Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/1964, n. 2628
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Sentenza 20 ottobre 1964

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I termini minimi che, giusta l'art 163 bis, cod proc civ, debbono intercorrere nelle diverse durate da esso previste tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione sono perentori e inderogabili. E invero secondo il successivo art 164 ove sia stato assegnato al convenuto un termine di comparizione minore di quello stabilito dalla legge l'atto introduttivo del giudizio e nullo e la relativa nullita ove non sia sanata (sia pure con effetto ex nunc) dalla Costituzione del convenuto, deve essere rilevata di ufficio dal giudicè ed ove cio non avvenga ne deriva la conseguente nullita del procedimento di primo grado, svoltosi sulla base dell'atto originario nullo. I termini minimi di comparizione, previsti dal citato art 163 bis, data la loro inderogabilita, devono essere osservati dall'attore, a pena di nullita dell'atto introduttivo della lite, anche quando egli proceda alla rinnovazione della notificazione dell'atto medesimo, ordinata dal giudice istruttore, ai sensi dell'art 291 cod proc civ, in funzione riparatrice dell'anteriore notificazione affetta da nullita, non sanata Costituzione del convenuto. L'inosservanza dei predetti termini non puo ritenersi giustificata neppure sul riflesso che la stessa ordinanza istruttoria abbia fissato la data entro la quale la notifica dell'atto riassuntivo debba essere rinnovata, senza concedere al convenuto, in rapporto alla data della udienza di comparizione, il tempo minimo per comparire, a cui egli aveva diritto ex art 163 bis cod proc civ, trattandosi di norma che condiziona la valida instaurazione del rapporto processuale, essendo diretta ad assicurare al convenuto un congruo margine di tempo per approntare la propria difesa, e che non e, pertanto, derogabile ope iudicis . ( V 2316/58).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/1964, n. 2628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2628
    Data del deposito : 20 ottobre 1964

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