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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 634 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 634 /2022
Parti: ed altri / Parte_1 Parte_2
Oggi, 19 settembre 2025 ore 9.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Casciano con il ricorrente;
Pt_1
- per parte convenuta l'avv. Petrà.
I difensori discutono riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 634 / 2022 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Maria IN Casciano;
Parte_1 Parte_3
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_2
Petrà e dell'avv. Barbara Londi;
Parte resistente
Procedimento in cui risulta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. 642 / 2022 r.g. promossa da:
, e con il patrocinio dell'avv. Maria Parte_4 Parte_5 Parte_6
IN Casciano;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_2
Petrà e dell'avv. Barbara Londi;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
Pag. 2 di 3 1) in accoglimento dei ricorsi riuniti nei limiti di cui alla motivazione, previo accertamento del carattere non discontinuo della prestazione lavorativa resa dai ricorrenti, condanna la società a Parte_2 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme - relative agli anni 2020 e 2021 - come da consulenza di parte depositata:
- : € 3.526,83; Parte_5
- € 6.984,24; Parte_3
- € 3.137,82; Parte_6
- € 3.809,22; Parte_4
- : € 5.111,67; Parte_1
il tutto oltre (e compresi) interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del singolo diritto al saldo;
2) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi €. 10.000,00 (quota parte in favore dei ricorrenti, quindi, pari ad €. 5.000,00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese del giudizio. Condanna la società al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte sostenute dai ricorrenti e richieste nelle note pro forma allegate alla nota di parte ricorrente del 25.8.2025, meglio quantificate nella motivazione.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 634 /2022
Parti: ed altri / Parte_1 Parte_2
Oggi, 19 settembre 2025 ore 9.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Casciano con il ricorrente;
Pt_1
- per parte convenuta l'avv. Petrà.
I difensori discutono riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 634 / 2022 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Maria IN Casciano;
Parte_1 Parte_3
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_2
Petrà e dell'avv. Barbara Londi;
Parte resistente
Procedimento in cui risulta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. 642 / 2022 r.g. promossa da:
, e con il patrocinio dell'avv. Maria Parte_4 Parte_5 Parte_6
IN Casciano;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_2
Petrà e dell'avv. Barbara Londi;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
Pag. 2 di 3 1) in accoglimento dei ricorsi riuniti nei limiti di cui alla motivazione, previo accertamento del carattere non discontinuo della prestazione lavorativa resa dai ricorrenti, condanna la società a Parte_2 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme - relative agli anni 2020 e 2021 - come da consulenza di parte depositata:
- : € 3.526,83; Parte_5
- € 6.984,24; Parte_3
- € 3.137,82; Parte_6
- € 3.809,22; Parte_4
- : € 5.111,67; Parte_1
il tutto oltre (e compresi) interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del singolo diritto al saldo;
2) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi €. 10.000,00 (quota parte in favore dei ricorrenti, quindi, pari ad €. 5.000,00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese del giudizio. Condanna la società al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte sostenute dai ricorrenti e richieste nelle note pro forma allegate alla nota di parte ricorrente del 25.8.2025, meglio quantificate nella motivazione.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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