CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404/23 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
(C.F. ) nato ad [...] il 16 Parte_1 CodiceFiscale_1
aprile 1959 e residente a [...]
A/3, , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
Ispica (RG) nella via dei Platani n.34 ( ), CodiceFiscale_2 Pt_3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via
[...]
Nazionale Modica-Ispica n.173 A/3 ( ), tutti CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Piccione, e CodiceFiscale_4 dall'Avv. Barbara Arena, elettivamente domiciliati CodiceFiscale_5
presso il loro studio in Modica (RG), Via Fosso Tantillo, 14/a, giusta procura in atti;
- Appellanti - con sede in Controparte_1
Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, C.F. rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Nicola Balistreri, giusta procura in atti;
E con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, partita iva CP_2
, non in proprio ma in nome e per conto di " P.IVA_2 CP_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
2
con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, Controparte_4
(c.f. ); P.IVA_2
-Appellati-
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti, CP_2
non in proprio ma quale mandataria di Controparte_5
citava in giudizio e i di lui figli, e
[...] Parte_1 Parte_2
, esponendo che: Parte_3
- era creditrice della Controparte_5 [...]
( ) per euro 121.707,93, oltre Controparte_6 P.IVA_3 interessi, quale saldo debitorio sul contratto di “conto corrente n.
9454/611945,47 (ex conto 11177,84)” stipulato presso l'agenzia di Pozzallo il 16/6/2011 e di euro 132.080,27, oltre interessi, quale saldo debitorio sul contratto di “anticipazioni contro cessioni di credito” n. 663271411, stipulato in data 05/7/2011; - tali crediti sono garantiti da diverse fideiussioni “a prima richiesta”, di cui una concessa in data 24/6/2011 fino alla concorrenza di euro 276.000,00, ed altra fino alla concorrenza di euro 336.000,00;
- tra i fideiussori del predetto credito vi è anche;
con Parte_1
contratto di finanziamento fondiario del 26/2/2014 stipulato in Ispica, a rogito del dott. Notaio (rep. 49669; racc. n. 20367) e munito della Per_1
formula esecutiva in data 28/2/2014, la aveva Controparte_5 concesso alla a titolo di mutuo l'ulteriore Controparte_6
somma di un 1.000.000,00 di euro e che, anche in relazione a tale credito, il convenuto era intervenuto quale fideiussore solidale “a Parte_1 prima richiesta e senza eccezioni” per l'intero importo mutuato;
- in data 23/10/2017, la società ha depositato avanti Controparte_6
al tribunale di Ragusa proposta di concordato preventivo iscritta al n. 07/2017
R.F. ed ancora in corso;
- a causa del non puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da parte della società , Controparte_6 Controparte_5 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
3
ha ripetutamente intimato alla società debitrice ed ai suoi fideiussori il pagamento di quanto dovuto sì da ripianare l'esposizione debitoria.
- conseguentemente al procrastinarsi dell'inadempienza,
[...]
ha chiesto ed ottenuto avanti al tribunale di Ragusa Controparte_5
l'emissione di decreto ingiuntivo n. 2187/2018 nell'ambito del giudizio civile r.g. 4144/2018, con cui era stato ingiunto al convenuto - in Parte_1
solido con altri obbligati in solido - nella predetta qualità di garante della fideiussione della società , di pagare Controparte_6
immediatamente in favore di la somma Controparte_5
di euro 1.253.788,20, quale saldo debitorio maturato in relazione alla sopra descritta linea di credito;
la debitrice ingiunta, unitamente ai fideiussori, ha proposto avanti al tribunale di Ragusa opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo radicando così il giudizio di opposizione rubricato al n.
r.g. 266/2019 . non ancora definito;
in data 22/2/2018, Controparte_5
aveva poi conferito a procura speciale, al fine di
[...] CP_2
consentire alla stessa di porre in essere in nome e per conto della mandante ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, come meglio sopra specificati nella citata procura;
- in tale veste, aveva appurato che, con atto del 27/11/2013 a rogito CP_2
Dott. , notaio in Ispica, Rep n. 49286 - Racc. n. 20083, Persona_2
trascritto in data 24/12/2013 ai nn. 17258/11647, aveva Parte_1 donato al proprio figlio , oggi anch'esso convenuto, “ a) la Parte_2
piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione posto al terzo piano del suddetto fabbricato, avente ingresso dalla scala condominiale (mappale
935 sub. 1) di via dei Platini, composto da quattro vani ed accessori, con la comodità di un vano ripostiglio di pertinenza a piano terra della superficie, quest'ultimo, di metri quadrati sette virgola ottantacinque (mq.7,85) circa e dell'area di esclusiva pertinenza della parte retrostante rispetto alla via Dei
Platini, della superficie di metri quadrati trentuno (mq. 31) circa, alla quale si accede dall'adiacente ripostiglio sopra descritto;
confina detto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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appartamento con detta via, con proprietà , con proprietà , con Per_3 Pt_4
la scala condominiale, salvo altrui;
b) la piena proprietà della quota pari ad un terzo (1/3) indiviso del garage posto al piano terra del suddetto fabbricato di pertinenza del suddetto appartamento, con ingresso dalla via Dei Platini, della superficie di metri quadrati cinquantanove (mq. 59) circa, confinante con il vano scala condominiale, con detta via dei Platini, con proprietà salvo altri;
Pt_4
censite dette unità immobiliari alla competente Agenzia delle Entrate,
Catasto Fabbricati del Comune di Ispica, al foglio 10, mappali: 935 sub. 8
Via Dei Platini piano T-3 Cat. A/3 cl. 2 vani 5,5 R.C.€. 397,67
(appartamento – quota trasferita 1/1); 935 sub.2 Via Dei Platini piano T Cat. C/6 Cl. 3 m.q. 59
R.C.€. 198.06 (garage – quota trasferita 1/3)”;
- la predetta società aveva, altresì appurato, che con atto del 04/8/2015 stipulato in Rosolini (Rep. n° 952 – Racc. n° 709; trascritto il 01/09/2015 ai nn. 11799/7366), Notaio rogante Dott. , Persona_2 Parte_1 aveva donato alla figlia “ l'appartamento per civile Parte_3
abitazione posto al piano terra del suddetto fabbricato, composto da quattro vani, cucina, locale di sgombero, ripostiglio, bagno, servizio e antistante veranda, confinante con appartamento di proprietà di , con Parte_5
area condominiale (mappale 372 sub.2), confinante con altra proprietà della donataria, con area condominiale, salvo altri;
- il locale deposito posto al piano terra del suddetto fabbricato, della superficie catastale di metri quadrati trentaquattro (mq.34), confinante con altra proprietà donataria, con area condominiale, salvo altri;
censite dette unità immobiliari alla competente Agenzia delle Entrate, Catasto Fabbricante del Comune di
Modica al foglio 131, mappali: - 372 sub.14 Strada Comunale Minciucci
Torre Chiavola snc piano s1 CAT. a/3 cl. 2 vani 10 z.c. 1 R.C.€ . 542,128; -
372 sub. 10 Strada Comunale Minciucci Torre Chiavola snc piano s1 cat.
C/2 cl. 4 m.q. 34 z.c.l. R.C.€. 63,21”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
5
- in considerazione del carattere gravemente pregiudizievole per le ragioni creditorie vantate e per la garanzia patrimoniale spettante ex art. 2740 c.c. degli atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere, l'istituto di credito si vedeva costretto a promuovere il presente giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei predetti atti di disposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Eccepivano la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., rilevavano altresì l'intervenuta decadenza dalla fideiussione della creditrice CP_5
e dei suoi aventi causa ex art. 1957 c.c. Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio la quale Controparte_7 cessionaria del credito di parte attrice, chiedendo l'accoglimento della domanda del suo dante causa e la declaratoria di inefficacia degli atti anche in suo favore.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. n. 1409/2023 pubbl. il
26/09/2023, il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27/10/23, proponevano appello,
, e , deducendone l'erroneità Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva Controparte_1 resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare la contumacia di la quale, sebbene CP_2
regolarmente citata, non si è costituita. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata, per mancata specificazione dei motivi di appello, ai sensi dell'artt. 342 c.p.c.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il primo motivo si lamenta la violazione artt. 111 e 115 c.p.c. – difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto e dell'azione in capo ad nonché a CP_1 Controparte_1 CP_2
[...]
2.1) Il motivo è infondato.
Secondo gli appellanti il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere il difetto di legittimazione in capo tanto alla quanto alla in assenza CP_2 CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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di prova sia in ordine alla qualità di quale mandataria di Per_4 Per_5
quanto di in ordine alla qualità di effettiva cessionaria dei crediti per CP_1
cui ha agito in revocatoria.
Dalla documentazione in atti, per quanto attiene alla posizione di CP_2
Perso risulta che il mandato da parte di è stato conferito alla stessa, con atto in
Notaio in data 22/5/18 rep. N. 195382, registrato il 24/5/18. Persona_6
Per quanto riguarda AMCO, la cessione, in blocco, dei crediti tra
Perso quest'ultima e è stata pubblicata sulla G.U. parte seconda del 19/12/20.
Sull'argomento la Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.15884/19).
Orbene, nel caso che ci occupa, nell'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. Perso viene riportata l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco da ad CP_1
Inoltre, giova osservare che la comunicazione della cessione al debitore non giova a perfezionare la cessione stessa, ma ad evitare un eventuale pagamento a soggetto non più legittimato a riceverlo.
La Suprema Corte, comunque, ha, costantemente, ribadito che la notifica ex art. 1264 c.c. “non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ.
29/09/2020 n. 20495).
Pertanto, nel caso che ci occupa, pertanto, deve ritenersi che, con l'atto di intervento, nel presente giudizio, l' abbia adempiuto CP_1
l'onere della comunicazione al debitore della cessione di credito.
3.) Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per violazione art. 115 c.p.c. – mancata produzione Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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degli atti che documentassero le fideiussioni prestate da . Parte_1
Difetto di prova del titolo posto a fondamento della sua responsabilità patrimoniale nei confronti di e suoi aventi causa. Per_5
3.1) Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che le fideiussioni per cui è causa sono state prodotte ed allegate in citazione al n. 5, 6, 7.
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che a seguito delle suddette fideiussioni è stato emesso dal Tribunale di Ragusa, nei confronti di
[...]
, D.I., provvisoriamente esecutivo n. 2187/18, per la somma di €. Parte_1
1.253.788,20.
4.) Con il terzo e quarto motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza appellata per ricostruzione non congrua dei dati patrimoniali relativi a – incongrua assunzione di dati per la valutazione della Parte_1 sussistenza dell'eventus damni – motivazione non corrispondente ai fatti documentati.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. sia sotto il profilo dell'insussistenza dell'eventus damni, che della dolosa preordinazione con particolare riguardo all'atto di donazione anteriore alla fideiussione del
26.02.2014.
4.1) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente giova osservare che la fideiussione prestata in data
24/6/2011, anche da è precedente ad entrambi gli atti di Parte_1
donazione posti in essere dallo stesso che sono, invece, precedenti alla fideiussione prestata in data 26/2/14 per €. 1.000.000,00.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso, in caso di disposizioni a titolo gratuito, della consapevolezza che, con il detto atto venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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La Cassazione ha, inoltre, ritenuto che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie(Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 5812 del 27 febbraio 2023).
Riguardo all'eventus damni, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (ex plurimis Cass n.
26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Nel caso in oggetto, dalla documentazione in atti e in particolare dalle perizie estimative depositate dagli odierni appellanti, risulta che con gli atti impugnati, il ha donato ai figli gli unici immobili di sua piena Pt_1
proprietà, non gravati da ipoteche.
Tutti gli altri immobili indicati nelle suddette perizie risultano, infatti, intestati a società terze ( Savi srl e , o cointestati tra Controparte_8
e , questi ultimi immobili per un Controparte_9 Parte_1
valore complessivo di 394.000,00, di gran lunga inferiore al credito vantato dall'appellata.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Non vi è dubbio che la donazione attuata dal , fosse suscettibile di Pt_1
rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, a nulla rilevando che altri immobili di sua proprietà fossero gravati da ipoteca in
Perso favore della
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ( eventus damni) è, a tale stregua, sufficiente una variazione, sia quantitativa, che meramente qualitativa, del patrimonio del debitore, e il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Non essendo richiesta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocatoria, che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni, prova questa che non è stata fornita dagli odierni appellanti, per le considerazioni sopra esplicate.
Per quanto attiene alla scientia damni, il non poteva non Parte_1
essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso il trasferimento, della maggior parte del proprio patrimonio immobiliare, e in particolare degli immobili di maggior pregio, residuando, ai fini del soddisfacimento dei creditori, immobili certamente meno appetibili commercialmente (terreni in comproprietà con altri o immobili gravati da ipoteca), perciò rendendo difficile ed incerta l'esazione coattiva del credito.
Per quanto sopra, ed alla luce delle risultanze della perizia estimativa di parte, prodotta in atti, inconducente appare la richiesta di CTU estimativa del patrimonio di . Parte_1
5.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore( da
€.520.001,00 a €. 1.000.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, Parte_2 Parte_6
n. 1409/2023 pubbl. il 26/09/2023, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata costituita, che liquida in complessivi €.13.078,00, di cui €.2.853,00 per la fase di studio, €.1.659,00 fase introduttiva, €.3.822,00 fase di trattazione ed €.4.744,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro Corte di Appello di
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Catania – seconda sezione civile
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404/23 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
(C.F. ) nato ad [...] il 16 Parte_1 CodiceFiscale_1
aprile 1959 e residente a [...]
A/3, , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
Ispica (RG) nella via dei Platani n.34 ( ), CodiceFiscale_2 Pt_3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via
[...]
Nazionale Modica-Ispica n.173 A/3 ( ), tutti CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Piccione, e CodiceFiscale_4 dall'Avv. Barbara Arena, elettivamente domiciliati CodiceFiscale_5
presso il loro studio in Modica (RG), Via Fosso Tantillo, 14/a, giusta procura in atti;
- Appellanti - con sede in Controparte_1
Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, C.F. rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Nicola Balistreri, giusta procura in atti;
E con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, partita iva CP_2
, non in proprio ma in nome e per conto di " P.IVA_2 CP_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
2
con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, Controparte_4
(c.f. ); P.IVA_2
-Appellati-
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti, CP_2
non in proprio ma quale mandataria di Controparte_5
citava in giudizio e i di lui figli, e
[...] Parte_1 Parte_2
, esponendo che: Parte_3
- era creditrice della Controparte_5 [...]
( ) per euro 121.707,93, oltre Controparte_6 P.IVA_3 interessi, quale saldo debitorio sul contratto di “conto corrente n.
9454/611945,47 (ex conto 11177,84)” stipulato presso l'agenzia di Pozzallo il 16/6/2011 e di euro 132.080,27, oltre interessi, quale saldo debitorio sul contratto di “anticipazioni contro cessioni di credito” n. 663271411, stipulato in data 05/7/2011; - tali crediti sono garantiti da diverse fideiussioni “a prima richiesta”, di cui una concessa in data 24/6/2011 fino alla concorrenza di euro 276.000,00, ed altra fino alla concorrenza di euro 336.000,00;
- tra i fideiussori del predetto credito vi è anche;
con Parte_1
contratto di finanziamento fondiario del 26/2/2014 stipulato in Ispica, a rogito del dott. Notaio (rep. 49669; racc. n. 20367) e munito della Per_1
formula esecutiva in data 28/2/2014, la aveva Controparte_5 concesso alla a titolo di mutuo l'ulteriore Controparte_6
somma di un 1.000.000,00 di euro e che, anche in relazione a tale credito, il convenuto era intervenuto quale fideiussore solidale “a Parte_1 prima richiesta e senza eccezioni” per l'intero importo mutuato;
- in data 23/10/2017, la società ha depositato avanti Controparte_6
al tribunale di Ragusa proposta di concordato preventivo iscritta al n. 07/2017
R.F. ed ancora in corso;
- a causa del non puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da parte della società , Controparte_6 Controparte_5 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
3
ha ripetutamente intimato alla società debitrice ed ai suoi fideiussori il pagamento di quanto dovuto sì da ripianare l'esposizione debitoria.
- conseguentemente al procrastinarsi dell'inadempienza,
[...]
ha chiesto ed ottenuto avanti al tribunale di Ragusa Controparte_5
l'emissione di decreto ingiuntivo n. 2187/2018 nell'ambito del giudizio civile r.g. 4144/2018, con cui era stato ingiunto al convenuto - in Parte_1
solido con altri obbligati in solido - nella predetta qualità di garante della fideiussione della società , di pagare Controparte_6
immediatamente in favore di la somma Controparte_5
di euro 1.253.788,20, quale saldo debitorio maturato in relazione alla sopra descritta linea di credito;
la debitrice ingiunta, unitamente ai fideiussori, ha proposto avanti al tribunale di Ragusa opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo radicando così il giudizio di opposizione rubricato al n.
r.g. 266/2019 . non ancora definito;
in data 22/2/2018, Controparte_5
aveva poi conferito a procura speciale, al fine di
[...] CP_2
consentire alla stessa di porre in essere in nome e per conto della mandante ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, come meglio sopra specificati nella citata procura;
- in tale veste, aveva appurato che, con atto del 27/11/2013 a rogito CP_2
Dott. , notaio in Ispica, Rep n. 49286 - Racc. n. 20083, Persona_2
trascritto in data 24/12/2013 ai nn. 17258/11647, aveva Parte_1 donato al proprio figlio , oggi anch'esso convenuto, “ a) la Parte_2
piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione posto al terzo piano del suddetto fabbricato, avente ingresso dalla scala condominiale (mappale
935 sub. 1) di via dei Platini, composto da quattro vani ed accessori, con la comodità di un vano ripostiglio di pertinenza a piano terra della superficie, quest'ultimo, di metri quadrati sette virgola ottantacinque (mq.7,85) circa e dell'area di esclusiva pertinenza della parte retrostante rispetto alla via Dei
Platini, della superficie di metri quadrati trentuno (mq. 31) circa, alla quale si accede dall'adiacente ripostiglio sopra descritto;
confina detto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
4
appartamento con detta via, con proprietà , con proprietà , con Per_3 Pt_4
la scala condominiale, salvo altrui;
b) la piena proprietà della quota pari ad un terzo (1/3) indiviso del garage posto al piano terra del suddetto fabbricato di pertinenza del suddetto appartamento, con ingresso dalla via Dei Platini, della superficie di metri quadrati cinquantanove (mq. 59) circa, confinante con il vano scala condominiale, con detta via dei Platini, con proprietà salvo altri;
Pt_4
censite dette unità immobiliari alla competente Agenzia delle Entrate,
Catasto Fabbricati del Comune di Ispica, al foglio 10, mappali: 935 sub. 8
Via Dei Platini piano T-3 Cat. A/3 cl. 2 vani 5,5 R.C.€. 397,67
(appartamento – quota trasferita 1/1); 935 sub.2 Via Dei Platini piano T Cat. C/6 Cl. 3 m.q. 59
R.C.€. 198.06 (garage – quota trasferita 1/3)”;
- la predetta società aveva, altresì appurato, che con atto del 04/8/2015 stipulato in Rosolini (Rep. n° 952 – Racc. n° 709; trascritto il 01/09/2015 ai nn. 11799/7366), Notaio rogante Dott. , Persona_2 Parte_1 aveva donato alla figlia “ l'appartamento per civile Parte_3
abitazione posto al piano terra del suddetto fabbricato, composto da quattro vani, cucina, locale di sgombero, ripostiglio, bagno, servizio e antistante veranda, confinante con appartamento di proprietà di , con Parte_5
area condominiale (mappale 372 sub.2), confinante con altra proprietà della donataria, con area condominiale, salvo altri;
- il locale deposito posto al piano terra del suddetto fabbricato, della superficie catastale di metri quadrati trentaquattro (mq.34), confinante con altra proprietà donataria, con area condominiale, salvo altri;
censite dette unità immobiliari alla competente Agenzia delle Entrate, Catasto Fabbricante del Comune di
Modica al foglio 131, mappali: - 372 sub.14 Strada Comunale Minciucci
Torre Chiavola snc piano s1 CAT. a/3 cl. 2 vani 10 z.c. 1 R.C.€ . 542,128; -
372 sub. 10 Strada Comunale Minciucci Torre Chiavola snc piano s1 cat.
C/2 cl. 4 m.q. 34 z.c.l. R.C.€. 63,21”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
5
- in considerazione del carattere gravemente pregiudizievole per le ragioni creditorie vantate e per la garanzia patrimoniale spettante ex art. 2740 c.c. degli atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere, l'istituto di credito si vedeva costretto a promuovere il presente giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei predetti atti di disposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Eccepivano la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., rilevavano altresì l'intervenuta decadenza dalla fideiussione della creditrice CP_5
e dei suoi aventi causa ex art. 1957 c.c. Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio la quale Controparte_7 cessionaria del credito di parte attrice, chiedendo l'accoglimento della domanda del suo dante causa e la declaratoria di inefficacia degli atti anche in suo favore.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. n. 1409/2023 pubbl. il
26/09/2023, il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27/10/23, proponevano appello,
, e , deducendone l'erroneità Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva Controparte_1 resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare la contumacia di la quale, sebbene CP_2
regolarmente citata, non si è costituita. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata, per mancata specificazione dei motivi di appello, ai sensi dell'artt. 342 c.p.c.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il primo motivo si lamenta la violazione artt. 111 e 115 c.p.c. – difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto e dell'azione in capo ad nonché a CP_1 Controparte_1 CP_2
[...]
2.1) Il motivo è infondato.
Secondo gli appellanti il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere il difetto di legittimazione in capo tanto alla quanto alla in assenza CP_2 CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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di prova sia in ordine alla qualità di quale mandataria di Per_4 Per_5
quanto di in ordine alla qualità di effettiva cessionaria dei crediti per CP_1
cui ha agito in revocatoria.
Dalla documentazione in atti, per quanto attiene alla posizione di CP_2
Perso risulta che il mandato da parte di è stato conferito alla stessa, con atto in
Notaio in data 22/5/18 rep. N. 195382, registrato il 24/5/18. Persona_6
Per quanto riguarda AMCO, la cessione, in blocco, dei crediti tra
Perso quest'ultima e è stata pubblicata sulla G.U. parte seconda del 19/12/20.
Sull'argomento la Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.15884/19).
Orbene, nel caso che ci occupa, nell'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. Perso viene riportata l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco da ad CP_1
Inoltre, giova osservare che la comunicazione della cessione al debitore non giova a perfezionare la cessione stessa, ma ad evitare un eventuale pagamento a soggetto non più legittimato a riceverlo.
La Suprema Corte, comunque, ha, costantemente, ribadito che la notifica ex art. 1264 c.c. “non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ.
29/09/2020 n. 20495).
Pertanto, nel caso che ci occupa, pertanto, deve ritenersi che, con l'atto di intervento, nel presente giudizio, l' abbia adempiuto CP_1
l'onere della comunicazione al debitore della cessione di credito.
3.) Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per violazione art. 115 c.p.c. – mancata produzione Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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degli atti che documentassero le fideiussioni prestate da . Parte_1
Difetto di prova del titolo posto a fondamento della sua responsabilità patrimoniale nei confronti di e suoi aventi causa. Per_5
3.1) Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che le fideiussioni per cui è causa sono state prodotte ed allegate in citazione al n. 5, 6, 7.
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che a seguito delle suddette fideiussioni è stato emesso dal Tribunale di Ragusa, nei confronti di
[...]
, D.I., provvisoriamente esecutivo n. 2187/18, per la somma di €. Parte_1
1.253.788,20.
4.) Con il terzo e quarto motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza appellata per ricostruzione non congrua dei dati patrimoniali relativi a – incongrua assunzione di dati per la valutazione della Parte_1 sussistenza dell'eventus damni – motivazione non corrispondente ai fatti documentati.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. sia sotto il profilo dell'insussistenza dell'eventus damni, che della dolosa preordinazione con particolare riguardo all'atto di donazione anteriore alla fideiussione del
26.02.2014.
4.1) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente giova osservare che la fideiussione prestata in data
24/6/2011, anche da è precedente ad entrambi gli atti di Parte_1
donazione posti in essere dallo stesso che sono, invece, precedenti alla fideiussione prestata in data 26/2/14 per €. 1.000.000,00.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso, in caso di disposizioni a titolo gratuito, della consapevolezza che, con il detto atto venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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La Cassazione ha, inoltre, ritenuto che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie(Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 5812 del 27 febbraio 2023).
Riguardo all'eventus damni, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (ex plurimis Cass n.
26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Nel caso in oggetto, dalla documentazione in atti e in particolare dalle perizie estimative depositate dagli odierni appellanti, risulta che con gli atti impugnati, il ha donato ai figli gli unici immobili di sua piena Pt_1
proprietà, non gravati da ipoteche.
Tutti gli altri immobili indicati nelle suddette perizie risultano, infatti, intestati a società terze ( Savi srl e , o cointestati tra Controparte_8
e , questi ultimi immobili per un Controparte_9 Parte_1
valore complessivo di 394.000,00, di gran lunga inferiore al credito vantato dall'appellata.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Non vi è dubbio che la donazione attuata dal , fosse suscettibile di Pt_1
rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, a nulla rilevando che altri immobili di sua proprietà fossero gravati da ipoteca in
Perso favore della
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ( eventus damni) è, a tale stregua, sufficiente una variazione, sia quantitativa, che meramente qualitativa, del patrimonio del debitore, e il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Non essendo richiesta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocatoria, che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni, prova questa che non è stata fornita dagli odierni appellanti, per le considerazioni sopra esplicate.
Per quanto attiene alla scientia damni, il non poteva non Parte_1
essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso il trasferimento, della maggior parte del proprio patrimonio immobiliare, e in particolare degli immobili di maggior pregio, residuando, ai fini del soddisfacimento dei creditori, immobili certamente meno appetibili commercialmente (terreni in comproprietà con altri o immobili gravati da ipoteca), perciò rendendo difficile ed incerta l'esazione coattiva del credito.
Per quanto sopra, ed alla luce delle risultanze della perizia estimativa di parte, prodotta in atti, inconducente appare la richiesta di CTU estimativa del patrimonio di . Parte_1
5.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore( da
€.520.001,00 a €. 1.000.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, Parte_2 Parte_6
n. 1409/2023 pubbl. il 26/09/2023, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata costituita, che liquida in complessivi €.13.078,00, di cui €.2.853,00 per la fase di studio, €.1.659,00 fase introduttiva, €.3.822,00 fase di trattazione ed €.4.744,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro Corte di Appello di
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Catania – seconda sezione civile