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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, riunito in composizione collegiale nelle persone dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5543/2022 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Antonio Canova 50 bis, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilenia CodiceFiscale_1
Tonello del Foro di Vicenza, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] e residente a [...]
Gentile n. 20, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara CodiceFiscale_2
Passera del Foro di Vicenza, giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti in atti, in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio - divorzio contenzioso (peraltro già pronunciata con sentenza non definitiva n. 1980/2023 pubblicata il 19 ottobre 2023) ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in al ricorso introduttivo datato 27 ottobre 2022 e i successivi scritti difensivi.
In via principale, nel merito:
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Persona_1
(poiché nelle more del suddetto procedimento il figlio è divenuto
[...] Persona_2 maggiorenne, conseguentemente padre e figlio si accorderanno di volta in volta e personalmente rispetto a tempi e modi di visita), con collocazione paritaria di presso il Per_1 padre e la madre e con residenza anagrafica presso l'abitazione della Sig.ra CP_1
sita in Brendola (VI) alla Via Giovanni Gentile 20.
[...]
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute della figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé la figliola.
Il Sig. e la Sig.ra potranno tenere e vedere con sé quindi Parte_1 CP_1 Per_1 secondo il seguente schema:
• nella I settimana: con il padre dal lunedì all'uscita della scuola fino al giovedì mattina quando la minore, in autonomia, come avviene attualmente, si recherà a scuola, con la madre dal giovedì fino al sabato mattina quando il padre la prenderà a casa alle ore 10.00 per poi tenerla sino al lunedì mattina;
• nella II settimana: con la madre dal lunedì all'uscita della scuola fino al giovedì mattina quando la minore, in autonomia, come avviene attualmente, si recherà a scuola, con il padre dal giovedì fino al sabato mattina quando la madre la prenderà a casa alle ore 10.00 per poi tenerla sino al lunedì mattina;
• oppure alternando le intere settimane da domenica sera alla domenica sera successiva con un genitore e poi l'inverso. LV la possibilità di “spezzare” le settimane facendo visita all'altro genitore.
Entrambi i genitori staranno con la figlia sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno la festività del Santo Natale con il capodanno. Stessa alternanza di giorni per le festività pasquali e possibili “ponti” durante l'anno. Entrambi i genitori trascorreranno un periodo anche non continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive con ambedue i figli, salvo che non decida autonomamente di trascorrere le vacanze estive con gli amici, e Per_2 comunque da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Stabilire in via principale che secondo le suddette modalità di affido nessun contributo al mantenimento sia dovuto dal Sig. alla Sig.ra stante le regole della Parte_1 CP_1 collocazione paritaria della ragazza, salvo la contribuzione nella misura pari al 50% al pagamento delle spese mediche e scolastiche concordate e sulla base di idonea documentazione fiscale (onde permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi) e di quelle di carattere straordinario, per la determinazione delle quali si fa espresso richiamo al
Protocollo sottoscritto in data 27 ottobre 2017 in uso presso il Tribunale di Vicenza e 50% a ciascun genitore dell'Assegno Unico Universale secondo la normativa vigente, dandosi atto che il figlio maggiorenne percepisce in autonomia l'A.U.U. Quanto a , il padre corrisponderà Per_2 brevi manu al figlio ovvero mediante versamento nel libretto postale intestato a Persona_2
del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente
[...] autosufficiente, la somma mensile di € 245,00.
- Dichiarare nulla essere dovuto dai coniugi a titolo di assegno divorzile reciproco.
- Reciproco assenso per chiedere, ottenere e rinnovare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio per le parti e per la figlia minore.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario, oltre IVA
22% e CPA 4% come per legge.
In via subordinata, nel merito:
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore (poiché nelle Per_1 more del suddetto procedimento il figlio è divenuto maggiorenne, conseguentemente Per_2 padre e figlio si accorderanno di volta in volta e personalmente rispetto a tempi e modi di visita), con collocazione della ragazza stessa presso la madre e con residenza anagrafica presso la di lei abitazione sita in Brendola (VI) alla Via Giovanni Gentile 20;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: due week end al Per_1 mese (dal venerdì sera appena prima di cena alla domenica ad ore 21.00); ogni settimana del mese due pomeriggi (lunedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e mercoledì dalle ore 16.00 con il relativo pernotto presso la casa del padre), tenuto conto degli impegni della minore e delle sue attività scolastiche, sportive e ludiche;
nonché stabilirsi il diritto di visita nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse, in maniera più ampia, alternando di settimana in settimana
l'affido di Per_1
Entrambi i genitori staranno con la figlia sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno la festività del Santo Natale con il capodanno. Stessa alternanza di giorni per le festività pasquali e possibili “ponti” durante l'anno. - Stabilire che secondo le modalità dianzi descritte il Sig. concorrerà nel Parte_1 contributo al mantenimento dovuto per ed mediante la corresponsione di Per_2 Per_1 complessivi € 490,00 mensili (€ 245,00 cadauno, con la precisazione quanto a , che il Per_2 padre corrisponderà brevi manu al figlio ovvero mediante versamento nel libretto postale intestato a del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 245,00), e solamente per 9 mesi
(nulla per i tre mesi estivi), oltre alla contribuzione nella misura pari al 50% al pagamento delle spese mediche e scolastiche concordate e sulla base di idonea documentazione fiscale
(onde permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi) e di quelle di carattere straordinario, per la determinazione delle quali si fa espresso richiamo al Protocollo sottoscritto in data 27 ottobre 2017 in uso presso il Tribunale di Vicenza e 50% a ciascun genitore dell'Assegno Unico Universale secondo la normativa vigente;
dandosi atto che il figlio maggiorenne percepisce già in autonomia l'A.U.U.
- Dichiarare nulla essere dovuto dai coniugi a titolo di assegno divorzile reciproco.
- Reciproco assenso per chiedere, ottenere e rinnovare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio per le parti e per la figlia minore.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario, oltre IVA
22% e CPA 4% come per legge.
In via istruttoria:
Disporre CTU per valutare le capacità genitoriali della parti, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione, educazione delle stesse verso i figli, evidenziando le caratteristiche del legame tra la minore e e i genitori indicandone qualità, punti Per_1 Per_2 di forza, fattori produttivi, eventuali fragilità e/o aspetti disfunzionali e con indicazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, oltre chiedere a questo Ill.mo
Tribunale di approfondire, alla luce dei molteplic ieventi degli anni appena passati, la reale volontà della figliola circa la seria presa in considerazione di trascorrere più tempo con il padre”.
Conclusioni di parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, preso atto della sentenza non definitiva n. 1980/2023 depositata in data 19 ottobre 2023, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via principale, nel merito:
1. confermare le statuizioni in punto di affidamento e collocazione dei figli, Persona_2
e , omologate con decreto del Tribunale di Vicenza (proc. n. 2910/2016 Persona_1
R.G.) in data 28.07.2016 e depositato in data 05.08.2016; 2. confermare il contributo mensile al mantenimento dei figli, a carico del sig. Parte_1
nella misura di € 450,00, stabilito in sede di separazione consensuale, rivalutabile
[...] annualmente secondo indici ISTAT, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative come da Protocollo vigente presso
l'intestato Tribunale;
3. attribuire l'assegnazione in via esclusiva alla sig.ra del 100% Controparte_1 dell'Assegno Unico e Universale ex d.lgs. 230/2021 per i figli;
4. non disporre alcun assegno divorzile tra i coniugi;
5. con reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo da parte dei genitori del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio dei figli;
6. con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compreso il rimborso spese generali.
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex artt. 183, comma sesto, nn. 1), 2) e 3) c.p.c. non ammesse (da considerarsi qui ritrascritte) e per il rigetto delle istanze avversarie.
Si dà atto che il sig. non ha comunicato accettazione alla proposta conciliativa Parte_1 formulata dallo scrivente patrocinio all'udienza del 3 aprile 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto il P.M. chiede l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2022, esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Zovencedo (VI) il giorno 5.03.2003, Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A,
Anno 2003; che dalla loro unione erano nati due figli, in data 31.12.2006 ed Per_2 Per_1 in data 15.06.2010; di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa del Tribunale di Vicenza del 28.07.2016 che disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo il calendario convenuto (a fine settimana alternati, dal venerdì sera appena prima di cena sino alla domenica ore 21 e due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16 alle ore 21) e poneva a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione alla sig.ra di un assegno mensile di euro 450,00 CP_1
(euro 225,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario;
che, essendo ampiamente decorso il termine di legge, era sua intenzione ottenere la pronuncia di divorzio, ma a condizioni diverse rispetto a quelle stabilite in sede di separazione;
di aver tentato di giungere ad una soluzione concordata, proponendo alla resistente una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a fronte della disponibilità a tenerli con sé più giorni durante la settimana, così da sgravare la madre delle incombenze domestiche e del “vitto e alloggio” dei minori;
che i propri orari di lavoro, divenuti più elastici a partire da gennaio 2022 a seguito della sua assunzione come lavoratore dipendente, gli consentivano di occuparsi in prima persona dell'accudimento dei figli secondo un regime di collocamento paritetico, con conseguente venir meno della necessità di versare un contributo per il sostentamento indiretto degli stessi;
che, stante il peggioramento delle sue condizioni economico-reddituali a partire dalla situazione eccezionale verificatasi durante la crisi pandemica, egli non era più in grado di versare l'assegno di mantenimento ammontante ad € 467,50 per effetto della rivalutazione Istat, in quanto la sua retribuzione mensile di € 1.570,00 (che integrava sino ad € 1.950,00 nei mesi in cui prestava lavoro straordinario) era erosa da ingenti spese fisse, costituite dalla rata del mutuo bancario acceso per l'acquisto della casa familiare (passata da € 623,81 ad € 761,15)
e da due finanziamenti con rateo mensile rispettivamente di euro 277,52 (finanziamento
Covid) e di euro 236,00 (finanziamento per l'acquisto dell'autovettura); che la sig.ra poteva contare, invece, su uno stipendio mensili di circa € 2.000,00 in forza di CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato;
tanto premesso, chiedeva che, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse disposto, previo ascolto dei due figli minori e/o espletamento di una c.t.u. volta all'accertamento delle capacità genitoriali delle parti e di eventuali condizionamenti sui figli per effetto di condotte alienanti della madre, il loro collocamento paritetico presso l'uno e l'altro genitore con mantenimento diretto degli stessi nei periodi di rispettiva competenza e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
, costituitasi in giudizio, aderiva alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, mentre si opponeva all'accoglimento delle residue domande di parte ricorrente, chiedendo che il divorzio fosse pronunciato alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
La resistente contestava la richiesta di collocamento paritario avanzata da Parte_1
di cui eccepiva la strumentalità, siccome finalizzata ad ottenere l'eliminazione del
[...] contributo economico per i figli e proposta senza tener conto dei desideri e delle esigenze dei ragazzi che avevano oramai raggiunto una loro stabilità nella casa materna con un calendario di visite paterne applicato da lungo tempo. Chiedeva, pertanto, di confermarsi il collocamento prevalente dei minori presso di sé, evidenziando in particolare, con riguardo alla figlia che tra quest'ultima e il padre vi erano difficoltà relazionali che, lungi dal Per_1 dipendere da inesistenti condotte di alienazione genitoriale, erano imputabili esclusivamente al ricorrente, il quale, nei giorni di sua spettanza, lasciava la minore per molte ore da sola, senza riuscire ad instaurare un rapporto armonico con la stessa.
Sul versante patrimoniale, deduceva che, contrariamente a quanto Controparte_1 affermato da controparte, alcun mutamento in peius si era verificato rispetto alla situazione reddituale del marito che, anzi, disponeva di entrate economiche aggiuntive, non indicate nel suo ricorso, derivanti dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale secondaria in campo enologico. Concludeva, quindi, per la conferma dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura a suo tempo concordata, evidenziando di possedere un reddito esiguo per far fronte ai costi della vita quotidiana, essendo gravata da finanziamenti per complessivi euro
1.280,00 mensili. Chiedeva anche di poter percepire per intero l'assegno unico universale quale genitore collocatario dei minori.
All'udienza presidenziale del 7.03.2023, fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposto l'ascolto dei due figli minori, ed Espletato tale incombente all'udienza del Per_2 Per_1
5.03.2023 e tentata nuovamente la conciliazione con esito negativo, il Presidente delegato, con ordinanza del 12.05.2023, confermava, in via provvisoria ed urgente ex art. 708 comma
3 c.p.c., le condizioni di cui al decreto di omologazione della separazione e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale Giudice Istruttore, assegnando i termini per le memorie integrative.
