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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4160 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. PESCE PIERPAOLO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, , , , rapp.ti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 difesi dall'Avv PELELLA ANTONIETTA
OPPOSTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28/08/2024 l' si è opposta al d.i. 376/2024 emesso su istanza di Parte_2
(per il pagamento della somma di euro 439.92 per l'annualità 2022), di Controparte_1 CP_2
(per il pagamento della somma di euro 1676.49 per le annualità 2020 2021 e 2022), di
[...] CP_3
(per il pagamento della somma di euro 894.84 per l'annualità 2022), di (per il
[...] Parte_3 pagamento della somma di euro 1498.55 per le annualità 2020 e 2021) e di (per il Controparte_5 pagamento della somma di euro 479.44 per l'annualità 2019) a titolo di maggiorazioni sulla retribuzione in virtù dell'avvenuto espletamento di attività lavorativa su turni di lavoro diurni e notturni in giorni festivi infrasettimanali ed ha eccepito, con riferimento alla posizione di , la prescrizione dei crediti Controparte_5 antecedenti al mese di luglio 2019 e l'erroneità dei calcoli prodotti e con riferimento a , Controparte_1
e l'erroneità dei conteggi;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le CP_3 Parte_3 parti opposte, con riferimento alla posizione di evidenziavano che le ore da corrispondere, Controparte_5 in ragione dell'intervenuta prescrizione parziale del diritto al pagamento, erano 12,5 per complessivi euro
340,00 concludendo per il resto per il rigetto dell'opposizione; oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenendo conto delle disposizioni di cui alla contrattazione di riferimento il lavoro diurno è quello compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 ed il lavoro notturno quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00; Il lavoro straordinario festivo infrasettimanale diurno è pertanto quello ricadente tra le ore 6.00 e le ore
22.00 della giornata di festività nazionale mentre quello straordinario festivo notturno quello ricadente tra le ore 22.00 e le ore 0.00 o tra le ore 0.00 e le ore 6.00 della giornata di festività nazionale;
Quando il turno inizia in un giorno festivo infrasettimanale e termina in un giorno infrasettimanale non festivo vanno calcolate, ai fini dell'indennità richieste, le sole ore del turno effettivamente ricadenti nel giorno festivo infrasettimanale;
Le parti costituite, all'udienza odierna, tenendo conto dei suddetti principi, hanno pertanto ricalcolato gli importi spettanti ai ricorrenti nel seguente modo: un totale di euro 410,32 (invece di Controparte_1 euro 439.92); euro 1676.49 (come richiesto), euro 753,67 (invece di Controparte_2 CP_3 euro 894.84), euro 1.380,00 (invece di euro 1498.55) Parte_3
Per quanto riguarda la posizione di si osserva che non sono stati esibiti atti interruttivi della Controparte_5 prescrizione antecedenti la data del deposito del ricorso (e della sua successiva notifica) ed in tal senso vanno dichiarate prescritte le somme richieste per il periodo antecedente al mese di luglio 2019; per il periodo successivo (ovvero per i turni che si deducono in particolare esser stati svolti il giorno 15 agosto ed il 16 agosto 2019 -festa patronale-) può essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 223,20 a titolo di lavoro festivo notturno reso nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 del giorno 15 agosto e le ore
6.00 del giorno 16 agosto 2019;
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dei suddetti importi e delle spese di lite secondo soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4160 2024
Revoca il decreto ingiuntivo 376/2024
Condanna L' al pagamento in favore di dell'importo di euro 410,32 oltre Parte_2 Controparte_1 accessori;
di dell'importo di euro 1676.49 oltre accessori, di Controparte_2 CP_3 dell'importo di euro 753,67 oltre accessori, di dell'importo di euro 1.380,00 oltre accessori Parte_3 di dell'importo di euro 223,00 oltre accessori;
Controparte_5
