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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
- SEZIONE LAVORO –
Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr. Rosa LAROCCA, nella causa nr. 157/2025 R.G.V.G. ha pronunciato il seguente
DECRETO
- visto il ricorso depositato in data 12 marzo 2025, con cui ha chiesto la condanna Parte_1
del al pagamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001, già modificata dall'art. 55 Controparte_1
d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n. 208/2015, entrata in vigore il
1°gennaio 2016;
- dato atto che la causa presupposta è iniziata con atto di appello notificato in data 30 maggio 2012 con cui l'avv. impugnava la sentenza n. 104/2012 resa dal Gdp di Potenza, avente Parte_2
ad oggetto il rigetto di un'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal con conseguente Parte_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese di lite, in favore dell'avv. ; che Pt_1
l'odierno ricorrente si costituiva in giudizio in data 18 settembre 2012; che dopo una serie di rinvii, la domanda azionata veniva rigettata con sentenza n. 791/2024, depositata in data 9 maggio 2024, del
Tribunale di Potenza;
- considerato che il valore della causa era inferiore ad € 5.000,00 (come indicato nell'atto di appello);
- rilevato che il giudizio de quo è divenuto definitivo in data 10 dicembre 2024;
- rilevato che la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria il 12 marzo 2025;
- ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- rilevato che la ragionevole durata del processo si considera superata:
1) quanto al giudizio di secondo grado (atto di appello notificato in data 30 maggio 2012), per 9 anni
11 mesi 9 giorni (10 anni), posto che dal periodo complessivo di 11 anni, 11 mesi, 9 giorni di durata del giudizio di primo grado va espunto:
- il periodo di 2 anni di ragionevole durata del processo;
- ritenuto che occorra attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015 e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- rilevato, pertanto, che deve essere individuato in euro 4.000,00 (10 anni x 400,00) l'indennizzo spettante al ricorrente per l'irragionevole protrarsi della causa presupposta;
- reputato che sulle somme così attribuite spettino gli interessi legali dalle domande al saldo;
- ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza e che si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti monitori;
- ritenuto, quanto alle spese vive, che risultano documentate per un ammontare pari ad euro 27,00 per anticipazione forfettaria;
INGIUNGE
al Ministero della Giustizia di pagare a la somma di € 4.000,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni da irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al
saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 473,00, oltre IVA, CPA e RF come
per legge nonché euro 27,00 per spese vive, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario,
Avv. Maria Carrelli, per dichiarato anticipo;
avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha
facoltà di proporre opposizione;
dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della
Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati.
Potenza, 17 aprile 2025
Il Consigliere
dr. Rosa Larocca