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Decreto cautelare 30 luglio 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia Servizio Ispettori in data 17.06.2024, e notificato il 19.6.2024, con cui veniva negata l’assegnazione temporanea al Sig. -OMISSIS- presso la Questura di -OMISSIS-, ex art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2025, il pres. CO ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso, notificato in data 9.7.2024 e contestualmente depositato, il sig. -OMISSIS-, Vice Ispettore alla Squadra Mobile, già aggregato alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura del Tribunale di -OMISSIS-, ha impugnato l’epigrafato provvedimento con cui gli è stata denegata l’assegnazione provvisoria, ex art. 42 bis D.lgs 151/2021, presso la Questura di -OMISSIS-;
Vista la nota depositata in data 27.8.2025, con cui parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso;
Considerato che detta nota di rinunzia risulta essere stato ritualmente notificato alle controparti in data 27.8.2025, in coerenza con le formalità previste dall’art. 84, comma 3, del c.p.a., a mente del quale: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”;
Vista l’Ordinanza Cautelare Tar Marche, Sez. 1° 5.9.2024 n. 156, con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare proposta dal ricorrente;
Rilevato che, in data 19.9.2025, la P.A. ha depositato il provvedimento prot. 18192 del 16.5.2025 con cui il ricorrente è stato trasferito a domanda, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgvo 28.7.1989 n. 271, dalla Questura di -OMISSIS- alla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la dichiarazione di rinunzia, correttamente resa ai sensi dell'art. 84 cpa, comporta l’ estinzione del presente giudizio per rinunzia , ai sensi dell’art. 35, comma 2°, lett. c) del cpa;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, tenendo conto della peculiarità della vicenda nonché dell’accoglimento, ai fini del riesame, della domanda cautelare proposta dal ricorrente .
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia , ai sensi dell’art. 84 cpa e dell’art. 35, comma 2°, cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO ST, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.