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli opposti che liquida in euro 1.300,00 Parte_2 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 28/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. PESCE PIERPAOLO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, , , , rapp.ti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 difesi dall'Avv PELELLA ANTONIETTA
OPPOSTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28/08/2024 l' si è opposta al d.i. 376/2024 emesso su istanza di Parte_2
(per il pagamento della somma di euro 439.92 per l'annualità 2022), di Controparte_1 CP_2
(per il pagamento della somma di euro 1676.49 per le annualità 2020 2021 e 2022), di
[...] CP_3
(per il pagamento della somma di euro 894.84 per l'annualità 2022), di (per il
[...] Parte_3 pagamento della somma di euro 1498.55 per le annualità 2020 e 2021) e di (per il Controparte_5 pagamento della somma di euro 479.44 per l'annualità 2019) a titolo di maggiorazioni sulla retribuzione in virtù dell'avvenuto espletamento di attività lavorativa su turni di lavoro diurni e notturni in giorni festivi infrasettimanali ed ha eccepito, con riferimento alla posizione di , la prescrizione dei crediti Controparte_5 antecedenti al mese di luglio 2019 e l'erroneità dei calcoli prodotti e con riferimento a , Controparte_1
e l'erroneità dei conteggi;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le CP_3 Parte_3 parti opposte, con riferimento alla posizione di evidenziavano che le ore da corrispondere, Controparte_5 in ragione dell'intervenuta prescrizione parziale del diritto al pagamento, erano 12,5 per complessivi euro
340,00 concludendo per il resto per il rigetto dell'opposizione; oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenendo conto delle disposizioni di cui alla contrattazione di riferimento il lavoro diurno è quello compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 ed il lavoro notturno quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00; Il lavoro straordinario festivo infrasettimanale diurno è pertanto quello ricadente tra le ore 6.00 e le ore
22.00 della giornata di festività nazionale mentre quello straordinario festivo notturno quello ricadente tra le ore 22.00 e le ore 0.00 o tra le ore 0.00 e le ore 6.00 della giornata di festività nazionale;
Quando il turno inizia in un giorno festivo infrasettimanale e termina in un giorno infrasettimanale non festivo vanno calcolate, ai fini dell'indennità richieste, le sole ore del turno effettivamente ricadenti nel giorno festivo infrasettimanale;
Le parti costituite, all'udienza odierna, tenendo conto dei suddetti principi, hanno pertanto ricalcolato gli importi spettanti ai ricorrenti nel seguente modo: un totale di euro 410,32 (invece di Controparte_1 euro 439.92); euro 1676.49 (come richiesto), euro 753,67 (invece di Controparte_2 CP_3 euro 894.84), euro 1.380,00 (invece di euro 1498.55) Parte_3
Per quanto riguarda la posizione di si osserva che non sono stati esibiti atti interruttivi della Controparte_5 prescrizione antecedenti la data del deposito del ricorso (e della sua successiva notifica) ed in tal senso vanno dichiarate prescritte le somme richieste per il periodo antecedente al mese di luglio 2019; per il periodo successivo (ovvero per i turni che si deducono in particolare esser stati svolti il giorno 15 agosto ed il 16 agosto 2019 -festa patronale-) può essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 223,20 a titolo di lavoro festivo notturno reso nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 del giorno 15 agosto e le ore
6.00 del giorno 16 agosto 2019;
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dei suddetti importi e delle spese di lite secondo soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4160 2024
Revoca il decreto ingiuntivo 376/2024
Condanna L' al pagamento in favore di dell'importo di euro 410,32 oltre Parte_2 Controparte_1 accessori;
di dell'importo di euro 1676.49 oltre accessori, di Controparte_2 CP_3 dell'importo di euro 753,67 oltre accessori, di dell'importo di euro 1.380,00 oltre accessori Parte_3 di dell'importo di euro 223,00 oltre accessori;
Controparte_5
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli opposti che liquida in euro 1.300,00 Parte_2 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 28/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale