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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 814/2023 R.G. e promossa da
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dino Latini Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: fax: 071.7231471; indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_2
, e con domicilio eletto presso il suo studio, in Osimo, via San Email_1
Filippo n.3
- attore in riassunzione –
Contro
(CF. ) e (CF ), CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Antonino di Renzo Mannino (CF del Foro di C.F._5
Ancona, Fax 071/9203030 indirizzo di posta certificata . Email_2 [...]
e domiciliati nella di lui casella pec e nello studio sito in Osimo (AN) alla via Email_3
Fonte Magna n.25 fax n.071.9203030.
-Convenuti in riassunzione-
pagina 1 di 8 OGGETTO: riassunzione del giudizio d'appello derivante da rinvio - artt.383 e 392 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Il trib. Ancona sez. dist. Osimo, soffermandosi pressochè esclusivamente sulla sussistenza di un diritto reale di passaggio, a fronte di una richiesta d'interdetto possessorio, richiamava in proposito gli allegati atti di compravendita riguardanti gli immobili oggetto di causa ed osservava che, nell'atto di acquisto del 1 luglio 1982, tra i Signori (alienante) e ( dante causa degli Persona_1 CP_2 odierni attori e ) e (acquirenti in comunione ed in quote eguali), si CP_1 Parte_2 Parte_1 evinceva che "la detta striscia di terreno (oggetto dell'acquisto) è destinata a strada più agevole per accedere alle limitrofe proprietà degli acquirenti stessi " e che, successivamente, al momento della compravendita tra e e , all'art 11 del rispettivo atto di compravendita, si CP_2 CP_1 Parte_2 dava atto che "Le compravendite di cui al presente atto vengono fatte con tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni e dipendenze di quanto compravenduto, con tutte le relative servitù attive e passive ( se ed in quanto esistenti) ... “.
Riteneva che dell'esercizio in sé del passaggio era data contezza da quanto dichiarato da testi terzi, che,
a differenza di , fratello di , nessun interesse avevano alla causa;
risultava CP_2 Pt_1 altresì pacifica la presenza della catena e lucchetto sul cancello, ad ostacolo del pregresso esercitato passaggio.
Oltre che dalle risultanze testimoniali, l'effettuata CTU dimostrava che il passaggio che collegava la proprietà della famiglia con la strada principale, è di non agevole accesso, rendendo Parte_3
l'accesso alla loro proprietà ben più difficoltoso di quello che avevano utilizzando il passaggio cui era preposto il cancello, che avevano contribuito a pagare e di cui avevano le chiavi originarie, come dallo stesso confermato. Parte_1
Dichiarava, pertanto “l'esistenza della servitù di passaggio in capo agli odierni attori, nella qualifica di proprietari dell'appartamento sito in via Villa 33, [e] condanna il Signor a rimuovere Parte_1 catena e lucchetto apposti al cancello per cui è processo, ripristinando la situazione antecedente, ovvero pagina 2 di 8 di fornire loro la relativa chiave in modo tale da consentirne il passaggio, in virtù del diritto di servitù di passaggio…”.
Veniva cassata la sentenza, sostanzialmente confermativa, emessa da questa Corte d'appello – II sez. civile – in seguito all'accoglimento dei motivi come di seguito esposti.
Il ricorrente in Cassazione osservava che la Corte d'Appello aveva rigettato il motivo di appello con il quale si era lamentato il fatto che gli attori avevano, con la citazione introduttiva del merito possessorio, fatto valere anche la domanda di carattere petitorio, volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio, di cui inizialmente avevano chiesto solo la tutela possessoria. I giudici di appello avevano disatteso la censura rilevando che la previsione di cui all'art. 705 co. 1
c.p.c., che vieta la proposizione della domanda petitoria in pendenza del giudizio possessorio, opera solo per il resistente, ma non anche per i ricorrenti in possessorio, sicché si palesava legittima l'iniziativa processuale degli appellati intesa a far valere nella fase di merito possessorio anche la domanda petitoria.
