Art. 6.
Il finanziamento dell'Associazione e' assicurato:
a) dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale;
b) da una sovvenzione annua statale in misura da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro ed a carico dei fondi gia' in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850 ;
c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione di guerra o di assegno rinnovabile.
Il finanziamento dell'Associazione e' assicurato:
a) dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale;
b) da una sovvenzione annua statale in misura da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro ed a carico dei fondi gia' in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850 ;
c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione di guerra o di assegno rinnovabile.