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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 9 aprile
2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6403/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Rivecchio, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Floro CP_1
Flori, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese e Valentina
Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa in perfetta sintonia rispetto a quanto Persona_1 precedentemente ritenuto dalla Commissione medica, aveva concluso che l'interessato era affetto da
“Cardiopatia ischemica in pregresso IMA rivascolarizzato con PTCA + STENT ed esiti di TVP arto inferiore destro in soggetto in sovrappeso” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 50%. Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività del CP_2
ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 09.04.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base degli Persona_2 esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Esiti di Ima trattato con , (cod 6446) ipoacusia bilaterale (cod4005) e Ernie CP_3 discali L4-L5”e che, a causa di tali patologie, lo stesso è da considerare invalido nella misura del
67% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
In particolare, il consulente ha dato atto dei risultati della visita direttamente eseguita sul periziando con riferimento all'apparato respiratorio, all'apparato cardiovascolare, all'apparato digerente, all'apparato urinario, al sistema nervoso centrale e all'apparato psichico, affermando che si trattava di soggetto “orientato nello spazio e nel tempo, deambulante, portatore di protesi acustiche, pregressa TVP in sede arto inferiore dx”.
Quanto alla doglianza difensiva in ordine alla asserita mancata considerazione, da parte del C.T.U., della visita neurologia dell'11.09.2024, della certificazione di visita specialistica pneumologica effettuata presso il Centro Diagnostico Morgagni di Catania in data 11.12.2023 e del certificato della visita ortopedica del 07.08.2024 ASP Catania, deve rilevarsi che tale ultimo documento non è stato prodotto unitamente al ricorso o con successive note o memorie entro il termine di espletamento del mandato peritale, ma soltanto con la nota di trattazione scritta del 08.04.2025, laddove il C.T.U. aveva concluso i suoi accertamenti e depositato la sua relazione in data 13.01.2025.
In secondo luogo e in ogni caso, deve sottolinearsi che il “deficit ventilatorio ostruttivo” rilevato nella citata visita pneumologica effettuata presso il Centro Diagnostico Morgagni di Catania in data
11.12.2023 e riportato nel relativo certificato del 02.02.2024 era “di grado lieve”, che la visita neurologica dell'11.09.2024 (asserita, dal momento che non è stato allegato alcun documento al riguardo) e la visita ortopedica del 07.08.2024 sono state effettuate presso il Presidio territoriale di assistenza di San Giorgio e non certo da uno specialista e che, in ogni caso, all'esito della citata visita dell'11.09.2024 è stata accertata l'esistenza di (per quanto dedotto nella nota di trattazione del
08.04.2025) una “sindrome ansioso depressiva”, stato psicologico di cui il C.T.U. aveva tenuto conto laddove aveva evidenziato che il periziando presentava un “tono depresso dell'umore”.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6403/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale, essendo stato riconosciuto invalido nella misura del 67% a decorrere dal mese di dicembre 2024; dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 9 aprile
2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6403/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Rivecchio, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Floro CP_1
Flori, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese e Valentina
Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa in perfetta sintonia rispetto a quanto Persona_1 precedentemente ritenuto dalla Commissione medica, aveva concluso che l'interessato era affetto da
“Cardiopatia ischemica in pregresso IMA rivascolarizzato con PTCA + STENT ed esiti di TVP arto inferiore destro in soggetto in sovrappeso” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 50%. Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività del CP_2
ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 09.04.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base degli Persona_2 esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Esiti di Ima trattato con , (cod 6446) ipoacusia bilaterale (cod4005) e Ernie CP_3 discali L4-L5”e che, a causa di tali patologie, lo stesso è da considerare invalido nella misura del
67% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
In particolare, il consulente ha dato atto dei risultati della visita direttamente eseguita sul periziando con riferimento all'apparato respiratorio, all'apparato cardiovascolare, all'apparato digerente, all'apparato urinario, al sistema nervoso centrale e all'apparato psichico, affermando che si trattava di soggetto “orientato nello spazio e nel tempo, deambulante, portatore di protesi acustiche, pregressa TVP in sede arto inferiore dx”.
Quanto alla doglianza difensiva in ordine alla asserita mancata considerazione, da parte del C.T.U., della visita neurologia dell'11.09.2024, della certificazione di visita specialistica pneumologica effettuata presso il Centro Diagnostico Morgagni di Catania in data 11.12.2023 e del certificato della visita ortopedica del 07.08.2024 ASP Catania, deve rilevarsi che tale ultimo documento non è stato prodotto unitamente al ricorso o con successive note o memorie entro il termine di espletamento del mandato peritale, ma soltanto con la nota di trattazione scritta del 08.04.2025, laddove il C.T.U. aveva concluso i suoi accertamenti e depositato la sua relazione in data 13.01.2025.
In secondo luogo e in ogni caso, deve sottolinearsi che il “deficit ventilatorio ostruttivo” rilevato nella citata visita pneumologica effettuata presso il Centro Diagnostico Morgagni di Catania in data
11.12.2023 e riportato nel relativo certificato del 02.02.2024 era “di grado lieve”, che la visita neurologica dell'11.09.2024 (asserita, dal momento che non è stato allegato alcun documento al riguardo) e la visita ortopedica del 07.08.2024 sono state effettuate presso il Presidio territoriale di assistenza di San Giorgio e non certo da uno specialista e che, in ogni caso, all'esito della citata visita dell'11.09.2024 è stata accertata l'esistenza di (per quanto dedotto nella nota di trattazione del
08.04.2025) una “sindrome ansioso depressiva”, stato psicologico di cui il C.T.U. aveva tenuto conto laddove aveva evidenziato che il periziando presentava un “tono depresso dell'umore”.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6403/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale, essendo stato riconosciuto invalido nella misura del 67% a decorrere dal mese di dicembre 2024; dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi