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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n.56/2025 In Nome del Popolo Italiano
Oggetto: appello
La Corte d'Appello di Perugia avverso sentenza del
Tribunale di Spoleto sezione lavoro n.34/2024; mansioni in persona dei magistrati: superiori;
danno da dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dequalificazione;
mobbing. dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere nella causa iscritta al n.141 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 09/09/2024 da:
con l'avv. Leonardo Gorbi, parte APPELLANTE Parte_1
contro
corrente in Controparte_1
Terni, con l'avv. Siro Centofanti, parte APPELLATA avverso la sentenza n.134/2024, pubblicata il 25/06/2024, del Tribunale di
Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro;
all'esito della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., alla data del 08/04/2025 per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza, sulle conclusioni delle parti, come riportate nelle rispettive note, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, suo datore di lavoro fino al 05/02/2016, volta ad Controparte_2
ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dal 2001 fino al luglio 2008, nonchè la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza degli atti posti in essere nei suoi confronti a partire dall'agosto
2008, riconducibili ad una condotta di mobbing e comportanti il suo demansionamento e la collegata lesione all'integrità psicofisica, danno quantificato in €.430.715,01.
Nel rigettare la domanda, il Tribunale ha chiarito che il capo riguardante la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori svolte è inammissibile, non avendo la ricorrente correttamente allegato le mansioni concretamente espletate riconducibili al superiore livello professionale, né previamente
1 indicato e raffrontato i profili caratterizzanti il livello di provenienza e quello ambito. Il primo giudice ha, poi, evidenziato come l'istruttoria espletata nel corso del processo non abbia permesso di raggiungere la prova del dedotto demansionamento, essendo, al contrario, emerso che le mansioni svolte sono riferibili alla categoria di appartenenza. Infine, quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno da mobbing, il Tribunale ha escluso che gli atti emanati dall'ente fossero sorretti da un intento persecutorio;
inoltre, a dire del primo giudice, la documentazione medica prodotta non è decisiva perchè riguardante sintomi di malattia già emersi in epoca anteriore. Il Tribunale, quindi, nel rigettare la domanda, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la lavoratrice, la quale, dopo aver ricapitolato tutti i fatti che l'hanno portata ad intraprendere l'azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro ed aver ricostruito tutta la vicenda processuale svoltasi dinanzi al Tribunale, lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure in relazione alla domanda di svolgimento di mansioni superiori.
Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti dai quali emergerebbe lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di addetto al servizio telecomunicazioni, mansioni consistite nella cura, in prima persona, della rete telefonica aziendale, nella stipula dei contratti di acquisto dei materiali necessari, nei collaudi delle apparecchiature montate e nei rapporti diretti intrattenuti con le ditte esterne incaricate dell'esecuzione dei lavori;
lo svolgimento di tali attività, secondo la sarebbe stato, poi, anche confermato dai testi escussi. La sentenza Parte_1
impugnata, quindi, sarebbe affetta da nullità per omessa motivazione su fatti decisivi e, comunque, per erronea valutazione degli stessi, ragion per cui si richiede un nuovo esame ad opera della Corte.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente contesta la decisione riguardante il mancato riconoscimento della dequalificazione professionale subita a decorrere dal luglio 2008. A parere dell'appellante, infatti, il primo giudice non avrebbe considerato l'espletamento delle mansioni superiori nel periodo dal 2001 al 2008, che, secondo quanto emergerebbe dai documenti e dalle testimonianze, sarebbero state, poi, svuotate per iniziativa
2 datoriale, come quella di collaudo, impedita dalla revoca del consenso all'utilizzo di mezzi aziendali. Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso nella violazione di legge conseguente all'omessa o errata valutazione delle prove.
Con il terzo motivo d'appello la censura il rigetto della Parte_1
domanda di risarcimento del danno da mobbing posto in essere nei suoi confronti. Secondo l'appellante, infatti, fin dal ricorso di primo grado sarebbero stati indicati tutti i fatti ed i comportamenti denotanti un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro, mentre i testi escussi avrebbero confermato le circostanze denunciate, risultando, altresì, documentato il danno alla persona che ne era derivato. Il primo giudice, però, a dire della ricorrente, oltre a non correttamente valutare le prove testimoniali, avrebbe trascurato quanto risultante dalla documentazione medica, nemmeno affidando l'incarico ad un consulente tecnico al fine di accertare il suo stato di salute, incorrendo, così, nella violazione di legge e ledendo il diritto di difesa garantito dall'art.24 della
Costituzione.
La ha, quindi, concluso chiedendo che, sospesa l'esecutività Parte_1 della sentenza impugnata ed accolto l'appello, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in totale riforma della statuizione di primo grado, la domanda attorea venga accolta integralmente.
Nel processo di appello si è costituita l' , contestando Controparte_3
l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto in ragione della sua infondatezza.
L'ente convenuto, dopo aver evidenziato la correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori, per le quali, peraltro, sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto, ha ribadito che nessuna azione mobbizzante sarebbe stata posta in essere, rilevando che la malattia denunciata deriverebbe dal pregresso stato di salute della ricorrente, che ha portato l'ente medesimo a dover limitare lo svolgimento di alcune mansioni da parte della lavoratrice.
L ha, pertanto, concluso chiedendo che l'appello Parte_2
venga respinto e la condannata al pagamento delle ulteriori spese Parte_1
processuali.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter
3 c.p.c., sulle conclusioni contenute nelle note depositate dalle parti, ha deciso come da riportato dispositivo.
Così riassunti i fatti, l'appello è infondato e va, quindi, respinto.
1. Partendo dal primo motivo di impugnazione, occorre considerare che il Tribunale, senza entrare nel merito delle mansioni svolte dalla Parte_1
richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, ha dichiarato inammissibile il capo di domanda riguardante il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo 2001-2008, contestando la circostanza secondo la quale la ricorrente non avrebbe adempiuto all'onere di allegazione relativo alle mansioni, concretamente svolte, caratterizzanti il livello superiore.
L'appellante lamenta, però, l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice, dal momento che fin dal ricorso introduttivo di primo grado è stato indicato il livello di inquadramento nonchè le mansioni di fatto corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello attribuitole, sulle quali, peraltro, sarebbe stata raggiunta anche la prova nel corso del processo.
2. Orbene, premesso che quanto affermato dal Tribunale a fondamento della declaratoria di inammissibilità non trova precisa applicazione nel pubblico impiego - dove, a differenza del rapporto di lavoro privatistico, la conoscibilità del contratto collettivo, quindi, del suo contenuto anche in ordine alle mansioni, rientra nei compiti del giudice secondo il principio “iura novit cura” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.6394 del 05/03/2019, nonchè, recentemente, in motivazione Sez. L, Ordinanza n.4279 del
16/02/2024) - il Collegio ritiene che, in relazione al diritto vantato dall'appellante ad ottenere le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, sia assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dall' fin dalla sua costituzione nel processo di primo grado e CP_3
reiterata nel grado di appello.
Nel rapporto di pubblico impiego, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni unite (Sentenza n.36197 del 28/12/2023), la prescrizione dei crediti retributivi nati nel corso del rapporto decorre dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile alcun “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione.
Ebbene, la norma di cui all'art.2948, n.4, c.c. fissa in cinque anni il
4 termine di prescrizione di “ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, come, appunto, le retribuzioni, per cui, nel caso concreto, considerando l'epoca della sua insorgenza, come sopra indicata, il credito in oggetto risulta inevitabilmente prescritto alla data del 19/11/2020, allorquando
è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Come ha correttamente sottolineato l'ente convenuto, nell'intervallo temporale fra il luglio 2008 e la data di deposito del ricorso giudiziale e, comunque, nei cinque anni precedenti la stessa, non risulta documentata alcuna richiesta formulata dalla nei confronti dell' volta ad ottenere Parte_1 CP_3
il pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori fino all'anno 2008, quantificate in €.7.074,34, o il risarcimento del danno per omesso riconoscimento di tali mansioni, quantificato in ricorso in €.150.000,00.
