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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 105 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn. 124 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 e 163 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, promossi da
già ) (P.I. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Vincenzo Brudaglio, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Viale Ugo Foscolo, n. 39
appellante
e
(C. F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
Costanza Maria, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. De Mitri
Aymone Roberto in Lecce, Via Michele De Pietro, n. 23
appellanti nel giudizio riunito/ appellati
ed ancora
1 (P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pellegrino Paolo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via Ermenegildo Personé, n. 11
Appellante nel giudizio riunito/appellata
nonchè
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._2
Centonze Francesco, giusta mandato allegato all'atto di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via Ermenegildo Personé, n. 11
appellata e appellante in via incidentale
ed infine
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Cordella Maria, Controparte_5 C.F._3 giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Copertino, Via G. Amendola, n. 31
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni dell' 11.03.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 25.05.2009, conveniva in giudizio nonché Controparte_5 CP_6 al fine di ottenere l'accertamento della colpa medica professionale per Controparte_4 imprudenza e/o negligenza ascrivibile al comportamento omissivo diagnostico e terapeutico della Dr.ssa quale dipendente dell'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, nonché l'accertamento della colpa CP_4 professionale per imprudenza e/o negligenza addebitabile al comportamento dei sanitari dipendenti dell'Ospedale “Vito Fazzi” e dell' ardinale Panico” di Tricase, per asserita omessa CP_7 somministrazione di adeguata terapia alla paziente durante i ricoveri presso le suddette strutture. L'attrice chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare che la successiva amputazione e quindi la lesione all'integrità fisica era stata causata dalle precedenti condotte dei convenuti colpevoli di gravi omissioni diagnostiche
2 e terapeutiche;
chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di informazione da parte dei sanitari della struttura ospedaliera di Tricase per omessa preventiva ed adeguata informazione sulle possibili complicanze e sui rischi che il trasferimento presso altra struttura avrebbe comportato nonché sul trattamento medico e/o chirurgico cui la giovane paziente sarebbe dovuta essere sottoposta nel Reparto dell' ; per l'effetto, chiedeva la condanna di della Dr.ssa Controparte_8 CP_6
della e del Dott. Controparte_4 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, della Controparte_2 somma di € 491.524,14 dalla data dell'evento al saldo effettivo.
La chiedeva, da ultimo, l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita CP_5 di “chances”, e, per l'effetto, la condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento, a tale titolo, della somma di € 144.796,00 o quella minore o maggiore che sarebbe risultata di giustizia e /o determinata dal giudice anche secondo equità oltre interessi e rivalutazione;
con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio.
Con distinte comparse depositate il 07.10.2009 si costituivano in giudizio e CP_6 Controparte_4
le quali contestavano la propria legittimazione in ordine alle condotte commesse nel secondo
[...] nosocomio e comunque la sussistenza delle ipotizzate responsabilità.
A seguito di ordinanza ex art. 107 c.p.c., veniva integrato il contraddittorio nei confronti della
[...]
e del Dott. i quali, con Parte_3 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2010, eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
nel merito, deducevano l'insussistenza di condotte colpose imputabili, chiedendo, in ogni caso, la chiamata in causa di Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.07.2010, si costituiva la Parte_2 quale, in via preliminare, sollevava eccezioni inerenti alla garanzia assicurativa invocata dalla
[...]
e da;
nel merito, chiedeva il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei Parte_3 Controparte_2 confronti della nonché l'accertamento delle singole condotte dei soggetti e, nell'ipotesi Parte_3 di accoglimento della domanda, di dichiarare il diritto di rivalsa nei confronti degli altri convenuti.
1.2. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, prova documentale e consulenza tecnica.
Con sentenza n. 3039/2020, pubblicata il 28.12.2020, il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda proposta da , accertava la responsabilità concorrente di della Controparte_5 Controparte_4 CP_9
[...
, della e di nella Parte_3 Controparte_2 causazione dei danni riportati dall'attrice e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 179.649,00 a titolo di danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al febbraio 2007 e dalla pronuncia al saldo, nonché delle somme di € 414.426,91 ed € 1.300,00 a titolo di danno patrimoniale,
3 maggiorate la prima di interessi legali a decorrere dalle singole mensilità al saldo, e la seconda di interessi legali dall'esborso al saldo.
1.2.1.Ed invero.
Il giudice di prime cure preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo correttamente radicata la controversia presso il Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in base al luogo di commissione dell'illecito e nel quale era sorta l'obbligazione risarcitoria. Passando ad esaminare il merito della domanda, riteneva che l'aver la dr.ssa omesso, nonostante il sospetto di una CP_4
“Riacutizzazione lupus”, omesso di prescrivere, oltre agli esami ematici, anche l'esecuzione di un ecodoppler degli arti inferiori, in un soggetto che presentava i medesimi sintomi del febbraio dello stesso anno, quando era stata diagnosticata la patologia e che era esposta al rischio di arteriopatia, fosse stata la causa dell'evento occorso all'attrice. Mancava di contro la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno da parte della dr.ssa , considerato che una precoce diagnosi della trombosi a CP_4 mezzo di doppler a partire già dal 12.10.2006 ed una somministrazione di eparina, almeno in via preventiva e in dose minima, ma anticipata di oltre n. 72 ore rispetto alla data in cui fu eseguita, avrebbero con elevatissima probabilità scongiurato il verificarsi della gangrena e la conseguente amputazione dell'avampiede.
1.2.2. Il giudice di prime cure riteneva, poi, che anche il ritardo di ben 18 ore determinato dagli altri sanitari della avesse concorso a cagionare il danno, rilevando, che essi inviarono la paziente Parte_4 presso l' per il solo consulto del chirurgo vascolare angiologo e la ponderazione Controparte_8 dell'alternativa terapeutica, pur essendo consapevoli delle seguenti circostanze: - che all'epoca dell'evento presso l'Ospedale di Lecce, pur non esistendo una Unità Operativa Complessa di Chirurgia vascolare, erano presenti specialisti della materia, i quali ben avrebbero potuto eseguire una pronta valutazione terapeutica;
- che presso il nosocomio di Tricase non sarebbe stato possibile praticare la trombolisi locoregionale, in difetto di un servizio di Angioradiologia H24; - che tutte le alternative terapeutiche praticabili nell'ipotesi di trombosi dell'arteria tibiale, già diagnosticata alle ore 21.00 del 16.10.2006 erano eseguibili invece presso il Centro specializzato di Bari, ove la paziente avrebbe potuto essere trasferita in poco tempo e senza esporla ad un pericolo per la vita maggiore di quello cui sarebbe stata esposta eseguendo la trombolisi in un centro non attrezzato.
1.2.3. Per le medesime ragioni, il Tribunale reputava altresì sussistente la concorrente responsabilità dei sanitari dell' ” di Tricase e del dott. in Controparte_10 Controparte_1 CP_2 assenza di prova liberatoria ed in considerazione del fatto che, pur essendo nota la patologia pregressa di
LES da cui l'attrice era affetta e pur presentandosi il piede già “pallido e freddo”, la minore non venne sottoposta all'intervento chirurgico di tromboembolectomia, ma venne ricoverata, rimanendovi fino alle
18.30 del 17.10.2006, nella consapevolezza che nessun immediato approccio poteva essere garantito e
4 che l'inutile decorso della notte in costanza di mera terapia anticoagulante ed antiaggregante, non accompagnata da adeguata trombolitica, non avrebbe rimediato all'ostruzione già verificatasi e che già impediva l'afflusso di sangue al piede.
Riteneva, al contrario, il Tribunale che non potesse essere mosso alcun rimprovero ai sanitari dell'ospedale di Tricase per l'asserita incongrua informazione resa ai genitori della minore circa i rischi cui era esposta durante il trasferimento presso altra struttura, difettando la prova che, qualora l'informazione fosse stata esaurientemente resa, la paziente ed i suoi genitori avrebbero desistito dalla trasferta.
1.2.5. Accertata la corresponsabilità delle convenute e dei terzi chiamati nella verificazione dell'evento, il
Tribunale rilevava che, quanto alla delibazione dei postumi, vi era contestazione delle parti evocate in ordine alla quantificazione degli stessi, ma non riguardo la loro ontologica esistenza nell'accezione di danno biologico, comprensivo della menomazione subita per effetto dell'amputazione, del danno psichico correlato al disturbo depressivo reattivo accusato e del danno patrimoniale determinato dalla riduzione della capacità lavorativa generica. Con riferimento al primo, il giudice di prime cure condivideva la stima del grado di menomazione permanente effettuata dai CC.TT.UU nella misura del 25% e riteneva che tale stima dovesse essere valorizzata, comprendendo tutti gli altri profili “esistenziali” del danno così personalizzando il risarcimento nella misura massima prevista. Alla luce di tali considerazioni e in applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall' Controparte_11
[
Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2018, il Tribunale liquidava in favore dell'attrice, sedicenne all'epoca dell'amputazione, la somma di € 163.479,00 per IP, oltre a quella di € 16.170,00 per
ITP (n. 120 gg. al 100% e n. 90 al 50%), per complessivi € 179.649,00, somma da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al febbraio 2007 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Oltre al danno patrimoniale – liquidato in € 1.300,00 pari agli esborsi documentati dall'attrice nel giudizio, dovesse trovare ristoro anche il danno patrimoniale conseguente alla riduzione di capacità generica di produrre reddito, considerati l'abbandono degli studi da parte della minore, la menomazione di un quarto della sua integrità psicofisica, nonché la perdita di occasioni di impiego. Tale danno era liquidato facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, moltiplicato il triplo dell'importo di € 320,88 di essa al CP_
1.01.2007 dalla Circolare n. 3 del 4/1/2007 aggiornata (€ 962,64), per il coefficiente di capitalizzazione n. 35,8759 individuato a pag. 127 del Quaderno del CSM 41/1990 in relazione all'età della al momento dell'amputazione (16 anni), esso veniva liquidato in € 414.426,91, somma da CP_5 maggiorare di interessi legali a decorrere dalle singole mensilità al saldo.
Da ultimo, il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia azionata dalla terza chiamata nei confronti di in assenza di contestazione di operatività nel caso di specie della polizza n. Parte_2
272356527.
5 Le spese di lite venivano poste a carico di , Controparte_4 CP_6 [...]
e di , in solido tra loro, mentre venivano Parte_3 Controparte_2 integralmente compensate tra tutte le altre parti. Le spese di CTU venivano poste a carico di CP_4
e della per il 50%, nonché della
[...] CP_9 Parte_3
e di per il residuo 50%. Da ultimo, il Tribunale condannava
[...] Controparte_2 [...]
a rivalere la e Parte_2 Parte_3 [...]
delle somme da questi sborsate in esecuzione della sentenza. CP_2
->>>
3. Con atto di citazione notificato il 03.02.2021 ha proposto appello avverso Parte_2 la sentenza n. 3039/2020, affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Illogica e/o contraddittoria motivazione in ordine alla affermata responsabilità della struttura sanitaria Cardinale Panico. Omessa valutazione delle CC.TT.UU. Violazione del principio dell'onere della prova: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale si è discostato omettendo di fornire alcuna adeguata motivazione dalle risultanze delle tre perizie espletate, le quali avevano escluso in toto la responsabilità dei dell' e del dr. in ordine a quanto occorso alla paziente. Contrariamente Controparte_8 CP_2
a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, infatti, la CTU ha evidenziato il corretto operato dell' , ove era stata eseguita immediatamente una terapia adeguata secondo i Controparte_8 protocolli in materia di somministrazione di eparina ed era stato consigliato il trasferimento presso l'Ospedale specializzato di Bologna. A dire della deducente, nel corso del giudizio di primo grado, la stessa avrebbe fornito prova del corretto operato dei sanitari e del fatto che la patologia della paziente era stata determinata da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile neppure con l'osservanza di regole tecniche applicabili al caso di specie;
b) Erronea liquidazione del danno non patrimoniale. Mancanza di prova in ordine alla personalizzazione del risarcimento della IP in misura massima: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato in misura massima il danno non patrimoniale, personalizzandolo pur in assenza di prova di un danno ulteriore rispetto al danno biologico secondo i valori tabellari medi;
c) Errata liquidazione del danno patrimoniale. Mancanza di prova del danno alla capacità lavorativa generica e/o del danno alla capacità lavorativa specifica. Mancanza di prova del mancato guadagno. Errata applicazione del criterio del triplo della pensione sociale.
Ultra petizione: l'appellante contesta l'eccessiva liquidazione effettuata dal Tribunale, pari a €
414.426,91, a titolo di danno patrimoniale, calcolato con il criterio del triplo della pensione sociale, senza tener conto degli atti di causa, della tipologia dei danni e delle domande formulate dall'attrice. A dire della deducente, il giudicante, oltre ad aver erroneamente sovrapposto la
6 capacità lavorativa generica con la capacità lavorativa specifica, sarebbe incorso nel vizio di ultra- petizione, avendo l'attrice chiesto un imprecisato danno patrimoniale di entità inferiore a quanto stabilito in sentenza e non avendo la stessa fornito prova del danno da capacità lavorativa generica e/o specifica;
d) Subordinatamente. Errata statuizione sulla manleva di . Omessa Parte_1 valutazione sulle franchigie e le limitazioni di polizza: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha accolto la pretesa di garanzia azionata dalla terza chiamata nei confronti di Parte_3 [...]
omettendo di considerare che in virtù della polizza n. 272356527, quest'ultima si era Parte_1 impegnata a garantire la dalle conseguenze derivanti da responsabilità civile per Parte_3
l'esercizio di attività di “esercente l'ospedale provinciale Cardinale Panico in Tricase” entro i limiti, con le precisazioni previste dalle condizioni contrattuali di cui al Mod. R/60 e sino alla concorrenza del massimale di polizza di € 1.5000.000,00 per ogni danneggiato, con il limite di € 2.5000.000,00 per ogni sinistro;
e) Subordinatamente. Errata statuizione sulla condanna solidale. Richiesta di accertamento delle singole condotte. Azione di rivalsa: da ultimo, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato una responsabilità solidale della nonostante quest'ultima abbia avuto in cura la paziente per sole 19 ore, essendo Parte_3 stata la stessa successivamente indirizzata presso i P.O. di Bari e Bologna. A dire della deducente, considerati il quadro patologico già compromesso, la patologia presentata dalla paziente e le cure che potevano essere praticate nel lasso di tempo di osservazione, l'incidenza causale della condotta dei sanitari dell'ospedale di Tricase è da reputarsi inesistente o minima. Alla luce di tale considerazione, nella denegata ipotesi di conferma della condanna in solido della Parte_3
e della garante di quest'ultima, l'appellante chiede dichiararsi il diritto a rivalsa della stessa nei confronti degli altri convenuti responsabili o corresponsabili, con condanna dei medesimi e delle loro garanti al rimborso di quanto pagato in esubero rispetto alla quota di propria spettanza.
Il giudizio era iscritto al n. 105/2021 RG.
4. Ritualmente costituiti in detto giudizio, e di Parte_3 Controparte_13
, preliminarmente, chiedevano la riunione del giudizio di impugnazione proposto da
[...] [...]
e del giudizio di impugnazione proposto autonomamente da ( n. 163/2021 RG) al Parte_1 CP_6 giudizio di appello da loro proposto ed iscritto al n. 124/20201; nel merito, anche in accoglimento delle altre due impugnazioni, chiedevano la riforma della sentenza.
4. Ed invero, con atto di citazione notificato il 02.02.2021, anche Parte_3
” e hanno proposto appello avverso la predetta sentenza,
[...] Controparte_2 affidandosi a sei motivi di gravame, e segnatamente:
7 a) Erronea ricostruzione delle circostanze di fatto in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine alle eccezioni formulate dalla
[...]
e dalla stessa attrice, : gli appellanti rappresentano che già Parte_3 Controparte_5 nell'atto introduttivo la aveva evocato tutti eventi ai quali la è estranea CP_5 Parte_3 ed evidenziano, al contempo, che l'amputazione subita dalla stessa non può essere rapportata a condotte tenute dai sanitari della struttura di Tricase, i quali nelle ore in cui la paziente fu lì degente non ingenerarono alcuna mutazione delle sue condizioni rispetto a quelle rilevate all'ingresso.
Tale circostanza trova conferma nel fatto che la era giunta presso l'Ospedale di Bologna CP_5 in condizioni speculari a quelle nelle quali era stata dimessa dall'Ospedale di Tricase;
b) Erronea applicazione degli art. 1176, 1218 e 1223 c.c.: gli appellanti deducono la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur ritenendo adempiuto l'obbligo di informazione della paziente da parte dei sanitari del , i quali avevano segnalato Pt_3 la necessità di ricovero della stessa presso un centro specializzato, ha illogicamente ascritto ai medesimi di non aver eseguito intervento di trombolisi sulla , terapia da eseguirsi – come CP_5 sostenuto dallo stesso Tribunale – in una struttura più attrezzata;
c) Erronea applicazione degli art. 1223, 1227, 1294, 1298 e 2055 c.c.: gli appellanti sostengono che nel caso di specie è assente qualsiasi nesso causale fra le prestazioni di assistenza sanitaria ricevute dalla presso l'Ospedale di Tricase e l'evento occorso alla stessa, poiché quando CP_5 quest'ultima venne osservata dai sanitari di Tricase erano già in atto fenomeni ischemici e non vi era spazio per terapie di prevenzione. Peraltro, il giudice di prime, in violazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ha omesso di considerare che i tempi per l'esecuzione della si sono Parte_5 allungati per volontà della interessata e dei suoi genitori di lasciare il nosocomio per Pt_3 raggiungere Bologna, anziché Bari, ragion per cui, anche in relazione a tale aspetto, deve escludersi la sussistenza del nesso causale;
d) Erronea applicazione del disposto degli art. 1292, 1294, 1298 e 2055 c.c., nonché dell'art.
112 c.p.c. Insussistenza di concorso e di corresponsabilità solidale: gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un'ipotesi di corresponsabilità nella causazione del danno alla paziente tra l'operato della
[...] con il suo sanitario e quello dei sanitari del Vito Fazzi di Lecce, senza considerare Parte_3 che quando la venne trasferita in Tricase, non vi erano più le condizioni per impostare CP_5 un'utile terapia farmacologica anticoagulante, rappresentando la trombolisi l'unica terapia praticabile. Tale circostanza trova conferma nella CTU, ove si era espressamente affermato che la permanenza della presso il Tricase si era limitata a poche ore, che non CP_5 Parte_3 avevano potuto influire in modo sostanziale sulla patologia;
e) Erronea applicazione degli art. 1223, 1225, 1227 e 2697 c.c. Liquidazione del danno
8 riconosciuto a favore di : gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella Controparte_5 parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che meritasse ristoro il danno da perdita di capacità reddituale, in assenza di richiesta e di correlativa prova da parte della , evidenziando, al CP_5 contempo, che l'abbandono degli studi è stato determinato da fattori indipendenti dal deficit fisico conseguente all'amputazione e che lo svolgimento di attività lavorativa può prescindere dal titolo di studio conseguito. Peraltro, il Tribunale ha proceduto ad una capitalizzazione delle somme liquidabili in favore della per danni patrimoniali, senza considerare che la stessa, CP_5 affetta da Les, versa in una situazione diversa da quella degli individui sani anche in relazione alle aspettative di vita;
f) Sulle spese di lite: gli appellanti censurano altresì la liquidazione delle spese effettuata dal
Tribunale in favore della , sebbene sia stata rigettata la deduzione di quest'ultima in CP_5 ordine alle pretese omesse informazioni. Tale circostanza impone una compensazione delle spese di giudizio.
Il giudizio era iscritto al n. 124/2021 RG
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5. Ed ancora, con altro autonomo atto di citazione notificato il 10.02.2021, anche ha proposto CP_6 appello avverso la medesima sentenza, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) La Consulenza Tecnica d'Ufficio e la Sentenza impugnata - vizio di immotivata omessa analisi della Consulenza Tecnica di Ufficio quale elemento acquisito al giudizio ed oggetto di confronto tra le parti: l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale si è discostato dagli esiti cui sono giunti i CTU, venendo meno al proprio obbligo motivazionale;
b) La motivazione della sentenza impugnata - Le condotte (pretesemente) illecite contestate ai medici del Vito Fazzi - Erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio: deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui il CP_6 giudice di prime cure ha affermato che due documenti sanitari – nella realtà tre – sarebbero stati oggetto di manipolazione da parte dei medici, senza considerare che si trattava di distinti e collegati documenti, attinenti a momenti differenti, ma convergenti dell'assistenza sanitaria erogata in favore della . L'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata anche nella CP_5 parte in cui il giudice di prime cure, sulla base delle dichiarazioni dei genitori della , CP_5 nonché delle dichiarazioni della stessa in sede anamnestica il 16.10.2006 all'atto di accettazione, ha affermato che la mattina del 12.10.2006 la dr.ssa avrebbe omesso di esaminare il CP_4 piede della paziente. Tali dichiarazioni troverebbero smentita nella sintesi anamnestica del
16.10.2006 all'atto del ricovero urgente presso la U.O. di nefrologia di Lecce, ove era stato dichiarato che il dolore si era instaurato solo il 16.10 ed aveva interessato inizialmente due dita
9 del piede per poi estendersi all'avampiede, e nelle attestazioni contenute nel diario ambulatoriale, ove risulta che la il 12 e il 14 ottobre procedette alla visita;
CP_4
c) Impugnazione della quantificazione del danno: l'appellante contesta il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha maggiorato la quantificazione del danno del 34%, in assenza di prova a supporto dell'esigenza di personalizzazione. L'appellante contesta, altresì, la valorizzazione del danno per € 414.426,91 da cui deriva la relativa condanna, poiché il Tribunale ha liquidato il danno da perdita della capacità lavorativa ipotizzandola come totalmente perduta a causa della menomazione. Pertanto, chiede la rideterminazione della somma CP_6 applicandovi la percentuale di danno del 25%, che tiene conto sia dei problemi deambulatori sia del disagio psichico della . CP_5
Detto giudizio era iscritto al n. 163/2021 RG
->>>
6. Ritualmente costituita in ciascuno di detti giudizi, ha proposto appello Controparte_4 incidentale avverso la predetta sentenza, per i seguenti motivi:
a) Inesistenza ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità della dr.ssa – Omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio: CP_4
l'appellante in via incidentale, aderendo pienamente alla difesa proposta dalla , deduce Parte_4
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità a carico di tutti i medici che ebbero in cura la paziente tra il 12 e il 16 ottobre 2006, sebbene, come rilevato dai CTU, i sintomi che avrebbero potuto comportare un sospetto di Trombosi dei vasi si manifestarono solo in data 16.10.2006, anche in considerazione della rarità della complicanza della malattia da cui era affetta la . Peraltro, i consulenti hanno ritenuto certo che la CP_5 terapia anticoagulante, anche se somministrata in maniera più tempestiva, non avrebbe scongiurato l'evento verificatosi. A sostegno di quanto dedotto, la deducente richiama alcune conclusioni tratte dal parere pro veritate redatto su proprio incarico dal Dott. , il quale ha Per_1 escluso la sussistenza di una correlazione causale tra quanto accaduto tra il 12 e il 18 ottobre 2006
e la necrosi tissutale;
b) Errata interpretazione delle prove documentali: l'appellante in via incidentale contesta la parte della decisione nella parte in cui il giudice ha implicitamente sollevato l'ipotesi di manomissione di due documenti aventi natura privilegiata, senza considerare che essi, oltre ad essere tre, attengono a fasi distinte dell'assistenza fornita in favore della;
CP_5
c) Errata valutazione delle prove testimoniali: l'appellante in via incidentale eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei genitori della paziente e della dichiarazione della stessa in sede anamnestica il 16.10 al momento dell'accettazione dell'Ospedale di Tricase, ha sostenuto che la Dr.ssa avrebbe omesso CP_4
10 di esaminare il piede della giovane, sebbene risulti in tutti e tre gli accessi ambulatoriali che la professionista ha visitato la . Peraltro, nella sintesi anamnestica del 16.10.2006 delle ore CP_5
18.17 la paziente affermò che il dolore si era presentato solo in quella giornata ed aveva interessato solo due dita del piede per poi estendersi all'avampiede. La deducente contesta anche l'affermazione del giudice di prime cure, secondo il quale la avrebbe dovuto sollecitare CP_4 il ricovero della paziente minorenne, nonostante la presenza degli esercenti la potestà genitoriale;
d) Sulla particolare difficoltà della prestazione – esimente di cui all'art. 2236 c.c.: l'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di applicare in suo favore l'esimente di cui all'art. 2236 c.c., sebbene i consulenti abbiano più volte ritenuto difficile prevedere la presenza di ASP e sebbene neppure l'Ospedale di Bologna, eccellenza nel panorama sanitario italiano, sia riuscito a salvare l'avampiede dalla necrosi. A parere della deducente, la particolarità del caso in esame, il male che affligge la paziente, la mancanza di sintomi e di segni patognomici sono elementi che avrebbero dovuto portare il giudicante ad escludere la responsabilità del medico, che ha assistito la paziente al meglio delle proprie possibilità, consigliando alla stessa il ricovero, rifiutato dai genitori;
e) Omessa motivazione a fronte dello scostamento dalla CTU: con tale motivo, la deducente in via incidentale eccepisce il mancato assolvimento dell'onere motivazionale da parte del
Tribunale al fine di confutare le conclusioni dei CTU;
f) Sulla quantificazione del danno non patrimoniale: l'appellante in via incidentale impugna anche il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha personalizzato il danno non patrimoniale nella misura del 34%, in assenza di prova della necessità di personalizzazione;
chiede, pertanto, che venga dichiarato come non dovuto l'importo di € 41.476,60 a titolo di personalizzazione;
g) Errata quantificazione del danno patrimoniale – assenza di prova: la deducente contesta la valorizzazione del danno patrimoniale per € 414.426,91 dal quale discende la relativa condanna, evidenziando che mediante tale statuizione il giudice di prime cure è incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto l'attrice non ha mai chiesto il risarcimento di alcun danno alla capacità lavorativa, ragion per cui non ha fornito prova in ordine al medesimo. In subordine, chiede la riduzione del risarcimento riconosciuto limitandolo a ¼ di quanto stabilito, non essendo preclusa alla qualsiasi attività lavorativa. CP_5
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7. In ciascun giudizio si è costituita , chiedendo il rigetto degli appelli proposti, in quanto Controparte_5 infondati in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
8. All'udienza del 10.09.2021 la Corte disponeva la riunione al presente fascicolo n. 105/20201 Rg dei
11 fascicoli nn. 124/2021 RG e 163/2021RG
Sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 15.11.2022, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito, con ordinanza del 12.4.2023 la Corte disponeva un rinnovo della indagine peritale, affidando ai ddrr. ( medico legale) e ( reumatologo) l'incarico di accertare se vi fossero Testimone_1 Persona_2 state omissioni o ritardi diagnostici e/o terapeutici nell'assistenza appressata alla , con riferimento CP_5 alla imputazione del piede destro.
Dopo il deposito della relazione peritale dei cc.tt.uu., fissata la nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, in data 11 marzo 2025 la causa, sulle conclusioni delle parti e previa concessione di nuovi termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata riservata per la decisione.
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9. Tutte le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sia in via principale che in via incidentale, possono essere esaminate congiuntamente, in quanto i motivi di gravame sono strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità dei sanitari che nei due diversi nosocomi ebbero in cura la nell'ottobre del 2006 ed al mancato recepimento, da parte del CP_5
Tribunale, delle valutazioni del c.t.u. da cui si sarebbe discostato senza alcuna motivazione atta a confutare le conclusioni dei CC.TT.UU.
Ciò posto, tutti gli appelli proposti, sia in via principale che in via incidentale sono fondati e vanno accolti.
9.1. Ed infatti, il tribunale ha interpetrato in maniera non del tutto aderente ai relativi esiti le risultanze della consulenza svolta, ed ha così accolto la domanda risarcitoria di , affermando una Controparte_5 responsabilità concorrente dei due nosocomi e dei due sanitari, che ebbero in cura, in momenti diversi, la , ravvisando specifiche omissioni e/o ritardi diagnostici e terapeutici, al di là delle evidenze CP_5 risultanti dalla relazione di consulenza, e individuando un nesso di causa, tra le predette condotte e la successiva amputazione del piede.
9.2 Giova segnalare in proposito che i dottori e – cc.tt.uu. in primo grado - in ben tre Per_3 Per_4 diverse relazioni avevano evidenziato, invero, come la diagnosi di trombosi effettivamente sia stata effettuata con ritardo dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, tuttavia i segni clinici presenti erano piuttosto sfumati e tali rimasti per più giorni, laddove una trombosi arteriosa generalmente si accompagna a segni più evidenti, che intervengono in poche ore;
tali segni nella specie erano mancati, perché il processo trombotico aveva interessato inizialmente e per più giorni il microcircolo del piede, già di per sé alterato dalla patologia lupica ( LES ). Una terapia a base di eparina a basso peso molecolare avrebbe certo
12 potuto ridurre il rischio di estensione del processo alle arterie tibiali, ma tale trattamento, ove pure instaurato tempestivamente, avrebbe avuto poche chance di migliorare l'esito finale, dal momento che era stato coinvolto espressamente il microcircolo. Aggiungono ancora i cc.tt.uu. che la dr.ssa CP_4 non aveva in effetti formulato una diagnosi in tempi brevi, ma tanto era giustificato dal fatto che i segni patognomonici siano stati assenti per molte ore;
in ogni caso, a detta dei consulenti, una diagnosi tempestiva, con una terapia anticoagulante somministrata immediatamente, avrebbe con molta probabilità ridotto il rischio di progressione della trombosi alle arterie tibiali, ma difficilmente avrebbe potuto sortire risultati significativi sulla trombosi del microcircolo, che è quella che ha determinato la necrosi e la necessità dell'amputazione. Concludevano, quindi, nell'affermare che la catena degli eventi che hanno condotto all'intervento di amputazione fossero da attribuire essenzialmente alla trombosi del microcircolo del piede, complicanza purtroppo non rara e sfavorevole della malattia lupica, di cui soffriva la;
il riconoscimento della complicanza era stato tardivo, ma, da un lato, i segni clinici CP_5 erano rimasti vaghi e sfumati per due giorni, e comunque ove pure fosse stata formulata tempestivamente una diagnosi corretta, instaurando una terapia idonea con anticoagulanti, difficilmente si sarebbe potuto recuperare la sopravvivenza dei tessuti periferici, successivamente andati in necrosi.
Quanto alle vicende occorse presso l' , i consulenti evidenziavano come la paziente Controparte_8 fosse giunta con una diagnosi già acclarata, che fu poi confermata dai sanitari di chirurgia vascolare mediante esami strumentali ( quali l'ecodoppler); il grave quadro di trombosi dei vasi della gamba prevedeva una sola terapia che potesse avere efficacia: la trombolisi loco-regionale delle arterie della gamba;
tale intervento - che è una metodica che deve essere protratta senza soluzione di continuità anche fino a 72 ore e comporta rischi elevati di emorragia sistemica, più altre complicanze minori - deve essere eseguita presso centri attrezzati di alta specializzazione con comprovata esperienza, aventi un servizio di angioradiologia in grado di funzionare h 24. Presso l'Ospedale di Tricase non vi era un servizio di questo tipo, per cui correttamente il responsabile di chirurgia vascolare di Tricase ebbe a consigliare il trasferimento della paziente presso un centro attrezzato, segnalando il più vicino (Bari) o uno tra i più rinomati (Bologna). “La permanenza nell'Ospedale di Tricase è stata limitata a poche ore che non possono aver influito in maniera sostanziale sulla patologia che comunque è stata trattata con eparina a basso peso molecolare per ridurre il rischio di progressione del trombo”.
9.3. Già la lettura di tali esiti peritali fa emergere con chiarezza come effettivamente il primo giudice nell'affermare una responsabilità solidale dei convenuti e dei terzi chiamati si sia discostato sensibilmente da tali risultanze, non adeguatamente ponderandone il contenuto, ma soprattutto non motivando la sua scelta, così ritenendo dimostrato il nesso di causalità tra un errore diagnostico posto in essere dal personale medico e la grave conseguenza subita dalla , pure in presenza di esiti peritali che non CP_5 militavano in tale direzione.
13 10. Il rinnovo disposto dalla Corte della indagine peritale comporta in ogni caso sul piano logico il superamento di tutte le censure svolte in gravame avverso l'iter motivazionale della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione degli esiti della c.t.u.
In tale ottica, appare opportuno segnalare che la c.t.u. svolta in appello ha confermato, con maggiore nettezza e chiarezza, i medesimi esiti peritali della consulenza di primo grado, da cui il tribunale si è in effetti discostato, sicché alla luce degli esiti della nuova indagine peritale, la sentenza effettivamente merita le censure mosse al suo apparato motivazionale;
consegue che - pur non ignorando la Corte la drammaticità e peculiarità dell'evento qui scrutinato - per le conseguenze così drastiche ( amputazione dell'avampiede) e per vedere coinvolta una ragazza di 16 anni - la decisione di primo grado, non condivisibile, meriti integrale riforma.
10.1. Ed invero. Tes_ Emerge dalla relazione dei ddrr. e che all'esito di una valutazione ex ante degli eventi occorsi Per_2
a partire dal 12.10.2006 e fino al 16.10.2006, << il quadro clinico […] non consente di rilevare e dimostrare a giudizio degli scriventi cc.tt.uu che nel merito vi sia stata una negligente ed imprudente trascuratezza degli elementi clinico-diagnostici presenti all'epoca delle visite, di una loro colposa sottovalutazione e conseguente ritardata diagnosi e terapia della trombosi/ischemia dell'arto inferiore destro.
L'esame escludeva complicanze in atto o un quadro che imponeva o necessitava anche in via prudenziale una indagine di secondo livello, tenuto oltremodo conto che la patologia sofferta dalla Paziente di per sé poteva causare algie distrettuali o articolari, era allo stato (in data 12.10) aspecifica e paucisintomatica sul piano morfologico quale indicativa per un processo trombotico/ ischemico in atto.
Si ribadisce che sarebbe “congetturale” a giudizio degli scriventi con prospettiva ex ante poter ritenere che alla data del 12.10.06 al medico che ha visitato la paziente e con gli elementi clinici descritti era pretesa e non differibile la diagnosi di ischemia in atto. Questo in base ai dati a disposizione non si ritiene possibile dimostrarlo ed affermarlo. La sola presenza di “dolore” in assenza di segnalato aspetto cianotico /pallido del piede, di impotenza funzionale, assenza di raffreddamento cutaneo al termotatto, assenza dei polsi periferici (e questo in base all'obiettività clinica riportata nel corso delle visite, specie in data 12.10), non può consentire di affermare che con ogni ragionevole probabilità sia stata omessa la diagnosi di ischemia/ trombosi.
Anche nell'ipotesi astratta di una terapia eparinica intrapresa ab inizio (tre gg, prima rispetto al 16.10), non vi sono elementi che possano portare a ritenere secondo principio probabilistico che tale terapia avrebbe potuto impedire/limitare in modo apprezzabile la progressione del quadro ischemico e di conseguenza la complicanza terminale sino all'amputazione dell'avampiede e questo anche tenuto conto della rapidità con cui è evoluto il quadro, proprio in quanto il microcircolo (arteriole e capillari) era già sostanzialmente da subito probabilmente compromesso.
14 La terapia con anticoagulante è stata correttamente intrapresa una volta diagnosticata l'ischemia nella giornata del 16.10. Una volta formulata la diagnosi corretta a fronte dell'evidenza del quadro clinico, i
Sanitari hanno prontamente messo in atto l'iter terapeutico adeguato, dando indicazioni al trasferimento presso centro specialistico presso l'Ospedale di Tricase ( ove è presente il reparto di chirurgia vascolare) ove è iniziata la terapia anticoagulante con successivo trasferimento presso l'Ospedale Sant'Orsola di
Bologna per intraprendere il trattamento fibrinolitico che è l'unico trattamento di comprovata efficacia terapeutica.
Una terapia anticoagulante instaurata immediatamente (in ipotesi il 12.10.06) avrebbe probabilmente ridotto il rischio di progressione della trombosi delle arterie biliari, ma difficilmente avrebbe potuto essere terapeuticamente efficace a limitare apprezzabilmente o a evitare la trombosi del microcircolo (che ex post era già in atto almeno dalla data del 12.10), in quanto tale condizione patologica, di sicura gravità clinica e scarsamente rispondente ai trattamenti specialistici del caso anche se prontamente instaurati, è tipica ab initio nella sua drammaticità della sindrome da anticorpi antifosfolipidi in quanto coinvolge – anche in modo “silente” – i capillari e le arteriole con conseguente danno endoteliale. […]
La trombolisi è stata correttamente indicata quale unica opzione terapeutica dell' ma Controparte_8 tale trattamento, non scevro da complicanze, richiede un'organizzazione multidisciplinare e di specificità professionale all'epoca non praticabile presso l' . Controparte_8
I cc.tt.uu., pertanto, così concludono già nella relazione trasmessa ai consulenti tecnici delle parti: << In conclusione la disamina ed analisi degli scriventi CC.TT.UU per quanto di competenza degli stessi, sulla specifica patologia e materia di trattazione, fondata sugli elementi clinici di giudizio a disposizione, con valutazione della condotta ex ante, orienta ritenere che nessuna obiettiva censura è individuabile sul piano diagnostico terapeutico nella condotta dei medici che ebbero in cura la giovane dal Controparte_5 febbraio 2006 fino al trasferimento presso il Policlinico di Bologna e in particolare, tenuto conto della tipologia specificità della patologia (trombosi/ ischemia del microcircolo della gamba- piede ) e della sua modalità di presentazione clinico- sintomatologica a far data dal 12/10/2006.>>
All'esito delle osservazioni depositate dai consulenti tecnici di tutte le parti, i cc.tt.uu. hanno confermato tali conclusioni, precisando anche come << pur debitamente considerando quanto verbalmente già anticipato e in relazione alla evidenziata da parte attrice omissione diagnostica, si ribadisce che con tutta evidenza solo ex post l'evoluzione del quadro clinico sintomatologico aveva reso “florida” la complicanza patologica della signora , ma agli scriventi hanno già chiaramente evidenziato come il quadro CP_5 clinico -sintomatologico di presentazione ai controlli presso l'OP Vito Fazzi di Lecce e con -si ripete - debita prospettiva ex ante e per i segni clinici all'epoca presenti o diversamente percettibili non era tale da poter pretendere senza indifferibilità il corretto inquadramento diagnostico da cui il ritardo terapeutico sostenuto. Eventuale ritardo che, come documentato nella letteratura di merito, non avrebbe, secondo il criterio probabilistico, dimostrato di poter concretamente modificare il decorso della patologia.
15 Dovendosi basare sul dato storico circostanziale documentato obiettivo e sulla letteratura di merito con doveroso giudizio e analisi medico legale della condotta professionale la valutazione non potendosi avere delle derive assolutiste ( o apodittiche) rimane quella già ampiamente realizzata e valutata >>.
11. In conclusione, può quindi ritenersi accertato da un lato che la situazione patologica insorta nel febbraio/ottobre del 2006 e che ha portato all' intervento di amputazione, cui la è stata CP_5 sottoposta a Bologna, non sia, sulla base dei criteri di causalità con preponderanza dell'evidenza scientifico-statistica, connessa ad alcun significativo errore diagnostico e/o terapeutico.
In primo luogo perché la condotta dei sanitari è stata corretta, adeguata ed immune da censure, non potendo esigersi una condotta alternativa, in quanto il quadro clinico-sintomatologico non era tale da imporre senza indifferibilità un corretto inquadramento diagnostico, sicché non sussiste alcun ritardo terapeutico;
e comunque ove un trattamento diverso fosse stato adottato e/o fosse stato più tempestivo, un eventuale ritardo, con elevato grado di probabilità secondo il criterio probabilistico del canone del
“più probabile che non”, non avrebbe potuto concretamente modificare il decorso della patologia, evitare le sue conseguenze e in particolare l'amputazione.
Gli esiti della c.t.u. appaiono convincenti e condivisibili alla Corte, avendo i cc.tt.uu. risposto puntualmente e convincentemente alle osservazioni dei c.t.p, confermando in modo ragionato e approfondito le conclusioni già rese, all'esito di un vaglio critico e puntuale delle stesse.
Giova ricordare che i principi in materia impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità più recente, infatti, ( vedi Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Se dunque il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione.
12. La difesa della ha reiterato in appello le medesime censure già mosse alla c.t.u. di primo CP_5 grado, appuntando il focus delle osservazioni sulla APS, patologia che è stata ampiamente valutata dai consulenti, in tutte le relazioni e che pure ne hanno escluso una specifica rilevanza nella vicenda. Le osservazioni mosse in sede di comparsa conclusionale in appello quindi non inducono ad un ulteriore rinnovo della c.t.u., vuoi perché le questioni dedotte sono state già chiarite, vuoi perché gli esiti delle
16 consulenze, sia in primo grado sia in appello, sono pressoché sovrapponibili, sicché un ennesimo rinnovo avrebbe solo un effetto meramente dilatorio e defatigante all'interno del processo, ma non potrebbe pervenire a soluzioni diverse e più favorevoli alla parte, in mancanza della enucleazione di elementi fattuali ed aspetti significativi della vicenda dal punto di vista medico-legale che, ignorati nelle precedenti indagini, potrebbero giustificare un ulteriore approfondimento.
L'istanza istruttoria non merita pertanto accoglimento.
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13. Alla luce di tanto, tutti gli appelli devono essere accolti poiché, alla luce degli esiti della indagine tecnica svolta in questo grado, la soluzione assunta dal tribunale, che ha accolto la domanda risarcitoria, non è corretta, perché non ricorre il ritenuto errore medico, per ritardo diagnostico e terapeutico, né soprattutto ricorre il nesso causale, secondo il canone della causalità probabilistica fra un eventuale ritardo e l'evento di danno. Secondo un ragionamento controfattuale, ove pure fosse stata tempestivamente somministrata eparina, unico intervento possibile in caso di trombosi, tanto non avrebbe comunque evitato lo sviluppo della patologia, la gangrena e la successiva amputazione;
quindi, l'eventuale ritardo - ove sussistente - non avrebbe, secondo il criterio probabilistico, concretamente modificato il decorso della patologia.
La domanda risarcitoria proposta dalla con atto del 25.5.2009 va pertanto disattesa. CP_5
Assorbite restano conseguentemente tutte le altre censure e questioni dedotte negli altri motivi di appello da ciascuna delle parti appellanti, anche con riferimento alla domanda di malleva.
14. La riforma della sentenza comporta anche la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese con conseguente assorbimento di ogni censura che si appunta sul regime delle spese di primo grado ed impone una necessaria ridefinizione delle spese di lite relative al doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, atteso che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III,
12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le spese del doppio grado, in deroga al criterio della soccombenza, nel caso di specie, possano essere integralmente compensate. La estrema particolarità ed obiettiva controvertibilità della vicenda, in uno alla evidente difficoltà di ricostruzione dal punto di vista medico legale degli eventi e delle responsabilità, con conseguente necessità dell'espletamento di una pluralità di indagini peritali, integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consentono al giudice di compensare le spese tra le parti, anche al di là delle ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc.
17 Anche le spese di tutte le cc.tt.uu. seguono la medesima regolamentazione. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, infatti, rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.,
(Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, n.26849). Le stesse, nella misura già liquidata nel corso dei giudizi, vanno poste definitivamente in solido a carico di tutte le parti e suddivise in parti uguali fra le stesse.
La riforma integrale della sentenza di primo grado impone, infine, di considerare anche le pretese restitutorie delle somme ricevute dalla in esecuzione della sentenza di primo grado sia a titolo CP_5
Cont di sorte capitale che di spese, avendo avanzato domanda in tal senso sia le che la : consegue Pt_2 pertanto la condanna della appellata a restituire alla parte che abbia provveduto al pagamento CP_5 di somme in esecuzione della sentenza in prime cure ogni importo eventualmente già riscosso, maggiorato degli interessi legali dalla data dell'avvenuto esborso al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[.. con atto di citazione notificato il 03.02.2021 nei confronti di ,
[...] CP_6 Parte_3
, , e , nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 10.02.2021, nonché sull'appello CP_6 proposto da e con atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione notificato il 02.02.2021, ed ancora sull'appello incidentale proposto da Controparte_4 con atto di citazione notificato il 12.02.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3039/2020, pubblicata in data 28.12.2020, così provvede:
1) Accoglie tutti gli appelli, principali ed incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da con atto di citazione del 25.5.2009; Controparte_5
2) Compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, incluse le spese di c.t.u.;
3) Pone definitivamente a carico di tutte le parti processuali in solido ed in eguale misura le spese delle cc.tt.uu. di primo e secondo grado, nell'importo già liquidato;
4) Condanna a restituire a e a le somme Controparte_5 Parte_1 CP_6 eventualmente già riscosse in esecuzione della sentenza di prime cure, maggiorate degli interessi al tasso legale maturati e maturandi dal pagamento e fino al soddisfo.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 105 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn. 124 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 e 163 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, promossi da
già ) (P.I. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Vincenzo Brudaglio, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Viale Ugo Foscolo, n. 39
appellante
e
(C. F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
Costanza Maria, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. De Mitri
Aymone Roberto in Lecce, Via Michele De Pietro, n. 23
appellanti nel giudizio riunito/ appellati
ed ancora
1 (P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pellegrino Paolo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via Ermenegildo Personé, n. 11
Appellante nel giudizio riunito/appellata
nonchè
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._2
Centonze Francesco, giusta mandato allegato all'atto di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via Ermenegildo Personé, n. 11
appellata e appellante in via incidentale
ed infine
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Cordella Maria, Controparte_5 C.F._3 giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Copertino, Via G. Amendola, n. 31
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni dell' 11.03.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 25.05.2009, conveniva in giudizio nonché Controparte_5 CP_6 al fine di ottenere l'accertamento della colpa medica professionale per Controparte_4 imprudenza e/o negligenza ascrivibile al comportamento omissivo diagnostico e terapeutico della Dr.ssa quale dipendente dell'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, nonché l'accertamento della colpa CP_4 professionale per imprudenza e/o negligenza addebitabile al comportamento dei sanitari dipendenti dell'Ospedale “Vito Fazzi” e dell' ardinale Panico” di Tricase, per asserita omessa CP_7 somministrazione di adeguata terapia alla paziente durante i ricoveri presso le suddette strutture. L'attrice chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare che la successiva amputazione e quindi la lesione all'integrità fisica era stata causata dalle precedenti condotte dei convenuti colpevoli di gravi omissioni diagnostiche
2 e terapeutiche;
chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di informazione da parte dei sanitari della struttura ospedaliera di Tricase per omessa preventiva ed adeguata informazione sulle possibili complicanze e sui rischi che il trasferimento presso altra struttura avrebbe comportato nonché sul trattamento medico e/o chirurgico cui la giovane paziente sarebbe dovuta essere sottoposta nel Reparto dell' ; per l'effetto, chiedeva la condanna di della Dr.ssa Controparte_8 CP_6
della e del Dott. Controparte_4 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, della Controparte_2 somma di € 491.524,14 dalla data dell'evento al saldo effettivo.
La chiedeva, da ultimo, l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita CP_5 di “chances”, e, per l'effetto, la condanna di tutti i convenuti, in solido, al pagamento, a tale titolo, della somma di € 144.796,00 o quella minore o maggiore che sarebbe risultata di giustizia e /o determinata dal giudice anche secondo equità oltre interessi e rivalutazione;
con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio.
Con distinte comparse depositate il 07.10.2009 si costituivano in giudizio e CP_6 Controparte_4
le quali contestavano la propria legittimazione in ordine alle condotte commesse nel secondo
[...] nosocomio e comunque la sussistenza delle ipotizzate responsabilità.
A seguito di ordinanza ex art. 107 c.p.c., veniva integrato il contraddittorio nei confronti della
[...]
e del Dott. i quali, con Parte_3 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2010, eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
nel merito, deducevano l'insussistenza di condotte colpose imputabili, chiedendo, in ogni caso, la chiamata in causa di Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.07.2010, si costituiva la Parte_2 quale, in via preliminare, sollevava eccezioni inerenti alla garanzia assicurativa invocata dalla
[...]
e da;
nel merito, chiedeva il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei Parte_3 Controparte_2 confronti della nonché l'accertamento delle singole condotte dei soggetti e, nell'ipotesi Parte_3 di accoglimento della domanda, di dichiarare il diritto di rivalsa nei confronti degli altri convenuti.
1.2. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, prova documentale e consulenza tecnica.
Con sentenza n. 3039/2020, pubblicata il 28.12.2020, il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda proposta da , accertava la responsabilità concorrente di della Controparte_5 Controparte_4 CP_9
[...
, della e di nella Parte_3 Controparte_2 causazione dei danni riportati dall'attrice e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 179.649,00 a titolo di danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al febbraio 2007 e dalla pronuncia al saldo, nonché delle somme di € 414.426,91 ed € 1.300,00 a titolo di danno patrimoniale,
3 maggiorate la prima di interessi legali a decorrere dalle singole mensilità al saldo, e la seconda di interessi legali dall'esborso al saldo.
1.2.1.Ed invero.
Il giudice di prime cure preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo correttamente radicata la controversia presso il Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in base al luogo di commissione dell'illecito e nel quale era sorta l'obbligazione risarcitoria. Passando ad esaminare il merito della domanda, riteneva che l'aver la dr.ssa omesso, nonostante il sospetto di una CP_4
“Riacutizzazione lupus”, omesso di prescrivere, oltre agli esami ematici, anche l'esecuzione di un ecodoppler degli arti inferiori, in un soggetto che presentava i medesimi sintomi del febbraio dello stesso anno, quando era stata diagnosticata la patologia e che era esposta al rischio di arteriopatia, fosse stata la causa dell'evento occorso all'attrice. Mancava di contro la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno da parte della dr.ssa , considerato che una precoce diagnosi della trombosi a CP_4 mezzo di doppler a partire già dal 12.10.2006 ed una somministrazione di eparina, almeno in via preventiva e in dose minima, ma anticipata di oltre n. 72 ore rispetto alla data in cui fu eseguita, avrebbero con elevatissima probabilità scongiurato il verificarsi della gangrena e la conseguente amputazione dell'avampiede.
1.2.2. Il giudice di prime cure riteneva, poi, che anche il ritardo di ben 18 ore determinato dagli altri sanitari della avesse concorso a cagionare il danno, rilevando, che essi inviarono la paziente Parte_4 presso l' per il solo consulto del chirurgo vascolare angiologo e la ponderazione Controparte_8 dell'alternativa terapeutica, pur essendo consapevoli delle seguenti circostanze: - che all'epoca dell'evento presso l'Ospedale di Lecce, pur non esistendo una Unità Operativa Complessa di Chirurgia vascolare, erano presenti specialisti della materia, i quali ben avrebbero potuto eseguire una pronta valutazione terapeutica;
- che presso il nosocomio di Tricase non sarebbe stato possibile praticare la trombolisi locoregionale, in difetto di un servizio di Angioradiologia H24; - che tutte le alternative terapeutiche praticabili nell'ipotesi di trombosi dell'arteria tibiale, già diagnosticata alle ore 21.00 del 16.10.2006 erano eseguibili invece presso il Centro specializzato di Bari, ove la paziente avrebbe potuto essere trasferita in poco tempo e senza esporla ad un pericolo per la vita maggiore di quello cui sarebbe stata esposta eseguendo la trombolisi in un centro non attrezzato.
1.2.3. Per le medesime ragioni, il Tribunale reputava altresì sussistente la concorrente responsabilità dei sanitari dell' ” di Tricase e del dott. in Controparte_10 Controparte_1 CP_2 assenza di prova liberatoria ed in considerazione del fatto che, pur essendo nota la patologia pregressa di
LES da cui l'attrice era affetta e pur presentandosi il piede già “pallido e freddo”, la minore non venne sottoposta all'intervento chirurgico di tromboembolectomia, ma venne ricoverata, rimanendovi fino alle
18.30 del 17.10.2006, nella consapevolezza che nessun immediato approccio poteva essere garantito e
4 che l'inutile decorso della notte in costanza di mera terapia anticoagulante ed antiaggregante, non accompagnata da adeguata trombolitica, non avrebbe rimediato all'ostruzione già verificatasi e che già impediva l'afflusso di sangue al piede.
Riteneva, al contrario, il Tribunale che non potesse essere mosso alcun rimprovero ai sanitari dell'ospedale di Tricase per l'asserita incongrua informazione resa ai genitori della minore circa i rischi cui era esposta durante il trasferimento presso altra struttura, difettando la prova che, qualora l'informazione fosse stata esaurientemente resa, la paziente ed i suoi genitori avrebbero desistito dalla trasferta.
1.2.5. Accertata la corresponsabilità delle convenute e dei terzi chiamati nella verificazione dell'evento, il
Tribunale rilevava che, quanto alla delibazione dei postumi, vi era contestazione delle parti evocate in ordine alla quantificazione degli stessi, ma non riguardo la loro ontologica esistenza nell'accezione di danno biologico, comprensivo della menomazione subita per effetto dell'amputazione, del danno psichico correlato al disturbo depressivo reattivo accusato e del danno patrimoniale determinato dalla riduzione della capacità lavorativa generica. Con riferimento al primo, il giudice di prime cure condivideva la stima del grado di menomazione permanente effettuata dai CC.TT.UU nella misura del 25% e riteneva che tale stima dovesse essere valorizzata, comprendendo tutti gli altri profili “esistenziali” del danno così personalizzando il risarcimento nella misura massima prevista. Alla luce di tali considerazioni e in applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall' Controparte_11
[
Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2018, il Tribunale liquidava in favore dell'attrice, sedicenne all'epoca dell'amputazione, la somma di € 163.479,00 per IP, oltre a quella di € 16.170,00 per
ITP (n. 120 gg. al 100% e n. 90 al 50%), per complessivi € 179.649,00, somma da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al febbraio 2007 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Oltre al danno patrimoniale – liquidato in € 1.300,00 pari agli esborsi documentati dall'attrice nel giudizio, dovesse trovare ristoro anche il danno patrimoniale conseguente alla riduzione di capacità generica di produrre reddito, considerati l'abbandono degli studi da parte della minore, la menomazione di un quarto della sua integrità psicofisica, nonché la perdita di occasioni di impiego. Tale danno era liquidato facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, moltiplicato il triplo dell'importo di € 320,88 di essa al CP_
1.01.2007 dalla Circolare n. 3 del 4/1/2007 aggiornata (€ 962,64), per il coefficiente di capitalizzazione n. 35,8759 individuato a pag. 127 del Quaderno del CSM 41/1990 in relazione all'età della al momento dell'amputazione (16 anni), esso veniva liquidato in € 414.426,91, somma da CP_5 maggiorare di interessi legali a decorrere dalle singole mensilità al saldo.
Da ultimo, il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia azionata dalla terza chiamata nei confronti di in assenza di contestazione di operatività nel caso di specie della polizza n. Parte_2
272356527.
5 Le spese di lite venivano poste a carico di , Controparte_4 CP_6 [...]
e di , in solido tra loro, mentre venivano Parte_3 Controparte_2 integralmente compensate tra tutte le altre parti. Le spese di CTU venivano poste a carico di CP_4
e della per il 50%, nonché della
[...] CP_9 Parte_3
e di per il residuo 50%. Da ultimo, il Tribunale condannava
[...] Controparte_2 [...]
a rivalere la e Parte_2 Parte_3 [...]
delle somme da questi sborsate in esecuzione della sentenza. CP_2
->>>
3. Con atto di citazione notificato il 03.02.2021 ha proposto appello avverso Parte_2 la sentenza n. 3039/2020, affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Illogica e/o contraddittoria motivazione in ordine alla affermata responsabilità della struttura sanitaria Cardinale Panico. Omessa valutazione delle CC.TT.UU. Violazione del principio dell'onere della prova: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale si è discostato omettendo di fornire alcuna adeguata motivazione dalle risultanze delle tre perizie espletate, le quali avevano escluso in toto la responsabilità dei dell' e del dr. in ordine a quanto occorso alla paziente. Contrariamente Controparte_8 CP_2
a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, infatti, la CTU ha evidenziato il corretto operato dell' , ove era stata eseguita immediatamente una terapia adeguata secondo i Controparte_8 protocolli in materia di somministrazione di eparina ed era stato consigliato il trasferimento presso l'Ospedale specializzato di Bologna. A dire della deducente, nel corso del giudizio di primo grado, la stessa avrebbe fornito prova del corretto operato dei sanitari e del fatto che la patologia della paziente era stata determinata da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile neppure con l'osservanza di regole tecniche applicabili al caso di specie;
b) Erronea liquidazione del danno non patrimoniale. Mancanza di prova in ordine alla personalizzazione del risarcimento della IP in misura massima: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato in misura massima il danno non patrimoniale, personalizzandolo pur in assenza di prova di un danno ulteriore rispetto al danno biologico secondo i valori tabellari medi;
c) Errata liquidazione del danno patrimoniale. Mancanza di prova del danno alla capacità lavorativa generica e/o del danno alla capacità lavorativa specifica. Mancanza di prova del mancato guadagno. Errata applicazione del criterio del triplo della pensione sociale.
Ultra petizione: l'appellante contesta l'eccessiva liquidazione effettuata dal Tribunale, pari a €
414.426,91, a titolo di danno patrimoniale, calcolato con il criterio del triplo della pensione sociale, senza tener conto degli atti di causa, della tipologia dei danni e delle domande formulate dall'attrice. A dire della deducente, il giudicante, oltre ad aver erroneamente sovrapposto la
6 capacità lavorativa generica con la capacità lavorativa specifica, sarebbe incorso nel vizio di ultra- petizione, avendo l'attrice chiesto un imprecisato danno patrimoniale di entità inferiore a quanto stabilito in sentenza e non avendo la stessa fornito prova del danno da capacità lavorativa generica e/o specifica;
d) Subordinatamente. Errata statuizione sulla manleva di . Omessa Parte_1 valutazione sulle franchigie e le limitazioni di polizza: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha accolto la pretesa di garanzia azionata dalla terza chiamata nei confronti di Parte_3 [...]
omettendo di considerare che in virtù della polizza n. 272356527, quest'ultima si era Parte_1 impegnata a garantire la dalle conseguenze derivanti da responsabilità civile per Parte_3
l'esercizio di attività di “esercente l'ospedale provinciale Cardinale Panico in Tricase” entro i limiti, con le precisazioni previste dalle condizioni contrattuali di cui al Mod. R/60 e sino alla concorrenza del massimale di polizza di € 1.5000.000,00 per ogni danneggiato, con il limite di € 2.5000.000,00 per ogni sinistro;
e) Subordinatamente. Errata statuizione sulla condanna solidale. Richiesta di accertamento delle singole condotte. Azione di rivalsa: da ultimo, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato una responsabilità solidale della nonostante quest'ultima abbia avuto in cura la paziente per sole 19 ore, essendo Parte_3 stata la stessa successivamente indirizzata presso i P.O. di Bari e Bologna. A dire della deducente, considerati il quadro patologico già compromesso, la patologia presentata dalla paziente e le cure che potevano essere praticate nel lasso di tempo di osservazione, l'incidenza causale della condotta dei sanitari dell'ospedale di Tricase è da reputarsi inesistente o minima. Alla luce di tale considerazione, nella denegata ipotesi di conferma della condanna in solido della Parte_3
e della garante di quest'ultima, l'appellante chiede dichiararsi il diritto a rivalsa della stessa nei confronti degli altri convenuti responsabili o corresponsabili, con condanna dei medesimi e delle loro garanti al rimborso di quanto pagato in esubero rispetto alla quota di propria spettanza.
Il giudizio era iscritto al n. 105/2021 RG.
4. Ritualmente costituiti in detto giudizio, e di Parte_3 Controparte_13
, preliminarmente, chiedevano la riunione del giudizio di impugnazione proposto da
[...] [...]
e del giudizio di impugnazione proposto autonomamente da ( n. 163/2021 RG) al Parte_1 CP_6 giudizio di appello da loro proposto ed iscritto al n. 124/20201; nel merito, anche in accoglimento delle altre due impugnazioni, chiedevano la riforma della sentenza.
4. Ed invero, con atto di citazione notificato il 02.02.2021, anche Parte_3
” e hanno proposto appello avverso la predetta sentenza,
[...] Controparte_2 affidandosi a sei motivi di gravame, e segnatamente:
7 a) Erronea ricostruzione delle circostanze di fatto in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine alle eccezioni formulate dalla
[...]
e dalla stessa attrice, : gli appellanti rappresentano che già Parte_3 Controparte_5 nell'atto introduttivo la aveva evocato tutti eventi ai quali la è estranea CP_5 Parte_3 ed evidenziano, al contempo, che l'amputazione subita dalla stessa non può essere rapportata a condotte tenute dai sanitari della struttura di Tricase, i quali nelle ore in cui la paziente fu lì degente non ingenerarono alcuna mutazione delle sue condizioni rispetto a quelle rilevate all'ingresso.
Tale circostanza trova conferma nel fatto che la era giunta presso l'Ospedale di Bologna CP_5 in condizioni speculari a quelle nelle quali era stata dimessa dall'Ospedale di Tricase;
b) Erronea applicazione degli art. 1176, 1218 e 1223 c.c.: gli appellanti deducono la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur ritenendo adempiuto l'obbligo di informazione della paziente da parte dei sanitari del , i quali avevano segnalato Pt_3 la necessità di ricovero della stessa presso un centro specializzato, ha illogicamente ascritto ai medesimi di non aver eseguito intervento di trombolisi sulla , terapia da eseguirsi – come CP_5 sostenuto dallo stesso Tribunale – in una struttura più attrezzata;
c) Erronea applicazione degli art. 1223, 1227, 1294, 1298 e 2055 c.c.: gli appellanti sostengono che nel caso di specie è assente qualsiasi nesso causale fra le prestazioni di assistenza sanitaria ricevute dalla presso l'Ospedale di Tricase e l'evento occorso alla stessa, poiché quando CP_5 quest'ultima venne osservata dai sanitari di Tricase erano già in atto fenomeni ischemici e non vi era spazio per terapie di prevenzione. Peraltro, il giudice di prime, in violazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ha omesso di considerare che i tempi per l'esecuzione della si sono Parte_5 allungati per volontà della interessata e dei suoi genitori di lasciare il nosocomio per Pt_3 raggiungere Bologna, anziché Bari, ragion per cui, anche in relazione a tale aspetto, deve escludersi la sussistenza del nesso causale;
d) Erronea applicazione del disposto degli art. 1292, 1294, 1298 e 2055 c.c., nonché dell'art.
112 c.p.c. Insussistenza di concorso e di corresponsabilità solidale: gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un'ipotesi di corresponsabilità nella causazione del danno alla paziente tra l'operato della
[...] con il suo sanitario e quello dei sanitari del Vito Fazzi di Lecce, senza considerare Parte_3 che quando la venne trasferita in Tricase, non vi erano più le condizioni per impostare CP_5 un'utile terapia farmacologica anticoagulante, rappresentando la trombolisi l'unica terapia praticabile. Tale circostanza trova conferma nella CTU, ove si era espressamente affermato che la permanenza della presso il Tricase si era limitata a poche ore, che non CP_5 Parte_3 avevano potuto influire in modo sostanziale sulla patologia;
e) Erronea applicazione degli art. 1223, 1225, 1227 e 2697 c.c. Liquidazione del danno
8 riconosciuto a favore di : gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella Controparte_5 parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che meritasse ristoro il danno da perdita di capacità reddituale, in assenza di richiesta e di correlativa prova da parte della , evidenziando, al CP_5 contempo, che l'abbandono degli studi è stato determinato da fattori indipendenti dal deficit fisico conseguente all'amputazione e che lo svolgimento di attività lavorativa può prescindere dal titolo di studio conseguito. Peraltro, il Tribunale ha proceduto ad una capitalizzazione delle somme liquidabili in favore della per danni patrimoniali, senza considerare che la stessa, CP_5 affetta da Les, versa in una situazione diversa da quella degli individui sani anche in relazione alle aspettative di vita;
f) Sulle spese di lite: gli appellanti censurano altresì la liquidazione delle spese effettuata dal
Tribunale in favore della , sebbene sia stata rigettata la deduzione di quest'ultima in CP_5 ordine alle pretese omesse informazioni. Tale circostanza impone una compensazione delle spese di giudizio.
Il giudizio era iscritto al n. 124/2021 RG
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5. Ed ancora, con altro autonomo atto di citazione notificato il 10.02.2021, anche ha proposto CP_6 appello avverso la medesima sentenza, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) La Consulenza Tecnica d'Ufficio e la Sentenza impugnata - vizio di immotivata omessa analisi della Consulenza Tecnica di Ufficio quale elemento acquisito al giudizio ed oggetto di confronto tra le parti: l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale si è discostato dagli esiti cui sono giunti i CTU, venendo meno al proprio obbligo motivazionale;
b) La motivazione della sentenza impugnata - Le condotte (pretesemente) illecite contestate ai medici del Vito Fazzi - Erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio: deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui il CP_6 giudice di prime cure ha affermato che due documenti sanitari – nella realtà tre – sarebbero stati oggetto di manipolazione da parte dei medici, senza considerare che si trattava di distinti e collegati documenti, attinenti a momenti differenti, ma convergenti dell'assistenza sanitaria erogata in favore della . L'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata anche nella CP_5 parte in cui il giudice di prime cure, sulla base delle dichiarazioni dei genitori della , CP_5 nonché delle dichiarazioni della stessa in sede anamnestica il 16.10.2006 all'atto di accettazione, ha affermato che la mattina del 12.10.2006 la dr.ssa avrebbe omesso di esaminare il CP_4 piede della paziente. Tali dichiarazioni troverebbero smentita nella sintesi anamnestica del
16.10.2006 all'atto del ricovero urgente presso la U.O. di nefrologia di Lecce, ove era stato dichiarato che il dolore si era instaurato solo il 16.10 ed aveva interessato inizialmente due dita
9 del piede per poi estendersi all'avampiede, e nelle attestazioni contenute nel diario ambulatoriale, ove risulta che la il 12 e il 14 ottobre procedette alla visita;
CP_4
c) Impugnazione della quantificazione del danno: l'appellante contesta il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha maggiorato la quantificazione del danno del 34%, in assenza di prova a supporto dell'esigenza di personalizzazione. L'appellante contesta, altresì, la valorizzazione del danno per € 414.426,91 da cui deriva la relativa condanna, poiché il Tribunale ha liquidato il danno da perdita della capacità lavorativa ipotizzandola come totalmente perduta a causa della menomazione. Pertanto, chiede la rideterminazione della somma CP_6 applicandovi la percentuale di danno del 25%, che tiene conto sia dei problemi deambulatori sia del disagio psichico della . CP_5
Detto giudizio era iscritto al n. 163/2021 RG
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6. Ritualmente costituita in ciascuno di detti giudizi, ha proposto appello Controparte_4 incidentale avverso la predetta sentenza, per i seguenti motivi:
a) Inesistenza ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità della dr.ssa – Omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio: CP_4
l'appellante in via incidentale, aderendo pienamente alla difesa proposta dalla , deduce Parte_4
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità a carico di tutti i medici che ebbero in cura la paziente tra il 12 e il 16 ottobre 2006, sebbene, come rilevato dai CTU, i sintomi che avrebbero potuto comportare un sospetto di Trombosi dei vasi si manifestarono solo in data 16.10.2006, anche in considerazione della rarità della complicanza della malattia da cui era affetta la . Peraltro, i consulenti hanno ritenuto certo che la CP_5 terapia anticoagulante, anche se somministrata in maniera più tempestiva, non avrebbe scongiurato l'evento verificatosi. A sostegno di quanto dedotto, la deducente richiama alcune conclusioni tratte dal parere pro veritate redatto su proprio incarico dal Dott. , il quale ha Per_1 escluso la sussistenza di una correlazione causale tra quanto accaduto tra il 12 e il 18 ottobre 2006
e la necrosi tissutale;
b) Errata interpretazione delle prove documentali: l'appellante in via incidentale contesta la parte della decisione nella parte in cui il giudice ha implicitamente sollevato l'ipotesi di manomissione di due documenti aventi natura privilegiata, senza considerare che essi, oltre ad essere tre, attengono a fasi distinte dell'assistenza fornita in favore della;
CP_5
c) Errata valutazione delle prove testimoniali: l'appellante in via incidentale eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei genitori della paziente e della dichiarazione della stessa in sede anamnestica il 16.10 al momento dell'accettazione dell'Ospedale di Tricase, ha sostenuto che la Dr.ssa avrebbe omesso CP_4
10 di esaminare il piede della giovane, sebbene risulti in tutti e tre gli accessi ambulatoriali che la professionista ha visitato la . Peraltro, nella sintesi anamnestica del 16.10.2006 delle ore CP_5
18.17 la paziente affermò che il dolore si era presentato solo in quella giornata ed aveva interessato solo due dita del piede per poi estendersi all'avampiede. La deducente contesta anche l'affermazione del giudice di prime cure, secondo il quale la avrebbe dovuto sollecitare CP_4 il ricovero della paziente minorenne, nonostante la presenza degli esercenti la potestà genitoriale;
d) Sulla particolare difficoltà della prestazione – esimente di cui all'art. 2236 c.c.: l'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di applicare in suo favore l'esimente di cui all'art. 2236 c.c., sebbene i consulenti abbiano più volte ritenuto difficile prevedere la presenza di ASP e sebbene neppure l'Ospedale di Bologna, eccellenza nel panorama sanitario italiano, sia riuscito a salvare l'avampiede dalla necrosi. A parere della deducente, la particolarità del caso in esame, il male che affligge la paziente, la mancanza di sintomi e di segni patognomici sono elementi che avrebbero dovuto portare il giudicante ad escludere la responsabilità del medico, che ha assistito la paziente al meglio delle proprie possibilità, consigliando alla stessa il ricovero, rifiutato dai genitori;
e) Omessa motivazione a fronte dello scostamento dalla CTU: con tale motivo, la deducente in via incidentale eccepisce il mancato assolvimento dell'onere motivazionale da parte del
Tribunale al fine di confutare le conclusioni dei CTU;
f) Sulla quantificazione del danno non patrimoniale: l'appellante in via incidentale impugna anche il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha personalizzato il danno non patrimoniale nella misura del 34%, in assenza di prova della necessità di personalizzazione;
chiede, pertanto, che venga dichiarato come non dovuto l'importo di € 41.476,60 a titolo di personalizzazione;
g) Errata quantificazione del danno patrimoniale – assenza di prova: la deducente contesta la valorizzazione del danno patrimoniale per € 414.426,91 dal quale discende la relativa condanna, evidenziando che mediante tale statuizione il giudice di prime cure è incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto l'attrice non ha mai chiesto il risarcimento di alcun danno alla capacità lavorativa, ragion per cui non ha fornito prova in ordine al medesimo. In subordine, chiede la riduzione del risarcimento riconosciuto limitandolo a ¼ di quanto stabilito, non essendo preclusa alla qualsiasi attività lavorativa. CP_5
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7. In ciascun giudizio si è costituita , chiedendo il rigetto degli appelli proposti, in quanto Controparte_5 infondati in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
8. All'udienza del 10.09.2021 la Corte disponeva la riunione al presente fascicolo n. 105/20201 Rg dei
11 fascicoli nn. 124/2021 RG e 163/2021RG
Sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 15.11.2022, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito, con ordinanza del 12.4.2023 la Corte disponeva un rinnovo della indagine peritale, affidando ai ddrr. ( medico legale) e ( reumatologo) l'incarico di accertare se vi fossero Testimone_1 Persona_2 state omissioni o ritardi diagnostici e/o terapeutici nell'assistenza appressata alla , con riferimento CP_5 alla imputazione del piede destro.
Dopo il deposito della relazione peritale dei cc.tt.uu., fissata la nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, in data 11 marzo 2025 la causa, sulle conclusioni delle parti e previa concessione di nuovi termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata riservata per la decisione.
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9. Tutte le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sia in via principale che in via incidentale, possono essere esaminate congiuntamente, in quanto i motivi di gravame sono strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità dei sanitari che nei due diversi nosocomi ebbero in cura la nell'ottobre del 2006 ed al mancato recepimento, da parte del CP_5
Tribunale, delle valutazioni del c.t.u. da cui si sarebbe discostato senza alcuna motivazione atta a confutare le conclusioni dei CC.TT.UU.
Ciò posto, tutti gli appelli proposti, sia in via principale che in via incidentale sono fondati e vanno accolti.
9.1. Ed infatti, il tribunale ha interpetrato in maniera non del tutto aderente ai relativi esiti le risultanze della consulenza svolta, ed ha così accolto la domanda risarcitoria di , affermando una Controparte_5 responsabilità concorrente dei due nosocomi e dei due sanitari, che ebbero in cura, in momenti diversi, la , ravvisando specifiche omissioni e/o ritardi diagnostici e terapeutici, al di là delle evidenze CP_5 risultanti dalla relazione di consulenza, e individuando un nesso di causa, tra le predette condotte e la successiva amputazione del piede.
9.2 Giova segnalare in proposito che i dottori e – cc.tt.uu. in primo grado - in ben tre Per_3 Per_4 diverse relazioni avevano evidenziato, invero, come la diagnosi di trombosi effettivamente sia stata effettuata con ritardo dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, tuttavia i segni clinici presenti erano piuttosto sfumati e tali rimasti per più giorni, laddove una trombosi arteriosa generalmente si accompagna a segni più evidenti, che intervengono in poche ore;
tali segni nella specie erano mancati, perché il processo trombotico aveva interessato inizialmente e per più giorni il microcircolo del piede, già di per sé alterato dalla patologia lupica ( LES ). Una terapia a base di eparina a basso peso molecolare avrebbe certo
12 potuto ridurre il rischio di estensione del processo alle arterie tibiali, ma tale trattamento, ove pure instaurato tempestivamente, avrebbe avuto poche chance di migliorare l'esito finale, dal momento che era stato coinvolto espressamente il microcircolo. Aggiungono ancora i cc.tt.uu. che la dr.ssa CP_4 non aveva in effetti formulato una diagnosi in tempi brevi, ma tanto era giustificato dal fatto che i segni patognomonici siano stati assenti per molte ore;
in ogni caso, a detta dei consulenti, una diagnosi tempestiva, con una terapia anticoagulante somministrata immediatamente, avrebbe con molta probabilità ridotto il rischio di progressione della trombosi alle arterie tibiali, ma difficilmente avrebbe potuto sortire risultati significativi sulla trombosi del microcircolo, che è quella che ha determinato la necrosi e la necessità dell'amputazione. Concludevano, quindi, nell'affermare che la catena degli eventi che hanno condotto all'intervento di amputazione fossero da attribuire essenzialmente alla trombosi del microcircolo del piede, complicanza purtroppo non rara e sfavorevole della malattia lupica, di cui soffriva la;
il riconoscimento della complicanza era stato tardivo, ma, da un lato, i segni clinici CP_5 erano rimasti vaghi e sfumati per due giorni, e comunque ove pure fosse stata formulata tempestivamente una diagnosi corretta, instaurando una terapia idonea con anticoagulanti, difficilmente si sarebbe potuto recuperare la sopravvivenza dei tessuti periferici, successivamente andati in necrosi.
Quanto alle vicende occorse presso l' , i consulenti evidenziavano come la paziente Controparte_8 fosse giunta con una diagnosi già acclarata, che fu poi confermata dai sanitari di chirurgia vascolare mediante esami strumentali ( quali l'ecodoppler); il grave quadro di trombosi dei vasi della gamba prevedeva una sola terapia che potesse avere efficacia: la trombolisi loco-regionale delle arterie della gamba;
tale intervento - che è una metodica che deve essere protratta senza soluzione di continuità anche fino a 72 ore e comporta rischi elevati di emorragia sistemica, più altre complicanze minori - deve essere eseguita presso centri attrezzati di alta specializzazione con comprovata esperienza, aventi un servizio di angioradiologia in grado di funzionare h 24. Presso l'Ospedale di Tricase non vi era un servizio di questo tipo, per cui correttamente il responsabile di chirurgia vascolare di Tricase ebbe a consigliare il trasferimento della paziente presso un centro attrezzato, segnalando il più vicino (Bari) o uno tra i più rinomati (Bologna). “La permanenza nell'Ospedale di Tricase è stata limitata a poche ore che non possono aver influito in maniera sostanziale sulla patologia che comunque è stata trattata con eparina a basso peso molecolare per ridurre il rischio di progressione del trombo”.
9.3. Già la lettura di tali esiti peritali fa emergere con chiarezza come effettivamente il primo giudice nell'affermare una responsabilità solidale dei convenuti e dei terzi chiamati si sia discostato sensibilmente da tali risultanze, non adeguatamente ponderandone il contenuto, ma soprattutto non motivando la sua scelta, così ritenendo dimostrato il nesso di causalità tra un errore diagnostico posto in essere dal personale medico e la grave conseguenza subita dalla , pure in presenza di esiti peritali che non CP_5 militavano in tale direzione.
13 10. Il rinnovo disposto dalla Corte della indagine peritale comporta in ogni caso sul piano logico il superamento di tutte le censure svolte in gravame avverso l'iter motivazionale della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione degli esiti della c.t.u.
In tale ottica, appare opportuno segnalare che la c.t.u. svolta in appello ha confermato, con maggiore nettezza e chiarezza, i medesimi esiti peritali della consulenza di primo grado, da cui il tribunale si è in effetti discostato, sicché alla luce degli esiti della nuova indagine peritale, la sentenza effettivamente merita le censure mosse al suo apparato motivazionale;
consegue che - pur non ignorando la Corte la drammaticità e peculiarità dell'evento qui scrutinato - per le conseguenze così drastiche ( amputazione dell'avampiede) e per vedere coinvolta una ragazza di 16 anni - la decisione di primo grado, non condivisibile, meriti integrale riforma.
10.1. Ed invero. Tes_ Emerge dalla relazione dei ddrr. e che all'esito di una valutazione ex ante degli eventi occorsi Per_2
a partire dal 12.10.2006 e fino al 16.10.2006, << il quadro clinico […] non consente di rilevare e dimostrare a giudizio degli scriventi cc.tt.uu che nel merito vi sia stata una negligente ed imprudente trascuratezza degli elementi clinico-diagnostici presenti all'epoca delle visite, di una loro colposa sottovalutazione e conseguente ritardata diagnosi e terapia della trombosi/ischemia dell'arto inferiore destro.
L'esame escludeva complicanze in atto o un quadro che imponeva o necessitava anche in via prudenziale una indagine di secondo livello, tenuto oltremodo conto che la patologia sofferta dalla Paziente di per sé poteva causare algie distrettuali o articolari, era allo stato (in data 12.10) aspecifica e paucisintomatica sul piano morfologico quale indicativa per un processo trombotico/ ischemico in atto.
Si ribadisce che sarebbe “congetturale” a giudizio degli scriventi con prospettiva ex ante poter ritenere che alla data del 12.10.06 al medico che ha visitato la paziente e con gli elementi clinici descritti era pretesa e non differibile la diagnosi di ischemia in atto. Questo in base ai dati a disposizione non si ritiene possibile dimostrarlo ed affermarlo. La sola presenza di “dolore” in assenza di segnalato aspetto cianotico /pallido del piede, di impotenza funzionale, assenza di raffreddamento cutaneo al termotatto, assenza dei polsi periferici (e questo in base all'obiettività clinica riportata nel corso delle visite, specie in data 12.10), non può consentire di affermare che con ogni ragionevole probabilità sia stata omessa la diagnosi di ischemia/ trombosi.
Anche nell'ipotesi astratta di una terapia eparinica intrapresa ab inizio (tre gg, prima rispetto al 16.10), non vi sono elementi che possano portare a ritenere secondo principio probabilistico che tale terapia avrebbe potuto impedire/limitare in modo apprezzabile la progressione del quadro ischemico e di conseguenza la complicanza terminale sino all'amputazione dell'avampiede e questo anche tenuto conto della rapidità con cui è evoluto il quadro, proprio in quanto il microcircolo (arteriole e capillari) era già sostanzialmente da subito probabilmente compromesso.
14 La terapia con anticoagulante è stata correttamente intrapresa una volta diagnosticata l'ischemia nella giornata del 16.10. Una volta formulata la diagnosi corretta a fronte dell'evidenza del quadro clinico, i
Sanitari hanno prontamente messo in atto l'iter terapeutico adeguato, dando indicazioni al trasferimento presso centro specialistico presso l'Ospedale di Tricase ( ove è presente il reparto di chirurgia vascolare) ove è iniziata la terapia anticoagulante con successivo trasferimento presso l'Ospedale Sant'Orsola di
Bologna per intraprendere il trattamento fibrinolitico che è l'unico trattamento di comprovata efficacia terapeutica.
Una terapia anticoagulante instaurata immediatamente (in ipotesi il 12.10.06) avrebbe probabilmente ridotto il rischio di progressione della trombosi delle arterie biliari, ma difficilmente avrebbe potuto essere terapeuticamente efficace a limitare apprezzabilmente o a evitare la trombosi del microcircolo (che ex post era già in atto almeno dalla data del 12.10), in quanto tale condizione patologica, di sicura gravità clinica e scarsamente rispondente ai trattamenti specialistici del caso anche se prontamente instaurati, è tipica ab initio nella sua drammaticità della sindrome da anticorpi antifosfolipidi in quanto coinvolge – anche in modo “silente” – i capillari e le arteriole con conseguente danno endoteliale. […]
La trombolisi è stata correttamente indicata quale unica opzione terapeutica dell' ma Controparte_8 tale trattamento, non scevro da complicanze, richiede un'organizzazione multidisciplinare e di specificità professionale all'epoca non praticabile presso l' . Controparte_8
I cc.tt.uu., pertanto, così concludono già nella relazione trasmessa ai consulenti tecnici delle parti: << In conclusione la disamina ed analisi degli scriventi CC.TT.UU per quanto di competenza degli stessi, sulla specifica patologia e materia di trattazione, fondata sugli elementi clinici di giudizio a disposizione, con valutazione della condotta ex ante, orienta ritenere che nessuna obiettiva censura è individuabile sul piano diagnostico terapeutico nella condotta dei medici che ebbero in cura la giovane dal Controparte_5 febbraio 2006 fino al trasferimento presso il Policlinico di Bologna e in particolare, tenuto conto della tipologia specificità della patologia (trombosi/ ischemia del microcircolo della gamba- piede ) e della sua modalità di presentazione clinico- sintomatologica a far data dal 12/10/2006.>>
All'esito delle osservazioni depositate dai consulenti tecnici di tutte le parti, i cc.tt.uu. hanno confermato tali conclusioni, precisando anche come << pur debitamente considerando quanto verbalmente già anticipato e in relazione alla evidenziata da parte attrice omissione diagnostica, si ribadisce che con tutta evidenza solo ex post l'evoluzione del quadro clinico sintomatologico aveva reso “florida” la complicanza patologica della signora , ma agli scriventi hanno già chiaramente evidenziato come il quadro CP_5 clinico -sintomatologico di presentazione ai controlli presso l'OP Vito Fazzi di Lecce e con -si ripete - debita prospettiva ex ante e per i segni clinici all'epoca presenti o diversamente percettibili non era tale da poter pretendere senza indifferibilità il corretto inquadramento diagnostico da cui il ritardo terapeutico sostenuto. Eventuale ritardo che, come documentato nella letteratura di merito, non avrebbe, secondo il criterio probabilistico, dimostrato di poter concretamente modificare il decorso della patologia.
15 Dovendosi basare sul dato storico circostanziale documentato obiettivo e sulla letteratura di merito con doveroso giudizio e analisi medico legale della condotta professionale la valutazione non potendosi avere delle derive assolutiste ( o apodittiche) rimane quella già ampiamente realizzata e valutata >>.
11. In conclusione, può quindi ritenersi accertato da un lato che la situazione patologica insorta nel febbraio/ottobre del 2006 e che ha portato all' intervento di amputazione, cui la è stata CP_5 sottoposta a Bologna, non sia, sulla base dei criteri di causalità con preponderanza dell'evidenza scientifico-statistica, connessa ad alcun significativo errore diagnostico e/o terapeutico.
In primo luogo perché la condotta dei sanitari è stata corretta, adeguata ed immune da censure, non potendo esigersi una condotta alternativa, in quanto il quadro clinico-sintomatologico non era tale da imporre senza indifferibilità un corretto inquadramento diagnostico, sicché non sussiste alcun ritardo terapeutico;
e comunque ove un trattamento diverso fosse stato adottato e/o fosse stato più tempestivo, un eventuale ritardo, con elevato grado di probabilità secondo il criterio probabilistico del canone del
“più probabile che non”, non avrebbe potuto concretamente modificare il decorso della patologia, evitare le sue conseguenze e in particolare l'amputazione.
Gli esiti della c.t.u. appaiono convincenti e condivisibili alla Corte, avendo i cc.tt.uu. risposto puntualmente e convincentemente alle osservazioni dei c.t.p, confermando in modo ragionato e approfondito le conclusioni già rese, all'esito di un vaglio critico e puntuale delle stesse.
Giova ricordare che i principi in materia impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità più recente, infatti, ( vedi Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Se dunque il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione.
12. La difesa della ha reiterato in appello le medesime censure già mosse alla c.t.u. di primo CP_5 grado, appuntando il focus delle osservazioni sulla APS, patologia che è stata ampiamente valutata dai consulenti, in tutte le relazioni e che pure ne hanno escluso una specifica rilevanza nella vicenda. Le osservazioni mosse in sede di comparsa conclusionale in appello quindi non inducono ad un ulteriore rinnovo della c.t.u., vuoi perché le questioni dedotte sono state già chiarite, vuoi perché gli esiti delle
16 consulenze, sia in primo grado sia in appello, sono pressoché sovrapponibili, sicché un ennesimo rinnovo avrebbe solo un effetto meramente dilatorio e defatigante all'interno del processo, ma non potrebbe pervenire a soluzioni diverse e più favorevoli alla parte, in mancanza della enucleazione di elementi fattuali ed aspetti significativi della vicenda dal punto di vista medico-legale che, ignorati nelle precedenti indagini, potrebbero giustificare un ulteriore approfondimento.
L'istanza istruttoria non merita pertanto accoglimento.
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13. Alla luce di tanto, tutti gli appelli devono essere accolti poiché, alla luce degli esiti della indagine tecnica svolta in questo grado, la soluzione assunta dal tribunale, che ha accolto la domanda risarcitoria, non è corretta, perché non ricorre il ritenuto errore medico, per ritardo diagnostico e terapeutico, né soprattutto ricorre il nesso causale, secondo il canone della causalità probabilistica fra un eventuale ritardo e l'evento di danno. Secondo un ragionamento controfattuale, ove pure fosse stata tempestivamente somministrata eparina, unico intervento possibile in caso di trombosi, tanto non avrebbe comunque evitato lo sviluppo della patologia, la gangrena e la successiva amputazione;
quindi, l'eventuale ritardo - ove sussistente - non avrebbe, secondo il criterio probabilistico, concretamente modificato il decorso della patologia.
La domanda risarcitoria proposta dalla con atto del 25.5.2009 va pertanto disattesa. CP_5
Assorbite restano conseguentemente tutte le altre censure e questioni dedotte negli altri motivi di appello da ciascuna delle parti appellanti, anche con riferimento alla domanda di malleva.
14. La riforma della sentenza comporta anche la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese con conseguente assorbimento di ogni censura che si appunta sul regime delle spese di primo grado ed impone una necessaria ridefinizione delle spese di lite relative al doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, atteso che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III,
12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le spese del doppio grado, in deroga al criterio della soccombenza, nel caso di specie, possano essere integralmente compensate. La estrema particolarità ed obiettiva controvertibilità della vicenda, in uno alla evidente difficoltà di ricostruzione dal punto di vista medico legale degli eventi e delle responsabilità, con conseguente necessità dell'espletamento di una pluralità di indagini peritali, integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consentono al giudice di compensare le spese tra le parti, anche al di là delle ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc.
17 Anche le spese di tutte le cc.tt.uu. seguono la medesima regolamentazione. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, infatti, rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.,
(Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, n.26849). Le stesse, nella misura già liquidata nel corso dei giudizi, vanno poste definitivamente in solido a carico di tutte le parti e suddivise in parti uguali fra le stesse.
La riforma integrale della sentenza di primo grado impone, infine, di considerare anche le pretese restitutorie delle somme ricevute dalla in esecuzione della sentenza di primo grado sia a titolo CP_5
Cont di sorte capitale che di spese, avendo avanzato domanda in tal senso sia le che la : consegue Pt_2 pertanto la condanna della appellata a restituire alla parte che abbia provveduto al pagamento CP_5 di somme in esecuzione della sentenza in prime cure ogni importo eventualmente già riscosso, maggiorato degli interessi legali dalla data dell'avvenuto esborso al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[.. con atto di citazione notificato il 03.02.2021 nei confronti di ,
[...] CP_6 Parte_3
, , e , nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 10.02.2021, nonché sull'appello CP_6 proposto da e con atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione notificato il 02.02.2021, ed ancora sull'appello incidentale proposto da Controparte_4 con atto di citazione notificato il 12.02.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3039/2020, pubblicata in data 28.12.2020, così provvede:
1) Accoglie tutti gli appelli, principali ed incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da con atto di citazione del 25.5.2009; Controparte_5
2) Compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, incluse le spese di c.t.u.;
3) Pone definitivamente a carico di tutte le parti processuali in solido ed in eguale misura le spese delle cc.tt.uu. di primo e secondo grado, nell'importo già liquidato;
4) Condanna a restituire a e a le somme Controparte_5 Parte_1 CP_6 eventualmente già riscosse in esecuzione della sentenza di prime cure, maggiorate degli interessi al tasso legale maturati e maturandi dal pagamento e fino al soddisfo.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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