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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 728/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Massimo Pistilli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(Avvocatura dello Stato) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5.2.2025, alle ore 17.00, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio il per sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere, nei confronti dell'amministrazione convenuta, le seguenti domande “Accertare che la parte
ricorrente, in ciascun anno scolastico ha maturato e non fruito giorni di ferie pari a 17 nell'anno scolastico
2016/2017, 23 nell'a.s 2017/2018, 17 nell'a.s 2018/2019, 23 nell'a.s 2019/2020, 22 nell'a.s 2020/2021, 24,5
nell'a.s 2021/2022, 25 nell'a.s 2022/2023 25 nell'a.s. 2023/2024; dichiarare che essa ha diritto al risarcimento
del danno da quantificarsi nella misura della retribuzione giornaliera e oraria corrispondente alle ferie non
godute come recata dai CCNL del comparto Scuola di volta in volta vigenti al 30 giugno di ciascun anno e, per
l'effetto, condannare il a corrispondere alla parte ricorrente il risarcimento del danno Controparte_1
nella misura di Euro 241,61 nell'anno scolastico 2016/2017, 329,25 nell'a.s 2017/2018, 550,39 nell'a.s
2018/2019, 1542,36 nell'a.s 2019/2020, 1485,72 nell'a.s 2020/2021, 1685,50 nell'a.s 2021/2022, 1728,68
nell'a.s 2022/2023, 1728,68 nell'a.s. 2023/2024 e così per complessivi Euro 9.292,20, oltre interessi e
rivalutazione dalla data della maturazione fino al saldo. pagina 1 di 5 Ha esposto che, nel corso dei predetti anni scolastici, non ha fruito interamente dei giorni di ferie maturati ed ha allegato di avere maturato: nell'a.s. 2016/2017 il diritto a 17 giorni di ferie non fruite,
nell'a.s. 2017/2018 il diritto a 23 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2018/2019 il diritto a 17
giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2019/2020 il diritto a 23 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2020/2021 il diritto a 20 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2021/2022 il diritto a 24,5 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2022/2023 il diritto a 25 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. il diritto a 25 giorni di ferie maturate e non fruite. Ha, poi, illustrato che, con riferimento a tali giorni di ferie maturate e non fruite essa ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva che ha determinato, anno per anno, giungendo ad un importo finale,
risultante dalla sommatoria delle indennità di ciascun anno, pari a €9.292,20. A seguito della costituzione in giudizio del , preso atto della documentazione prodotta dalla convenuta CP_1
attestante la fruizione di 4 giorni di ferie da parte di essa ricorrente, la somma rivendicata a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite è stata rideterminata nella misura di €9.093,32.
Si è costituito il contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto, deducendo che, in base all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n.
135 del 2012 del 07.08.2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012, la parte ricorrente avrebbe potuto godere integralmente delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni previsto dal calendario scolastico cosicchè nulla le spetta a titolo di indennità sostitutiva. In ordine alla determinazione della misura dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute, il ha sostenuto che, per i periodi in cui la parte ricorrente ha svolto attività a Controparte_1
tempo parziale, i giorni di ferie dovrebbero essere rideterminati in diminuzione effettuando una proporzione con i rapporti di lavoro a tempo pieno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non è contestata la circostanza che la parte ricorrente abbia, in ciascun a.s. maturato il diritto alle ferie,
che non abbia espressamente richiesto la fruizione delle ferie, che non ne abbia effettivamente beneficiato nel corso del calendario scolastico e che non abbia percepito alcuna indennità sostitutiva delle ferie stesse.
Secondo il convenuto il diritto all'indennità sostitutiva, nel caso di specie, Controparte_1
non sussisterebbe in quanto, in base all''art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012 ed ai commi 54 e 55 della pagina 2 di 5 l. n. 228 del 2012, parte ricorrente, dovendosi considerare in ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica ivi inclusi i periodi precedenti il 30 giugno ma successivi alla cessazione dell'attività didattica, avrebbe integralmente fruito dei giorni di ferie maturati.
A tale riguardo, deve premettersi che l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in l. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro …
Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle
somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa".
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale
docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano
a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012
(ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal
7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55,
della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012,
ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori,
proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Nell'interpretare la normativa in questione, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il docente a tempo
determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto pagina 3 di 5 all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la
normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in
cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del
diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante
un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il
proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo
determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30
giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche….” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024, n.16715).
Ne discende la fondatezza della domanda attorea e l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal
. Controparte_1
Come premesso, la parte ricorrente ha esposto che, nel corso degli anni scolastici dal 2016/2017 ha maturato: nell'a.s. 2016/2017 il diritto a 17 giorni di ferie non fruite, nell'a.s. 2017/2018 il diritto a 23
giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2018/2019 il diritto a 17 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2019/2020 il diritto a 23 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2020/2021 il diritto a 20 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2021/2022 il diritto a 24,5 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2022/2023 il diritto a 25 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. il diritto a 25
giorni di ferie maturate e non fruite. Il convenuto non ha essenzialmente contestato le CP_1
modalità di determinazione dei giorni di ferie maturati se non sulla base dell'argomento, ad avviso di questo giudicante infondato, secondo cui la misura dei giorni di ferie maturati dovrebbe essere riproporzionata, negli anni in cui il contratto a tempo determinato non prevedeva il tempo pieno, in relazione alla percentuale del tempo parziale rapportata al tempo pieno. Ad avviso di questo giudicante, però, l'argomento deve essere disatteso in quanto, anche sulla base delle disposizioni del
CCNL scuola, la misura delle ferie deve essere rapportata alla durata del servizio e questa è stabilita dalla durata del contratto. La percentuale del servizio incide, invece, sulla retribuzione spettante anche in relazione ai giorni di ferie da fruire e, quindi, sulla misura dell'indennità sostitutiva.
Un'ulteriore eccezione sollevata dal in relazione ai giorni di ferie maturati è quella che il CP_1
diritto ai giorni di ferie può dirsi maturato solo per intero dovendosi ogni frazione di giorno essere pagina 4 di 5 considerata pari a 0. Il difensore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione e, quindi, rinunciato,
all'esito dell'odierna discussione, all'indennità sostitutiva per l'anno 2021/2022 in relazione al giorno non interamente maturato dichiarando di limitare, per il predetto anno scolastico, la pretesa all'indennità sostitutiva parametrata a 24 giorni
Quanto alle modalità contabili di determinazione dell'indennità sostitutiva i parametri retributivi indicati da parte ricorrente non sono stati contestati e possono, dunque, essere posti a base della decisione.
Il ricorso è, dunque, fondato e il convenuto deve essere condannato al pagamento della CP_1
somma di €9.093,32 – 34,40 – somma quest'ultima relativa alla quota di indennità sostitutiva rinunciata all'esito della discussione orale – e, così conclusivamente, €9058,92.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: condanna il a pagare alla ricorrente la somma di Controparte_1
€9.058,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione); condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Massimo Pistilli, Controparte_1
procuratore antistatario, liquidando tali spese nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese di CU al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 5.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 728/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Massimo Pistilli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(Avvocatura dello Stato) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5.2.2025, alle ore 17.00, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio il per sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere, nei confronti dell'amministrazione convenuta, le seguenti domande “Accertare che la parte
ricorrente, in ciascun anno scolastico ha maturato e non fruito giorni di ferie pari a 17 nell'anno scolastico
2016/2017, 23 nell'a.s 2017/2018, 17 nell'a.s 2018/2019, 23 nell'a.s 2019/2020, 22 nell'a.s 2020/2021, 24,5
nell'a.s 2021/2022, 25 nell'a.s 2022/2023 25 nell'a.s. 2023/2024; dichiarare che essa ha diritto al risarcimento
del danno da quantificarsi nella misura della retribuzione giornaliera e oraria corrispondente alle ferie non
godute come recata dai CCNL del comparto Scuola di volta in volta vigenti al 30 giugno di ciascun anno e, per
l'effetto, condannare il a corrispondere alla parte ricorrente il risarcimento del danno Controparte_1
nella misura di Euro 241,61 nell'anno scolastico 2016/2017, 329,25 nell'a.s 2017/2018, 550,39 nell'a.s
2018/2019, 1542,36 nell'a.s 2019/2020, 1485,72 nell'a.s 2020/2021, 1685,50 nell'a.s 2021/2022, 1728,68
nell'a.s 2022/2023, 1728,68 nell'a.s. 2023/2024 e così per complessivi Euro 9.292,20, oltre interessi e
rivalutazione dalla data della maturazione fino al saldo. pagina 1 di 5 Ha esposto che, nel corso dei predetti anni scolastici, non ha fruito interamente dei giorni di ferie maturati ed ha allegato di avere maturato: nell'a.s. 2016/2017 il diritto a 17 giorni di ferie non fruite,
nell'a.s. 2017/2018 il diritto a 23 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2018/2019 il diritto a 17
giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2019/2020 il diritto a 23 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2020/2021 il diritto a 20 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2021/2022 il diritto a 24,5 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2022/2023 il diritto a 25 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. il diritto a 25 giorni di ferie maturate e non fruite. Ha, poi, illustrato che, con riferimento a tali giorni di ferie maturate e non fruite essa ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva che ha determinato, anno per anno, giungendo ad un importo finale,
risultante dalla sommatoria delle indennità di ciascun anno, pari a €9.292,20. A seguito della costituzione in giudizio del , preso atto della documentazione prodotta dalla convenuta CP_1
attestante la fruizione di 4 giorni di ferie da parte di essa ricorrente, la somma rivendicata a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite è stata rideterminata nella misura di €9.093,32.
Si è costituito il contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto, deducendo che, in base all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n.
135 del 2012 del 07.08.2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012, la parte ricorrente avrebbe potuto godere integralmente delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni previsto dal calendario scolastico cosicchè nulla le spetta a titolo di indennità sostitutiva. In ordine alla determinazione della misura dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute, il ha sostenuto che, per i periodi in cui la parte ricorrente ha svolto attività a Controparte_1
tempo parziale, i giorni di ferie dovrebbero essere rideterminati in diminuzione effettuando una proporzione con i rapporti di lavoro a tempo pieno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non è contestata la circostanza che la parte ricorrente abbia, in ciascun a.s. maturato il diritto alle ferie,
che non abbia espressamente richiesto la fruizione delle ferie, che non ne abbia effettivamente beneficiato nel corso del calendario scolastico e che non abbia percepito alcuna indennità sostitutiva delle ferie stesse.
Secondo il convenuto il diritto all'indennità sostitutiva, nel caso di specie, Controparte_1
non sussisterebbe in quanto, in base all''art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012 ed ai commi 54 e 55 della pagina 2 di 5 l. n. 228 del 2012, parte ricorrente, dovendosi considerare in ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica ivi inclusi i periodi precedenti il 30 giugno ma successivi alla cessazione dell'attività didattica, avrebbe integralmente fruito dei giorni di ferie maturati.
A tale riguardo, deve premettersi che l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in l. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro …
Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle
somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa".
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale
docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano
a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012
(ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal
7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55,
della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012,
ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori,
proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Nell'interpretare la normativa in questione, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il docente a tempo
determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto pagina 3 di 5 all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la
normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in
cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del
diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante
un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il
proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo
determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30
giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche….” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024, n.16715).
Ne discende la fondatezza della domanda attorea e l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal
. Controparte_1
Come premesso, la parte ricorrente ha esposto che, nel corso degli anni scolastici dal 2016/2017 ha maturato: nell'a.s. 2016/2017 il diritto a 17 giorni di ferie non fruite, nell'a.s. 2017/2018 il diritto a 23
giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2018/2019 il diritto a 17 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2019/2020 il diritto a 23 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2020/2021 il diritto a 20 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2021/2022 il diritto a 24,5 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. 2022/2023 il diritto a 25 giorni di ferie maturate e non fruite;
nell'a.s. il diritto a 25
giorni di ferie maturate e non fruite. Il convenuto non ha essenzialmente contestato le CP_1
modalità di determinazione dei giorni di ferie maturati se non sulla base dell'argomento, ad avviso di questo giudicante infondato, secondo cui la misura dei giorni di ferie maturati dovrebbe essere riproporzionata, negli anni in cui il contratto a tempo determinato non prevedeva il tempo pieno, in relazione alla percentuale del tempo parziale rapportata al tempo pieno. Ad avviso di questo giudicante, però, l'argomento deve essere disatteso in quanto, anche sulla base delle disposizioni del
CCNL scuola, la misura delle ferie deve essere rapportata alla durata del servizio e questa è stabilita dalla durata del contratto. La percentuale del servizio incide, invece, sulla retribuzione spettante anche in relazione ai giorni di ferie da fruire e, quindi, sulla misura dell'indennità sostitutiva.
Un'ulteriore eccezione sollevata dal in relazione ai giorni di ferie maturati è quella che il CP_1
diritto ai giorni di ferie può dirsi maturato solo per intero dovendosi ogni frazione di giorno essere pagina 4 di 5 considerata pari a 0. Il difensore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione e, quindi, rinunciato,
all'esito dell'odierna discussione, all'indennità sostitutiva per l'anno 2021/2022 in relazione al giorno non interamente maturato dichiarando di limitare, per il predetto anno scolastico, la pretesa all'indennità sostitutiva parametrata a 24 giorni
Quanto alle modalità contabili di determinazione dell'indennità sostitutiva i parametri retributivi indicati da parte ricorrente non sono stati contestati e possono, dunque, essere posti a base della decisione.
Il ricorso è, dunque, fondato e il convenuto deve essere condannato al pagamento della CP_1
somma di €9.093,32 – 34,40 – somma quest'ultima relativa alla quota di indennità sostitutiva rinunciata all'esito della discussione orale – e, così conclusivamente, €9058,92.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: condanna il a pagare alla ricorrente la somma di Controparte_1
€9.058,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione); condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Massimo Pistilli, Controparte_1
procuratore antistatario, liquidando tali spese nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese di CU al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 5.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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