato per 60 mensilità;
- detta somma va maggiorata dei soli interessi, stante il divieto di cumulo sancito dall'art. 22, co. 36, della Legge 724/1994;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa, di non particolare complessità, e dell'attività processuale in concreto svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) condanna l'Amministrazione convenuta a pagare, in favore di Pt_1
, la somma di € 34.804,40, oltre interessi dalla maturazione
[...]
sino al soddisfo;
2) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.700,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 3.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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