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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Nel processo civile d'appello al n. 1735/2025 R.G., con provvedimento del 13/10/2025 veniva concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nessuna parte depositava note.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1735/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Stefano Pettorino (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce all'atto di citazione
APPELLANTE E
(C.F.: ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(NA) alla Via Giordani Igino n. 25
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. e P. IVA: in Milano Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Clerici n. 14
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2766/2025, emessa dal Tribunale di
Napoli il 18.03.2025 nel procedimento - R.G. 1895/2023 - in tema di contratti e obbligazioni varie (contratto d'opera) - responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2766/2025 pubblicata il 18.03.2025 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore Pt_1
nei confronti del dottore commercialista onde
[...] Controparte_1
accertarne la responsabilità professionale a causa della negligenza nell'espletamento delle pratiche previdenziali che avrebbe curato per conto dello stesso, titolare di una società di consulenze finanziarie;
con condanna al pagamento delle spese di lite in favore di nonché della Controparte_1
società da questi evocata in garanzia, Controparte_2
Avverso tale sentenza, notificata a mezzo PEC in data 19.03.2025, proponeva appello per sentir accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “- accogliersi l'appello e per l'effetto, accertare e dichiarare pag. 2/4 la negligenza professionale e contrattuale tenuta dal Dott. Comm. CP_1
, nei confronti del , per i motivi avanti indicati,
[...] Parte_1
previa condanna del dott. al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
dal nella misura di € 39.235,27, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria, dal dì del fatto e fino al soddisfo, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa e, in subordine, secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
spese e compensi ristorati con attribuzione al procuratore antistatario, di ambo i gradi del giudizio”.
Non si costituivano gli appellati.
Alla prima udienza del 10.10.2025, parte appellante non depositava note scritte in ottemperanza a quanto disposto con provvedimento comunicato alle parti il 23.09.2025, sicché la Corte, ritenuto che il mancato deposito delle note equivalesse alla mancata comparizione dell'appellante costituito alla prima udienza di comparizione, con ordinanza pubblicata il
14.10.2025, rinviava la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c. concedendo termine, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 7.11.2025 per il deposito di note. Nonostante la comunicazione della detta ordinanza, l'appellante non depositava note nel termine concesso.
Ciò posto, non resta che dichiarare improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348, 3 comma c.p.c., come modificato dal d. lgs. 149/2022.
Le spese del giudizio di appello, stante la contumacia degli appellati, rimangono a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 3/4 unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, così provvede: Parte_1
a) dichiara ex art. 348 c.p.c. improcedibile l'appello;
b) dichiara non ripetibili le spese e competenze del giudizio di appello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 7.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il Funzionario dr. CP_3 Per_1
[...]
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