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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2024, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 13373/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13373/2021, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Verona, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SOFFIATI MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 1.3.2024) Per parte ricorrente: “Vista la natura della causa, in cui viene solo richiesta la modificazione dello status e la contumacia del convenuto, si rinuncia al termine per il deposito di memorie.
Si chiede che la causa venga direttamente trattenuta a decisione sulle seguenti conclusioni:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2) Pronunciarsi condanna del convenuto al pagamento di diritti, spese ed onorari di causa, rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Parte resistente è rimasta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2021, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 29.3.2001 a Gardone Val RO (BS) con , trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2001, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei suoi confronti, e, non essendovi questioni bisognose di istruttoria, essendo la domanda della ricorrente circoscritta ad una pronuncia sullo status, il Giudice delegato nulla disponeva in via provvisoria ed urgente, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da 15 anni, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa. Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese di lite
Si ritiene corretto dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., poiché la presente pronuncia ha carattere necessario, vertendo unicamente sulla declaratoria di separazione e non vi è stata opposizione da parte del resistente, che non si è nemmeno costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia la separazione giudiziale di e;
Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla part ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 14.3.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13373/2021, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Verona, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SOFFIATI MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 1.3.2024) Per parte ricorrente: “Vista la natura della causa, in cui viene solo richiesta la modificazione dello status e la contumacia del convenuto, si rinuncia al termine per il deposito di memorie.
Si chiede che la causa venga direttamente trattenuta a decisione sulle seguenti conclusioni:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2) Pronunciarsi condanna del convenuto al pagamento di diritti, spese ed onorari di causa, rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Parte resistente è rimasta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2021, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 29.3.2001 a Gardone Val RO (BS) con , trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2001, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei suoi confronti, e, non essendovi questioni bisognose di istruttoria, essendo la domanda della ricorrente circoscritta ad una pronuncia sullo status, il Giudice delegato nulla disponeva in via provvisoria ed urgente, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da 15 anni, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa. Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese di lite
Si ritiene corretto dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., poiché la presente pronuncia ha carattere necessario, vertendo unicamente sulla declaratoria di separazione e non vi è stata opposizione da parte del resistente, che non si è nemmeno costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia la separazione giudiziale di e;
Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla part ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 14.3.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri