Articolo 8 della Legge 2 giugno 1988, n. 218
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 luglio 1988
Art. 8. 1. All'ultimo comma dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, e' soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata puo' essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali".
Nota all'art. 8:
Per il testo vigente dell' art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 si veda nelle precedenti note all'art. 2.
Entrata in vigore il 6 luglio 1988
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