Nella propria memoria integrativa il ricorrente chiedeva, in principalità, l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, e in via subordinata, che, fermo l'affido condiviso dei figli minori, il regime di collocamento prevalente presso la madre fosse limitato al periodo scolastico, con versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento da contenersi nei limiti di euro 300,00, mentre, nel periodo estivo, si adottasse un collocamento paritetico senza versamento di alcun assegno.
A sua volta la resistente rinnovava le domande già formulate nella fase presidenziale.
Alla prima udienza di merito, le parti chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status nonché la concessione dei termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1980/2023, pubblicata il 19.10.2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva in istruttoria la causa, concedendo i termini ex art. 183 cpc.
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, il G.I., rigettate le istanze di prova orale articolate in atti, disponeva indagini a mezzo di Polizia Tributaria volte ad accertare la situazione economico-reddituale e finanziaria del ricorrente.
La Guardia di Finanza depositava la propria relazione in data 24.05.2024 e, su invito del
Giudice, una relazione integrativa in data 9.09.2024.
Successivamente la causa subiva dei rinvii al fine di consentire alle parti di valutare possibili ipotesi conciliative. Stante il mancato raggiungimento di un accordo (all'udienza del 3.04.2025 il ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata a verbale dalla controparte), con ordinanza dell'1.07.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo di note scritte, depositate per l'udienza cartolare del
24.06.2025, assegnando, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli atti erano trasmessi al PM che formulava il proprio parere di competenza con nota del
2.07.2025.
***
Preliminarmente deve darsi atto che, con sentenza parziale n. 1980/2023, pubblicata il
19.10.2023, è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La causa è proseguita per la definizione delle ulteriori questioni oggetto di controversia che investono:
I) il regime di affidamento e collocamento della figlia minore (nata il [...]), nulla Per_1 dovendosi invece statuire sul primogenito , divenuto maggiorenne in corso di causa;
Per_2
II) la previsione di un assegno di mantenimento da porsi a carico del padre nell'interesse dei due figli e la sua misura.
Per quanto riguarda il primo profilo, osserva il Collegio che, fermo l'affido condiviso della figlia minore su cui entrambe le parti concordano, non ricorrono le condizioni per Per_1 modificare l'assetto in essere mediante l'adozione di un regime di collocamento diverso da quello sino ad oggi applicato in base agli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione.
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere un collocamento paritetico a settimane alternate (tutto l'anno o, in subordine, limitatamente al periodo estivo extrascolastico), non risponde ad alcuna specifica esigenza di tutela della minore e viene proposta senza considerare la volontà ed i bisogni espressi dalla figlia che, ascoltata dal Presidente delegato, ha manifestato chiaramente il desiderio di lasciare inalterato il collocamento prevalente presso la casa materna nella quale vive sin dall'epoca della separazione, avvenuta nel 2016
(“Ora sto con mio papà il lunedì e il mercoledì sera e a weekend alternati;
sono gli stessi giorni in cui ho gli allenamenti di basket che finiscono alle 18.45, sia la scuola sia la palestra di basket sono vicini a casa della mamma, da cui ci vado a piedi, mentre da casa di mio papà sono 5-10 minuti di macchina;
in passato ho fatto partite a cui sono venute per alcune il papà
e per alcune la mamma;
ho un buon rapporto sia con mia mamma sia con mio papà, sono entrambi un po' severi ma in modo normale, parlo un poi più con mia mamma, ma credo che sia normale così; io mi trovo bene a stare così perché quando ci spostiamo è complicato spostare tutta la nostra roba anche di scuola” - verbale d'udienza del 5.03.2023). Come è noto, l'ascolto del minore ultradodicenne e ritenuto capace di discernimento costituisce un adempimento imprescindibile finalizzato a raccogliere e valutare i bisogni e le opinioni del minore, non potendo essere sostituito da consulenze tecniche d'ufficio (Cass.Civ.
Sez.I ordinanza 18 settembre 2025 n. 25555). Il Giudice non è tenuto a recepire le dichiarazioni di volontà del minore, ma dovrà verificare rigorosamente la contrarietà di tali volontà al miglior interesse del medesimo, qualora intenda discostarsene (Cass.
12957/2018, Cass. 23804/2021).