Il primo motivo d'appello è, quindi, del tutto infondato.
4. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, essendo strettamente connessi fra loro, perchè attinenti, entrambi, alla presunta azione di dequalificazione e mobbing posta in essere dal datore di lavoro, possono essere trattati congiuntamente.
I due motivi sono infondati.
5. Il Collegio ritiene che gli elementi istruttori in atti portino ad escludere che, a partire dal luglio 2008, la limitazione di alcune mansioni, in precedenza svolte dalla sia stato il frutto dell'intento datoriale di Parte_1
dequalificare la lavoratrice o, ancor di più, di porre in essere un'azione di carattere persecutorio riconducibile al mobbing.
Il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come la Parte_1
pur non continuando a svolgere esattamente tutte le attività lavorative svolte fino al luglio 2008, ha, in seguito, eseguito compiti rapportabili alla categoria di appartenenza e compatibili con le mansioni svolte in precedenza e la qualifica di operatore tecnico addetto al servizio telecomunicazioni.
A giudizio di questa Corte, le testimonianze acquisite hanno certamente messo in rilievo come la ricorrente, fino al luglio 2008, sia stata un elemento centrale nell'attività aziendale riguardante la telefonia e le telecomunicazioni riguardanti la ed i suoi dipendenti, relazionando ai dirigenti e, su incarico CP_3
di questi, rapportandosi, in autonomia, con le aziende appaltatrici del servizio
5 (cfr. testimonianze e , nonchè firmando le Tes_1 Tes_2 Tes_3
dichiarazioni di conformità e collaudo degli interventi tecnici eseguiti dalle ditte incaricate (cfr. documentazione inserita nel doc.4 fasc. attoreo). Tuttavia, dalla stessa documentazione di cui si è appena detto emerge anche che la ha continuato ad essere referente delle ditte anche per il periodo Parte_1
successivo al 2008, quantomeno fino al 14/10/2011 (cfr. fra i documenti di cui al doc.4 il “Report Tuning Ripetitore” della Vodafone). Ciò costituisce un chiaro elemento che smentisce la tesi dell'appellante secondo la quale dopo il luglio 2008 avrebbe perso le prerogative che caratterizzavano la propria attività lavorativa fino ad allora.
Occorre, poi, considerare che, a partire dal luglio 2008, come è pacifico ma anche documentato in atti e testimoniato dai colleghi di lavoro, l'
[...]
ha messo in atto una generale riorganizzazione della propria struttura, CP_1 che ha comportato, fra l'altro, l'accorpamento degli uffici tecnici relativi alle telecomunicazioni ed ai servizi informatici, con conseguente risistemazione della collocazione dei lavoratori addetti a tale ufficio sia in termini di presenza di più dipendenti nelle varie stanze assegnate, sia per gli orari di lavoro da rispettare, situazione che giustifica, quindi, la mancata assegnazione di una stanza singola in favore della ricorrente.
A ciò va aggiunto che nel medesimo periodo, ossia nell'agosto 2008, in ragione delle malattie certificate fin dal 24/03/2005, la su propria Parte_1
richiesta (cfr. doc.13 fasc. attoreo), sottoposta a visita del medico del lavoro, è stata ritenuta non idonea all'attività lavorativa (cfr. doc. 14 fasc. attoreo). Il giudizio di inidoneità, seppure successivamente disatteso nel novembre 2008 in sede di collegiale medica (cfr. doc.18 bis fasc. attoreo), ha legittimamente indotto, nel settembre 2008, il dott. Direttore dell'Azienda, a limitare i Per_1
compiti assegnati alla escludendo le mansioni maggiormente Parte_1
impegnative e gli interventi fuori sede, ciò in attesa di più approfonditi accertamenti medici (cfr. doc.17). Tale limitazione, però, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è, poi, venuta meno, come attestato dal documento sopra richiamato risalente all'ottobre 2011, che certifica come la lavoratrice avesse ripreso a svolgere i compiti di referente delle ditte appaltatrici e, presumibilmente, anche tutti gli altri sopra riportati.
6. Con questo quadro istruttorio, che permette di escludere con certezza
6 una dequalificazione dell'attività lavorativa demandata all'appellante, così come un'azione del datore di lavoro volta, anche solo colposamente, a danneggiare l'integrità psicofisica della lavoratrice, nessuna particolare rilevanza - onde la superfluità di un ulteriore approfondimento istruttorio attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica richiesto dall'appellante - può assumere l'ulteriore certificazione medica prodotta in giudizio, attestante, fin dal 27/01/2009, un disturbo d'ansia e flessione dell'umore (cfr. doc.27 fasc. attoreo), evoluto, poi, dopo un anno, in disturbo dell'adattamento cronico caratterizzato da marcato disagio ed importante compromissione del funzionamento sociale e lavorativo (cfr. doc.29). Si ritiene, infatti, che, alla luce di quanto emerso dagli altri elementi acquisiti, si tratti di malattia di carattere extra lavorativo, sicuramente già sofferta dalla prima degli eventi Parte_1
lavorativi denunciati.
Del resto, come emerge da altra certificazione medica di cui si è accennato sopra, la ricorrente era già affetta, fin dal 2005, da “piccolo meningioma frontale”, “cefalea ricorrente episodica a frequenza due quattro volte al mese”, “foto e fonofobia, nausea, osmofobia”, “facile irritabilità e disturbo d'ansia generalizzato” (cfr. doc.8 fasc. attoreo), patologie che, evidentemente, in seguito ad una eccessiva personalizzazione degli eventi lavorativi, si sono aggravati, ma che, certamente non possono essere attribuiti alla responsabilità del datore di lavoro.
In conclusione, pertanto, l'appello va respinto.
7. Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.134/2024, pubblicata il 25/06/2024, del CP_3
Tribunale di Spoleto, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in €.8.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
7 C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla dei presupposti processuali Parte_1 per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo che, nel caso concreto, ricorra il diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
8
Oggetto: appello
La Corte d'Appello di Perugia avverso sentenza del
Tribunale di Spoleto sezione lavoro n.34/2024; mansioni in persona dei magistrati: superiori;
danno da dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dequalificazione;
mobbing. dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere nella causa iscritta al n.141 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 09/09/2024 da:
con l'avv. Leonardo Gorbi, parte APPELLANTE Parte_1
contro
corrente in Controparte_1
Terni, con l'avv. Siro Centofanti, parte APPELLATA avverso la sentenza n.134/2024, pubblicata il 25/06/2024, del Tribunale di
Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro;
all'esito della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., alla data del 08/04/2025 per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza, sulle conclusioni delle parti, come riportate nelle rispettive note, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, suo datore di lavoro fino al 05/02/2016, volta ad Controparte_2
ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dal 2001 fino al luglio 2008, nonchè la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza degli atti posti in essere nei suoi confronti a partire dall'agosto
2008, riconducibili ad una condotta di mobbing e comportanti il suo demansionamento e la collegata lesione all'integrità psicofisica, danno quantificato in €.430.715,01.
Nel rigettare la domanda, il Tribunale ha chiarito che il capo riguardante la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori svolte è inammissibile, non avendo la ricorrente correttamente allegato le mansioni concretamente espletate riconducibili al superiore livello professionale, né previamente
1 indicato e raffrontato i profili caratterizzanti il livello di provenienza e quello ambito. Il primo giudice ha, poi, evidenziato come l'istruttoria espletata nel corso del processo non abbia permesso di raggiungere la prova del dedotto demansionamento, essendo, al contrario, emerso che le mansioni svolte sono riferibili alla categoria di appartenenza. Infine, quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno da mobbing, il Tribunale ha escluso che gli atti emanati dall'ente fossero sorretti da un intento persecutorio;
inoltre, a dire del primo giudice, la documentazione medica prodotta non è decisiva perchè riguardante sintomi di malattia già emersi in epoca anteriore. Il Tribunale, quindi, nel rigettare la domanda, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la lavoratrice, la quale, dopo aver ricapitolato tutti i fatti che l'hanno portata ad intraprendere l'azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro ed aver ricostruito tutta la vicenda processuale svoltasi dinanzi al Tribunale, lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure in relazione alla domanda di svolgimento di mansioni superiori.
Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti dai quali emergerebbe lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di addetto al servizio telecomunicazioni, mansioni consistite nella cura, in prima persona, della rete telefonica aziendale, nella stipula dei contratti di acquisto dei materiali necessari, nei collaudi delle apparecchiature montate e nei rapporti diretti intrattenuti con le ditte esterne incaricate dell'esecuzione dei lavori;
lo svolgimento di tali attività, secondo la sarebbe stato, poi, anche confermato dai testi escussi. La sentenza Parte_1
impugnata, quindi, sarebbe affetta da nullità per omessa motivazione su fatti decisivi e, comunque, per erronea valutazione degli stessi, ragion per cui si richiede un nuovo esame ad opera della Corte.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente contesta la decisione riguardante il mancato riconoscimento della dequalificazione professionale subita a decorrere dal luglio 2008. A parere dell'appellante, infatti, il primo giudice non avrebbe considerato l'espletamento delle mansioni superiori nel periodo dal 2001 al 2008, che, secondo quanto emergerebbe dai documenti e dalle testimonianze, sarebbero state, poi, svuotate per iniziativa
2 datoriale, come quella di collaudo, impedita dalla revoca del consenso all'utilizzo di mezzi aziendali. Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso nella violazione di legge conseguente all'omessa o errata valutazione delle prove.
Con il terzo motivo d'appello la censura il rigetto della Parte_1
domanda di risarcimento del danno da mobbing posto in essere nei suoi confronti. Secondo l'appellante, infatti, fin dal ricorso di primo grado sarebbero stati indicati tutti i fatti ed i comportamenti denotanti un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro, mentre i testi escussi avrebbero confermato le circostanze denunciate, risultando, altresì, documentato il danno alla persona che ne era derivato. Il primo giudice, però, a dire della ricorrente, oltre a non correttamente valutare le prove testimoniali, avrebbe trascurato quanto risultante dalla documentazione medica, nemmeno affidando l'incarico ad un consulente tecnico al fine di accertare il suo stato di salute, incorrendo, così, nella violazione di legge e ledendo il diritto di difesa garantito dall'art.24 della
Costituzione.
La ha, quindi, concluso chiedendo che, sospesa l'esecutività Parte_1 della sentenza impugnata ed accolto l'appello, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in totale riforma della statuizione di primo grado, la domanda attorea venga accolta integralmente.
Nel processo di appello si è costituita l' , contestando Controparte_3
l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto in ragione della sua infondatezza.
L'ente convenuto, dopo aver evidenziato la correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori, per le quali, peraltro, sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto, ha ribadito che nessuna azione mobbizzante sarebbe stata posta in essere, rilevando che la malattia denunciata deriverebbe dal pregresso stato di salute della ricorrente, che ha portato l'ente medesimo a dover limitare lo svolgimento di alcune mansioni da parte della lavoratrice.
L ha, pertanto, concluso chiedendo che l'appello Parte_2
venga respinto e la condannata al pagamento delle ulteriori spese Parte_1
processuali.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter
3 c.p.c., sulle conclusioni contenute nelle note depositate dalle parti, ha deciso come da riportato dispositivo.
Così riassunti i fatti, l'appello è infondato e va, quindi, respinto.
1. Partendo dal primo motivo di impugnazione, occorre considerare che il Tribunale, senza entrare nel merito delle mansioni svolte dalla Parte_1
richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, ha dichiarato inammissibile il capo di domanda riguardante il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo 2001-2008, contestando la circostanza secondo la quale la ricorrente non avrebbe adempiuto all'onere di allegazione relativo alle mansioni, concretamente svolte, caratterizzanti il livello superiore.
L'appellante lamenta, però, l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice, dal momento che fin dal ricorso introduttivo di primo grado è stato indicato il livello di inquadramento nonchè le mansioni di fatto corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello attribuitole, sulle quali, peraltro, sarebbe stata raggiunta anche la prova nel corso del processo.
2. Orbene, premesso che quanto affermato dal Tribunale a fondamento della declaratoria di inammissibilità non trova precisa applicazione nel pubblico impiego - dove, a differenza del rapporto di lavoro privatistico, la conoscibilità del contratto collettivo, quindi, del suo contenuto anche in ordine alle mansioni, rientra nei compiti del giudice secondo il principio “iura novit cura” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.6394 del 05/03/2019, nonchè, recentemente, in motivazione Sez. L, Ordinanza n.4279 del
16/02/2024) - il Collegio ritiene che, in relazione al diritto vantato dall'appellante ad ottenere le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, sia assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dall' fin dalla sua costituzione nel processo di primo grado e CP_3
reiterata nel grado di appello.
Nel rapporto di pubblico impiego, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni unite (Sentenza n.36197 del 28/12/2023), la prescrizione dei crediti retributivi nati nel corso del rapporto decorre dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile alcun “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione.
Ebbene, la norma di cui all'art.2948, n.4, c.c. fissa in cinque anni il
4 termine di prescrizione di “ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, come, appunto, le retribuzioni, per cui, nel caso concreto, considerando l'epoca della sua insorgenza, come sopra indicata, il credito in oggetto risulta inevitabilmente prescritto alla data del 19/11/2020, allorquando
è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Come ha correttamente sottolineato l'ente convenuto, nell'intervallo temporale fra il luglio 2008 e la data di deposito del ricorso giudiziale e, comunque, nei cinque anni precedenti la stessa, non risulta documentata alcuna richiesta formulata dalla nei confronti dell' volta ad ottenere Parte_1 CP_3
il pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori fino all'anno 2008, quantificate in €.7.074,34, o il risarcimento del danno per omesso riconoscimento di tali mansioni, quantificato in ricorso in €.150.000,00.
Il primo motivo d'appello è, quindi, del tutto infondato.
4. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, essendo strettamente connessi fra loro, perchè attinenti, entrambi, alla presunta azione di dequalificazione e mobbing posta in essere dal datore di lavoro, possono essere trattati congiuntamente.
I due motivi sono infondati.
5. Il Collegio ritiene che gli elementi istruttori in atti portino ad escludere che, a partire dal luglio 2008, la limitazione di alcune mansioni, in precedenza svolte dalla sia stato il frutto dell'intento datoriale di Parte_1
dequalificare la lavoratrice o, ancor di più, di porre in essere un'azione di carattere persecutorio riconducibile al mobbing.
Il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come la Parte_1
pur non continuando a svolgere esattamente tutte le attività lavorative svolte fino al luglio 2008, ha, in seguito, eseguito compiti rapportabili alla categoria di appartenenza e compatibili con le mansioni svolte in precedenza e la qualifica di operatore tecnico addetto al servizio telecomunicazioni.
A giudizio di questa Corte, le testimonianze acquisite hanno certamente messo in rilievo come la ricorrente, fino al luglio 2008, sia stata un elemento centrale nell'attività aziendale riguardante la telefonia e le telecomunicazioni riguardanti la ed i suoi dipendenti, relazionando ai dirigenti e, su incarico CP_3
di questi, rapportandosi, in autonomia, con le aziende appaltatrici del servizio
5 (cfr. testimonianze e , nonchè firmando le Tes_1 Tes_2 Tes_3
dichiarazioni di conformità e collaudo degli interventi tecnici eseguiti dalle ditte incaricate (cfr. documentazione inserita nel doc.4 fasc. attoreo). Tuttavia, dalla stessa documentazione di cui si è appena detto emerge anche che la ha continuato ad essere referente delle ditte anche per il periodo Parte_1
successivo al 2008, quantomeno fino al 14/10/2011 (cfr. fra i documenti di cui al doc.4 il “Report Tuning Ripetitore” della Vodafone). Ciò costituisce un chiaro elemento che smentisce la tesi dell'appellante secondo la quale dopo il luglio 2008 avrebbe perso le prerogative che caratterizzavano la propria attività lavorativa fino ad allora.
Occorre, poi, considerare che, a partire dal luglio 2008, come è pacifico ma anche documentato in atti e testimoniato dai colleghi di lavoro, l'
[...]
ha messo in atto una generale riorganizzazione della propria struttura, CP_1 che ha comportato, fra l'altro, l'accorpamento degli uffici tecnici relativi alle telecomunicazioni ed ai servizi informatici, con conseguente risistemazione della collocazione dei lavoratori addetti a tale ufficio sia in termini di presenza di più dipendenti nelle varie stanze assegnate, sia per gli orari di lavoro da rispettare, situazione che giustifica, quindi, la mancata assegnazione di una stanza singola in favore della ricorrente.
A ciò va aggiunto che nel medesimo periodo, ossia nell'agosto 2008, in ragione delle malattie certificate fin dal 24/03/2005, la su propria Parte_1
richiesta (cfr. doc.13 fasc. attoreo), sottoposta a visita del medico del lavoro, è stata ritenuta non idonea all'attività lavorativa (cfr. doc. 14 fasc. attoreo). Il giudizio di inidoneità, seppure successivamente disatteso nel novembre 2008 in sede di collegiale medica (cfr. doc.18 bis fasc. attoreo), ha legittimamente indotto, nel settembre 2008, il dott. Direttore dell'Azienda, a limitare i Per_1
compiti assegnati alla escludendo le mansioni maggiormente Parte_1
impegnative e gli interventi fuori sede, ciò in attesa di più approfonditi accertamenti medici (cfr. doc.17). Tale limitazione, però, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è, poi, venuta meno, come attestato dal documento sopra richiamato risalente all'ottobre 2011, che certifica come la lavoratrice avesse ripreso a svolgere i compiti di referente delle ditte appaltatrici e, presumibilmente, anche tutti gli altri sopra riportati.
6. Con questo quadro istruttorio, che permette di escludere con certezza
6 una dequalificazione dell'attività lavorativa demandata all'appellante, così come un'azione del datore di lavoro volta, anche solo colposamente, a danneggiare l'integrità psicofisica della lavoratrice, nessuna particolare rilevanza - onde la superfluità di un ulteriore approfondimento istruttorio attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica richiesto dall'appellante - può assumere l'ulteriore certificazione medica prodotta in giudizio, attestante, fin dal 27/01/2009, un disturbo d'ansia e flessione dell'umore (cfr. doc.27 fasc. attoreo), evoluto, poi, dopo un anno, in disturbo dell'adattamento cronico caratterizzato da marcato disagio ed importante compromissione del funzionamento sociale e lavorativo (cfr. doc.29). Si ritiene, infatti, che, alla luce di quanto emerso dagli altri elementi acquisiti, si tratti di malattia di carattere extra lavorativo, sicuramente già sofferta dalla prima degli eventi Parte_1
lavorativi denunciati.
Del resto, come emerge da altra certificazione medica di cui si è accennato sopra, la ricorrente era già affetta, fin dal 2005, da “piccolo meningioma frontale”, “cefalea ricorrente episodica a frequenza due quattro volte al mese”, “foto e fonofobia, nausea, osmofobia”, “facile irritabilità e disturbo d'ansia generalizzato” (cfr. doc.8 fasc. attoreo), patologie che, evidentemente, in seguito ad una eccessiva personalizzazione degli eventi lavorativi, si sono aggravati, ma che, certamente non possono essere attribuiti alla responsabilità del datore di lavoro.
In conclusione, pertanto, l'appello va respinto.
7. Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.134/2024, pubblicata il 25/06/2024, del CP_3
Tribunale di Spoleto, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in €.8.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
7 C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla dei presupposti processuali Parte_1 per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo che, nel caso concreto, ricorra il diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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