Veniva evidenziato dalla Cassazione il travisamento dell'effettivo contenuto del motivo di appello, che in realtà intendeva dedurre l'inammissibilità della domanda petitoria fatta valere da colui che agisce in possessorio nell'ambito del procedimento sempre possessorio, volto a dare conferma ai provvedimenti emessi nella fase interdittale. Doveva viceversa reputarsi preclusa la cumulabilità della domanda possessoria con quella petitoria all'interno del medesimo giudizio, sicché il Tribunale, prima, e la Corte
d'Appello, poi, avrebbero dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'actio confessoria servitutis, poi in concreto accolta.
Infatti, dalla lettura dello stesso atto di citazione proposto nell'interesse del e della in CP_1 Parte_2 primo grado, il Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Osimo, dopo avere accolto con ordinanza il ricorso degli istanti, ordinando il ripristino dello status quo ante, e l'eliminazione della chiusura con lucchetto e catena al cancello di accesso al tracciato sul quale vantavano il possesso i ricorrenti, aveva assegnato alle parti il termine di giorni trenta per il giudizio di merito, ordine in ottemperanza del quale gli attori notificavano l'atto di citazione, espressamente denominato “per la prosecuzione nel merito a seguito di ricorso per la reintegrazione nel possesso (ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.)”. Era, fra l'altro, evidente che l'ordinanza era stata considerata dal giudice e dalle parti come avente carattere solo interdittale, e priva quindi di definitività, e che era specifico interesse degli originari ricorrenti, conseguire la conferma dei provvedimenti possessori a sé favorevoli, all'esito del cd. merito pagina 3 di 8 possessorio ( Cass. n. 1142/2005, secondo cui il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria - che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale - e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla legge 353/1990, struttura unitaria, sicché con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sé del giudizio relativamente alla fase di merito;
peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perché non esaurito;
conf. Cass. n. 12702/2002).
Emergeva però che con il detto atto di citazione gli istanti non s'erano limitati solo a richiedere la conferma della tutela possessoria già concessa in via interdittale, ma avevano altresì chiesto di accertare e dichiarare esistente il diritto di servitù di passaggio attraverso i fondi di cui alle particella n.
223 e 112 (cfr. pag. 7 delle conclusioni dell'atto di citazione).
La domanda di carattere petitorio, e precisamente una confessoria servitutis, proprio concernente il passaggio attraverso i fondi del convenuto di cui era stata richiesta la tutela possessoria, non era possibile e la risposta fornita dal giudice di appello all'analogo motivo di appello non era corretta in quanto non appariva aver compreso l'effettivo contenuto della critica che, lungi dal denunciare la violazione del divieto di cui all'art. 705 c.p.c. (chiaramente previsto solo per il resistente), mirava piuttosto a censurare il fatto che il Tribunale avesse deciso su di una domanda petitoria, il cui contenuto, per la diversità del petitum e della causa petendi, non ne permetteva il cumulo nel giudizio volto ad accertare il merito possessorio.
Rilevava a tal fine il principio espresso da Cass. n. 10588/2012, secondo cui il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 cod. proc. civ., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi". Ne consegue che l'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione petitoria, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria;
detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con una separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" ed un "petitum" completamente diversi, dal che deriva pagina 4 di 8 l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria (conf. Cass. n. 6881/1991).
I restanti motivi riguardanti le statuizioni direttamente correlate alla domanda petitoria di cui, in accoglimento del primo motivo, era stata rilevata l'inammissibilità della proposizione in questo giudizio, restavano assorbiti per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Pertanto la cassazione disponeva il rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, che avrebbe provveduto anche sulle spese del presente giudizio, dovendo altresì la stessa valutare la domanda possessoria, ritualmente proposta, e reputata assorbita a seguito dell'accoglimento della domanda petitoria (palesandosi in tal senso infondata la deduzione di cui alla memoria dei controricorrenti, secondo cui vi sarebbe un giudicato interno sulla fondatezza della domanda possessoria).
procedeva alla conseguente riassunzione chiedendo la declaratoria d'inammissibilità Parte_1 della domanda, formulata da e , di accertamento di un diritto di servitù di passaggio CP_1 Parte_2 sull'accesso all'immobile.
In relazione all'esame della domanda possessoria dei signori e , in sede di merito “pieno” CP_1 Parte_2 dopo la fase sommaria, che si era conclusa con la ordinanza interdittale del 4 gennaio 2003 del
Tribunale, lo ribadiva le proprie difese in termini di CP_2
1) Sussistenza di mero atto di tolleranza circa il transito dei signori e sulle sue porzioni CP_1 Parte_2 di terreno (particelle nn.112 e 223).
2) Assetto dei luoghi, con due accessi
3) Insussistenza di alcun diritto di servitù di passaggio sulla particella n.223, con conseguente esclusione del correlativo possesso
4) Risultanze, in genere, agli atti processuali
Si costituivano e , eccependo l'improcedibilità dell'appello e, nel merito, ribadendo le CP_1 Parte_2 loro posizioni .
§ 2 – Va senz'altro disattesa l'eccezione proposta dai convenuti in riassunzione, circa
“…l'improcedibilità del giudizio di appello in riassunzione ex art.348 cpc in quanto, la norma disciplina l'improcedibilità del giudizio di appello, la quale si verifica quando il giudizio sia stato già avviato, ma vengano a mancare gli elementi soggettivi necessari affinchè il processo possa proseguire.
Infatti, i sigg.ri e hanno venduto la proprietà con atto a rogito del Notaro CP_1 Parte_2 [...] del 12 maggio 2021 rep.45.413 racc.22.610 (all.n.1), circostanza nota al ricorrente Per_2 Pt_1 pagina 5 di 8 già in pendenza del giudizio in Cassazione, ancor prima della pronuncia ma, che non ha inteso CP_2 rappresentare…”.
A prescindere dal riferimento, invero poco comprensibile, al disposto dell'art. 348 cpc, in ogni caso è evidente l'interesse di e alla continuazione della lite, se non altro ai fini della CP_1 Parte_2 regolamentazione delle spese processuali. Né a tal fine, in ogni caso, gioverebbe evidenziare la perdita del possesso eventualmente conseguente all'asserito trasferimento, argomento peraltro affatto speso dallo CP_2
§ 3 – L'ambito del presente giudizio di rinvio
Come sopra visto, e sebbene si attardino i convenuti ad argomentare in petitorio sull'usucapione ed altre questioni, questa corte si deve solo occupare della conferma o meno dell'interdetto concesso all'esito della fase sommaria.
Eventuali considerazioni su titoli contrattuali o diritti usucapibili sarebbero semmai utilizzabili solo ad colorandum, ma nella fattispecie ciò è anche inutile in quanto la lesione del possesso viene ad essere sufficientemente chiara dalle prove orali.
È infatti risultato in positivo o non è stato contestato che
1) gli odierni convenuti in riassunzione avevano partecipato nella misura del 50% alle spese della realizzazione del cancello che chiude e apre la via d'accesso e ne avevano le chiavi
2) i testi d hanno confermato il loro passaggio attraverso il Tes_1 Tes_2 Testimone_3 cancelli, sino all'apposizione del lucchetto
3) lo stesso attore in riassunzione ha sostanzialmente ammesso i fatti sul capitolo “vero che i sigg.ri e sin dal momento dell'acquisto dell'appartamento sito nell0immobile di CP_1 Parte_2 via Villa n. 33 erano soliti passare attraverso il cancello posto nei terreni , indicati in Catasto nel foglio n. 27 con la particella n. 223 ( già 153 b) e mappale 112, come meglio specificato in atti di compravendita datati rispettivamente 1 luglio 1982 e 12 gennaio 1984?”, risponde affermativamente, anche se con la precisazione “che c'erano degli accordi che il passaggio sarebbe stato aperto fino a che i rapporti di vicinato rimanevano buoni”, circostanza da un lato generica e dall'altro ininfluente sul possesso pregresso, non potendo di per sé costituire la
“tolleranza” invocata da parte dello CP_2
L'ordinanza interdittale pronunciata in data 9.1.2003 dal Tribunale di Ancona sez. dist. Osimo, va pertanto confermata .
pagina 6 di 8 § 4 – La regolamentazione delle spese processuali .
Sia per quanto riguarda il giudizio di primo grado, il giudizio d'appello cassato ed il presente giudizio alla chiara vittoria sulle questioni possessorie corrisponde un'inammissibilità della valutazione, in sede di merito possessorio, di qualsiasi questione petitoria, pure proposta ed anzi, sostanzialmente, prevalente nell'assetto degli interessi concretamente perseguiti. Ciò, si badi, vale anche dopo il chiaro arresto della cassazione che ha disposto il rinvio, poiché nel presente giudizio di rinvio, come detto, molta parte delle argomentazioni spese dai convenuti in riassunzione riguarda ancora le questioni dei diritti di passaggio, e non del semplice possesso.