Nel caso di specie non vi è motivo di adottare decisioni in contrasto con la volontà manifestata dalla minore ora quindicenne e certamente capace di discernimento senza Per_1 che debba farsi luogo, ai fini della verifica dell'assenza di condizionamenti materni, alla c.t.u. psicologica invocata dal ricorrente, da ritenersi esplorativa e superflua e, come tale, non ammessa nella fase istruttoria del presente giudizio in cui non sono emerse situazioni di criticità tali da giustificare un approfondimento istruttorio in tal senso.
Nel corso della sua audizione la ragazza ha rappresentato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e di incontrarsi con il padre come da calendario di visite stabilito in sede di separazione, ma di voler continuare a vivere nell'abitazione materna in cui “sta bene”, senza dover modificare le proprie abitudini di vita. Tale bisogno espresso dalla minore va certamente tutelato tenendo conto che si è allontanata dalla casa familiare ancora nel Per_1
2016 quando, a seguito della disgregazione della famiglia, per volontà concorde dei coniugi la stessa (che, all'epoca, aveva sei anni) si è trasferita, unitamente alla madre e al fratello
, in altra abitazione e da allora ha frequentato il padre, che ha mantenuto la Per_2 disponibilità della casa familiare, secondo un calendario “standard” idoneo a preservare i rapporti padre-figlia. Questo calendario trova applicazione da quasi dieci anni, durante i quali
è stato garantito equilibrio e stabilità ad entrambi i figli che vedono la madre come genitore psicologico di riferimento. Nessuna richiesta di variazione risulta essere mai stata avanzata dal ricorrente nel corso di tutti questi anni e la sua attuale pretesa appare poggiare più su argomentazioni di carattere economico (l'eliminazione dell'assegno di mantenimento a fronte di un collocamento paritetico) che sulle esigenze e i bisogni della figlia.
Va, perciò, disposto, in continuità a quanto avvenuto sino ad oggi, che la figlia minore Per_1 abbia collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e che il padre eserciti il suo diritto-dovere di visita:
-a fine settimana alternati, dal venerdì sera appena prima di cena sino alla domenica ad ore
21;
-ogni settimana del mese due pomeriggi (lunedì e mercoledì) dalle ore 16,00 alle ore 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
-una settimana durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il Natale e un anno il
Capodanno; - tre giorni durante le vacanze pasquali comprendendo un anno la Pasqua e un anno la
Pasquetta;
- quindici giorni durante le vacanze estive in periodo da individuarsi su accordo dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto delle rispettive esigenze e disponibilità di ferie, nonché degli impegni scolastici della minore.
Restano da definire gli aspetti di natura economica e, a tale proposito, si ritiene che, nel contrasto tra le parti in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del genitore non collocatario nell'interesse sia della figlia minore che del figlio Per_1 maggiorenne economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, debba Per_2 trovare accoglimento la domanda proposta da di conferma del Controparte_1 contributo economico di euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascun figlio), così come stabilito in sede di separazione consensuale omologata.
Per quanto riguarda la situazione economico-reddituale del ricorrente, le dichiarazioni fiscali presenti in atti attestano, in relazione al triennio precedente all'instaurazione della causa,
l'avvenuta percezione di un reddito netto (differenza tra reddito complessivo ed imposta netta) di euro 29.053,00 nell'anno 2019 (pari a 2.400,00 mensili), incrementato ad euro
31.553,00 nell'anno 2020 e ad euro 31.299,00 nell'anno 2021 (pari a circa 2.600,00 mensili) per effetto di lavoro autonomo artigiano nel settore edile.
Nel suo ricorso il sig. ha affermato di aver cessato tale attività, trovando un Persona_2 diverso impiego alle dipendenze della società Lafer s.r.l. di Meledo di Sarego, con decorrenza da gennaio 2022; tuttavia, nulla ha prodotto in via documentale al fine di comprovare una significativa contrazione dei suoi redditi da lavoro rispetto al passato, al punto di non consentirgli di far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento nella misura a suo tempo concordata. Sul punto vanno valorizzati i dati ricavabili dalla documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Arzignano, da cui si evince che il ricorrente:
-per il 2023 ha dichiarato un reddito netto annuo di euro 27.932,00, con un introito mensile di circa 2.300,00 euro;
-è titolare di due conti correnti bancari (di cui uno acceso presso la Banca delle Terre Venete
Credito Cooperativo, al quale sono collegate cinque carte di debito) nonché di un terzo conto corrente bancario in cointestazione con il sig. ; Controparte_2
- è cointestatario, insieme al sig. , di due libretti postali oltre a quello Controparte_2 in cointestazione con la sig.ra ; CP_1
- è titolare di fondi di investimento e di deposito titoli e risulta aver stipulato nel tempo svariate polizze assicurative, tra cui le due polizze vita n. 00870101651911030568 e n.
00000000000000000000734116 0001;
- è ancora proprietario della casa familiare, sita in Brendola, ove tuttora risiede. Rileva, altresì, il Collegio che solo a seguito delle indagini patrimoniali a mezzo della Polizia
Tributaria è stato possibile accertare la circostanza, sottaciuta in ricorso, dell'esercizio, tramite l'omonima ditta individuale con sede in Brendola, di “attività di Parte_1 commercio al dettaglio di prodotti via internet” che, alla luce delle informazioni rese dalla G.F. con la relazione integrativa del 6.09.2024, viene svolta nel settore vitivinicolo, con un volume d'affari che è stato pari ad euro 14.555,00 nel 2022 e ad euro 23.848,00 nel 2023.
Come dimostrano le immagini pubblicate sul portale “Fede di Vino Enoteca online”, il sig.
[...] che ha frequentato un apposito corso per assumere la qualifica di sommelier, Parte_1 propone la distribuzione, anche internazionale, di vini di qualità acquistati da svariate cantine venete (doc.ti 19 e 20 fascicolo resistente) e il fatto che dalla dichiarazione modello PF 2023 emerga che nel 2022 tale attività è stata in perdita (- € 2.936,00) non può certamente essere valorizzato ai fini di una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli. Infatti, quand'anche fosse vera la tesi del carattere del tutto marginale e non redditizio dell'attività in questione, che il ricorrente afferma di svolgere solo per passione (in pieno contrasto con le risultanze documentali relative alla quantità e al valore della merce acquistata da svariate imprese operanti in ambito enologico), non si comprende come questi possa prendere di sacrificare il diritto dei figli ad essere mantenuti in proporzione alle sue sostanze economiche, asseritamente diminuite per perseguire un suo interesse personale che, per sua stessa ammissione, lo ha portato ad acquistare quantitativi importanti di bottiglie di vino, anche di rilevante valore commerciale, molte delle quali rimaste invendute (v. memoria 24.10.2024).
Il Collegio non dispone di dati più recenti sull'andamento e sulla redditività dell'attività secondaria del sig. tuttora in essere. In ogni caso, proprio gli esborsi Persona_2 economici sopportati per coltivare tale “passione” (con acquisti per la successiva rivendita notevolmente incrementati nel tempo a dispetto di quanto affermato circa il lamentato rendimento disastroso dell'attività) appaiono incompatibili con la dedotta situazione di difficoltà del ricorrente a versare il contributo al mantenimento dei figli e rendono palese la strumentalità della produzione documentale volta a dimostrare di aver dovuto far ricorso a prestiti pecuniari da parte dei familiari, da ritenersi inverosimili anche tenendo conto del periodo temporale a cui risalgono i bonifici bancari, effettuati alcuni in prossimità dell'introduzione del giudizio ed altri in pendenza di esso (doc. 11 fascicolo ricorrente).
Per quanto riguarda le spese fisse, occorre evidenziare che, con la sottoscrizione degli accordi separativi del 2016, il sig. si era impegnato a pagare, oltre Parte_1 all'assegno di mantenimento per i figli minori, le rate del mutuo acceso sulla casa familiare indicate in euro 810,00 mensili e il prestito cointestato ai coniugi pari ad euro 164,00 (v. verbale di separazione omologata). Il mutuo ipotecario è stato rinegoziato nel 2017 con ratei mensili d'importo inferiore rispetto a quelli pagati all'epoca della separazione (doc.ti 8 e
13 fascicolo ricorrente) e che, attualmente, secondo quanto dedotto dal ricorrente nella comparsa conclusionale, ammontano ad euro 760.00. Ad essi si aggiungono le rate del prestito personale contratto per l'acquisto dell'autovettura, pari ad euro 236,00 mensili (doc.
10 fascicolo ricorrente), nonché quelle di euro 277,00 mensili relative al finanziamento n.
