Sentenza 10 febbraio 2022
Sentenza breve 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 28/03/2023, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 03191/2023REG.PROV.COLL.
N. 08657/2022 REG.RIC.
N. 08673/2022 REG.RIC.
N. 08674/2022 REG.RIC.
N. 08718/2022 REG.RIC.
N. 08719/2022 REG.RIC.
N. 08720/2022 REG.RIC.
N. 08722/2022 REG.RIC.
N. 08735/2022 REG.RIC.
N. 08721/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8657 del 2022, proposto da IU LL, rappresentata e difesa dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituiti in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8673 del 2022, proposto da LA IZ, rappresentata e difesa dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituiti in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8674 del 2022, proposto da LE Di Nardo, rappresentata e difesa dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituito in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8718 del 2022, proposto da IE UC, rappresentata e difesa dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituito in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8719 del 2022, proposto da LE LL, rappresentato e difeso dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituito in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8720 del 2022, proposto da VI MA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituiti in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8722 del 2022, proposto da LE SP, rappresentato e difeso dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituiti in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8735 del 2022, proposto da AZ TE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituito in giudizio;
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8721 del 2022, proposto da IN IC, rappresentata e difesa dall’Avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale - Lazio, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 8657 del 2022:
quanto al ricorso n. 8673 del 2022:
quanto al ricorso n. 8674 del 2022:
quanto al ricorso n. 8718 del 2022:
quanto al ricorso n. 8719 del 2022:
quanto al ricorso n. 8720 del 2022:
quanto al ricorso n. 8722 del 2022:
quanto al ricorso n. 8735 del 2022:
quanto al ricorso n. 8721 del 2022:
della sentenza n. 4839 del 14 giugno 2022 della VII Sezione di questo Consiglio di Stato, resa tra le parti, concernente il mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Bulgaria.
visti i ricorsi in appello e i relativi allegati nei ricorsi per ottemperanza qui riuniti;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il Ministero resistente l’Avvocato dello Stato Maria Teresa Lubrano;
viste le note di udienza depositate dai ricorrenti il 17 febbraio 2023;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti, che hanno presentato i distinti ricorsi aventi rispettivamente R.G. n. 8657/2022, R.G. n. 8673/2022, R.G. n. 8674/2022, R.G. n. 8718/2022, R.G. n. 8719/2022, R.G. n. 8720/2022, R.G. n. 8722/2022, R.G. n. 8735/2022 e R.G. n. 8721/2022, agiscono tutti al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 8639 del 14 giugno 2022 di questa sezione VII del Consiglio di Stato, la quale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha stabilito che le autorità nazionali sono tenute a valutare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro dell’UE – la Bulgaria, nel caso di specie – e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro, in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui si tratta.
1.1. Nel caso di specie, giova qui brevemente ricordare, si trattava del riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all’insegnamento conseguito in Bulgaria a seguito del corso teorico-pratico “ scienze pedagogiche, indirizzo professionale pedagogia dell’insegnamento ” presso l’Università degli Studi di Tarnovo “ SS. Cirillo e Metodio ”.
1.2. I principi conformativi ai quali l’attività della pubblica amministrativa si sarebbe dovuta attenere, più in particolare, sono contenuti in modo particolareggiato nel § 10, dalla lettera a) alla lettera f), e nel § 13 della sentenza ottemperanda, che ha annullato i provvedimenti ministeriali, recanti il diniego del riconoscimento, sulla base della motivazione, censurata da questo Consiglio di Stato, secondo cui mancherebbe l’attestazione dello svolgimento di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare nei precedenti dieci anni, considerando che la formazione conseguita in Bulgaria dovrebbe qualificarsi come professione non regolamentata.
1.3. Sulla questione dei titoli conseguiti in Bulgaria, va solo qui soggiunto, è intervenuta di recente l’Adunanza plenaria con la sentenza n. 18 del 28 dicembre 2022, la quale ha confermato i principî e l’orientamento interpretativo seguito dalla VII Sezione anche nella sentenza qui ottemperanda.
2. In questa sede i ricorrenti agiscono, come detto, per l’ottemperanza di tale sentenza, che non risulta essere stata in effetti ad oggi eseguita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di qui in avanti, per brevità, il Ministero).
2.1. Quest’ultimo, costituitosi nei predetti giudizi, non ha eccepito nulla in ordine all’inottemperanza, tuttora persistente, del dictum giudiziale.
2.2. I ricorrenti hanno ribadito le loro istanze nelle note di udienza depositate il 17 febbraio 2023.
2.3. Nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 il Collegio, sentita la sola Avvocatura Generale dello Stato presente, ha trattenuto le cause in decisione.
3. I ricorsi per ottemperanza, previa loro riunione, vanno accolti.
3.1. Preliminarmente se ne deve infatti disporre la riunione in quanto si tratta di ricorsi proposti per l’ottemperanza della stessa sentenza, da parte dei medesimi soggetti che hanno proposto il ricorso collettivo accolto da questa Sezione per le medesime ragioni e, per quanto attiene specificamente al presente giudizio di ottemperanza, comportanti la medesima attività di riesame, da parte del Ministero, in ordine a tutti gli stessi soggetti interessati per lo stesso titolo, seppure con le specificità eventualmente dovute al singolo percorso formativo seguito in Bulgaria.
3.2. L’eseguendo giudicato imponeva al Ministero (ora dell’Istruzione e del Merito) di rideterminarsi sull’istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Bulgaria dall’odierno ricorrente, come emerge dal passaggio motivazionale della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza da ultimo richiamato.
3.3. Non consta tuttavia che ciò sia avvenuto ad oggi, nonostante sia nel frattempo intervenuta anche la citata sentenza dell’Adunanza plenaria sulla questione dei titoli conseguiti in Bulgaria.
3.4. Pertanto, va ordinato al Ministero di dare piena ed esatta esecuzione, attraverso il riesame dell’istanza di riconoscimento in allora avanzata dagli odierni ricorrenti, secondo i principi affermati nel giudicato tra le parti e da ultimo ribaditi nella citata sentenza n. 18 del 28 dicembre 2022.
3.5. A questo scopo, tenuto conto che quest’ultimo risale al giugno del 2022, non può essere assegnato un termine superiore a 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o notificazione se fatta anteriormente.
3.6. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega nominativa.
4. Le spese sono infine regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi per ottemperanza, come in epigrafe proposti, li riunisce e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione VII, del 14 giugno 2022, n. 4839, e quindi di rideterminarsi sulle istanze dei ricorrenti, secondo i principi in essa affermati;
- a questo scopo assegna il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina per il caso di persistente inottemperanza commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito a rifondere ai ricorrenti le spese di causa, liquidate in € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
IE Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maurizio Antonio LE Francola, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO