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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GI BR
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 5718 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 29/11/2023 ed iscritto al n 5718 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'Avv. Rosella Tassone (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Marina di Palizzi (R.C.) alla Via Pezza del
Fondaco, 06/A, giusta procura in atti,
-ricorrente contro
- , in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere n.76, C.F. , P.IVA_1 difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria via Plebiscito n.15 – 89127-
[...]
USR BR AMBITO TERRITORIALE Controparte_1
DI GI BR , , Ufficio VI, Via Controparte_3
S. Anna II Tronco, 89125 Reggio Calabria;
- resistente contumace-
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
CONCLUSIONI delle parti.
1 Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni: “-Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ( ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e conseguentemente condannarsi il , in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici , 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
USR BR AMBITO TERRITORIALE DI GI BR ,
, alternativamente e/o in solido fra loro al Controparte_3 pagamento della somma di €.3500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 29.11.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso che è docente con contratto a tempo determinato con ultima sede di servizio presso l'”I.C. Monsignor D'Andrea” di Bova Marina – Condofuri (R.C.), espone che ha svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù di contratti a tempo determinato allegati al ricorso e chiede la c.d. Carta docente per gli anni scolastici dal
2017/2018 al 2022/2023. Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_1
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato.
2 Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Pur ritualmente evocata in giudizio, parte resistente non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio,
3 nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato
4 del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto limitatamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, per i quali la ricorrente – come risulta dai contratti di lavoro in atti - ha svolto incarico di supplenza rientrante nella suddetta tipologia.
§ 3.3. Il ricorso deve essere rigettato con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, durante i quali ha lavorato solo con incarichi di supplenze brevi e temporanee di cui all'art. 4, c. 3, L. 124/1999 e per il quale chiede il beneficio in questione sulla base della sommatoria dei giorni di servizio.
5 Il legislatore con la legge n. 124/1999 ha tipizzato “ex ante” le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze, tenendo conto dei particolari profili di complessità e flessibilità del comparto scolastico. La terza tipologia di supplenza, prevista dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 124/1999, è del tutto diversa dalle tipologie dei prime due commi. Così recita il comma 3: “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Rientrano in questa tipologia di cd. “supplenze brevi e temporanee” le supplenze conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi (Cass. 22552/2016). La questione circa la spettanza o meno del beneficio in caso di supplenze c.d.
“brevi e temporanee” di cui all'art. 4, c. 3, legge n. 124/1999, è stata rimessa alla Corte di Cassazione, con ordinanza del 16.02.2024 del Tribunale di Novara che ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Il detto rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile dalla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ma le considerazioni contenute nella parte motiva offrono, dichiaratamente, importanti spunti interpretativi da intendersi qui richiamati. Questo giudicante ritiene che nella fattispecie che ci occupa, in conformità al quadro tracciato dal giudice di legittimità, la questione della spettanza della Carta docente per le supplenze temporanee di cui al comma 3, dell'art. 4, L. n. 124/1992, possa essere risolta utilizzando la “molteplicità di indicatori provenienti” dalla sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, per le ragioni nel prosieguo esplicitate. Nel caso delle supplenze temporanee brevi viene a mancare il nesso – evidenziato dalla Corte di Cass. - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa. In presenza, come nel caso di specie, del susseguirsi di incarichi di supplenza breve, la brevità della singola supplenza e l'incertezza sulla prosecuzione della stessa porta logicamente ad escludere una programmazione di dimensione annuale. Né, nel caso di specie, vale richiamare il numero complessivo di giornate lavorative pari a 180 giorni. La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ne ha esplicitamente escluso la rilevanza ai fini della Carta Docente: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co.