000/187254 intestato alla ditta individuale, la cui estinzione avverrà a breve con il pagamento dell'ultima rata avente scadenza 1.06.2026 (doc. 9 fascicolo ricorrente).
In questo quadro, caratterizzato dall'immutata disciplina del collocamento della prole e dal mancato riscontro di un reale e significativo mutamento in peius delle condizioni economico- reddituali del sig. accertate solo parzialmente in ragione della condotta Persona_2 processuale non trasparente dello stesso con riguardo all'attività imprenditoriale esercitata in aggiunta al suo lavoro subordinato, va disposto che quest'ultimo versi un assegno di mantenimento nella misura richiesta dalla resistente, la quale, nonostante l'oggettivo aumento delle esigenze dei figli legato alla loro crescita, ha inteso contenere la sua domanda nei limiti di euro 450,00 mensili, con la rivalutazione Istat a partire dall'anno successivo.
Detto contributo a carico del padre non collocatario appare congruo tenuto conto della situazione reddituale della sig.ra che, nel medesimo triennio, ha Controparte_1 percepito mediamente uno stipendio di circa 2.200,00 euro, ma dal 2021 risulta gravata dalle rate del mutuo e della polizza assicurativa sull'abitazione acquistata anche nell'interesse dei figli conviventi con un esborso mensile di euro 515,19 (doc. 11 fascicolo resistente) e presenta una esposizione debitoria non indifferente per svariati prestiti pecuniari tra cui quello relativo all'acquisto dell'autovettura (doc.ti 12, 14, 15 fascicolo resistente).
L'assegno di mantenimento per entrambi i figli dovrà continuare ad essere corrisposto alla sig.ra con le modalità vigenti. La richiesta del ricorrente di poter Controparte_1 versare il mantenimento direttamente al figlio in ragione della raggiunta maggiore età Per_3
(il ragazzo compirà 19 anni il prossimo dicembre) va rigettata a fronte dell'opposizione della resistente e in assenza di una domanda del figlio maggiorenne. Tale opposizione della sig.ra risulta del tutto giustificata nell'attuale situazione in cui che non ha CP_1 Per_3 ancora completato il suo percorso scolastico, vive stabilmente nell'abitazione della madre ed
è, quindi, quest'ultima a dover sostenere la maggior parte delle spese per far fronte alle esigenze del figlio, comprese quelle di vitto e alloggio.
Le spese straordinarie relative ai figli vanno suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Infine, dev'essere accolta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire nella sua interezza l'assegno unico universale per i figli, quale genitore convivente con i medesimi (Cass. Civ. ordinanza 22 febbraio 2025 n. 4672).
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altro coniuge, in assenza di domanda. Si dà atto che le parti hanno manifestato il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo da parte dei genitori del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio della figlia minore Per_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le fasi studio, introduttiva, di trattazione-istruttoria e decisoria in riferimento ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in forza di sentenza parziale n. 1980/2023, pubblicata il 19.10.2023, pronunciando definitivamente nella causa, così provvede:
1) affida la figlia minore in via condivisa, ad entrambi i genitori che dovranno Per_1 assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute della figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé la minore;
2) dispone che la figlia minore abbia collocamento prevalente e residenza anagrafica Per_1 presso la madre e che il padre possa vederla e tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze di svago e scolastiche della medesima, secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati, dal venerdì sera appena prima di cena sino alla domenica ad ore
21;
-ogni settimana del mese due pomeriggi (lunedì e mercoledì) dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
-una settimana durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il Natale e un anno il
Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprendendo un anno la Pasqua e un anno la
Pasquetta;
- quindici giorni durante le vacanze estive in periodo da individuarsi su accordo dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto delle rispettive esigenze e disponibilità di ferie, nonché degli impegni scolastici della minore;
3) dà atto che le parti hanno manifestato il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo da parte dei genitori del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio della figlia minore Per_1
4) fa obbligo a di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno ventisette di ogni mese a mezzo di bonifico bancario nel conto noto, un assegno di euro 450,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e (euro 225,00 per ciascun figlio), nonché di Per_1 Per_2 concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai due figli, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) dispone che l'assegno unico universale relativo ai figli sia percepito per intero dalla sig.ra
; Controparte_1
6) condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
28.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello