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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2121 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...] e ivi residente in C.da Boccalupo 38, Parte 1
"ed elettivamente domiciliato in Taverna di Montalto Uffugo, Via Cod. Fisc. C.F. 1.
Manzoni, Trav. P. Borsellino 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta, cod. fisc.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorsoC.F. 2
ricorrente nei confronti di
(C.F. P.IVA 1 - P. Controparte 1
IVA P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. E ove si dichiara di voler ricevere leC.F. 3 PEC: Email 1
comunicazioni) e Testimone 1 (C.F. C.F. 4
- FAX 0984/489331. PEC
-
Email 3 t) giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1,
resistente Oggetto: ripetizione di indebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe contesta la ripetibilità delle somme percepite nel periodo dal 01/01/2022 al novembre 2024 a titolo di assegno sociale per complessivi € 3.588,51, invocando il principio di tutela dell'affidamento e ritenendo irripetibili i ratei percepiti fino al provvedimento che ha accertato l'indebito (novembre 2024).
Ha, dunque, convenuto in giudizio l'CP_1 al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della somma e la condanna dell' CP_1 alla restituzione delle trattenute ove nelle more effettuate.
L'CP_1, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto ratei di assegno sociale divenuti indebiti per superamento del requisito reddituale siccome il ricorrente è divenuto titolare di pensione di vecchiaia e in tale momento ha acquistato consapevolezza della non spettanza dell'assegno sociale con conseguente assenza di affidamento meritevole di tutela;
ha, inoltre, rilevato che non trovano applicazione i principi in tema di sanatoria siccome è prestazione di natura assistenziale e non previdenziale, concludendo per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto della domanda -ripetizione di indebito-, appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui و.
sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di
Cass. 19762/2008, è stato confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass.
S.U. 18046/2010). Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (assegno sociale) oggetto si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche di causa,
all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare>(cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Premesso che l'indebito per cui è causa riguarda i ratei di assegno sociale erogati al ricorrente dal gennaio 2022 al novembre 2024, si rileva che il ricorrente non nega la natura indebita di quanto percepito ma sposta l'indagine sul versante della irripetibilità dei ratei (pacificamente) indebiti erogati dall' CP 1 nel suddetto periodo.
Sul punto, è vero che, come sostiene l'CP_1, in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' CP_1 (cfr. Cass. n. 13223/2020).
Secondo l'insegnamento della SC, invero, da ultimo ribadito nella sentenza indicata, “vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per 2 v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Co Prosegue la affermando che "Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla
-,
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez.
L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Per_2 ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n.
10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al
2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale (CP_1 Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. 14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall CP_1 si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (...).
Orbene, in sintesi, in base all'insegnamento della SC, l'indebito può dirsi ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens"; in ordine alle situazioni che possono, in concreto, escludere ogni esigenza di tutela dell'affidamento, nella sentenza n.
28771/2018, la SC ha affermato che Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, parte ricorrente sostiene che l'CP_1 non ha diritto di ripetere le somme indebitamente percepite se non dal momento dell'accertamento del superamento del limite reddituale ma, ritiene il giudice che, avuto riguardo alle ragioni dell'indebito, il ricorrente versasse in situazione di dolo (inteso come piena consapevolezza del carattere indebito della prestazione percepita) in ragione dell'incremento reddituale talmente significativo da palesare in maniera inequivocabile l'insussistenza del diritto all'assegno sociale, percepito nonostante la consapevolezza della non spettanza. Invero, il superamento del limite reddituale (tale da far venire meno il diritto all'assegno sociale) è avvenuto in ragione della maturazione in capo al ricorrente del diritto alla pensione di vecchiaia quale ex dipendente del;
è in atti provvedimento di conferimento della pensione di Controparte_3 vecchiaia a carico dello Stato con decorrenza dal 1.9.2021, in ragione della quale il ricorrente ha acquisito la titolarità di redditi da pensione per complessivi euro 8.323,45 annui.
Tale incremento reddituale con decorrenza dal 1.9.2021 - rende evidente ed inequivoca la non spettanza dell'assegno sociale che, come noto, presuppone la titolarità di redditi di gran lunga inferiori il che all'evidenza esclude ogni esigenza di tutela dell'affidamento in capo a chi era certamente consapevole di percepire prestazioni non spettanti a titolo di assegno sociale, nella contestuale percezione di pensione di vecchiaia (erogata dal 1.9.2021).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
rigetta il ricorso;
dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, lì 13 novembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2121 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...] e ivi residente in C.da Boccalupo 38, Parte 1
"ed elettivamente domiciliato in Taverna di Montalto Uffugo, Via Cod. Fisc. C.F. 1.
Manzoni, Trav. P. Borsellino 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta, cod. fisc.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorsoC.F. 2
ricorrente nei confronti di
(C.F. P.IVA 1 - P. Controparte 1
IVA P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. E ove si dichiara di voler ricevere leC.F. 3 PEC: Email 1
comunicazioni) e Testimone 1 (C.F. C.F. 4
- FAX 0984/489331. PEC
-
Email 3 t) giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1,
resistente Oggetto: ripetizione di indebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe contesta la ripetibilità delle somme percepite nel periodo dal 01/01/2022 al novembre 2024 a titolo di assegno sociale per complessivi € 3.588,51, invocando il principio di tutela dell'affidamento e ritenendo irripetibili i ratei percepiti fino al provvedimento che ha accertato l'indebito (novembre 2024).
Ha, dunque, convenuto in giudizio l'CP_1 al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della somma e la condanna dell' CP_1 alla restituzione delle trattenute ove nelle more effettuate.
L'CP_1, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto ratei di assegno sociale divenuti indebiti per superamento del requisito reddituale siccome il ricorrente è divenuto titolare di pensione di vecchiaia e in tale momento ha acquistato consapevolezza della non spettanza dell'assegno sociale con conseguente assenza di affidamento meritevole di tutela;
ha, inoltre, rilevato che non trovano applicazione i principi in tema di sanatoria siccome è prestazione di natura assistenziale e non previdenziale, concludendo per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto della domanda -ripetizione di indebito-, appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui و.
sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di
Cass. 19762/2008, è stato confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass.
S.U. 18046/2010). Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (assegno sociale) oggetto si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche di causa,
all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare>(cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Premesso che l'indebito per cui è causa riguarda i ratei di assegno sociale erogati al ricorrente dal gennaio 2022 al novembre 2024, si rileva che il ricorrente non nega la natura indebita di quanto percepito ma sposta l'indagine sul versante della irripetibilità dei ratei (pacificamente) indebiti erogati dall' CP 1 nel suddetto periodo.
Sul punto, è vero che, come sostiene l'CP_1, in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' CP_1 (cfr. Cass. n. 13223/2020).
Secondo l'insegnamento della SC, invero, da ultimo ribadito nella sentenza indicata, “vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per 2 v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Co Prosegue la affermando che "Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla
-,
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez.
L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Per_2 ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n.
10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al
2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale (CP_1 Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. 14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall CP_1 si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (...).
Orbene, in sintesi, in base all'insegnamento della SC, l'indebito può dirsi ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens"; in ordine alle situazioni che possono, in concreto, escludere ogni esigenza di tutela dell'affidamento, nella sentenza n.
28771/2018, la SC ha affermato che Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, parte ricorrente sostiene che l'CP_1 non ha diritto di ripetere le somme indebitamente percepite se non dal momento dell'accertamento del superamento del limite reddituale ma, ritiene il giudice che, avuto riguardo alle ragioni dell'indebito, il ricorrente versasse in situazione di dolo (inteso come piena consapevolezza del carattere indebito della prestazione percepita) in ragione dell'incremento reddituale talmente significativo da palesare in maniera inequivocabile l'insussistenza del diritto all'assegno sociale, percepito nonostante la consapevolezza della non spettanza. Invero, il superamento del limite reddituale (tale da far venire meno il diritto all'assegno sociale) è avvenuto in ragione della maturazione in capo al ricorrente del diritto alla pensione di vecchiaia quale ex dipendente del;
è in atti provvedimento di conferimento della pensione di Controparte_3 vecchiaia a carico dello Stato con decorrenza dal 1.9.2021, in ragione della quale il ricorrente ha acquisito la titolarità di redditi da pensione per complessivi euro 8.323,45 annui.
Tale incremento reddituale con decorrenza dal 1.9.2021 - rende evidente ed inequivoca la non spettanza dell'assegno sociale che, come noto, presuppone la titolarità di redditi di gran lunga inferiori il che all'evidenza esclude ogni esigenza di tutela dell'affidamento in capo a chi era certamente consapevole di percepire prestazioni non spettanti a titolo di assegno sociale, nella contestuale percezione di pensione di vecchiaia (erogata dal 1.9.2021).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
rigetta il ricorso;
dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, lì 13 novembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Fedora Cavalcanti