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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 19594/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: vendita di cose mobili – appello vertente TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 09.11.1976 e res.te in Busalla (GE) alla via al Dovese n. 1, in proprio e quale titolare della ditta individuale Carrozzeria Soccorso Quattro di Ottazzi
Emiliano con sede in Arenzano (GE) alla via Cesare Festa n. 23, difeso e rappresentato dall'avv. Gallingani Marco (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso la sua PEC
giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
(RM) alla via G. Parrasio n. 22 e sede operativa in Napoli (NA) alla via
Ferrante Imparato n. 190, in persona dell'amministratore p.t. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Rocco (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 7 OL (NA) al Corso D. Riccardi n. 74, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso riportandosi alle proprie richieste, rispettivamente, di accoglimento e di rigetto della domanda dell'appellante.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.11.2020, il sig. , sia in Parte_1
proprio che in qualità di titolare della ditta Carrozzeria Soccorso Quattro, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2020 del Giudice di Pace di Barra, con cui gli era stato intimato di pagare, a favore della
[...]
la somma di €.1.298,15, per l'acquisto di un telefono Controparte_1
cellulare marca mod. RAZR 128: l'opponente lamentava di non CP_3
aver mai ricevuto il bene, considerato che l'ordine prevedeva il pagamento in contrassegno, sicché, qualora il telefono fosse stato davvero recapitato, il vettore avrebbe dovuto preventivamente riscuotere il corrispettivo prima di procedere alla consegna della merce ed, in mancanza, giammai avrebbe avrebbe potuto consegnarla.
Viceversa, la società opposta asseriva che l'avvenuta consegna fosse comprovata dall'esito positivo della spedizione, ricavabile dal sito web del corriere, nonché dalla fattura n. 2330 del 08.05.2020, mai contestata dall'ingiunto; inoltre, sosteneva che tanto potesse dedursi anche dal mancato riscontro alle lettere di diffida da parte del sig. nonchè dalla sua Pt_1
iniziativa di proporre un componimento bonario della lite.
Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 2851/2024, rigettava l'opposizione e condannava il soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 7 In data 09.09.2024, con l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame l'appellante impugnava la sentenza di primo grado con riferimento al merito della decisione, deducendo l'errata lettura ed interpretazione dei fatti di causa ed il travisamento delle prove ad opera del giudice di prime cure.
Costituendosi nel presente giudizio, la contestava gli Controparte_1
argomenti della controparte e chiedeva il rigetto del gravame.
Il Tribunale, letti gli scritti difensivi e gli atti di causa, decide come segue.
Va esaminato l'unico motivo d'impugnazione dell'appellante, con cui si lamenta che nella sentenza di primo grado il giudice abbia errato nel ritenere dimostrata l'avvenuta consegna del bene, viceversa dovendola escludere per due ragioni: in primis, in quanto la società opposta (oggi appellata) non aveva assolto il proprio onere probatorio di parte venditrice, non bastando a dimostrare l'esistenza del credito la sola fattura (sufficiente solo nella fase monitoria); in secundis perché il Giudice di Pace aveva ritenuto plausibile che le parti avessero deciso di modificare le modalità di pagamento (come affermato dalla ), revocando la previsione del pagamento in Controparte_1
contrassegno, circostanza questa, viceversa, non dimostrata. Inoltre,
l'appellante impugnava il rilievo attribuito alla sua mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita imposta d'ufficio, nonché negava la valenza dell'ulteriore argomento di prova tratto dall'assenza dell'opponente all'udienza fissata per la comparizione ed il libero interrogatorio delle parti.
Orbene, l'appello proposto è fondato e va accolto.
Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge come il Giudice di Pace abbia basato la propria decisione essenzialmente su prove indiziarie (ex artt.
2727 e 2729 c.c.), da cui ha ritenuto di ricavare la dimostrazione
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 7 dell'avvenuta consegna del bene e, dunque, dell'esistenza del credito vantato dall'opposta. Ciò si desume chiaramente dalla pag. 4 della sentenza, dove si legge che la consegna a “persona abilitata al ritiro” e la mancata risposta del compratore alle diffide di pagamento “costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali, a norma dell'art. 2729 c.c., possono far ritenere raggiunta la prova sull'avvenuta consegna del bene”.
Com'è noto, in materia di prove nel processo civile, vige il principio del libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale è chiamato a valutare le prove a sua disposizione secondo il suo prudente apprezzamento, potendo selezionare gli elementi su cui basare la propria decisione e ricavare argomenti di prova dalla condotta delle parti nel processo;
inoltre, il giudice può altresì considerare le cd. prove indiziarie, tra cui le presunzioni, che possono anche fondare da sole la decisione finale, purché siano gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), ossia conducano in maniera univoca verso la dimostrazione di un determinato fatto.
Tanto chiarito, tuttavia, si deve ritenere che la sentenza di primo grado debba essere riformata, avendo il Giudice di Pace errato nella valutazione degli elementi probatori emersi in merito alla consegna del bene compravenduto.
Infatti, le presunzioni su cui il giudice di primo grado ha basato la propria decisione non risultano affidabili e precise e quindi non sono idonee a ritenere dimostrato che il bene sia stato consegnato all'acquirente.
Oltre a non essere sufficiente la fattura, idonea solo alla emissione del decreto ingiuntivo, non basta neanche il dettaglio della spedizione del corriere, che non consente la certezza dell'avvenuta consegna;
in questo senso, va anzitutto richiamata la recente giurisprudenza, che, nel pronunciarsi
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 7 sull'efficacia probatoria del DDT firmato dal solo vettore, ha statuito che, costituendo scrittura proveniente da un terzo con mero valore di indizio, “da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario”
(Cass. 06.12.2019, n. 31974); inoltre, risulta decisivo evidenziare che, stando al predetto dettaglio della spedizione tratto dal sito web del vettore, la consegna risulta essere stata eseguita nelle mani di tale , Persona_1
rinvenuto presso la sede della ditta del sig. e considerato “persona Pt_1
abilitata al ritiro”: ebbene, a fronte della negazione da parte dell'appellante di conoscere tale soggetto, non menzionato neanche nella visura camerale della ditta, si deve concludere che tale indizio non sia sufficiente a ritenere dimostrata la consegna, dovendosi al riguardo evidenziare che solo la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario consente di fondare la presunzione della dichiarata esistenza della qualità di soggetto addetto al ritiro, mentre tale valore non può essere attribuito alle annotazioni redatte dal vettore della merce compravenduta.
Il Giudice di Pace riteneva inoltre “verosimile” che le parti avessero convenzionalmente mutato le condizioni di vendita, privando di valore decisivo l'argomento sul pagamento in contrassegno;
tuttavia, la prospettata modifica delle pattuizioni di spedizione non risulta in alcun modo provata né presumibile, non essendo avvalorata da risultanze documentali, dalle quali, piuttosto, emerge che l'ordine prevedesse unicamente la modalità di spedizione con pagamento in contrassegno, ossia al momento della consegna della merce da parte del vettore, che viceversa consente di presumere che se il bene è stato consegnato, esso è stato anche pagato.
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 7 Neppure assume valore idoneo a provare l'esistenza del credito la rilevata l'assenza dell'opponente all'udienza disposta per la comparizione ed il libero interrogatorio delle parti in contraddittorio: infatti, vero è che il giudice ex artt.116 – 117 c.p.c. può trarre argomenti di prova dalle dichiarazioni e dal contegno delle parti, tuttavia nella fattispecie occorre considerare che la mancata comparizione può essere giustificata dalla grande distanza esistente tra la residenza dell'opponente (Genova) e l'Ufficio giudiziario (Napoli –
Barra), specie rilevando che il giudice di pace aveva dapprima disposto l'audizione in video-collegamento e poi revocato tale fissata modalità per indisponibilità dello strumento tecnico.
Né tantomeno assume significato decisivo il rilievo relativo alla mancata adesione dell' alla negoziazione assistita disposta dal giudice. Pt_1
Dunque, per le ragioni suesposte, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e quindi con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla società appellata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia, considerando la non complessità della causa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello di e, per l'effetto, riforma Parte_1
integralmente la sentenza n. 2851/2024 del Giudice di Pace di Barra,
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 7 revocando il decreto ingiuntivo n. 233/2020 emesso dal Giudice di
Pace di Barra e quindi rigettando la domanda di pagamento proposta dall'appellata Controparte_1
2. Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
, liquidandole per il primo grado in €.49,00 per esborsi ed
[...]
€.600,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, nonchè per il secondo grado in €.147,00 per esborsi ed €.1.108,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed
IVA secondo legge, con distrazione a favore dell'avvocato Gallingani
Marco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 07/07/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 19594/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: vendita di cose mobili – appello vertente TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 09.11.1976 e res.te in Busalla (GE) alla via al Dovese n. 1, in proprio e quale titolare della ditta individuale Carrozzeria Soccorso Quattro di Ottazzi
Emiliano con sede in Arenzano (GE) alla via Cesare Festa n. 23, difeso e rappresentato dall'avv. Gallingani Marco (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso la sua PEC
giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
(RM) alla via G. Parrasio n. 22 e sede operativa in Napoli (NA) alla via
Ferrante Imparato n. 190, in persona dell'amministratore p.t. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Rocco (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 7 OL (NA) al Corso D. Riccardi n. 74, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso riportandosi alle proprie richieste, rispettivamente, di accoglimento e di rigetto della domanda dell'appellante.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.11.2020, il sig. , sia in Parte_1
proprio che in qualità di titolare della ditta Carrozzeria Soccorso Quattro, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2020 del Giudice di Pace di Barra, con cui gli era stato intimato di pagare, a favore della
[...]
la somma di €.1.298,15, per l'acquisto di un telefono Controparte_1
cellulare marca mod. RAZR 128: l'opponente lamentava di non CP_3
aver mai ricevuto il bene, considerato che l'ordine prevedeva il pagamento in contrassegno, sicché, qualora il telefono fosse stato davvero recapitato, il vettore avrebbe dovuto preventivamente riscuotere il corrispettivo prima di procedere alla consegna della merce ed, in mancanza, giammai avrebbe avrebbe potuto consegnarla.
Viceversa, la società opposta asseriva che l'avvenuta consegna fosse comprovata dall'esito positivo della spedizione, ricavabile dal sito web del corriere, nonché dalla fattura n. 2330 del 08.05.2020, mai contestata dall'ingiunto; inoltre, sosteneva che tanto potesse dedursi anche dal mancato riscontro alle lettere di diffida da parte del sig. nonchè dalla sua Pt_1
iniziativa di proporre un componimento bonario della lite.
Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 2851/2024, rigettava l'opposizione e condannava il soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 7 In data 09.09.2024, con l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame l'appellante impugnava la sentenza di primo grado con riferimento al merito della decisione, deducendo l'errata lettura ed interpretazione dei fatti di causa ed il travisamento delle prove ad opera del giudice di prime cure.
Costituendosi nel presente giudizio, la contestava gli Controparte_1
argomenti della controparte e chiedeva il rigetto del gravame.
Il Tribunale, letti gli scritti difensivi e gli atti di causa, decide come segue.
Va esaminato l'unico motivo d'impugnazione dell'appellante, con cui si lamenta che nella sentenza di primo grado il giudice abbia errato nel ritenere dimostrata l'avvenuta consegna del bene, viceversa dovendola escludere per due ragioni: in primis, in quanto la società opposta (oggi appellata) non aveva assolto il proprio onere probatorio di parte venditrice, non bastando a dimostrare l'esistenza del credito la sola fattura (sufficiente solo nella fase monitoria); in secundis perché il Giudice di Pace aveva ritenuto plausibile che le parti avessero deciso di modificare le modalità di pagamento (come affermato dalla ), revocando la previsione del pagamento in Controparte_1
contrassegno, circostanza questa, viceversa, non dimostrata. Inoltre,
l'appellante impugnava il rilievo attribuito alla sua mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita imposta d'ufficio, nonché negava la valenza dell'ulteriore argomento di prova tratto dall'assenza dell'opponente all'udienza fissata per la comparizione ed il libero interrogatorio delle parti.
Orbene, l'appello proposto è fondato e va accolto.
Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge come il Giudice di Pace abbia basato la propria decisione essenzialmente su prove indiziarie (ex artt.
2727 e 2729 c.c.), da cui ha ritenuto di ricavare la dimostrazione
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 7 dell'avvenuta consegna del bene e, dunque, dell'esistenza del credito vantato dall'opposta. Ciò si desume chiaramente dalla pag. 4 della sentenza, dove si legge che la consegna a “persona abilitata al ritiro” e la mancata risposta del compratore alle diffide di pagamento “costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali, a norma dell'art. 2729 c.c., possono far ritenere raggiunta la prova sull'avvenuta consegna del bene”.
Com'è noto, in materia di prove nel processo civile, vige il principio del libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale è chiamato a valutare le prove a sua disposizione secondo il suo prudente apprezzamento, potendo selezionare gli elementi su cui basare la propria decisione e ricavare argomenti di prova dalla condotta delle parti nel processo;
inoltre, il giudice può altresì considerare le cd. prove indiziarie, tra cui le presunzioni, che possono anche fondare da sole la decisione finale, purché siano gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), ossia conducano in maniera univoca verso la dimostrazione di un determinato fatto.
Tanto chiarito, tuttavia, si deve ritenere che la sentenza di primo grado debba essere riformata, avendo il Giudice di Pace errato nella valutazione degli elementi probatori emersi in merito alla consegna del bene compravenduto.
Infatti, le presunzioni su cui il giudice di primo grado ha basato la propria decisione non risultano affidabili e precise e quindi non sono idonee a ritenere dimostrato che il bene sia stato consegnato all'acquirente.
Oltre a non essere sufficiente la fattura, idonea solo alla emissione del decreto ingiuntivo, non basta neanche il dettaglio della spedizione del corriere, che non consente la certezza dell'avvenuta consegna;
in questo senso, va anzitutto richiamata la recente giurisprudenza, che, nel pronunciarsi
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 7 sull'efficacia probatoria del DDT firmato dal solo vettore, ha statuito che, costituendo scrittura proveniente da un terzo con mero valore di indizio, “da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario”
(Cass. 06.12.2019, n. 31974); inoltre, risulta decisivo evidenziare che, stando al predetto dettaglio della spedizione tratto dal sito web del vettore, la consegna risulta essere stata eseguita nelle mani di tale , Persona_1
rinvenuto presso la sede della ditta del sig. e considerato “persona Pt_1
abilitata al ritiro”: ebbene, a fronte della negazione da parte dell'appellante di conoscere tale soggetto, non menzionato neanche nella visura camerale della ditta, si deve concludere che tale indizio non sia sufficiente a ritenere dimostrata la consegna, dovendosi al riguardo evidenziare che solo la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario consente di fondare la presunzione della dichiarata esistenza della qualità di soggetto addetto al ritiro, mentre tale valore non può essere attribuito alle annotazioni redatte dal vettore della merce compravenduta.
Il Giudice di Pace riteneva inoltre “verosimile” che le parti avessero convenzionalmente mutato le condizioni di vendita, privando di valore decisivo l'argomento sul pagamento in contrassegno;
tuttavia, la prospettata modifica delle pattuizioni di spedizione non risulta in alcun modo provata né presumibile, non essendo avvalorata da risultanze documentali, dalle quali, piuttosto, emerge che l'ordine prevedesse unicamente la modalità di spedizione con pagamento in contrassegno, ossia al momento della consegna della merce da parte del vettore, che viceversa consente di presumere che se il bene è stato consegnato, esso è stato anche pagato.
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 7 Neppure assume valore idoneo a provare l'esistenza del credito la rilevata l'assenza dell'opponente all'udienza disposta per la comparizione ed il libero interrogatorio delle parti in contraddittorio: infatti, vero è che il giudice ex artt.116 – 117 c.p.c. può trarre argomenti di prova dalle dichiarazioni e dal contegno delle parti, tuttavia nella fattispecie occorre considerare che la mancata comparizione può essere giustificata dalla grande distanza esistente tra la residenza dell'opponente (Genova) e l'Ufficio giudiziario (Napoli –
Barra), specie rilevando che il giudice di pace aveva dapprima disposto l'audizione in video-collegamento e poi revocato tale fissata modalità per indisponibilità dello strumento tecnico.
Né tantomeno assume significato decisivo il rilievo relativo alla mancata adesione dell' alla negoziazione assistita disposta dal giudice. Pt_1
Dunque, per le ragioni suesposte, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e quindi con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla società appellata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia, considerando la non complessità della causa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello di e, per l'effetto, riforma Parte_1
integralmente la sentenza n. 2851/2024 del Giudice di Pace di Barra,
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 7 revocando il decreto ingiuntivo n. 233/2020 emesso dal Giudice di
Pace di Barra e quindi rigettando la domanda di pagamento proposta dall'appellata Controparte_1
2. Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
, liquidandole per il primo grado in €.49,00 per esborsi ed
[...]
€.600,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, nonchè per il secondo grado in €.147,00 per esborsi ed €.1.108,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed
IVA secondo legge, con distrazione a favore dell'avvocato Gallingani
Marco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 07/07/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 19594/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 7