Art. 1.
E' autorizzata la concessione di lire 50 milioni quale contributo straordinario per l'anno 1959, a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).
E' autorizzata la concessione di lire 50 milioni quale contributo straordinario per l'anno 1959, a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).