Pertanto i convenuti in riassunzione debbono vedersi riconoscere le spese processuali, ma con compensazione di 2/3, restando quindi a carico dello il residuo terzo. CP_2
Viceversa, per il giudizio di cassazione la soccombenza è completa in capo a e . CP_1 Parte_2
Le spese relative vanno liquidate – tranne che per il primo grado, in cui può essere tenuta ferma la liquidazione già effettuata – secondo i valori medi della causa di valore indeterminabile – media complessità.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona, quale giudice del rinvio
1) In parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Trib. Ancona, conferma l'ordinanza interdittale pronunciata in data 9.1.2003 dal Tribunale di Ancona sez. dist. Osimo, rigettando ogni altra domanda di natura petitoria
2) Condanna alla refusione, in favore di e , Parte_1 CP_1 Parte_2 delle spese processuali innanzi al Tribunale, al primo giudizio innanzi a questa Corte d'appello ed al presente giudizio di rinvio, spese che compensa nella misura di 2/3, rimanendo a carico dello il residuo terzo e che liquida come al punto che segue. CP_2
3) Conferma la liquidazione delle spese processuali per il giudizio innanzi al tribunale come fatto in quella sede. Liquida, invece, per ciascuno dei giudizi d'appello le spese come segue : Fase di studio della controversia, € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; Fase di trattazione, € 3.686,00; Fase decisionale, € 4.287,00, oltre rimborso forf. Iva e cpa
4) Condanna e alla refusione, in favore dello delle spese processuali per il CP_1 Parte_2 CP_2 giudizio di Cassazione, che liquida per la Fase di studio della controversia, in € 2.869,00; per la pagina 7 di 8 Fase introduttiva del giudizio, in € 2.224,00; per la Fase decisionale, in € 1.492,00, oltre rimborso forf. Iva e cpa.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 814/2023 R.G. e promossa da
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dino Latini Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: fax: 071.7231471; indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_2
, e con domicilio eletto presso il suo studio, in Osimo, via San Email_1
Filippo n.3
- attore in riassunzione –
Contro
(CF. ) e (CF ), CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Antonino di Renzo Mannino (CF del Foro di C.F._5
Ancona, Fax 071/9203030 indirizzo di posta certificata . Email_2 [...]
e domiciliati nella di lui casella pec e nello studio sito in Osimo (AN) alla via Email_3
Fonte Magna n.25 fax n.071.9203030.
-Convenuti in riassunzione-
pagina 1 di 8 OGGETTO: riassunzione del giudizio d'appello derivante da rinvio - artt.383 e 392 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Il trib. Ancona sez. dist. Osimo, soffermandosi pressochè esclusivamente sulla sussistenza di un diritto reale di passaggio, a fronte di una richiesta d'interdetto possessorio, richiamava in proposito gli allegati atti di compravendita riguardanti gli immobili oggetto di causa ed osservava che, nell'atto di acquisto del 1 luglio 1982, tra i Signori (alienante) e ( dante causa degli Persona_1 CP_2 odierni attori e ) e (acquirenti in comunione ed in quote eguali), si CP_1 Parte_2 Parte_1 evinceva che "la detta striscia di terreno (oggetto dell'acquisto) è destinata a strada più agevole per accedere alle limitrofe proprietà degli acquirenti stessi " e che, successivamente, al momento della compravendita tra e e , all'art 11 del rispettivo atto di compravendita, si CP_2 CP_1 Parte_2 dava atto che "Le compravendite di cui al presente atto vengono fatte con tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni e dipendenze di quanto compravenduto, con tutte le relative servitù attive e passive ( se ed in quanto esistenti) ... “.
Riteneva che dell'esercizio in sé del passaggio era data contezza da quanto dichiarato da testi terzi, che,
a differenza di , fratello di , nessun interesse avevano alla causa;
risultava CP_2 Pt_1 altresì pacifica la presenza della catena e lucchetto sul cancello, ad ostacolo del pregresso esercitato passaggio.
Oltre che dalle risultanze testimoniali, l'effettuata CTU dimostrava che il passaggio che collegava la proprietà della famiglia con la strada principale, è di non agevole accesso, rendendo Parte_3
l'accesso alla loro proprietà ben più difficoltoso di quello che avevano utilizzando il passaggio cui era preposto il cancello, che avevano contribuito a pagare e di cui avevano le chiavi originarie, come dallo stesso confermato. Parte_1
Dichiarava, pertanto “l'esistenza della servitù di passaggio in capo agli odierni attori, nella qualifica di proprietari dell'appartamento sito in via Villa 33, [e] condanna il Signor a rimuovere Parte_1 catena e lucchetto apposti al cancello per cui è processo, ripristinando la situazione antecedente, ovvero pagina 2 di 8 di fornire loro la relativa chiave in modo tale da consentirne il passaggio, in virtù del diritto di servitù di passaggio…”.
Veniva cassata la sentenza, sostanzialmente confermativa, emessa da questa Corte d'appello – II sez. civile – in seguito all'accoglimento dei motivi come di seguito esposti.
Il ricorrente in Cassazione osservava che la Corte d'Appello aveva rigettato il motivo di appello con il quale si era lamentato il fatto che gli attori avevano, con la citazione introduttiva del merito possessorio, fatto valere anche la domanda di carattere petitorio, volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio, di cui inizialmente avevano chiesto solo la tutela possessoria. I giudici di appello avevano disatteso la censura rilevando che la previsione di cui all'art. 705 co. 1
c.p.c., che vieta la proposizione della domanda petitoria in pendenza del giudizio possessorio, opera solo per il resistente, ma non anche per i ricorrenti in possessorio, sicché si palesava legittima l'iniziativa processuale degli appellati intesa a far valere nella fase di merito possessorio anche la domanda petitoria.
Veniva evidenziato dalla Cassazione il travisamento dell'effettivo contenuto del motivo di appello, che in realtà intendeva dedurre l'inammissibilità della domanda petitoria fatta valere da colui che agisce in possessorio nell'ambito del procedimento sempre possessorio, volto a dare conferma ai provvedimenti emessi nella fase interdittale. Doveva viceversa reputarsi preclusa la cumulabilità della domanda possessoria con quella petitoria all'interno del medesimo giudizio, sicché il Tribunale, prima, e la Corte
d'Appello, poi, avrebbero dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'actio confessoria servitutis, poi in concreto accolta.
Infatti, dalla lettura dello stesso atto di citazione proposto nell'interesse del e della in CP_1 Parte_2 primo grado, il Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Osimo, dopo avere accolto con ordinanza il ricorso degli istanti, ordinando il ripristino dello status quo ante, e l'eliminazione della chiusura con lucchetto e catena al cancello di accesso al tracciato sul quale vantavano il possesso i ricorrenti, aveva assegnato alle parti il termine di giorni trenta per il giudizio di merito, ordine in ottemperanza del quale gli attori notificavano l'atto di citazione, espressamente denominato “per la prosecuzione nel merito a seguito di ricorso per la reintegrazione nel possesso (ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.)”. Era, fra l'altro, evidente che l'ordinanza era stata considerata dal giudice e dalle parti come avente carattere solo interdittale, e priva quindi di definitività, e che era specifico interesse degli originari ricorrenti, conseguire la conferma dei provvedimenti possessori a sé favorevoli, all'esito del cd. merito pagina 3 di 8 possessorio ( Cass. n. 1142/2005, secondo cui il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria - che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale - e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla legge 353/1990, struttura unitaria, sicché con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sé del giudizio relativamente alla fase di merito;
peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perché non esaurito;
conf. Cass. n. 12702/2002).
Emergeva però che con il detto atto di citazione gli istanti non s'erano limitati solo a richiedere la conferma della tutela possessoria già concessa in via interdittale, ma avevano altresì chiesto di accertare e dichiarare esistente il diritto di servitù di passaggio attraverso i fondi di cui alle particella n.
223 e 112 (cfr. pag. 7 delle conclusioni dell'atto di citazione).
La domanda di carattere petitorio, e precisamente una confessoria servitutis, proprio concernente il passaggio attraverso i fondi del convenuto di cui era stata richiesta la tutela possessoria, non era possibile e la risposta fornita dal giudice di appello all'analogo motivo di appello non era corretta in quanto non appariva aver compreso l'effettivo contenuto della critica che, lungi dal denunciare la violazione del divieto di cui all'art. 705 c.p.c. (chiaramente previsto solo per il resistente), mirava piuttosto a censurare il fatto che il Tribunale avesse deciso su di una domanda petitoria, il cui contenuto, per la diversità del petitum e della causa petendi, non ne permetteva il cumulo nel giudizio volto ad accertare il merito possessorio.
Rilevava a tal fine il principio espresso da Cass. n. 10588/2012, secondo cui il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 cod. proc. civ., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi". Ne consegue che l'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione petitoria, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria;
detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con una separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" ed un "petitum" completamente diversi, dal che deriva pagina 4 di 8 l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria (conf. Cass. n. 6881/1991).
I restanti motivi riguardanti le statuizioni direttamente correlate alla domanda petitoria di cui, in accoglimento del primo motivo, era stata rilevata l'inammissibilità della proposizione in questo giudizio, restavano assorbiti per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Pertanto la cassazione disponeva il rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, che avrebbe provveduto anche sulle spese del presente giudizio, dovendo altresì la stessa valutare la domanda possessoria, ritualmente proposta, e reputata assorbita a seguito dell'accoglimento della domanda petitoria (palesandosi in tal senso infondata la deduzione di cui alla memoria dei controricorrenti, secondo cui vi sarebbe un giudicato interno sulla fondatezza della domanda possessoria).
procedeva alla conseguente riassunzione chiedendo la declaratoria d'inammissibilità Parte_1 della domanda, formulata da e , di accertamento di un diritto di servitù di passaggio CP_1 Parte_2 sull'accesso all'immobile.
In relazione all'esame della domanda possessoria dei signori e , in sede di merito “pieno” CP_1 Parte_2 dopo la fase sommaria, che si era conclusa con la ordinanza interdittale del 4 gennaio 2003 del
Tribunale, lo ribadiva le proprie difese in termini di CP_2
1) Sussistenza di mero atto di tolleranza circa il transito dei signori e sulle sue porzioni CP_1 Parte_2 di terreno (particelle nn.112 e 223).
2) Assetto dei luoghi, con due accessi
3) Insussistenza di alcun diritto di servitù di passaggio sulla particella n.223, con conseguente esclusione del correlativo possesso
4) Risultanze, in genere, agli atti processuali
Si costituivano e , eccependo l'improcedibilità dell'appello e, nel merito, ribadendo le CP_1 Parte_2 loro posizioni .
§ 2 – Va senz'altro disattesa l'eccezione proposta dai convenuti in riassunzione, circa
“…l'improcedibilità del giudizio di appello in riassunzione ex art.348 cpc in quanto, la norma disciplina l'improcedibilità del giudizio di appello, la quale si verifica quando il giudizio sia stato già avviato, ma vengano a mancare gli elementi soggettivi necessari affinchè il processo possa proseguire.
Infatti, i sigg.ri e hanno venduto la proprietà con atto a rogito del Notaro CP_1 Parte_2 [...] del 12 maggio 2021 rep.45.413 racc.22.610 (all.n.1), circostanza nota al ricorrente Per_2 Pt_1 pagina 5 di 8 già in pendenza del giudizio in Cassazione, ancor prima della pronuncia ma, che non ha inteso CP_2 rappresentare…”.
A prescindere dal riferimento, invero poco comprensibile, al disposto dell'art. 348 cpc, in ogni caso è evidente l'interesse di e alla continuazione della lite, se non altro ai fini della CP_1 Parte_2 regolamentazione delle spese processuali. Né a tal fine, in ogni caso, gioverebbe evidenziare la perdita del possesso eventualmente conseguente all'asserito trasferimento, argomento peraltro affatto speso dallo CP_2
§ 3 – L'ambito del presente giudizio di rinvio
Come sopra visto, e sebbene si attardino i convenuti ad argomentare in petitorio sull'usucapione ed altre questioni, questa corte si deve solo occupare della conferma o meno dell'interdetto concesso all'esito della fase sommaria.
Eventuali considerazioni su titoli contrattuali o diritti usucapibili sarebbero semmai utilizzabili solo ad colorandum, ma nella fattispecie ciò è anche inutile in quanto la lesione del possesso viene ad essere sufficientemente chiara dalle prove orali.
È infatti risultato in positivo o non è stato contestato che
1) gli odierni convenuti in riassunzione avevano partecipato nella misura del 50% alle spese della realizzazione del cancello che chiude e apre la via d'accesso e ne avevano le chiavi
2) i testi d hanno confermato il loro passaggio attraverso il Tes_1 Tes_2 Testimone_3 cancelli, sino all'apposizione del lucchetto
3) lo stesso attore in riassunzione ha sostanzialmente ammesso i fatti sul capitolo “vero che i sigg.ri e sin dal momento dell'acquisto dell'appartamento sito nell0immobile di CP_1 Parte_2 via Villa n. 33 erano soliti passare attraverso il cancello posto nei terreni , indicati in Catasto nel foglio n. 27 con la particella n. 223 ( già 153 b) e mappale 112, come meglio specificato in atti di compravendita datati rispettivamente 1 luglio 1982 e 12 gennaio 1984?”, risponde affermativamente, anche se con la precisazione “che c'erano degli accordi che il passaggio sarebbe stato aperto fino a che i rapporti di vicinato rimanevano buoni”, circostanza da un lato generica e dall'altro ininfluente sul possesso pregresso, non potendo di per sé costituire la
“tolleranza” invocata da parte dello CP_2
L'ordinanza interdittale pronunciata in data 9.1.2003 dal Tribunale di Ancona sez. dist. Osimo, va pertanto confermata .
pagina 6 di 8 § 4 – La regolamentazione delle spese processuali .
Sia per quanto riguarda il giudizio di primo grado, il giudizio d'appello cassato ed il presente giudizio alla chiara vittoria sulle questioni possessorie corrisponde un'inammissibilità della valutazione, in sede di merito possessorio, di qualsiasi questione petitoria, pure proposta ed anzi, sostanzialmente, prevalente nell'assetto degli interessi concretamente perseguiti. Ciò, si badi, vale anche dopo il chiaro arresto della cassazione che ha disposto il rinvio, poiché nel presente giudizio di rinvio, come detto, molta parte delle argomentazioni spese dai convenuti in riassunzione riguarda ancora le questioni dei diritti di passaggio, e non del semplice possesso.
Pertanto i convenuti in riassunzione debbono vedersi riconoscere le spese processuali, ma con compensazione di 2/3, restando quindi a carico dello il residuo terzo. CP_2
Viceversa, per il giudizio di cassazione la soccombenza è completa in capo a e . CP_1 Parte_2
Le spese relative vanno liquidate – tranne che per il primo grado, in cui può essere tenuta ferma la liquidazione già effettuata – secondo i valori medi della causa di valore indeterminabile – media complessità.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona, quale giudice del rinvio
1) In parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Trib. Ancona, conferma l'ordinanza interdittale pronunciata in data 9.1.2003 dal Tribunale di Ancona sez. dist. Osimo, rigettando ogni altra domanda di natura petitoria
2) Condanna alla refusione, in favore di e , Parte_1 CP_1 Parte_2 delle spese processuali innanzi al Tribunale, al primo giudizio innanzi a questa Corte d'appello ed al presente giudizio di rinvio, spese che compensa nella misura di 2/3, rimanendo a carico dello il residuo terzo e che liquida come al punto che segue. CP_2
3) Conferma la liquidazione delle spese processuali per il giudizio innanzi al tribunale come fatto in quella sede. Liquida, invece, per ciascuno dei giudizi d'appello le spese come segue : Fase di studio della controversia, € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; Fase di trattazione, € 3.686,00; Fase decisionale, € 4.287,00, oltre rimborso forf. Iva e cpa
4) Condanna e alla refusione, in favore dello delle spese processuali per il CP_1 Parte_2 CP_2 giudizio di Cassazione, che liquida per la Fase di studio della controversia, in € 2.869,00; per la pagina 7 di 8 Fase introduttiva del giudizio, in € 2.224,00; per la Fase decisionale, in € 1.492,00, oltre rimborso forf. Iva e cpa.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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