6 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.”. Ci si può chiedere se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto argomentato dalla Cassazione, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. Secondo questo giudicante la risposta è negativa. In ipotesi di una o più supplenze brevi (talvolta, di fatto, anche senza soluzione di continuità), il mero dato temporale dei giorni complessivi di supplenza è insufficiente a rendere la prestazione comparabile, poiché viene a mancare, in ragione della brevità della singola supplenza breve e dell'incertezza sull'eventuale successiva supplenza sempre breve) quel
“medesimo piano didattico-temporale” che, secondo la Cassazione è l'elemento determinante per la comparabilità dei docenti a tempo determinato in relazione allo specifico beneficio della Carta Docente. Infatti, Cass. n 29961/2023, conclusivamente con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4, c. 1 e 2, della L. n. 124/1999, osserva: “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Sul piano logico-giuridico a tale principio consegue che nelle diverse e variegate fattispecie di “supplenze brevi” nelle quali invece manca il
“medesimo piano didattico-temporale” della “didattica annua”, allora manca pure il necessario requisito della comparabilità della prestazione ai fini dell'estensione del beneficio in questione. A tal proposito vale evidenziare come Cassazione n. 29962/2023 ha ravvisto la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo solo per le supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 124/1999, osservando che (la sottolineatura è della scrivente): “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento
7 specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. La non predeterminabilità ex ante della complessiva durata dell'impegno lavorativo nel corso dell'a.s. e del vincolo o dei vincoli contrattuali ha un suo preciso rilievo che rende la “supplenza breve” (art. 4, c. 3, L. n. 124/1999) non riconducibile al parametro derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità di cui alla sentenza della Cass. 29962/2023. Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per il servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021 solo a titolo di supplenze brevi (comma 3 dell'art. 4 della L n. 124/1999).
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione
è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
8 l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. Le posizioni della ricorrente ricadono – per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 - tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque la ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Con note di trattazione scritta del 10.02.2025 la ricorrente rappresenta che, nelle more del giudizio, anche per l'anno 2023/2024 ha avuto incarico fino al termine dell'attività didattica e nelle conclusioni aggiunge il riconoscimento della carta docente anche per l'anno scolastico 2023/2024. Si tratta di domanda nuova come tale inammissibile.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario, applicata la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità dell'unica questione giuridica e di fatto trattata e della parziale soccombenza.
p.q.m
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 all'adempimento in forma specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del
9 conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Rosella Tassone, dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
10
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 5718 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 29/11/2023 ed iscritto al n 5718 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'Avv. Rosella Tassone (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Marina di Palizzi (R.C.) alla Via Pezza del
Fondaco, 06/A, giusta procura in atti,
-ricorrente contro
- , in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere n.76, C.F. , P.IVA_1 difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria via Plebiscito n.15 – 89127-
[...]
USR BR AMBITO TERRITORIALE Controparte_1
DI GI BR , , Ufficio VI, Via Controparte_3
S. Anna II Tronco, 89125 Reggio Calabria;
- resistente contumace-
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
CONCLUSIONI delle parti.
1 Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni: “-Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ( ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e conseguentemente condannarsi il , in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici , 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
USR BR AMBITO TERRITORIALE DI GI BR ,
, alternativamente e/o in solido fra loro al Controparte_3 pagamento della somma di €.3500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 29.11.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso che è docente con contratto a tempo determinato con ultima sede di servizio presso l'”I.C. Monsignor D'Andrea” di Bova Marina – Condofuri (R.C.), espone che ha svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù di contratti a tempo determinato allegati al ricorso e chiede la c.d. Carta docente per gli anni scolastici dal
2017/2018 al 2022/2023. Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_1
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato.
2 Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Pur ritualmente evocata in giudizio, parte resistente non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio,
3 nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato
4 del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto limitatamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, per i quali la ricorrente – come risulta dai contratti di lavoro in atti - ha svolto incarico di supplenza rientrante nella suddetta tipologia.
§ 3.3. Il ricorso deve essere rigettato con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, durante i quali ha lavorato solo con incarichi di supplenze brevi e temporanee di cui all'art. 4, c. 3, L. 124/1999 e per il quale chiede il beneficio in questione sulla base della sommatoria dei giorni di servizio.
5 Il legislatore con la legge n. 124/1999 ha tipizzato “ex ante” le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze, tenendo conto dei particolari profili di complessità e flessibilità del comparto scolastico. La terza tipologia di supplenza, prevista dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 124/1999, è del tutto diversa dalle tipologie dei prime due commi. Così recita il comma 3: “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Rientrano in questa tipologia di cd. “supplenze brevi e temporanee” le supplenze conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi (Cass. 22552/2016). La questione circa la spettanza o meno del beneficio in caso di supplenze c.d.
“brevi e temporanee” di cui all'art. 4, c. 3, legge n. 124/1999, è stata rimessa alla Corte di Cassazione, con ordinanza del 16.02.2024 del Tribunale di Novara che ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Il detto rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile dalla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ma le considerazioni contenute nella parte motiva offrono, dichiaratamente, importanti spunti interpretativi da intendersi qui richiamati. Questo giudicante ritiene che nella fattispecie che ci occupa, in conformità al quadro tracciato dal giudice di legittimità, la questione della spettanza della Carta docente per le supplenze temporanee di cui al comma 3, dell'art. 4, L. n. 124/1992, possa essere risolta utilizzando la “molteplicità di indicatori provenienti” dalla sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, per le ragioni nel prosieguo esplicitate. Nel caso delle supplenze temporanee brevi viene a mancare il nesso – evidenziato dalla Corte di Cass. - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa. In presenza, come nel caso di specie, del susseguirsi di incarichi di supplenza breve, la brevità della singola supplenza e l'incertezza sulla prosecuzione della stessa porta logicamente ad escludere una programmazione di dimensione annuale. Né, nel caso di specie, vale richiamare il numero complessivo di giornate lavorative pari a 180 giorni. La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ne ha esplicitamente escluso la rilevanza ai fini della Carta Docente: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co.
6 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.”. Ci si può chiedere se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto argomentato dalla Cassazione, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. Secondo questo giudicante la risposta è negativa. In ipotesi di una o più supplenze brevi (talvolta, di fatto, anche senza soluzione di continuità), il mero dato temporale dei giorni complessivi di supplenza è insufficiente a rendere la prestazione comparabile, poiché viene a mancare, in ragione della brevità della singola supplenza breve e dell'incertezza sull'eventuale successiva supplenza sempre breve) quel
“medesimo piano didattico-temporale” che, secondo la Cassazione è l'elemento determinante per la comparabilità dei docenti a tempo determinato in relazione allo specifico beneficio della Carta Docente. Infatti, Cass. n 29961/2023, conclusivamente con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4, c. 1 e 2, della L. n. 124/1999, osserva: “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Sul piano logico-giuridico a tale principio consegue che nelle diverse e variegate fattispecie di “supplenze brevi” nelle quali invece manca il
“medesimo piano didattico-temporale” della “didattica annua”, allora manca pure il necessario requisito della comparabilità della prestazione ai fini dell'estensione del beneficio in questione. A tal proposito vale evidenziare come Cassazione n. 29962/2023 ha ravvisto la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo solo per le supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 124/1999, osservando che (la sottolineatura è della scrivente): “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento
7 specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. La non predeterminabilità ex ante della complessiva durata dell'impegno lavorativo nel corso dell'a.s. e del vincolo o dei vincoli contrattuali ha un suo preciso rilievo che rende la “supplenza breve” (art. 4, c. 3, L. n. 124/1999) non riconducibile al parametro derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità di cui alla sentenza della Cass. 29962/2023. Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per il servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021 solo a titolo di supplenze brevi (comma 3 dell'art. 4 della L n. 124/1999).
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione
è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
8 l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. Le posizioni della ricorrente ricadono – per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 - tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque la ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Con note di trattazione scritta del 10.02.2025 la ricorrente rappresenta che, nelle more del giudizio, anche per l'anno 2023/2024 ha avuto incarico fino al termine dell'attività didattica e nelle conclusioni aggiunge il riconoscimento della carta docente anche per l'anno scolastico 2023/2024. Si tratta di domanda nuova come tale inammissibile.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario, applicata la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità dell'unica questione giuridica e di fatto trattata e della parziale soccombenza.
p.q.m
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 all'adempimento in forma specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del
9 conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Rosella Tassone, dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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